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Document 31991R2092

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

OJ L 198, 22.7.1991, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

31991R2092

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 22/07/1991 pag. 0001 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0124


REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;

considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;

considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;

considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;

considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;

considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;

considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;

considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;

considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive par l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i principi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;

considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;

considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;

considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;

b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

2. Anteriormente al 1o luglio 1992 la Commissione presenta una proposta riguardante i principi e le misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui agli articoli 6 e 7, ed in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso, a meno che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

- in spagnoloecológico - in daneseoekologisk - in tedescooekologisch - in grecoâéïëïãéêue - in ingleseorganic - in francesebiologique - in italianobiologico - in olandesebiologisch - in portoghesebiológico

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1.

Definizioni

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;

2) «produzione»: le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell'azienda agricola;

3) «preparazione»: le operazioni di trasformazione, di conservazione e di condizionamento dei prodotti agricoli;

4) «commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;

5) «operatore»: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;

6) «ingredienti»: le sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ancora presenti nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata;

7) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegara prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2);

8) «detergenti»: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (4), destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Etichettatura

Articolo 5

1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:

a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;

b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9.

2. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se talune indicazioni evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo e sono correlate all'indicazione del prodotto agricolo in questione, qual è stato prodotto nell'azienda agricola.

3. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se:

a) tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 o sono importati da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

b) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, come ingredienti di origine non agricola;

c) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI, lettera B;

d) il prodotto è stato preparato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste agli articoli 8 e 9.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), nella preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non conformi ai requisiti indicati nello stesso paragrafo 3 nei limiti di un tenore massimo del 5 % degli ingredienti di origine animale nel prodotto finale e a condizione che:

- si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7, oppure - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in sufficiente quantità nella Comunità secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7.

5. Durante un periodo transitorio che scade il 1o luglio 1994, possono essere menzionate sull'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) indicazioni che si riferiscono alla conversione all'agricoltura biologica, se il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola, purché:

a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;

b) sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;

c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente del prodotto sulla diversa natura dello stesso rispetto ai prodotti che soddisfano tutti i requisiti del presente regolamento;

d) l'organismo di controllo abbia debitamente verificato il rispetto delle condizioni enunciate alle lettere a) e b).

6. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a), si può far riferimento al metodo biologico di produzione, purché:

a) almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a);

b) il prodotto sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere b), c) e d);

c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

- compaiano solo nell'elenco degli ingredienti come contemplato nella direttiva 79/112/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (2);

- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7;

d) gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli ingredienti;

e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.

7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.

8. Sono compilati all'allegato VI secondo la procedura prevista all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b) e c) ed al paragrafo 4, primo e secondo trattino.

Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo 14.

9. La Commissione riesamina, anteriormente al 1o luglio 1993, le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle dei paragrafi 5 e 6 e presenta qualsiasi proposta appropriata in vista di una sua eventuale revisione.

Norme di produzione

Articolo 6

1. Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;

b) soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o ammendanti del terreno; essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e II o se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sementi trattate con prodotti che non figurano nell'allegato II e autorizzati in agricoltura generale nello Stato membro interessato possono essere utilizzate se l'utilizzatore può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo di controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato sementi non trattate di una varietà appropriata della specie in questione.

Articolo 7

1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali:

- essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali e - le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui nelle parti commestibili e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo;

b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno - sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.

2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:

- la descrizione particolareggiata del prodotto;

- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;

- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.

3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.

Sistema di controllo

Articolo 8

1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:

a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;

b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.

2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.

Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.

3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

Articolo 9

1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.

3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.

4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.

5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità;

c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

b) accertare l'efficienza dei controlli;

c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;

d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.

7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:

a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;

b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.

8. Gli organismi di controllo riconosciuti:

a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;

b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.

9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:

a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,

b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

Indicazione di conformità al regime di controllo

Articolo 10

1. L'indicazione della conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 che:

a) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, degli articoli 6 e 7, nonché alle disposizioni adottate in forza di queste disposizioni;

b) per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

c) sono stati prodotti o preparati da operatori che hanno affidato il controllo della loro azienda all'autorità di controllo o ad un organismo di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e che hanno ottenuto, da tale autorità o organismo, il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V;

d) sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi;

e) recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore e, ove si applichi la direttiva 79/112/CEE, le indicazioni da questa previste.

2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

5. Qualora uno Stato membro costati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità attinenti all'applicazione del presente regolamento, esso informa in proposito lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione. 6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. 7. Anteriormente al 1o luglio 1993 la Commissione riesamina l'articolo 10, in particolare per quanto riguarda la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione di cui all'allegato V, e presenta le opportune proposte per la loro eventuale revisione.

Importazione da paesi terzi

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:

a) sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un'organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese terzo;

b) l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:

- è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7; e - è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b).

2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:

a) delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e 7;

b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).

Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:

a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità di controllo per almeno due anni;

b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.

4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione.

Libera circolazione nella Comunità

Articolo 12

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Disposizioni amministrative e applicazione

Articolo 13

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:

- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;

- le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli allegati I e III.

Articolo 14

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere.

Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente ai 1o luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:

- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;

- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.

La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.

4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.

5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.

6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteJ.-C. JUNCKER

(1)GU n. C 4 del 9. 1. 1990, pag. 4 e GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 13.

(2)GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 27.

(3)GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 12.

(1)GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36.

(2)GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.

(3)GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.

(4)GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51.

(1)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2)GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

ALLEGATO I

NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE

Vegetali e prodotti vegetali

1.Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

2.La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante:

a)la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale,

b)l'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di produzione animale biologica riconosciute internazionalmente.

L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo comma, lettere a) e b).

Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microorganismi o di vegetali.

3.La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

-scelta di specie e varietà adeguate;

-programma di rotazione appropriato;

-coltivazione meccanica;

-protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);

-eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

A.Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali

1.La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento; possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola.

2.Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:

-compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di produzione e degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;

-elencare tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

Nella relazione devono inoltre figurare:

-la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7;

-l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

3.Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.

4.Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi globali giornalieri.

5.È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7.

6.Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.

7.Ai fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

8.I prodotti di cui all'articolo 1 che non sono ancora condizionati negli imballaggi destinati al consumatore finale possono essere trasportati in altre unità solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste da disposizioni regolamentari, figurino:

-il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto;

-il nome del prodotto;

-l'indicazione che il prodotto è sottoposto al regime di controllo di cui al presente regolamento.

9.Quando un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità che sono situate nella regione e che producono vegetali o prodotti vegetali non previsti nell'articolo 1 sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non possono essere prodotti vegetali della stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.

B.Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali e di derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti vegetali

1.All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a:

-compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni;

-stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

2.Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare:

-l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 consegnati all'unità;

-la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;

-qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati.

3.Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

-l'unità deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni;

-le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1;

-qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo;

-devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.

4.Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

5.Ai fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità e alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.

6.Sono applicabili i requisiti in materia di trasporto di cui al punto 8 della parte A.

ALLEGATO IV

ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

a)Nome e indirizzo dell'operatore;

b)ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);

c)natura delle operazioni e dei prodotti;

d)impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;

e)quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;

f)nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

ALLEGATO V

INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO

L'indicazione di conformità al regime di controllo deve figurare nella lingua o nelle lingue utilizzate nell'etichettatura.

ES:Agricultura Ecológica - Sistema de control CEE DK:OEkologisk Landbrug - EF Kontrolordning D:Biologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem GR:ÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ EN:Organic Farming EEC Control System F:Agriculture biologique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE NL:Biologische landbouw - EEG-controlesysteem PO:Agricultura biologica - Sistema de controlo CEE

ALLEGATO VI

A.Sostanze autorizzate come ingredienti di origine non agricola [articolo 5, paragrafo 3, lettera b)]:

B.Sostanze il cui impiego è autorizzato durante la preparazione [articolo 5, paragrafo 3, lettera c)]:

C.Ingredienti di origine agricola (articolo 5, paragrafo 4).

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