Art. 8
(Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al "Multitrattamento Di Bella" e aventi titolo ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.
2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.
4.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002
, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5.
All'articolo 9 (Chiusura annuale delle farmacie) della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 59
(Disposizioni sul servizio farmaceutico), come modificato dall'
articolo 20 della legge regionale 32/1997
, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma la parola: <<
tre
>> è sostituita dalla parola: <<
due
>>;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.>>.
6.
L'
articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49
(Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
(Interventi a sostegno della natalità)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
2.
Fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all'
articolo 29 della Costituzione
, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione. L'assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L'importo dell'assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.
3. L'intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.
4. L'Amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi destinati alle finalità di cui al comma 2.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2, nonché i limiti di reddito oltre il quale tale beneficio non è riconoscibile. I Comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.
6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nell'anno successivo. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l'Amministrazione regionale provvede a un'ulteriore assegnazione.>>.
8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all'esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
9.
Nel caso di lavori iniziati prima della formale concessione del finanziamento, ma dopo la presentazione dell'istanza di contributo, le strutture regionali concedenti sono autorizzate a confermare i contributi ai beneficiari. La presente norma si applica alle pubbliche amministrazioni nonché a privati, senza fini di lucro, che siano intervenuti su strutture di proprietà pubblica, finalizzate alla gestione di servizi in convenzione con enti pubblici, e comunque per lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
11.
Dopo il
comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001
è inserito il seguente:
<<32 bis. La Provincia di Trieste può intervenire sui beni immobili di proprietà dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" o di altri enti pubblici, se destinati alle finalità di cui al comma 32, mediante un accordo di programma tra gli enti interessati, di durata almeno decennale, che garantisca il vincolo sulla destinazione d'uso dell'immobile.>>.
12.
In relazione al disposto di cui al
comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001
, come da ultimo modificato dal comma 10, all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<
Contributo pluriennale alla Provincia di Trieste per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione, nonché di informazione, di edifici di proprietà della Provincia, dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" o di altri enti pubblici da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo dei cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine
>>.
13.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001
, come da ultimo modificato dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15.
Il
comma 46 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001
è sostituito dal seguente:
<<46. La Regione promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie da destinare all'accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.>>.
16.
Il
comma 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001
è sostituito dal seguente:
<<47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l'ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli dedicati, ovvero per la ristrutturazione, la trasformazione e l'arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali.>>.
17.
In relazione al disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'
articolo 4 della legge regionale 4/2001
, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, nell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4839 è sostituita dalla seguente: <<
Contributi a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro per la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale di immobili e l'ampliamento di strutture protette, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di nuclei residenziali e semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile
>>.
18.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'
articolo 4 della legge regionale 4/2001
, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4839 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall'Amministrazione regionale.
20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.
21.
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:
a) progetto definitivo per l'esecuzione dell'opera completo della concessione edilizia;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
22.
I contributi di cui al comma 19 sono concessi ed erogati con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 14/2002
.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 202.000 euro annui, con l'onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
24.
All'onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d'impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, dall'
articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(Legge finanziaria 2003), a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 606.000 euro, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005. La riduzione relativa alle annualità dal 2006 al 2012 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
25.
Gli enti, pubblici o privati, gestori delle case per anziani e inabili, inserite nell'elenco previsto dall'
articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35
(Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale), come da ultimo modificato dall'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1997
, pubblicano ogni anno il bilancio delle strutture. Il bilancio, redatto con criteri di omogeneità e in osservanza dei criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese degli enti gestori, che ne fanno richiesta entro sessanta giorni dalla data di approvazione.
26.
Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
<<
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate
>>), nonché i livelli qualitativi raggiunti dagli stessi, i contributi di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale, da attribuire a ciascun soggetto gestore per l'anno 2003, non possono essere inferiori a quelli concessi nell'esercizio finanziario 2002.
27.
Il
comma 67 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002
è sostituito dal seguente:
<<67. Per le finalità di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche, riconosciute e non purché legalmente costituite, senza fini di lucro, a sostegno delle attività svolte nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attività.>>.
Note:
3Comma 10 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
4Comma 11 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
5Comma 12 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
6Comma 13 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
Art. 11
(Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero)
1.
In via transitoria e fino all'approvazione del piano triennale previsto dall'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono confermati per l'anno 2003 i progetti d'intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all'
articolo 3 della legge regionale 7/2002
medesima.
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002
è inserito il seguente:
<<4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.>>.
5.
Il
primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51
(Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), è sostituito dal seguente:
<<1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.>>.
6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all'estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.
7. L'onere di cui al comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8.
In relazione al disposto dell'
articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003
, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: <<
e per i rimpatriati
>>.