Art. 79
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Le convenzioni di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002
sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
2.
Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:
4.
Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'
articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002
, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'
articolo 14 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12.
6.
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della
legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.
7.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'
articolo 19 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'
articolo 22 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualificazione di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'
articolo 28 della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 31;
10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
12.
Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.
13.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'
articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
14.
La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.
15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
16.
I regolamenti comunali di cui all'
articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione del regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.
17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività. Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della
legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'
articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
18.
In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'
articolo 2, comma 2, della legge 84/2006
, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della
legge regionale 12/2002
, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.
20.
Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002
, fino al 31 dicembre 2012.
21.
Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'
articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23.
La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all'
articolo 53 legge regionale 12/2002
, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.
23 bis.
In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'
articolo 53 della legge regionale 12/2002
, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.
24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi.
26.
Nelle more dell'operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all'
articolo 72 ter della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'
articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del
comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), emanato con
decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66
.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 21, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Parole soppresse al comma 25 da art. 3, comma 21, lettera f), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 21, lettera g), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Parole sostituite al comma 4 bis da art. 77, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Comma 15 sostituito da art. 77, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10Parole aggiunte al comma 17 da art. 77, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
11Comma 18 sostituito da art. 77, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
12Comma 4 bis abrogato da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
13Parole aggiunte al comma 16 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
14Comma 23 bis aggiunto da art. 2, comma 83, L. R. 15/2014