LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2010
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.02 - Amministrazione regionale
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1
 (Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. AI personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica.
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, può continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l'orario d'obbligo, tramite personale sottoscrizione dell'apposito registro da validarsi a cura dell'amministratore o del responsabile di struttura.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5.  
( ABROGATO )
(3)
6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 12, comma 29, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 4 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
4Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2023
Art. 3
 (Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.
2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Parole sostituite al comma 10 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 3 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9Comma 2 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
10Comma 3 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11Comma 4 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12Comma 5 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13Comma 6 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14Comma 7 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15Comma 8 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
16Comma 9 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
17Comma 10 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
18Comma 11 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19Comma 12 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
Art. 6

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 14, L. R. 5/2013
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO II
 MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:
a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);
b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.
4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 2/2002.
Art. 10
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)
Art. 11
 (Modifiche a leggi regionali di settore)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.
L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.

3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti):
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole << Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio competente in materia di commercio >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 3, le parole << Direzione centrale delle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 5, le parole << Direzione centrale delle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 9, le parole << Direzione delle attività produttive >> e << Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario >> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >> e << Servizio competente in materia di commercio >>.

5. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>):
a)
al comma 10 bis, come aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7/2007, dell'articolo 15, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
al comma 2 dell'articolo 84, le parole << Assessore regionale alle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore regionale competente in materia di commercio >> e le parole << dal Direttore centrale delle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Direttore centrale competente in materia di commercio >>;

e)
al comma 6 dell'articolo 84, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

f)
ai commi 1 e 7 dell'articolo 85, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

g)
ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 101, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio >>.

6. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale):
a)
al comma 1 dell'articolo 3, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 4, le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 12, le parole << Assessore regionale alle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore regionale competente in materia di cooperazione >>;

d)
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12, le parole << direttore centrale delle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << direttore centrale competente in materia di cooperazione >>;

e)
al comma 11 dell'articolo 12, le parole << Direttore centrale delle attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia di cooperazione >>.

7.
Al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale 17/2008, dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione. >>.

8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.
9.
Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ,disciplinate con regolamento >>.

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
<<73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all' articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
75. L'organico assegnato all'Ufficio è costituito dal seguente personale:
a) fino a tre unità, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;
b) fino a due unità, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;

b)
i commi da 78 a 82 sono abrogati.

11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16/4/2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
2Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera hh), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
4Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
CAPO III
 NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
Art. 12
 (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)
1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonché per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.
2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l'istituto della Conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, e sulla base del parere favorevole dell'ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e successive modifiche.
4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell'impianto invia una comunicazione all'ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPA.
5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.
CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 13
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.