Art. 79
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Le convenzioni di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002
sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
2.
Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:
4.
Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'
articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002
, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'
articolo 14 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12.
6.
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della
legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.
7.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'
articolo 19 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'
articolo 22 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'
articolo 28 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 31;
10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
12.
Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.
13.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'
articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
14.
La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.
15.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di panificazione già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile di panificazione. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
16.
I regolamenti comunali di cui all'
articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.
17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività.
18.
Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro tre anni dalla medesima data, a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della
legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 44, e ad adeguarsi alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'
articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 44. Entro il medesimo termine comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile tecnico. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.
20.
Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002
, fino al 31 dicembre 2011.
21.
Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'
articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23.
La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all'
articolo 53 legge regionale 12/2002
, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.
24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate a far data dal 31 dicembre 2011.
26.
Nelle more dell'operatività del Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, di cui all'
articolo 72 ter della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'
articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del
comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), emanato con
decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66
.
Art. 80
(Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "
Rimborso annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A.
".
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della
legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente "
Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato
".
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della
legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
5.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla
legge regionale 12/2002
di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:
- articolo 23 bis, comma 3, come inserito dall'articolo 25;
- articolo 26, comma 1, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), per quanto previsto dal medesimo articolo 26, comma 3, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d);
- articolo 28, comma 5, come sostituito dall'articolo 31;
- articolo 39, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 42;
- articolo 40 bis, comma 4, come inserito dall'articolo 44.
6.
Per le finalità previste dall'
articolo 72, comma 3, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 70, dall'
articolo 72 ter della legge regionale 12/2002
, come inserito dall'articolo 71, e in relazione al disposto di cui all'articolo 79, comma 25, si istituisce "
per memoria
" a decorrere dall'anno 2012 nell'unità di bilancio 1.5.2.1028 il capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "
Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA
".
8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.