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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2001)
Testo in vigore dal:  13-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.