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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-7-2015

Art. 27

Ispezioni
1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.
2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.
3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresì, ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).
Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento.
6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.
7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorità che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.
9. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.
10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).
11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.
12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:
a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;
b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire l'entità dell'aumento della probabilità o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonché per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.
13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorità competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.
Note all'art. 27:
- Il regolamento n.1907/2006 REACH è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 24.