CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1
(Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Art. 2
(Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. AI personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di personale.
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, può continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l'orario d'obbligo, tramite personale sottoscrizione dell'apposito registro da validarsi a cura dell'amministratore o del responsabile di struttura.
4. La Regione, anche nell'ottica di una valorizzazione e promozione della propria immagine, è autorizzata a stipulare delle convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato stesso, per la messa a disposizione, con oneri a carico della Regione, nel limite massimo di due unità e per periodi da definirsi con le suddette convenzioni, di personale regionale non dirigente in possesso di qualificazione tecnica nel settore sportivo.
5.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
6. A valere dall'anno 2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione possono essere integrate annualmente nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari ad almeno l'80 per cento.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della
legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'
articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10.
Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al
regolamento (CE) n. 1082/2006
, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo prestato con contratto a tempo determinato è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza qualora non previsto dal contratto medesimo.
Art. 3
(Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.
2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Art. 4
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente)
1. AI fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale entro il 16 ottobre 2010 definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore complessivamente a 85 unità. Anche in relazione a tale nuovo assetto a decorrere dall'1 gennaio 2011 può essere conferito presso la Regione l'incarico di vice dirigente.
2. Il vice dirigente con funzioni vicarie coadiuva il direttore di Servizio nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi formalmente delegati ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice dirigente senza funzioni vicarie svolge, a supporto del dirigente, funzioni comportanti una particolare specializzazione professionale. L'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere conferito anche presso strutture direzionali diverse dal Servizio.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente, in misura comunque non superiore, per l'Amministrazione regionale e per gli enti regionali, a 90 unità complessive.
4. L'incarico di vice dirigente può essere conferito, in sede di prima applicazione, a dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nella categoria medesima di almeno tre anni o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un'anzianità nella categoria D di almeno otto anni. Per l'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere richiesta, altresì, in relazione all'attività da svolgere, l'iscrizione ad albi o ordini professionali.
5.
Al personale cui è conferito l'incarico di vice dirigente compete un trattamento economico da definirsi in sede di contrattazione collettiva; nelle more di detta definizione è attribuita, in via provvisoria, per tutta la durata dell'incarico e in aggiunta al trattamento economico in godimento:
a) per l'incarico con funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 35 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;
b) per l'incarico senza funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 25 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;
c) per entrambi gli incarichi di cui alle lettere a) e b), una retribuzione di risultato, correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale, non superiore al 25% della retribuzione di posizione.
6. Il trattamento di cui al comma 5 si intende comprensivo del compenso per l'effettuazione di lavoro straordinario e di ogni altra indennità correlata a incarichi e funzioni a eccezione degli incentivi di cui all'
articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché dello speciale compenso di cui all'
articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale).
7.
L'incarico di vice dirigente è conferito:
a) per il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore centrale e il direttore di Servizio competenti;
b) per il personale del Consiglio regionale dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell'Organo di garanzia interessato, sentito il direttore di Servizio competente.
8. L'incarico ha durata minima di un anno e massima di cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. L'incarico è conferito prioritariamente a dipendenti in servizio presso la struttura direzionale, anche di massima dimensione, interessata.
9. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'incarico di posizione organizzativa.
10. La disciplina di cui al presente articolo è attuata in via sperimentale per un periodo comunque non superiore a cinque anni; a decorrere dall'1 gennaio 2011 e per la durata del periodo sperimentale non possono essere conferiti o rinnovati presso la Regione incarichi di posizione organizzativa.
11. La disciplina sperimentale di cui al presente articolo può essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
12.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Art. 5
(Formazione del personale)
1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonché a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d'intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall'esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell'importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell'ambito della dotazione complessiva delle risorse che l'Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'
articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.
6. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego>>.
8. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 6
(Valutazione della prestazione)
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.
3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.
4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'organismo indipendente di valutazione possono essere conferite all'organo di revisione dell'ente.
5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
6.
L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.
7. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un'indennità o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
8.
Il nucleo di valutazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421
), e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare sino alla relativa scadenza e, comunque, non oltre la data di nomina dell'organismo indipendente di valutazione.
9. Al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalità di cui all'
articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/1996, e successive modifiche, le materie di cui al presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.