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LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

Disciplina dell'attività di acconciatore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  17-9-2005

Art. 4

(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.