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Document 32002R1444

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

OJ L 216, 12.8.2002, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 450 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 296 - 336
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 296 - 336

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1444/oj

32002R1444

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 12/08/2002 pag. 0001 - 0041


Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione

del 24 luglio 2002

recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole previste dal regolamento (CEE) n. 571/88 possono essere coerenti in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme.

(2) Il regolamento (CE) n. 143/2002 ha modificato l'elenco delle caratteristiche per le indagini ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole del 2003, 2005 e 2007.

(3) Nuove variabili sono state aggiunte all'elenco delle caratteristiche e lo sviluppo dell'agricoltura ha reso necessario rivedere la definizione di variabili precedenti.

(4) È necessario rivedere l'elenco delle eccezioni alle definizioni uniformi dovute a circostanze specifiche a taluni Stati membri.

(5) La delimitazione delle regioni e circoscrizioni amministrative in alcuni Stati membri è cambiata. Viene pertanto modificato l'elenco delle regioni e circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2000/115/CE della Commissione(4) è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. In tale allegato figurano le definizioni comunitarie da utilizzare nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, nonché le note esplicative ed i relativi esempi.

Articolo 2

L'allegato III della decisione 2000/115/CE è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. In tale allegato figurano le eccezioni alle definizioni comunitarie dovute a circostanze specifiche a taluni Stati membri.

Articolo 3

Le regioni e circoscrizioni dell'Italia, di cui all'allegato IV della decisione 2000/115/CE, vengono sostituite conformemente all'allegato III del presente regolamento. Tali regioni e circoscrizioni vengono impiegate anche per i risultati dell'indagine di base 1999/2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ad iniziare dal 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16.

(3) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(4) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DA UTILIZZARE PER LE INDAGINI COMUNITARIE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

(I= definizioni,

II= note esplicative)

AZIENDA AGRICOLA

I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria e che produce prodotti agricoli. L'azienda può anche fornire altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli).

II.

1. L'azienda agricola è pertanto definita dai seguenti caratteri:

1.1. Produzione di prodotti agricoli

Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato II.

1.2. Gestione unitaria

La gestione può essere unitaria anche se esercitata in comune da più persone.

1.3. Unità tecnico-economica

È normalmente caratterizzata dall'impiego comune della manodopera e dei mezzi di produzione (macchine, fabbricati, terreni, ecc.).

2. Casi particolari

2.1. a) Qualora, per motivi fiscali o altri, un'azienda sia ripartita nominativamente tra più persone, ma abbia ancora una gestione unitaria (un unico capo azienda comune) e possa essere considerata un'unità economica, viene considerata una sola azienda;

b) qualora più aziende, che costituivano in passato aziende separate, siano gestite da un solo conduttore, vengono considerate come una sola azienda se hanno un capo azienda comune o se altrimenti impiegano la stessa manodopera e le stesse attrezzature.

2.2. Le superfici che il precedente conduttore ha riservato a se stesso all'atto della cessione dell'azienda al successore (erede, affittuario, ecc.):

a) sono considerate insieme all'azienda del successore nel caso in cui siano condotte da quest'ultimo con il resto dall'azienda e, di massima, impiegando la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione;

b) sono considerate come appartenenti all'azienda del concedente, nel caso in cui siano normalmente condotte dal precedente conduttore con manodopera propria e con propri mezzi di produzione.

2.3. Sono considerate aziende agricole, purché soddisfino gli altri criteri di definizione summenzionati:

a) gli allevamenti di tori, verri, capri e montoni per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri d'incubazione;

b) le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole e dei penitenziari;

c) le aziende agricole facenti parte di imprese industriali;

d) le terre comuni costituite da pascoli, superfici orticole o altre superfici, a condizione che siano condotte dall'amministrazione comunale come aziende agricole (ad esempio, terre messe a disposizione contro una tassa di pascolo). Non rientrano in questo caso:

- le terre comunali assegnate (C/03),

- le terre comunali date in affitto (C/02).

2.4. Non sono considerate aziende agricole, a meno che svolgano altre attività che le abilitano all'inclusione:

a) le scuderie, i terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa in cui non vengono esercitate attività di riproduzione;

b) gli allevamenti di cani;

c) i centri di commercio del bestiame, i macelli, ecc. (che non pratichino l'allevamento).

2.5. Aziende separate possono conferire risorse per una specifica attività agricola, formando un'azienda agricola comune gestita separatamente dalle aziende che la costituiscono. Può trattarsi ad esempio di frutteti comuni, pascoli comuni, strutture comuni per lavorare il latte. È un caso di fusione parziale e queste imprese comuni vengono denominate "cooperative parziali". Le "cooperative parziali" devono essere considerate come aziende agricole indipendenti dalle aziende agricole che le costituiscono, qualora impieghino precipuamente fattori di produzione propri e non principalmente quelli delle aziende agricole che le costituiscono.

A. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA

II. L'azienda, con tutti i relativi dati, viene rilevata nella circoscrizione e nel comune o sottocircoscrizione d'indagine in cui si trova il centro aziendale (A/01).

Il centro aziendale è definito in base alle norme dei vari Stati membri.

Qualora l'azienda agricola sia situata solo in parte in un certo tipo di zona (ad esempio, una zona svantaggiata), viene classificata come ubicata in tale zona se in essa è situata la maggior parte del terreno appartenente all'azienda oppure la sua sede. Uno dei due metodi deve essere scelto e applicato a tutte le aziende e a tutte le rubriche da A/1 ad A/3.

A/1 Circoscrizione d'indagine

I. L'ubicazione geografica di ogni azienda agricola è descritta da un codice che indica il paese, la regione e la circoscrizione d'indagine.

II. Le regioni e le circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini sulla struttura agricola figurano nell'allegato IV.

A/1 a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine

I. L'ubicazione geografica è descritta da un codice che indica il comune o la sottocircoscrizione d'indagine, consentendo un'aggregazione dei risultati per diversi tipi di zone a livello regionale.

II. III codici del comune o della sottocircoscrizione d'indagine utilizzati sono conformi ai livelli 4 o 5 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Se non è possibile trasmettere tali codici, lo Stato membro comunica invece per ogni azienda agricola le informazioni di cui alle caratteristiche A/2, A/2(a) e A/3.

A/2 Zona svantaggiata

I. Zona considerata, alla data dell'indagine, come svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(1) (e, se del caso, ai sensi della legislazione più recente) e compresa nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, comunicato dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97.

II. Le zone svantaggiate includono le zone montane [A/2(a)], le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e le altre zone svantaggiate.

A/2 a) Zona montana

I. Zone designate, alla data dell'indagine, come "zone di montagna" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (e, se del caso, della legislazione più recente) e comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, comunicato dagli Stati membri in applicazione di tale regolamento.

A/3 Zone agricole con vincoli ambientali

I. Zone designate, alla data dell'indagine, come zone agricole con vincoli ambientali ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (e, se del caso, della legislazione più recente).

II. Gli agricoltori possono ricevere compensazioni per i costi e la perdita di reddito dovuti a vincoli ambientali sulle loro superfici agricole. Tali vincoli devono derivare dall'applicazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni comunitarie di protezione dell'ambiente.

Sono escluse le zone con vincoli basati solo su disposizioni nazionali o regionali.

Esse possono essere ubicate in zone svantaggiate.

Si tratta soprattutto di zone Natura 2000, cioè zone di conservazione/protezione speciale che ospitano specie e tipi di habitat naturale minacciati (a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50).

B. PERSONALITÀ GIURIDICA E GESTIONE DELL'AZIENDA (alla data dell'indagine)

B/1 e B/2 Il responsabile giuridico ed economico dell'azienda: il conduttore

I. Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda. Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario.

II. La responsabilità giuridica ed economica è definita in base alle norme vigenti nello Stato membro.

Il conduttore può deferire del tutto o parzialmente al capo azienda la gestione corrente e quotidiana dell'azienda ed il potere di prendere decisioni in merito alle questioni relative alle finanze e alla produzione.

Nel caso di mezzadria [cfr. la rubrica C/03 a)], è considerato come conduttore il mezzadro.

Solo i soci di un gruppo di aziende che partecipano ai lavori agricoli (cfr. da L/1 a L/6) nell'azienda possono essere considerati conduttori.

B/1 a) e b) Persona fisica

I. Persona fisica può essere un individuo (conduttore unico) o un gruppo di persone (soci di un gruppo di aziende).

II. È importante stabilire se il conduttore sia una persona fisica o una persona giuridica per poter classificare l'azienda in uno dei seguenti gruppi.

Esistono aziende in cui il conduttore è:

a) una persona fisica e l'unico conduttore di un'azienda indipendente;

b) un gruppo di persone fisiche che partecipano ad un gruppo di aziende;

c) una persona giuridica.

Le leggi di taluni Stati membri, per motivi fiscali e/o giuridici, considerano la persona giuridica (società) come una persona fisica o un gruppo di persone fisiche. Generalmente si tratta di forme di società in cui uno o tutti i membri hanno una completa responsabilità personale per i debiti della società. In questi casi gli Stati membri possono classificare questo tipo di persona "giuridica" nelle classi "unico conduttore" o "gruppo di aziende". Le scelte vanno effettuate in base a norme documentate, esplicite e coerenti.

B/1 a) Una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente

I. Una persona fisica che è l'unico conduttore di un'azienda che non è vincolata ad altre aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

II. Il conduttore ha la facoltà di prendere qualsiasi decisione indipendentemente.

I coniugi o i parenti stretti di una famiglia che possiedono o affittano insieme un'azienda sono considerati come un gruppo di persone che possiede un'azienda indipendente gestita da un solo conduttore.

Nei casi di convivenza, i coniugi di fatto sono trattati alla stregua di coniugi legittimi se riconosciuti come tali nel rispettivo Stato membro.

Le seguenti persone, tra le altre, sono considerate come conduttori unici: fratelli e sorelle, beneficiari congiunti di un testamento o di una successione ab intestato, ecc., se non hanno raggiunto un accordo e non sono trattati a livello fiscale e/o giuridico come un gruppo di aziende o come una persona giuridica a norma delle leggi del rispettivo Stato membro.

Se una società (persona giuridica) è proprietà di una sola persona fisica ed è trattata come una persona fisica dello Stato membro (cfr. la definizione di "persona fisica"), essa è considerata un'azienda con un unico conduttore.

Se una sola persona detiene la completa responsabilità giuridica ed economica di un'azienda, essa sarà considerata come conduttore unico anche se l'azienda corrisponde ai requisiti di un gruppo di aziende.

B/01 b) Una o più persone fisiche che partecipano ad un gruppo di aziende

I. I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che hanno la proprietà, affittano o gestiscono in comune un'unica azienda agricola, o le loro diverse aziende individuali come se fosse una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalle leggi dello Stato o da un accordo scritto.

II. Se una società (persona giuridica) è proprietà di diverse persone fisiche ed è trattata come una persona fisica dallo Stato membro, essa sarà considerata un gruppo di aziende.

Gli Stati membri che scelgono di non registrare le informazioni sulle cooperative, raccoglieranno informazioni su tutte le aziende agricole i cui conduttori sono persone fisiche in base alla variabile B/1 a), indipendentemente dalla loro conformità alla presente definizione di "gruppo di aziende". Qualora in un'azienda le funzioni del conduttore siano esercitate da due o più persone fisiche, si indicherà come conduttore una sola di esse (ad esempio, la persona che assume la maggior parte dei rischi o la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda. Se dovesse risultare impossibile designare il conduttore in base a questi criteri si potrà, per esempio, prendere come criterio l'età). Tutti i dati richiesti per il conduttore vengono registrati per questa persona, che viene anche considerata capo azienda. Tutte le altre persone che lavorano nell'azienda vengono registrate come L/4 "Manodopera non familiare", indipendentemente dalla loro relazione di parentela con il conduttore.

B/1 c) Persona giuridica

I. Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citato in giudizio (capacità giuridica propria).

II. Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, ad esempio:

- lo Stato, le regioni, i comuni, ecc.,

- le chiese e le loro istituzioni,

- altre istituzioni simili pubbliche o parapubbliche,

- tutte le imprese commerciali ad eccezione di quelle di cui alla rubrica B/01 a) o b), in particolare le società a responsabilità limitata, incluse le cooperative,

- tutte le società per azioni (imprese che hanno emesso azioni),

- le fondazioni (organi che amministrano beni destinati al perseguimento di scopi determinati, spesso a carattere sociale o filantropico),

- le società senza capitale azionario,

- tutte le altre imprese simili.

B/2 Capo azienda

I. La persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

II. Il capo azienda è in genere, ma non sempre, il conduttore stesso che è una persona fisica.

Il capo azienda può essere anche un'altra persona. Quest'ultimo caso si verifica quando il conduttore affida la gestione dell'azienda ad un'altra persona, che può essere, ad esempio, un membro della sua famiglia [B/02 a)], il coniuge [B/02 b)] o una persona che non ha legami di parentela con il conduttore.

Nell'azienda ci deve essere un solo capo.

Tutte le informazioni sulle cooperative richieste per i capi azienda vengono registrate per il socio che si ritiene essere il conduttore.

B/2 a) Membri della famiglia

I. Generalmente, per "membri della famiglia del conduttore" si intendono: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore e del suo coniuge.

II. Il conduttore stesso non viene conteggiato come membro della famiglia.

B/3 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda

Un solo livello viene registrato per persona.

Esperienza agraria esclusivamente pratica

I. Esperienza acquisita mediante un lavoro pratico in un'azienda agricola.

Formazione agraria elementare

I. Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini).

II. Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

Formazione agraria completa

I. Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo (cfr. L/01-L/06 "età della fine dell'istruzione obbligatoria"), completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università nelle discipline agricoltura, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

C. SISTEMA DI CONDUZIONE E SISTEMA DI PRODUZIONE AGRICOLA

C/1-C/3 Superficie agricola utilizzata

I. La totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

C/1 Superficie agricola utilizzata in proprietà

I. Terreni dell'azienda rilevata che sono di proprietà del conduttore e da lui condotti. Sono compresi anche i terreni da lui condotti a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

II. I terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo quale salario in natura vengono considerati parte integrante dell'azienda che li mette a disposizione, purché il lavoratore agricolo interessato non impieghi mezzi di produzione propri.

Le superfici che il precedente coltivatore ha riservato a sé stesso ("Azienda agricola", paragrafo 2.2) sono considerate come parte dell'azienda. Tali superfici vengono lavorate normalmente e, generalmente, vengono impiegati la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione utilizzati per il resto dell'azienda.

Sono invece da escludere i diritti di pascolo su superfici comuni, per esempio, pascoli comunali o di gruppi di aziende (infatti queste superfici, non essendo superfici dell'azienda, non vengono rilevate nella presente indagine).

C/2 Superficie agricola utilizzata in affitto

I. Terreni concessi in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro e/o in natura. La superficie è imputata ad una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento la superficie è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

II. L'affitto può riguardare:

- un'azienda intera,

- singoli appezzamenti.

I terreni concessi in affitto non possono essere considerati parte dell'azienda del proprietario, ma sono imputati all'azienda del locatario. Il bestiame presente sui terreni sarà imputato all'azienda che possiede gli animali.

Sono compresi anche i terreni o aziende concessi in affitto al conduttore da membri della sua famiglia (come locatori), purché tali superfici vengano condotte dall'azienda rilevata. Sono parimenti compresi i terreni di un'altra azienda, messi a disposizione del conduttore come contropartita di una determinata prestazione lavorativa, purché non si tratti di terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo a titolo di salario in natura. (Diversamente da quanto avviene per i terreni messi a disposizione del lavoratore agricolo come salario in natura, che generalmente entrano nell'avvicendamento delle colture praticato dall'azienda che le mette a disposizione, il contratto di affitto qui considerato indica non soltanto una determinata superficie dei terreni, ma anche l'ubicazione e la delimitazione dei terreni stessi.)

I terreni subaffittati a terzi sono considerati parte dell'azienda del subaffittuario, dato che in questo caso non fanno più parte dell'azienda rilevata.

C/3 Superficie agricola utilizzata a mezzadria o ad altre forme di conduzione

C/3 a) Superficie agricola utilizzata a mezzadria

I. Terreni (eventualmente un'azienda intera) condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro, sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.

II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:

La colonia parziaria appoderata

Nella colonia parziaria appoderata (mezzadria) il concedente affida il podere ad un capo famiglia il quale s'impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni.

C/3 b) Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione

I. Altre forme di conduzione non comprese altrove nelle rubriche C/01, C/02 e C/03 a).

II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:

1. i terreni di cui il conduttore ha il godimento:

- in quanto titolare di un posto particolare (guardia forestale, ecclesiastico, insegnante, ecc.),

- i terreni assegnati all'azienda dal comune o da altri enti, per esempio superfici comuni in erba assegnate secondo la superficie (da non confondersi con i diritti di pascolo);

2. i terreni coltivati a titolo gratuito, per esempio superfici agricole abbandonate e coltivate dall'azienda agricola rilevata;

3. la colonia parziaria non appoderata.

Nella colonia parziaria non appoderata od impropria il concedente affida al colono soltanto uno o più appezzamenti di terreno che vengono utilizzati alle stesse condizioni descritte alla lettera a).

C/5 Sistemi e metodi di produzione agricola

C/5 a), d) ed e) Metodo di produzione biologica

I. Si dovrà indicare se l'azienda pratica l'agricoltura conformemente agli standard e alle norme specificate nel regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione(3), o, se del caso, alla legislazione più recente "relativa alla produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale pratica sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e/o alle norme nazionali equivalenti per la produzione biologica.

II. Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per l'etichettatura, la produzione ed il controllo dei prodotti agricoli che recano o intendono recare le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. In base alle disposizioni del regolamento la produzione deve avvenire in modo tale da tenere rigorosamente separate le terre e le località di produzione e di stoccaggio da altre unità che non producono a norma delle regole della produzione biologica.

Qualora i metodi di produzione biologica si applichino solo a parte della superficie agricola utilizzata o del bestiame dell'azienda, vengono qui registrate solo tali specifiche parti della superficie o del bestiame.

C/5 a) Superficie agricola utilizzata in cui si applicano metodi di produzione biologica

I. La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui la produzione è pienamente conforme alle norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.

II. Il regolamento distingue tra superfici pienamente conformi alle norme stabilite, oppure ancora in fase di conversione. Solo i prodotti originari delle superfici totalmente convertite alle norme per la produzione biologica a livello aziendale possono essere commercializzati con un'etichetta che fa riferimento ai metodi di produzione biologica.

In questa rubrica vanno registrate solo le superfici che hanno completato il periodo di conversione (cfr. C/5 d).

C/5 d) Superficie agricola in fase di conversione ai metodi di produzione biologica

I. La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è ancora stato completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme alle norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2092/91.

II. In questa rubrica vanno registrate solo le superfici che non hanno completato il periodo di conversione (cfr. C/5 a).

C/5 e) Aziende che applicano metodi di produzione biologica anche all'allevamento del bestiame

I. Aziende in cui l'allevamento del bestiame è pienamente conforme - per intero o parzialmente - alle norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2092/91, o è in fase di conversione verso tale conformità.

II. Il regolamento stabilisce di norma che in un'azienda tutto il bestiame deve essere allevato conformemente ai principi della produzione biologica. Solo qualora gli edifici, gli appezzamenti e le specie siano chiaramente separati, è possibile allevare una parte del bestiame con metodi differenti.

C/5 c) Sostegno per gli impegni agroambientali

I. Ogni sostegno erogato attraverso programmi degli Stati membri a norma degli articoli da 22 a 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, oppure, se del caso, della legislazione più recente. È anche incluso qualsiasi sostegno erogato mediante altri programmi analoghi basati sulla legislazione comunitaria precedente. È escluso il sostegno alla sola produzione biologica.

II. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno può essere erogato per metodi di produzione agricola che proteggono l'ambiente e curano lo spazio naturale (agroambiente) mediante:

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,

- l'estensivizzazione della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,

- la conservazione di ambienti agricoli ad alto valore naturale,

- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,

- il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni (o più a lungo ove necessario). Tali impegni oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, e procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il supporto dei mercati o le indennità compensative.

Il sostegno è calcolato sulla base del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.

Regimi di sostegno analoghi sono stati varati in base a normative comunitarie precedenti. Tenendo conto degli impegni prolungati assunti nel quadro di tali regimi, la loro validità può protrarsi per molti anni. Anche questi sostegni vanno registrati in questa rubrica.

D a H. SUPERFICIE TOTALE

I. La superficie totale dell'azienda (da D a H) comprende la superficie agricola utilizzata (da D a G), sfruttata dall'azienda, e le altre superfici (H).

II. Nella sezione I vengono date informazioni più precise sull'utilizzazione di alcune superfici già registrate nelle sezioni da D a H. Qualsiasi superficie già registrata nella sezione I non va quindi aggiunta alle altre superfici, perché altrimenti sarebbe registrata due volte.

La superficie agricola utilizzata dall'azienda comprende le superfici in coltivazione principale destinate al raccolto nell'anno dell'indagine.

Nel ripartire le superfici secondo l'utilizzazione delle terre, ciascuna delle superfici dovrà essere indicata una sola volta.

Sono comprese le coltivazioni permanenti e le coltivazioni occupanti il terreno per più anni (ad esempio: asparagi, fragole, piante perenni) a partire dall'anno in cui vengono piantate anche se non sono ancora in produzione.

Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

Nel caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata è suddivisa proporzionalmente fra le produzioni vegetali in base all'utilizzazione del terreno da parte delle stesse.

Le superfici agricole consociate alla superficie boscata sono suddivise allo stesso modo.

Questa norma non vale per le coltivazioni di miscugli (coltivati e raccolti contemporaneamente su di una stessa superficie: ad esempio, miscugli di cereali), né per le coltivazioni successive (ad esempio, trifoglio raccolto dopo l'orzo).

Nel caso di coltivazioni consociate in cui una delle coltivazioni non abbia un'importanza economica per l'azienda, detta coltivazione è considerata come non esistente ai fini della ripartizione delle superfici.

È possibile derogare al principio della ripartizione proporzionale nei casi in cui la sua applicazione dia luogo a risultati insoddisfacenti, a condizione che le norme fissate dagli Stati membri in accordo con la Commissione vengano rispettate.

Le coltivazioni secondarie successive sono registrate solo nella rubrica I/01. Nelle rubriche D-G non si calcola l'area di ogni coltivazione successiva, ma l'area è assegnata ad una coltivazione considerata come principale. Se nel medesimo periodo di vegetazione vengono coltivate in successione varie coltivazioni, la coltivazione principale è quella per la quale il valore della produzione è più elevato. Nel caso in cui i valori della produzione non differiscano sensibilmente, la coltivazione che occupa il terreno più a lungo viene considerata la coltivazione principale.

D. SEMINATIVI

I. Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nell'avvicendamento.

II. Un sistema di avvicendamento delle colture significa che le colture su un determinato appezzamento succedono ad altre colture secondo un piano predefinito. Di norma l'avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti (G) o dai prati permanenti e pascoli (F) si utilizza una soglia di cinque anni. In altri termini, se un appezzamento è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più, senza che la coltura precedente venga eliminata e ne venga introdotta una nuova, non è considerato seminativo.

Sono incluse in questa rubrica alcune coltivazioni generalmente considerate come ortaggi, piante ornamentali o piante industriali (per esempio: asparagi, rose, piante ornamentali coltivate per il fiore e/o il fogliame, fragole, luppolo), anche se possono occupare il terreno per più di cinque anni..

I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20 e da D/23 a D/35, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo e non sfruttati economicamente (D/22).

Le piante industriali prodotte su superfici messe a riposo sono comprese nelle loro rubriche rispettive e vanno registrate anche nella rubrica I/08 b).

D/1-D/8 Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

II. Esclusi i cereali raccolti o consumati verdi, che figurano nella rubrica D/18.

D/1 Frumento tenero e spelta

I. Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L,e Triticum monococcum L.

D/2 Frumento duro

I. Triticum durum Desf.

D/3 Segale

I. Secale cereale L.

Compresi i miscugli di segale e altri cerali seminati in autunno.

D/4 Orzo

I. Hordeum vulgare L.

D/5 Avena

I. Avena sativa L.

Compresi i miscugli di avena e altri cereali seminati in primavera.

D/6 Granoturco

I. Granoturco (Zea mays L.) coltivato per granella.

II. Granoturco raccolto a mano, mediante raccoglitrice, sgranatrice o raccoglisgranatrice per qualsiasi uso, incluso l'insilamento. È compreso il granoturco raccolto insieme a parti del tutolo, ma con un'umidità superiore al 20 % e utilizzato per l'insilamento (cosiddetto misto di granoturco).

Il granoturco dolce sulla spiga per l'alimentazione umana figura alla rubrica D/14.

D/7 Riso

I. Oryza sativa L.

D/8 Altri cerali per la produzione di granella

I. Cereali seminati in coltura pura, raccolti secchi per granella e non registrati nelle rubriche da D/1 a D/7.

II. Rientrano tra le colture qui registrate: sorgo (Sorghum bicolor × Sorghum sudanense.), triticale (Triticosecale Wittmack) e miglio (Panicum miliaceum L.). Vengono inclusi anche grano saraceno (Fagopyrum esculentum.) e scagliola (Phalaris canariensis L.), perché vengono coltivati e lavorati analogamente ai cereali.

D/9 Colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali)

I. Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico.

II. Le colture proteiche raccolte verdi figurano alle rubriche D/14 o D/18, a seconda del loro uso. Si tratta essenzialmente di leguminose.

D/9 e) Piselli, fave e favetti, lupini dolci

I. Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

D/9 f) Lenticchie, ceci e vecce

I. Lens culinaris, Cicer arietinum, Vicia pannonica Crantz o Vicia varia seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

D/9 g) Altre colture proteiche raccolte secche

I. Colture seminate e raccolte secche per granella, essenzialmente per il loro contenuto proteico, non menzionate altrove.

D/10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

I. Solanum tuberosum L.

D/11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

I. Beta vulgaris L destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol.

D/12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

I. Barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e altre piante della famiglia Brassicae destinate a foraggio e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non menzionate altrove.

II. Tutte le piante della famiglia Brassicae destinate a foraggio sono incluse in questa rubrica, indipendentemente dalla raccolta come foraggio della radice oppure dello stelo. Altre possono essere ad esempio il Topinambur (Helianthus tuberosus L.), le patate dolci (Ipomoea batatas (L.) Lam.), la pastinaca da foraggio (Pastinaca sativa L.), l'igname (Discorea spp.), la manioca (Manihot esculenta Crantz).

D/23-D/35 Piante industriali

I. Piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione finale.

II. Comprese le sementi di piante erbacee da semi oleosi, escluse le sementi e le piantine di piante tessili, il luppolo, il tabacco e altre piante industriali.

D/23 Tabacco

I. Nicotiana tabacum L.

D/24 Luppolo

I. Humulus lupulus L.

D/25 Cotone

I. Gossypium spp.

D/26 Colza e ravizzone

I. Brassica napus L. e Brassica rapa, coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

D/27 Girasole

I. Helianthus annuus L.

D/28 Soia

I. Glycine max L.

D/29 Lino da olio

I. Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per il produrre olio.

D/30 Altri semi oleosi

I. Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto oleoso, raccolte secche per granella, non menzionate altrove.

II. Può trattarsi ad esempio di senape (Sinapis alba L.), papavero (Papaver somniferum L.), semi di sesamo (Sesamum indicum L.), mandorle di terra (Cyperus esculentus L.), arachidi (Arachis hypogea).

D/31 Lino

I. Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre fibre.

D/32 Canapa

I. Cannabis sativa L.

D/33 Altre colture tessili

I. Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto di fibre, non menzionate altrove.

II. Può trattarsi ad esempio di iuta (Corchorus capsularis), abaca (Musa textilis), agave sisalana (Agave sisalana), ibisco canapino (Hibiscus cannabinus).

D/34 Piante aromatiche e medicinali e spezie

II. Tra le piante medicinali, aromatiche e spezie, si possono in particolare menzionare le seguenti coltivazioni:

angelica (Angelica), belladonna (Atropa), camomilla (Matricaria), cumino (Carum), digitale (Digitalis), genziana (Gentiana), issopo (Hyssopus), gelsomino (Jasminus), lavanda e lavandina (Lavandula), maggiorana (Origanum), melissa (Melissa), menta (Mentha), papavero (Papaver), pervinca (Vinca), psillio (semi) (Psyllium), zafferano (Curcuma), salvia (Salvia), calendola (Calendula), valeriana (Valeriana).

D/35 Piante industriali non menzionate altrove

I. Altre colture industriali che non sono state menzionate altrove.

II. Può trattarsi ad esempio di cicoria (Cichorium intibus L.) e canna da zucchero (Saccharum officinarum L.).

D/14 e D/15 Ortaggi freschi, meloni, fragole

II. Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

D/14 Ortaggi freschi, meloni, fragole (all'aperto o sotto riparo a piatto sul terreno)

D/14 a) Coltivazioni di pieno campo

I. Ortaggi e legumi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

II. Gli ortaggi coltivati a pieno campo sono essenzialmente - ma non sempre - destinati a lavorazioni industriali piuttosto che direttamente al mercato.

Qui l'elemento essenziale è il sistema di avvicendamento nell'azienda: se sulle superfici occupate gli ortaggi si avvicendano a colture diverse (D/14 e D/16), la superficie in questione è considerata "pieno campo".

D/14 b) Coltivazioni in orti stabili

I. Ortaggi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (D/14 e D/16).

II. Gli ortaggi coltivati in orti stabili sono essenzialmente - ma non sempre - destinati direttamente al mercato piuttosto che a lavorazioni industriali.

Qui l'elemento essenziale è il sistema di avvicendamento sull'appezzamento: se sulla superficie occupata gli ortaggi si avvicendano solo con altri ortaggi (D/14 e D/16), si tratta di "coltivazioni in orti stabili".

D/15, D/17 e G/7 Coltivazioni in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

I. Coltivazioni praticate in serre o ripari accessibili all'uomo, fissi o mobili (di vetro o foglio di materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

II. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all'uomo, sotto campane o cassoni portatili.

Nel caso di serre o ripari accessibili all'uomo mobili, non basta calcolare la sola superficie di base di tali impianti, ma occorre conteggiare e sommare tutte le superfici che da essi sono coperte negli ultimi 12 mesi, ottenendo così la superficie totale delle coltivazioni in serre.

Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serre e temporaneamente all'aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra (a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia stato estremamente limitato).

Qualora una stessa superficie sotto serra sia stata utilizzata più volte, la si dovrà conteggiare una sola volta.

Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.

D/16 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai), all'aperto o sotto riparo a piatto sul terreno

D/17 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai), in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

D/18 Piante foraggiere

I. Tutte le coltivazioni erbacee seminative destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).

II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio.

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute - ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

Sono compresi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminativi raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).

D/18 a) Erbai temporanei

I. Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo.

II. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

Sono escluse le coltivazioni erbacee annuali (che durano meno di un'annata agraria).

D/18 b) Altro foraggio verde

I. Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

D/18 b/i) Mais verde (mais da insilamento)

I. Mais (Zea mays L.) coltivato per l'insilamento.

II. Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). È compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

D/18 b/iii) Altre piante foraggiere

I. Altre coltivazioni per seminativi destinate all'alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove.

II. Sono qui comprese le varie specie di trifoglio, annuale o perenne - trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.), trifoglio rosso (T. pratense L.), trifoglio bianco (T. repens L.), trifoglio di Alessandria (T. alexandrinum), trifoglio della Persia (T. resupinatum) - e diversi tipi di erba medica.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > all'80 %) e le piante erbacee, raccolti verdi o come fieno secco.

Sono comprese le coltivazioni annuali, come i cereali, il loglio annuale, il sorgo annuale, alcune graminacee come la fienarola annua (Poa annua L.), piante appartenenti ad altre famiglie come le crucifere e non menzionate altrove (colza, ecc.), facelia (Phacelia tanacetifolia Benth), se sono raccolte verdi.

È escluso il mais verde.

D/19 Sementi e piantine per seminativi

I. Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso e legumi secchi, patate e piante da semi oleosi. Le sementi e piantine destinate al fabbisogno proprio dell'azienda (per esempio: piantine orticole, quali le piantine di cavolo o d'insalata) rientrano nelle varie rubriche relative alle singole colture.

II. Sono comprese le sementi delle piante foraggiere erbacee.

D/20 Altre coltivazioni per seminativi

I. Coltivazioni per seminativi non comprese nelle rubriche da D/01 a D/19 o da D/21 a D/35.

II. Questa rubrica comprende solo coltivazioni di scarso rilievo economico e dovrebbe includere solo piante che non possono essere classificate in nessuna altra rubrica. Per quanto possibile, i miscugli di coltivazioni vanno registrati altrove, in base alle definizioni delle rispettive variabili, oppure, se mancano indicazioni, nella coltivazione col valore economico più elevato.

Se una coltivazione non può essere registrata separatamente, va raggruppata con altre della stessa specie piuttosto che con coltivazioni di una categoria diversa. Ad esempio le piccole superfici di lino da olio non dovrebbero essere incluse qui, ma piuttosto in "altre piante oleose".

D/21 e D/22 Terreni a riposo

II. I terreni a riposo non devono essere confusi con le coltivazioni successive (I/01) né con la superficie agricola non utilizzata (H/01). La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

D/21 Terreni a riposo senza aiuti finanziari

I. Tutti i terreni inclusi nel sistema di rotazione delle colture, lavorati o meno, ma che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata della annata agraria e che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

D/22 Terreni a riposo soggetti a regime di aiuto per la messa a riposo, non sfruttati economicamente

I. Superfici per le quali l'azienda ha diritto ad aiuti finanziari volti ad incentivare la messa a riposo di seminativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(4) oppure, se del caso, della legislazione più recente. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica. Le superfici oggetto degli aiuti ritirate dalla produzione per più di cinque anni saranno registrate sotto H/01 + H/03.

II. III seminativi soggetti a regime di aiuti in cui è consentita la produzione non alimentare e che sono coltivati a contratto saranno registrati altrove nelle rubriche D/01-D/20.

E. ORTI FAMILIARI

I. Superfici riservate alla coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo del conduttore e della sua famiglia.

II. Di norma gli orti familiari sono separati dagli altri terreni agricoli e riconoscibili in quanto tali. Solo eccedenze occasionali prodotte da questa superficie vengono vendute all'esterno dell'azienda. Tutte le superfici i cui prodotti vengono costantemente venduti sul mercato rientrano in altre rubriche, anche se parte di tali prodotti viene consumata dal conduttore e dalla sua famiglia.

Le superfici che producono foraggio per animali - anche se questi vengono consumati dal conduttore e dalla sua famiglia - appartengono alle rispettive rubriche.

Gli orti familiari possono comprendere tanto seminativi che coltivazioni permanenti.

Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03),

- le superfici coltivate per il fabbisogno di collettività, ad esempio centri di ricerca, comunità religiose, pensionati, prigioni, ecc. Tali superfici sono da calcolare come azienda agricola se tale azienda, trovandosi in connessione con una collettività, viene gestita in modo da soddisfare gli altri criteri di un'azienda agricola. Tali superfici - analogamente alle superfici di un'azienda agricola - devono essere classificate a seconda della loro utilizzazione.

F. PRATI PERMANENTI E PASCOLI

I. Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.

II. Le superfici possono essere utilizzate per pascolare o falciare per l'insilamento o la fienagione.

F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

II. Sono esclusi:

- i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),

- prati e pascoli non utilizzati (H/1).

F/2 Pascoli magri

I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

II. Possono essere compresi terreni rocciosi, brughiere, lande e le "deer forests" in Scozia.

Sono esclusi i pascoli magri non utilizzati (H/01).

G. COLTIVAZIONI PERMANENTI

I. Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

II. Sono compresi in questa rubrica i vivai (esclusi i vivai forestali non commerciali situati in foresta, rilevati nella superficie boscata) e le piante da intreccio (salice viminale, canna, giunco, ecc.) (cfr. G/06).

Sono escluse da questa rubrica le coltivazioni costituite da ortaggi, piante ornamentali o piante industriali (per esempio: asparagi, rose, piante ornamentali coltivate per il fiore e/o il fogliame, fragole, luppolo) anche se permanenti, che sono registrate nelle corrispondenti categorie di seminativi.

G/1-G/6 Coltivazioni permanenti all'aperto

G/1 Frutteti e piantagioni di bacche

I. Superfici investite ad alberi da frutto, arbusti e piante perenni di bacche diverse dalle fragole per la produzione di frutta. I frutteti possono essere di tipo continuo, con spazi minimi tra gli alberi, o di tipo non continuo, con ampi spazi, in consociazione o meno con altre coltivazioni.

II. Sono compresi i castagneti.

Sono esclusi gli agrumeti (G/2), gli oliveti (G/3) e i vigneti (G/4).

G/1 a) Frutta fresca e bacche della specie da climi temperati

I. Piantagioni di frutta e bacche, tradizionalmente coltivate in climi temperati per la produzione di frutta fresca o bacche.

G/1 b) Frutta fresca e bacche della specie di origine subtropicale

I. Piantagioni di frutta e bacche, tradizionalmente coltivate in climi subtropicali per la produzione di frutta fresca o bacche.

II. Si considerano ad esempio come frutta e bacche delle specie d'origine subtropicale le seguenti coltivazioni: anona (Anona), ananas (Ananas), avocado (Persea), banana (Musa), fico d'India (Opuntia), litchi (Litchi), papaia (Carica), mango (Mangifera), guaiava (Psidium), granadiglia (Passiflora).

G/1 c) Frutta a guscio

II. Si tratta ad esempio di noci (Juglans regia L.), nocciole (Corylus avelanna L.), mandorle (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb.), castagne (Castanea sativa Mill.).

G/2 Agrumeti

I. Citrus spp.

G/3 Oliveti

I. Olea europea L.

G/3 a) per la produzione di olive da tavola

I. Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olive da tavola.

G/3 b) per la produzione di olive da olio

I. Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olio d'oliva.

G/4 Vigneti

I. Vitis vinifera L.

G/4 a) Vigneti per la normale produzione di vino di qualità

I. Coltivazioni di uve atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che rispondono alle norme del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), o, se del caso, alle disposizioni legislative più recenti e alle disposizioni stabilite in applicazione dei medesimi e definite dalle regolamentazioni nazionali.

G/4 b) Vigneti per la normale produzione di altri vini

I. Coltivazioni di uve atte alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.

G/4 c) Vigneti per la normale produzione di uva da tavola

I. Coltivazioni di uva per a produzione di uva da tavola.

G/4 d) Vigneti per la normale produzione di uva passa

I. Coltivazione di uva per la produzione di uva passa.

G/5 Vivai

I. Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

a) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

b) vivai di alberi da frutto o di agrumi;

c) vivai ornamentali;

d) vivai forestali (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);

e) alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

II. Sono compresi i vivai forestali commerciali, situati o meno in foresta, e i vivai forestali non commerciali, destinati al fabbisogno dell'azienda, purché siano impiantati fuori foresta. Sono esclusi: i vivai forestali destinati al fabbisogno dell'azienda (e generalmente di dimensioni ridotte), ma situati in foresta, i quali vengono rilevati nella "superficie boscata" (H/02).

>SPAZIO PER TABELLA>

G/6 Altre coltivazioni permanenti

I. Coltivazioni permanenti all'aperto non comprese nelle rubriche da G/01 a G/05, in particolare le piante da intreccio (cfr. 02.01.43 nell'elenco dei prodotti agricoli).

G/7 Coltivazioni permanenti in serre

Definizioni sub D/15, D/17.

H. ALTRE SUPERFICI

Per "altre superfici" si intendono la superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture) e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.

H/1 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non entrano nell'avvicendamento)

I. Superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri non viene più utilizzata per scopi agricoli e non entra nell'avvicendamento. Per essa è esclusa un'utilizzazione agricola.

II. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda.

Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03),

- i terreni a riposo (cfr. D/21 e D/22).

H/2 Superficie boscata

I. Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).

II. Nel caso di consociazione fra coltivazioni agricole e boschive la superficie è suddivisa proporzionalmente in base all'utilizzazione del terreno.

Sono comprese anche le barriere frangivento e le piantagioni boscate di confine situate nell'azienda e che si ritenga opportuno includere nella superficie boscata.

Sono compresi gli alberi di natale e gli alberi e gli arbusti destinati principalmente alla produzione di energia, indipendentemente dal luogo in cui vengono coltivati.

Sono esclusi:

- i noci e i castagni che siano destinati principalmente alla produzione di frutta (cfr. G/01), le altre piantagioni non forestali (G) e i vincheti (G/06),

- le superfici con alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi (H/03),

- i parchi e i giardini ornamentali (H/03), i prati (F/01 e F/02) ed i pascoli magri non utilizzati (H/01),

- le lande o brughiere (F/01 o H/01),

- i vivai forestali commerciali e altri vivai situati fuori foresta (G/05).

H/3 Altre superfici (aree occupate da fabbricati, giardini ornamentali, cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, ecc.)

I. Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

II. Rientrano in questa rubrica, in particolare:

1. le superfici che non interessano direttamente la produzione vegetale, ma che tuttavia sono necessarie al funzionamento dell'azienda, ad esempio: le aree occupate da fabbricati o strade poderali;

2. le superfici non utilizzabili ai fini della produzione agricola, cioè le superfici che potrebbero essere messe a coltura solamente con l'intervento di mezzi molto potenti, normalmente non disponibili in un'azienda agricola (ad esempio: terreni paludosi, brughiere, ecc.);

3. i parchi e i giardini ornamentali.

I. I. COLTIVAZIONI CONSOCIATE E SUCCESSIVE SECONDARIE, FUNGHI, IRRIGAZIONE, INSTALLAZIONI DI STOCCAGGIO PER CONCIMI NATURALI, RITIRO DEI SEMINATIVI E GESTIONE DELLE SOSTANZE NUTRITIVE

I/1 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni degli orti stabili e quelle in serra)

I. Coltivazioni che precedono o seguono la coltivazione principale, in cui il raccolto viene effettuato nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento. Va indicata la superficie per ognuna delle coltivazioni, se esistono diverse coltivazioni successive (o precedenti).

II. La superficie di coltivazione successiva non viene conteggiata due volte, cioè la superficie è compresa nelle rubriche D-G solo per la coltivazione principale e la superficie della coltivazione successiva è registrata solo nella rubrica I/01.

Sono escluse le coltivazioni in orti stabili (D/14b), le coltivazioni in serre (D/15, D/17) e gli orti familiari,(E).

I/2 Funghi

I. Funghi derivati da colture effettuate in fabbricati appositi o adattati per la coltivazione dei funghi, ovvero in sotterranei, grotte e cantine.

II. Deve essere rilevata l'effettiva superficie di coltivazione (substrati, sacchi o superfici analoghe) che nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento è stata utilizzata almeno una volta.

Se la "semina" avviene più volte, la superficie dei substrati viene calcolata una sola volta.

I/3 a) Superficie irrigabile totale

I. Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

II. La superficie irrigua totale può differire dal totale delle superfici dotate di impianti per l'irrigazione, poiché, da un lato, tali impianti possono essere mobili e quindi venire utilizzati su più campi nel corso del periodo vegetativo e, dall'altro, la capacità può essere ridotta a causa della quantità d'acqua disponibile e del periodo durante il quale è possibile avvalersi degli impianti mobili.

I/3 b) Superficie delle coltivazioni irrigate

I. Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

II. Non sono incluse le coltivazioni in serre e gli orti familiari, che sono quasi sempre irrigati.

Se, nel corso del periodo vegetativo, più colture sono coltivate su un campo, la superficie deve essere indicata un'unica volta e per la coltura principale, se questa è stata irrigata, altrimenti per la principale coltura secondaria o coltura successiva irrigata.

I/5 Coltivazioni consociate

I. Consociazione di coltivazioni temporanee (coltivazioni di seminativi o erbai) e di coltivazioni permanenti e/o di piantagioni forestali su un'unica e stessa superficie; in un senso più ampio, anche consociazione di coltivazioni permanenti di differenti specie o di differenti coltivazioni temporanee su un'unica e stessa superficie.

II. Sotto tale caratteristica va rilevata la superficie totale effettivamente occupata dalle coltivazioni consociate. La ripartizione della superficie totale tra le differenti coltivazioni considerate è fissata sub D-H "Superficie totale".

I/7 Concimi naturali di origine animale (letame solido, purino e liquame)

I. "Letame solido": escrementi di animali domestici, con o senza strame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

"Purino": urina di animali domestici comprendente, se del caso, una piccola parte di escrementi e/o acque.

"Liquame": letame liquido, cioè miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d'acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di strame.

I/7 a) Depositi

I. Nel caso del letame solido, il termine "deposito" si riferisce allo stoccaggio su una superficie impermeabile con un dispositivo di contenimento dello scolo, con o senza tetto.

Nel caso del purino o del liquame, il termine si riferisce ad una vasca a tenuta stagna, aperta o coperta, oppure a una fossa rivestita.

II. Non si rilevano i depositi non utilizzati nei 12 mesi del periodo di riferimento.

I/7 b) Capacità di stoccaggio

I. Il numero di mesi in cui le installazioni di stoccaggio possono stoccare il letame prodotto nell'azienda senza rischio di scolo e senza svuotamenti periodici.

I/8 Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:

a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22);

b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G);

c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02);

d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/02);

e) altre superfici (già comprese in H/01 e H/03).

I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario, destinato a incoraggiare il ritiro dei seminativi, in conformità del regolamento (CE) n. 1251/1999, o, se del caso, di altra legislazione comunitaria o nazionale.

II. Sono comprese solo le superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario per l'anno di riferimento dell'indagine.

Sono incluse anche le superfici che hanno diritto ad un aiuto finanziario previsto da regimi analoghi in base alla precedente legislazione.

I/9 a) Colture di copertura invernali

I. Piante seminate in considerazione della loro potenziale capacità di ridurre la dispersione di sostanze nutritive nell'aria, nelle acque superficiali o freatiche in inverno o in altri periodi, quando i terreni sono nudi o altrimenti soggetti a perdite. Sono coltivazioni di interesse economico ridotto, che hanno come scopo principale la protezione dei terreni.

II. I terreni agricoli non riparati da piante, o che hanno soltanto residui vegetali in superficie, sono particolarmente vulnerabili alla perdita di sostanze nutritive. Devono tenerne conto sia gli agricoltori che la legislazione e le amministrazioni. Per ridurre le perdite, che danneggiano sia l'ambiente che l'economia, uno dei mezzi più efficienti è mantenere i terreni costantemente riparati da piante. In alcuni Stati membri prescrizioni relative a normali colture invernali, come il frumento autunnale, o a colture di copertura di cui alla presente rubrica, vengono incluse nella legislazione o diventano elementi costitutivi dei programmi agroambientali a cui i coltivatori possono aderire.

Tali colture non vanno scambiate con le normali colture verdi invernali, come il frumento autunnale destinato alla raccolta o i prati. Esse sono le colture seminate in autunno al solo scopo di ridurre la perdita di sostanze nutritive. Esse normalmente sono arate in primavera prima di seminare un'altra coltura e non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

J. CONSISTENZA DEL BESTIAME (al giorno dell'indagine)

J/1-J/19 Bestiame

I. Numero di animali da allevamento posseduti o allevati direttamente dall'azienda al momento dell'indagine. Gli animali non sono necessariamente proprietà del conduttore. Tali animali possono trovarsi nell'azienda stessa su superfici o in stalle utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (superfici comuni, migrazione, ecc.).

II. Non sono compresi gli animali domestici diversi dai cavalli, non utilizzati per l'agricoltura o la produzione di reddito, cioè utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi (esclusi i cavalli).

Sono compresi gli animali allevati nell'azienda agricola di proprietà di un'altra impresa non agricola (per esempio: mangimifici, macelli) (esclusi i cavalli).

Le mandrie migranti che non appartengono ad aziende che utilizzano superfici agricole sono considerate come aziende a sé stanti.

Sono esclusi:

- gli animali di passaggio (per esempio: femmine presenti per la monta),

- gli animali affidati ad un'altra azienda agricola.

J/1 Equini

I. Animali domestici della famiglia Equus

II. Sono compresi i cavalli da corsa e da sella nonché i cavalli utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi.

J/2-J/8 Bovini

I. Animali domestici della specie Bos taurus e Bubalus bubalus.

II. Sono compresi gli altri tipi di bufali.

J/2 Bovini di meno di 1 anno: maschi e femmine

J/3 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: maschi

J/4 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: femmine

II. Sono escluse le femmine che abbiano già partorito (J/07, J/08).

J/5 Bovini di 2 anni e più: maschi

J/6 Giovenche di 2 anni e più

I. Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.

II. Sono comprese le femmine di 2 anni e più che non abbiano ancora partorito, anche se gravide alla data della rilevazione.

J/7-J/8 Vacche da latte - Altre vacche

I. Vacche: bovine che hanno già partorito (comprese, eventualmente, la bovine di meno di 2 anni).

J/7 Vacche da latte

I. Vacche che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le vacche lattifere da riforma (tolte dalla produzione) (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate tra l'ultima lattazione e la macellazione).

J/8 Altre vacche

I.

1. Vacche che, per la razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non viene destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

2. Vacche da lavoro.

II. Sono comprese le "altre vacche" da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della macellazione).

J/9 Ovini (di tutte le età)

I. Animali domestici della specie Ovis.

J/9 a) Ovini: femmine da riproduzione

I. Ovini femmine che hanno già partorito.

II. Sono comprese:

- le pecore e le agnelle destinate alla riproduzione,

- le femmine da riforma.

J/9 b) Altri ovini

I. Tutti gli ovini ad eccezione delle femmine da riproduzione

J/10 Caprini (di tutte le età)

I. Animali domestici della specie Capra.

J/10 a) Caprini: femmine da riproduzione

I. Caprini femmine che hanno già partorito

II. Sono comprese:

- le capre e caprette destinate alla riproduzione,

- le capre da riforma.

J/10 b) Altri caprini

I. Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

J/11-J/13 Suini

I. Animali domestici della specie Sus scrofa.

J/11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

J/12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

I. Suini femmine da riproduzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

II. Sono escluse le scrofe da riforma.

J/13 Altri suini

I. Suini di peso vivo compreso tra 20 e meno di 50 kg: suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo di almeno 50 kg (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassati prima della macellazione): verri riproduttori, di peso vivo di almeno 50 kg.

J/14-J/16 Pollame

I. Animali domestici della specie Gallus domesticus destinati alla produzione di carne.

J/14 Polli da carne

I. Haustiere der Art Gallus domesticus, die zur Fleischerzeugung gehalten werden.

II. Sono escluse le pollastre, le galline da uova e le galline da riforma.

J/15 Galline da uova

I. Animali domestici della specie Gallus domesticus destinati alla produzione di uova.

II. Sono comprese le pollastre che non hanno ancora cominciato a deporre le uova e le galline da riforma. Sono comprese tutte le galline che hanno già cominciato a deporre le uova, destinate sia al consumo che alla riproduzione. Sono compresi i galli da riproduzione per galline da uova.

J/16 Altro pollame

I. Pollame non menzionato sotto J/14 o J/15.

J/16 a) Tacchini

I. Animali domestici della specie Meleagris

J/16 b) Anatre

I. Animali domestici della specie Anas.

II. Comprese le anatre per "Foie gras".

J/16 c) Oche

I. Animali domestici della specie Anser anser dom.

II. Comprese le oche per "Foie gras".

J/16 d) Altro pollame, non menzionato altrove

II. Ad esempio, quaglie (Coturnix), fagiani (Phasianus), faraone (Numida meleagris dom), piccioni (Colombinae), struzzi (Struthio camelus).

Non sono compresi gi animali allevati a scopi venatori e non per la produzione di carne.

J/17 Coniglie fattrici

I. Conigli femmine (della specie Oryctolagus) destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

J/18 Api

I. Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera) destinate alla produzione di miele.

II. Si conta un alveare per colonia di api (sciame), indipendentemente dalle caratteristiche dell'arnia.

J/19 Bestiame non menzionato altrove

I. Qualsiasi animale utilizzato per la produzione dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato II, parte A, esclusi i prodotti menzionati nell'allegato II, parte B.

K. TRATTRICI, MOTOCOLTIVATORI, MACCHINE ED IMPIANTI

Utilizzazione delle macchine

I. Macchine utilizzate dall'azienda negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine.

In proprietà dell'azienda:

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici di proprietà esclusiva dell'azienda agricola nel giorno dell'indagine.

II. Sono compresi anche i mezzi a trazione meccanica, le macchine e gli impianti meccanici dati temporaneamente in prestito ad altre aziende agricole.

Utilizzate da più aziende

1. In proprietà dell'azienda

I. Mezzi a trazione meccanica, ed impianti meccanici di proprietà di un'altra azienda agricola e temporaneamente utilizzati dall'azienda intervistata (per esempio, aiuto reciproco o consorzi per il noleggio di macchinario agricolo).

2. In proprietà di una cooperativa

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici che sono proprietà di gruppi di aziende e vengono utilizzati dall'azienda agricola intervistata in quanto membro della gruppo di aziende.

3. In comproprietà

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, acquistati in comune da due o più aziende agricole (cooperazione limitata all'uso di macchinario agricolo).

In proprietà di un'impresa di lavori agricoli

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, che sono proprietà d'imprenditori di lavori agricoli.

II. Le imprese di lavori agricoli sono imprese che eseguono professionalmente lavori nelle aziende agricole, utilizzando mezzi a trazione meccanica, ecc. Quest'attività retribuita può essere principale o secondaria (può trattarsi, per esempio, sia di imprese la cui attività principale riguarda il commercio o la riparazione delle macchine agricole, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione di aziende agricole, ecc., sia di enti pubblici, per esempio di tutela del paesaggio).

K/1 Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

I. Tutte le trattrici con almeno due assi, utilizzate per l'esecuzione di lavori dell'azienda agricola, compresi tutti i veicoli a motore che vengano utilizzati come trattrici agricole. La rubrica comprende veicoli speciali come "Jeeps", "Unimogs", ecc. utilizzati come trattrici agricole.

Sono per contro esclusi tutti i mezzi meccanici di qualsiasi tipo, che nei dodici mesi considerati siano stati utilizzati esclusivamente per la silvicoltura, la pesca, la costruzione di fossati e strade e per altri lavori fondiari.

K/2 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

I. Veicoli a motore a un solo asse, utilizzati nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella viticoltura oppure veicoli simili privi di asse.

II. Sono escluse le macchine utilizzate esclusivamente per parchi e giardini.

K/3 Mietitrebbiatrici

I. Macchine semoventi, oppure trainate o portate da trattrice, utilizzate per la raccolta (mietitura e trebbiatura) di cereali (compresi il riso e il granoturco), legumi secchi, semi oleosi, sementi di leguminose e graminacee.

II. Sono escluse le macchine specializzate per la raccolta dei piselli.

K/9 Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

I. Macchine, diverse dalle mietitrebbiatrici (K/03), semoventi, oppure trainate, portate o semiportate da trattrice, che vengono utilizzate per la raccolta continua delle barbabietole da zucchero, delle patate o delle colture da foraggio.

II. La raccolta di una coltura può essere eseguita in una o più operazioni (quando, per esempio, macchine aventi funzioni diverse vengono utilizzate in una serie ininterrotta di operazioni). In quest'ultimo caso le varie macchine sono calcolate come una sola.

K/10 Attrezzature per l'irrigazione

I. Tutti gli impianti utilizzati per l'irrigazione, senza tenere conto del sistema (se l'acqua è irrorata sulle colture o introdotta in fosse o tubi sul terreno).

II. Non sono compresi gli impianti utilizzati esclusivamente in orti stabili ed industriali o nelle serre, ma sono inclusi quelli utilizzati per l'orticoltura.

K/10 a) Attrezzature mobili per l'irrigazione

I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione che possono essere spostati da un campo all'altro nello stesso periodo vegetativo.

K/10 b) Attrezzature fisse per l'irrigazione

I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione stazionari o che non possono essere spostati durante il periodo vegetativo.

L. MANODOPERA AGRICOLA

Le informazioni statistiche sulla manodopera agricola sono raccolte in modo tale da consentire la compilazione di tabelle che permettono di incrociare i dati (ad esempio sull'età e sul tempo di lavoro) delle diverse categorie e classi della manodopera agricola tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine. Ciò significa che ogni persona addetta al lavoro agricolo nell'azienda deve essere classificata in base a tutte le classi richieste per la categoria.

I dati sono raccolti una sola volta per persona, cioè se una persona ha diversi ruoli nell'azienda, ad esempio il coniuge del conduttore che è nel contempo capo azienda, i dati relativi a questa persona non devono essere registrati due volte. I dati vanno raccolti nello stesso ordine delle categorie, cioè nell'ordine seguente: conduttore, capo azienda, coniuge, altro membro della famiglia.

Le cooperative [cfr. B1b)] sono considerate senza manodopera familiare. Di conseguenza, i dati dei gruppi di aziende relativamente alla rubrica "coniuge" (normalmente L/02) e "altri membri della famiglia" [normalmente L/03 a) e L/03 b)] vengono registrati nella rubrica L/04.

Nel caso delle aziende agricole il cui conduttore è una persona giuridica, non si dovranno compilare le rubriche "conduttore" (L/01), "coniuge" (L/02) o "altri membri della famiglia" [L/03 a) e L/03 b)]. Il capo azienda va registrato nella rubrica L/01 a) ma considerato come manodopera non familiare. Se il coniuge del/della capo azienda o i suoi parenti sono regolarmente occupati nell'azienda, essi vanno registrati nella rubrica L/04. Quelli occupati in modo irregolare nell'azienda vanno registrati nella rubrica L/05 + 06.

L/1-L/6 Manodopera agricola dell'azienda

I. Tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo, che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno effettuato lavori agricoli per l'azienda agricola intervistata.

Sono rilevati nell'indagine, ma non calcolati nel "Totale della manodopera agricola":

- i conduttori unici che non svolgono lavori agricoli nell'azienda,

- i coniugi dei conduttori unici che non svolgono lavori agricoli nell'azienda.

Sono esclusi dall'indagine i soci di cooperative che non svolgono lavori agricoli nell'azienda.

Il periodo d'osservazione può essere inferiore a 12 mesi, purché i dati forniti corrispondano a 12 mesi.

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda, devono essere incluse nella manodopera agricola.

>SPAZIO PER TABELLA>

Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno un sistema di istruzione obbligatoria a tempo pieno fino ad un'età determinata e di istruzione obbligatoria a tempo parziale (solitamente sotto forma di apprendistato) per altri 2 o 3 anni. In Germania esistono normative diverse a seconda dei Länder.

NB:

Le età indicate non vanno interpretate in modo rigido, poiché in taluni Stati membri non viene prescritta l'età della fine dell'istruzione obbligatoria, bensì il numero di anni obbligatori di istruzione. Una persona che ha iniziato la sua istruzione ad un'età non convenzionale può pertanto terminare la sua istruzione ad un'età non convenzionale.

È esclusa la manodopera che lavora nell'azienda agricola, ma alle dipendenze di terzi o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un appaltatore agricolo o di una cooperativa).

L/1-L/6 Lavori agricoli

I. Per "lavori agricoli" s'intendono tutti i lavori eseguiti per l'azienda agricola oggetto dell'indagine, che contribuiscono alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato II, alla manutenzione della capacità di questi prodotti o alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

II. Fra i "lavori che contribuiscono alla produzione" figurano, ad esempio, i lavori seguenti:

- organizzazione e gestione (operazioni di compravendita, contabilità, ecc.),

- lavoro dei campi (aratura, fienagione, raccolto, ecc.),

- allevamento del bestiame (preparazione e distribuzione degli alimenti, mungitura, cure, ecc.),

- immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.),

- immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.), manutenzione (di fabbricati, macchine, impianti, ecc.),

- trasporti per conto dell'azienda, purché effettuati dalla manodopera dell'azienda stessa,

- tutte le attività secondarie non agricole e non separabili. Tali attività sono strettamente collegate alla produzione agricola e non possono essere separate dalla principale attività agricola (ad esempio, la produzione di burro).

Non rientrano nei "lavori agricoli per l'azienda":

- lavori domestici eseguiti per le necessità familiari private del conduttore, dei soci di un gruppo di aziende oppure del capo azienda,

- lavori relativi alla silvicoltura, caccia, pesca e piscicoltura anche se vengono eseguiti nell'azienda agricola. Tuttavia, una quantità limitata di questi lavori eseguiti dalla manodopera agricola non è esclusa, qualora sia impossibile effettuare una misurazione separata,

- attività secondarie non agricole che possono essere separate dai lavori agricoli (ad esempio, la trasformazione di prodotti agricoli nell'azienda stessa),

- qualsiasi attività non agricola,

- qualsiasi altra attività lucrativa (cfr. L/07 L/09 "altre attività lucrative" e la rubrica M/01) eseguita dal conduttore e/o dalla manodopera.

L/1-L/6 Ore di lavoro nell'azienda

I. Il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda.

II. Con "tempo pieno" si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considererà un tempo minimo di 1800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno).

L/1 e L/1 a) Conduttore e capo azienda (cfr. le definizioni sub B/1 e B/2)

II. Tutte le informazioni obbligatorie vengono raccolte per la persona fisica che opera come conduttore (L/1) o capo azienda [L/1 a)]. Se l'azienda è una cooperativa, i dati vanno registrati per il soggetto ritenuto conduttore [cfr. B/1 b)]. I dati vengono raccolti solo per le persone fisiche. Ciò significa che se il conduttore è una persona giuridica, i dati saranno registrati solo per il capo azienda.

L/2 Coniuge del conduttore

II. I dati vengono raccolti per i coniugi di conduttori unici inclusi quelli che non lavorano nell'azienda. Se il coniuge è socio/a di una cooperativa sarà registrato/a nella rubrica L/4. Se il coniuge è capo azienda sarà registrato/a nella rubrica L/01 a).

L/3 Altri membri della famiglia del conduttore

I. Membri della famiglia del conduttore unico, escluso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda intervistata, ma che non vivono necessariamente nell'azienda.

II. Per "membri della famiglia" s'intendono generalmente: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore o del suo coniuge [cfr. B/2 a)]. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno o che non siano occupati regolarmente non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.

Se un membro della famiglia del conduttore è capo azienda, va registrato nella rubrica L/1 a), mentre se è socio di una cooperativa va registrato sub L/4.

L/4-L/6 Manodopera non familiare

I. Tutte le persone retribuite dall'azienda e addette ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi il conduttore e i membri della sua famiglia.

II. Sono inclusi i soci di cooperative considerati conduttori [cfr. B/1 b)], nonché tutti i coniugi e gli altri membri della famiglia dei soci di cooperative che svolgono lavori agricoli nell'azienda. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.

L/4 Manodopera non familiare occupata regolarmente

I. Per manodopera occupata regolarmente s'intendono

le persone che nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno lavorato ogni settimana nell'azienda intervistata, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte dei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine, non abbiano però potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

1. condizioni particolari di produzione dell'azienda;

2. assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, malattia, infortunio, morte, ecc.;

3. assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa nel corso dell'anno;

4. sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

II. Rientrano nel caso di cui al precedente paragrafo 1, per esempio, le aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi.

Rientra nel caso di cui al precedente paragrafo 3 anche la manodopera, che abbia smesso di lavorare per un'azienda per incominciare a lavorare per un'altra nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine.

Per contro, la manodopera stagionale che abbia lavorato solo per brevi periodi - per esempio, la manodopera assunta esclusivamente per i raccolti di frutta o ortaggi - non va indicata in questa rubrica ma nella L/05 e L/06, specificando il numero delle giornate di lavoro.

L/5 e L/6 Manodopera non familiare occupata non regolarmente

I. Persone che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda, per un motivo diverso da quelli indicati sub L/04.

L/5 e L/6 Numero di giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata non regolarmente

I. Ogni giorno lavorativo di durata tale da venire retribuito come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato giornalmente da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non contano come giornate di lavoro.

II. Per giornata di lavoro intera s'intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato regolarmente a tempo pieno. Il tempo di lavoro della manodopera occupata non regolarmente è convertito in giornate di lavoro intere, anche se il contratto di lavoro stabilisce che le giornate di lavoro siano più lunghe o più brevi di quelle della manodopera occupata regolarmente.

L/7-L/9 Altra attività lucrativa

I. Qualsiasi attività, esclusa quella relativa a lavori agricoli, secondo la definizione della rubrica L, esercitata come corrispettivo di una remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitti o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

II. Sono comprese tanto le altre attività lucrative non attinenti all'agricoltura che possono essere esercitate nell'azienda stessa (per esempio: gestione di un terreno da campeggio, affitto di alloggi a turisti, ecc.) o in un'altra azienda agricola, quanto le attività esercitate in un'impresa non agricola. Sono inclusi i lavori agricoli effettuati in un'altra azienda agricola.

Non sono comprese le attività lucrative secondarie non attinenti all'agricoltura.

Per la rubrica L/7 i dati sono raccolti solo per i conduttori che sono anche capi azienda.

Per la rubrica L/08 i dati saranno raccolti solo per le aziende con conduttore unico per tutti i coniugi (anche per quelli che non svolgono lavori agricoli nell'azienda).

Per la rubrica 9 i dati sono raccolti solo per le aziende con conduttore unico.

Se il conduttore è una persona giuridica, le informazioni non vengono raccolte per i capi azienda.

Attività principale

I. Attività dichiarata tale dalla persona intervistata.

II. Di norma un'attività che occupa più tempo rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine. Se la persona intervistata non lavora effettivamente nell'azienda, ogni attività lavorativa precedentemente descritta viene considerata attività principale.

Attività secondaria

I. Ogni altra attività esercitata dalla persona intervistata, che dichiari che l'attività agricola per l'azienda costituisce l'attività principale.

II. Di norma un'attività che occupa meno tempo rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine.

L/10 Giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno, non comprese nei punti L/1-L/6, prestate da persone non direttamente assunte dall'azienda (per esempio, imprese di conto terzi)

I. Ogni tipo di lavoro agricolo (cfr. L/01-06 "Lavori agricoli") svolto all'interno dell'azienda per l'azienda stessa da persone non assunte direttamente dall'azienda, ma che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, per esempio da imprese appaltatrici di manodopera che svolgono lavori della produzione agricola, o da gruppi di aziende. Le ore di lavoro prestato vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.

II. Sono comprese le giornate di lavoro delle persone occupate per conto di terzi nell'azienda. Sono però escluse le attività degli uffici contabili agricoli e la mutua assistenza non remunerata tra agricoltori.

M. SVILUPPO RURALE

Si dovrà indicare se il conduttore e/o il coniuge o altri membri della famiglia oppure uno o più soci di una cooperativa esercitano attività lucrative che non comprendono nessun lavoro agricolo come definito sub L/1-L/6, ma che sono direttamente collegate all'azienda e che hanno un'influenza economica sull'azienda stessa.

Diverse attività di questo tipo possono essere esercitate nella stessa azienda. Esse vanno tutte registrate.

Sono escluse le attività lucrative non separabili nell'azienda.

Anche le attività forestali sono escluse.

M/1 Attività collegate direttamente all'azienda

I. Attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o i suoi prodotti.

II. Se viene utilizzata solo manodopera non familiare e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda, si considera che i lavoratori siano occupati per due attività diverse. Tali attività non vengono pertanto considerate come direttamente collegate all'azienda.

Non sono comprese le attività che non hanno alcun legame con l'azienda (ad esempio, un negozio dove non vengono venduti i prodotti dell'azienda).

M/1 a) Turismo, alloggio e altre attività ricreative

I. Tutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell'azienda destinate a turisti o ad altri gruppi, allo sport e ad altre attività ricreative che comportano l'utilizzo della superficie, dei fabbricati o di altre risorse dell'azienda.

M/1 b) Artigianato

I. Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che essi siano addetti anche ai lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

M/1 c) Lavorazione di prodotti agricoli

I. Qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi.

II. Ciò include, tra l'altro, la lavorazione della carne, la caseificazione, la vinificazione, ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi lavorazione dei prodotti agricoli. È irrilevante se l'attività viene considerata parte dell'agricoltura o meno (ad esempio, la produzione del vino in alcune regioni viene considerata parte della viticoltura, mentre in altre è considerata un'attività distinta).

È compresa in questa rubrica la vendita diretta di prodotti agricoli ai consumatori, ad esclusione di quelli non sottoposti ad alcuna trasformazione in azienda (non è ad esempio incluso il latte venduto direttamente ai vicini, in quanto non sottoposto ad alcuna trasformazione). Non è compresa la produzione di derrate alimentari unicamente per l'autoconsumo o la vendita di eccedenze occasionali.

M/1 d) Lavorazione del legno (ad esempio segatura, ecc.)

I. La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).

II. L'ulteriore lavorazione, ad esempio la produzione di mobili di legno, è compresa in genere nella rubrica M/01 b).

M/1 e) Acquacoltura

I. Itticoltura esercitata nell'azienda.

II. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.

M/1 f) Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)

I. Produzione di energia rinnovabile per il mercato, tra l'altro, mulini a vento o biogas destinati alla produzione di energia elettrica, vendita di prodotti agricoli ad impianti di produzione di energia (ad esempio, paglia o legno), ecc.

II. Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta soltanto ad uso esclusivo dell'azienda.

M/1 g) Lavori su contratto (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)

I. Lavori su contratto, generalmente utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, effettuati all'interno o all'esterno dell'azienda, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali, ecc.

M/1 h) Altre attività

I. Altre attività lucrative non menzionate altrove, tra cui l'allevamento di animali da pelliccia.

N. ASPETTI AMBIENTALI

N/1 Fonti di acqua per l'irrigazione

I. La fonte dell'acqua per l'irrigazione utilizzata nell'azienda, da cui proviene tutta l'acqua o la maggior parte di essa.

II. Un'azienda può utilizzare una o più fonti d'acqua per irrigazione, in funzione del tempo o delle tariffe. Vengono raccolte le informazioni sulla fonte che sarebbe utilizzata durante un anno normale o di siccità. Se nell'anno che precede l'indagine si è avuta una piovosità eccezionale, i dati dovrebbero riferirsi ad un altro anno.

N/1 a) Acque sotterranee

I. Fonti situate nell'azienda o nelle vicinanze, che utilizzano acqua pompata da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili.

II. Tali fonti non devono essere necessariamente utilizzate solo per irrigazione e possono essere altrimenti impiegate in azienda.

N/1 b) Acque superficiali dell'azienda (bacini naturali e artificiali)

I. Piccoli bacini naturali o artificiali, interamente situati nell'azienda o utilizzati da una sola azienda.

II. Da fonte iniziale possono servire riserve di acqua piovana oppure di acque sotterranee. Se le acque sotterranee vengono raccolte in bacini artificiali soltanto durante la stagione dell'irrigazione, la registrazione va effettuata sub N/1 a).

N/1 c) Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

I. Acque dolci superficiali (laghi, fiumi, altri corsi d'acqua), non create artificialmente a scopo d'irrigazione.

II. Bacini artificiali, canali o fiumi, anche non creati specificamente a scopo d'irrigazione, rientrano nella rubrica N/1 d).

Sono inclusi i piccoli bacini artificiali (inferiori ai 1000 m3) creati solo per consentire l'adeguato funzionamento delle pompe e piccoli corsi d'acqua.

N/1 d) Acque provenienti da reti comuni di distribuzione d'acqua

I. Fonti esterne all'azienda, diverse da quelle menzionate sub N/1 c), accessibili ad almeno due aziende. Per accedere a queste fonti viene di norma richiesto un canone.

II. La fornitura d'acqua può essere pubblica o privata. La fonte dell'acqua non viene presa in considerazione. Vengono di norma comprese le acque trasportate all'azienda in cisterne, eccettuate quelle superficiali di cui alla rubrica N/1 c).

N/1 e/i) Acque desalinizzate o salmastre

I. Acque derivanti da fonti altamente saline come l'Atlantico e il Mediterraneo, che vengono trattate (desalinizzate) per ridurne la concentrazione di sale prima dell'utilizzazione, oppure da fonti salmastre (di basso tenore salino), come il Mar Baltico e alcuni fiumi, che possono essere utilizzate direttamente senza trattamento.

N/1 e/ii) Acque riutilizzate

I. Acque soggette a trattamento delle acque reflue e distribuite agli utenti come acque reflue depurate.

N/2 Metodi d'irrigazione utilizzati

II. Non sono compresi i metodi di irrigazione utilizzati per coltivazioni in serra o sotto ripari accessibili all'uomo o in orti familiari.

N/2 a) Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)

I. Scorrimento dell'acqua sul terreno, per sommersione dell'intera superficie o scorrimento lungo piccoli solchi tra le file delle colture, utilizzando la forza di gravità.

N/2 b) Irrigazione per aspersione

I. Irrigazione delle piante aspergendo i blocchi di terreno con acqua ad alta pressione in forma di pioggia.

N/2 c) Irrigazione a goccia

I. Irrigazione mediante sgocciolamento dell'acqua ai piedi delle piante, o con microirroratori o mediante nebulizzazione.

N/3 Margini o parti non coltivate di terreno agricolo, curati dall'agricoltore per fini ambientali in cambio di aiuti comunitari

I. Superfici di margini o altre parti non coltivate di terreni agricoli gestite dall'agricoltore per fini di protezione ambientale nel quadro di specifici impegni agroambientali approvati nel documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale, per i quali il conduttore percepisce aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'estensione di tali superfici va al di là di quanto prescritto dai buoni usi agricoli o dagli obblighi abituali definiti dalle pertinenti legislazioni di settore. Tali superfici possono essere incluse sub H/1 o I/8, a seconda delle norme stabilite in relazione agli impegni.

II. Di norma tali regimi di sostegno tendono a migliorare la biodiversità nell'azienda o a proteggere le acque sotterranee o superficiali. Sono comprese più specificamente le superfici sottratte alla produzione agricola per periodi prolungati (almeno 10 anni) e le superfici con azioni sui biotopi.

Le norme di utilizzazione e gestione di tali superfici differiscono a seconda dei regimi nazionali o regionali, ma può essere consentito usarle per pascolo molto estensivo o per il taglio dell'erba. Di norma l'uso dei fitofarmaci o dei concimi non è approvato.

Gli spazi abituali per l'inversione di marcia delle macchine per la semina e altre lavorazioni e i ristretti margini dei terreni, considerati parte delle buone pratiche agricole e pertanto necessari per ottenere aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono considerati parte della coltura del campo e non sono pertanto compresi in questa rubrica.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(3) GU L 75 del 16.3.2001, pag. 21.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(5) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1."

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

ELENCO DELLE ECCEZIONI AMMESSE ALL'ELENCO DELLE DEFINIZIONI

a) Belgio

L/8 Non sono rilevate le altre attività lucrative per i coniugi dei conduttori che non lavorano nell'azienda.

b) Danimarca

J/15 I galli da riproduzione per galline da uova non sono compresi nella rubrica "galline da uova".

c) Repubblica federale di Germania

G/6 Gli alberi di Natale ed i pioppeti fuori foresta sono compresi nella rubrica "altre coltivazioni permanenti" (G/6) e sono pertanto inclusi nella superficie agricola utilizzata.

J/14 La rubrica "polli da carne" comprende i galli da riproduzione per galline da uova, che non figurano invece nella rubrica "galline da uova" (J/15).

L/3 Gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono nell'azienda sono classificati tra la "manodopera non familiare" (L/4-L/6).

d) Spagna

J/14 La rubrica "polli da carne" comprende i galli da riproduzione per galline da uova, che non figurano invece nella rubrica "galline da uova" (J/15).

N/2 I metodi di irrigazione includono anche i metodi usati in serre ed orti.

e) Francia

J/14 Sono compresi i galli da riproduzione per polli da carne.

f) Irlanda

J/9 a) Non sono compresi le femmine da riforma.

g) Italia

J/16 b) e c) Le oche sono incluse in J/16 b)

h) Paesi Bassi

D/23, D/24, D/31, D/32, D/33 In queste rubriche sono comprese anche le sementi.

E La superficie di cui alla rubrica "orti familiari" è compresa in "altre superfici" (H).

J/15 I galli da riproduzione per galline da uova non sono compresi nella rubrica "galline da uova".

L/3 I figli del conduttore addetti ai lavori agricoli nell'azienda sono considerati sempre manodopera familiare. Tuttavia, gli altri membri della famiglia del conduttore che non vivono nell'azienda ma ci lavorano sono considerati "manodopera non familiare" (L/4-L/6).

i) Portogallo

J/14 Sono compresi i galli da riproduzione per polli da carne.

j) Austria

L/3 Gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono nell'azienda sono classificati tra la "manodopera non familiare" (L/4-L/6).

k) Finlandia

H/2 Non sono comprese le superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali.

l) Svezia

H/2 Non sono comprese le superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali.

m) Regno Unito

E La superficie di cui alla rubrica "orti familiari" è compresa in "altre superfici" (H)."

ALLEGATO III

"ITALIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

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