LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1
 (Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi
in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.
2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del Comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 28, comma 4, della legge regionale
22/1996 in materia di smaltimento di rifiuti solidi
e di attività estrattive)
1.
All'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
<< 4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.
4 bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area. >>.

Art. 3
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/1998 in
materia di salvaguardia di zona tipica)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole << tre chilometri >> sono sostituite dalle parole << cinque chilometri >>.
Art. 4
 ( Abrogazione dell'articolo 20 bis della legge
regionale 43/1990 in materia di valutazione
di impatto ambientale)
Art. 5
 (Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali
per lo sfruttamento delle acque)
1. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica in quantità superiore a 30 kW e comunque inferiore a 3 MW è sospeso sino al 31 dicembre 2000, ovvero sino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale di uno studio sulle risorse idriche disponibili per l'intero territorio regionale.
2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le concessioni in corso per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 in
materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto)
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Art. 7
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 31/1996 in
materia di primo recepimento dei principi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole
<< 500.000 ECU >> sono sostituite dalle parole << 1.500.000 ECU >>.

Art. 8
 (Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale
13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici)
1. Per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 (Proroga del termine di cui all'articolo 44 della legge
regionale 46/1986 in materia di opere pubbliche)
1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 giugno 1999.
Art. 10
 (Realizzazione e gestione delle opere relative al programma
di metanizzazione delle zone montane)
1.
All'articolo 51 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche. >>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995
in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
comunale)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.
Art. 12
 (Proroga dell'efficacia di Piani regionali)
1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 in
materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di
edilizia sovvenzionata)
1. All'articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << alla data del bando >> sono aggiunte le parole << , sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento, >>.
2. All'articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982 dopo le parole << o lavoratori dipendenti >> sono aggiunte le parole << e lavoratori autonomi >> e le parole << punti 2 >> sono sostituite con le parole << punti 5 >>.
Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale
75/1982 in materia di cessione in proprietà di alloggi di
edilizia sovvenzionata)
1.
L'articolo 69 della legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 69
 (Cessioni in proprietà)
1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.
2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.
3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.
4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.
5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.
6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.
7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa. >>.

Art. 15
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982 in
materia di destinazione di somme affluenti al fondo
regionale di rotazione)
1.
Il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:
<< Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47, come aggiunta dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/1998. >>.

Art. 16
 (Modifiche alla legge regionale 75/1982, in materia di
edilizia residenziale pubblica)
1.
Dopo l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
<< Art. 85 bis
 (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti)
1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio. >>.

2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale 75/1982, all'articolo 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'articolo 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.
Art. 17
 (Modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982 in
materia di contributi integrativi)
1.
L'articolo 117 della legge regionale 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Articolo 117
 (Contributi integrativi)
1. In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi.
2. In tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti. >>.

Art. 18
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987 in
materia di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP)
1.
All'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come integrato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale (n. 31/2), sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati. >>.

Art. 19
 (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 45/1993 in
materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio
degli IACP)
1. All'articolo 59, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, la parola << considerato >> è sostituita dalla parola << precedente >>.
Art. 20
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in
materia di contributi a fronte mutuo)
1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole << edilizia agevolata e convenzionata, >> sono aggiunte le parole << la rinegoziazione ovvero >>.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22. >>.

Art. 21
 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata)
1. Relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati da Cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della << Convenzione tipo >>, approvata con DPGR 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. ed ammesse a contributo regionale, si prescinde dalle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato << A >> della << Convenzione tipo >>.
Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.

2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1995, dopo la parola << grado >> sono aggiunte le parole << previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze >>.
3.
L'ottavo comma dell'articolo 83 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3/1995, è sostituito dal seguente:
<< Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. >>.

Art. 23
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:
a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma l, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;
b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
c) contributi in conto capitale denominati << buoni casa >> dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.

3. I << buoni casa >> di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma l e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al << buono casa >> maggiorato del 30 per cento.
4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma l, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.
5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.
6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei << buoni casa >> di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei << buoni casa >> il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma l.
7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.
10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per le finalità di cui al comma l sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:
a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;
b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;
c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.

11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:
a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;
c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal << buono casa >> di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;
d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del << buono casa >>, nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);
e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.

12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.
13. All'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, i commi da l a 18 sono abrogati.
14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione << Conferimento alla società << Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA >> per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 43/1988 in
materia di pesca nelle acque interne)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Ogni licenza comprende pure appositi spazi, anche contenuti in allegati annuali, in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca, nonché segnare gli esemplari del pescato appena catturato secondo le indicazioni del calendario di pesca. >>.

2.
All'articolo 2, della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<< 7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca. >>.

3. All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 8 è abrogato.
4.
All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 11 è sostituito dal seguente:
<< 11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare. >>.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
 Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986
in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. >>.

Art. 26
 (Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e
ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del
1996)
1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 27
 (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito
degli eventi alluvionali del 1998)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igenico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 28
 (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi
calamitosi)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: << g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. >>.
2.
Dopo il Capo III della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:
<< Capo III bis
 Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi
calamitosi
Art. 32 bis
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni e soggetti terzi i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilità di ripristino.
3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entità, gravità ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento.
4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonché a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.
Art. 32 ter
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.
2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprietà nei Comuni individuati ai sensi del presente articolo.
3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, in proprietà dei soggetti beneficiari alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita è definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies.
4. Qualora i beni appartengano in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.
Art. 32 quater
 
1. I contributi vengono concessi ai privati danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:
a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;
b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati;
c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;
d) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dei Comuni delimitati;
e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;
f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate:
a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, il contributo è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies;
c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo è erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo.
5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.
6. Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonché a riaccreditare al Fondo stesso le eventuali risorse residue.
7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies.
Art. 32 quinquies
 
1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché agli esercenti le professioni e attività artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:
a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili registrati, impianti e macchinari;
b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti.

3. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, può avvalersi di un Ente finanziario regionale per l'erogazione delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso decennale, per assicurare le disponibilità necessarie a ridurre gli oneri per interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalità di cui al comma 1.
4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi.
5. La Giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entità delle agevolazioni di cui al comma 1, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni stesse.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta convenzione regolerà le modalità di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonché l'entità delle competenze per il servizio delegato.
7. Gli interventi agevolativi con le modalità previste dal presente articolo si applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso stabiliti dal medesimo decreto legge.
Art. 32 sexies
 
1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici o di altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente Capo ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi di cui al presente Capo saranno emanate con apposito regolamento, adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e registrato dalla Corte dei Conti.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvederà ad individuare le risorse disponibili all'interno del Fondo regionale per la protezione civile. >>.

3. Gli oneri previsti dall'articolo 32 bis, comma 1 e 32 quinquies, comma 1 della legge 64/1986, come integrata dal presente articolo fanno carico ai capitoli 4149 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E
ACQUACOLTURA
Art. 29
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in
materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
<< Al fine di garantire la rappresentatività al Consiglio dei delegati, l'elezione è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto iscritti al ruolo nel catasto terreni dei Consorzi. Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al voto si conteggiano anche i voti espressi tramite la delega di cui all'articolo 15. >>.

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 44/1983, le parole << ma non è ammessa più di una delega >> sono sostituite dalle parole << per non più di due deleghe >>.
3. Nel caso in cui il quorum del 25 per cento, di cui all'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 44/1983, come sostituito dal comma 1, non venga raggiunto, l'Amministrazione regionale può disporre il commissariamento dell'Ente secondo le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 44/1983, come modificato dall'articolo 102, comma 14, della legge regionale 13/1998.
4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.
Art. 30
 (Norma transitoria in materia di servizi di sviluppo
agricolo)
1. In via transitoria e fino alla data di cui all'articolo 93, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, i tecnici diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali o veterinarie e abilitati all'esercizio della libera professione possono chiedere l'iscrizione nell'elenco degli assistenti ed informatori di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, anche senza aver frequentato i corsi di formazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo 7.
2. L'iscrizione nell'elenco decade qualora entro i 5 anni successivi alla data di cui al comma 1, tali tecnici non conseguano i requisiti che l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) stabilirà per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 53, comma 4, della legge regionale 12/1998.
Art. 31
 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni
di pubblica utilità ai fini espropriativi)
1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.
Art. 32
 (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di
interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque
marine e lagunari)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.
3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO ED ENTI
FIERISTICI
Art. 33
 (Norme relative agli impianti di distribuzione GPL)
1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.
Art. 34
 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi)
1. In deroga alla normativa in materia, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi.
Art. 35
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17/1997 in
materia di strutture ricettive a carattere sociale)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo la parola << associazioni >> è aggiunta la parola << ,cooperative >>.
2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 17/1997, dopo le parole << gestiti soltanto da >> sono aggiunte le parole << enti o >>.
Art. 36
 (Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 6, della
legge regionale 17/1997 in materia di idoneità sanitaria
delle case di appartamento per vacanze)
1. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto autorizzabili.
Art. 37
 (Indennità di carica relativa alle aziende di promozione
turistica)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Ai Presidenti >> aggiungere le parole << ed ai Vicepresidenti >>.
2. La Tabella << A >> allegata alla legge regionale 45/1988, come sostituita dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è ulteriormente sostituita dalla seguente:
TABELLA << A >>
AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
INDENNITÀ DI CARICA LORDA -
INDENNITÀ DI PRESENZA LORDA
Indennità mensile Presidente e Vice PresidenteIndennità annuale Presidente revisori e RevisoriComponenti del Consiglio di Amministrazione
PresidenteL. 4.000.000Presidente revisoriL. 2.740.000L. 66.000
Vice PresidenteL. 2.500.000RevisoriL. 2.200.000


Art. 38
 (Modifica alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, in
materia di interventi finanziari per la qualificazione e il
potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-
Venezia Giulia)
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è aggiunto il seguente:
<< Art. 16 bis
 
1. La disposizione di cui all'articolo 16 non si applica, qualora il cambio di destinazione dell'immobile o dell'impianto oggetto del contributo avvenga decorsi almeno cinque anni dalla data del decreto di concessione e riguardi un utilizzo socio-assistenziale rivolto in particolare all'accoglienza di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti e soggetti portatori di handicap.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la denuncia della modifica della destinazione d'uso della struttura comporta l'immediata cessazione dell'erogazione delle quote di contributo, fatte salve le quote già erogate.
3. Il Direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme parere della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, autorizza la cancellazione del vincolo di cui all'articolo 15 della presente legge. >>.

Art. 39
 (Modifiche alla legge regionale 10/1981 in materia di
fiere, mostre ed esposizioni)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, è inserito il seguente:
<< Art. 5 bis
 (Indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente
degli Enti fieristici)
1. Il presente articolo disciplina l'istituzione, la determinazione e la corresponsione dell'indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti fieristici a carattere regionale ed interregionale aventi sede nel territorio regionale.
2. Al Presidente ed al Vicepresidente compete rispettivamente un'indennità mensile di carica lorda di lire 4.000.000 e di lire 2.500.000. >>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED
ARTIGIANATO
Art. 40
 (Contributi a sostegno del telelavoro)
1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, l'Amministrazione regionale tramite gli Enti locali sostiene gli Enti locali stessi e le imprese che intendono attuare progetti di telelavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti interessati possono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Agenzia regionale per l'impiego specifica domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento per l'ottenimento delle contribuzioni di cui trattasi. Il decreto di concessione del contributo definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.
3. In sede di prima applicazione, per il solo anno 1999, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, valuta tali progetti con titolo di priorità rispetto alle assegnazioni delle relative leggi di settore.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 del presente articolo fanno carico al capitolo 8525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 41
 (Modifica ed integrazione all'articolo 89 della legge
regionale 1/1998 riguardante il Comitato programmatico e di
verifica dei risultati gestionali)
1. Al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono abrogate le parole << e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 >>.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a costituire il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di cui alla legge regionale 1/1998 ed i relativi Comitati, assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali che hanno firmato il protocollo regionale di concertazione per le politiche economiche e sociali alla data del 31 dicembre 1998.
Art. 42
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23/1997 in
materia di contributi a FINRECO)
1. All'articolo 3, comma 12, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, le parole << con esclusione delle cooperative del settore edilizio e agricolo >> sono sostituite dalle parole << ,ivi comprese le cooperative del settore agricolo, >>.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16, 22 e 23 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997.
3. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, determina la percentuale di contributo di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997, come modificato dal comma 1, da utilizzare in favore delle cooperative del settore agricolo.
4. Gli interventi a favore delle cooperative previsti dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997, come modificato dal comma 1, sono attuati, nei casi consentiti dalla disciplina comunitaria, secondo la regola dei << de minimis >>.
5. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 8790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2201 e del bilancio 1999 è integrata con le parole << ivi comprese quelle del settore agricolo >>.
Art. 43
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/1992 in
materia di elezione nelle Commissioni provinciali per
l'artigianato)
1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole << non oltre il 31 dicembre 1998. >> sono sostituite dalle parole << non oltre il 31 dicembre 1999. >>.
Art. 44
 (Soppressione della Commissione comunale per l'attività di
estetista, barbiere e parrucchiera)
1. L'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, non trova applicazione nella Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, le parole << ,sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 7, >> sono abrogate.
Art. 45
 (Riapertura di termini in materia di disciplina
dell'attività di estetista)
1. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, esercitavano in appositi locali attività a mezzo di apparecchiature abbronzanti rientranti nell'Allegato << A >> riferito all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, il termine di sei mesi, previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/1996, è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.
2. La durata del corso di riqualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/1996, è fissato in ore 150; l'attestazione rilasciata al termine del corso, per i soggetti di cui al presente articolo, costituisce titolo idoneo per l'uso e l'impiego, in appositi locali, di apparecchiature abbronzanti, rientranti nell'Allegato << A >> alla legge regionale 21/1991. Le modalità dello svolgimento del corso sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di tre mesi, già fissato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/1996, per richiedere il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1991, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale (31/2), è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.
4. Per i soggetti indicati al comma 1, viene rilasciata autorizzazione limitatamente all'esercizio di attività a mezzo di apparecchiature abbronzanti, con le deroghe previste dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/1996.
CAPO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
PRODUTTIVE
Art. 46
 (Istituzione di una banca dati degli aiuti << de minimis >>)
1. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati dei contributi erogati alle imprese nella forma << de minimis >>. La banca dati registra ogni contributo erogato nella forma << de minimis >> dall'Amministrazione e da Enti regionali o, in ogni caso, con risorse della Regione; le informazioni ivi contenute sono pubbliche e vengono pubblicate annualmente a cura dell'Amministrazione regionale.
Art. 47
 (Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale
36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito
per gli investimenti delle piccole e medie imprese
commerciali e di servizio)
1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.
Art. 48
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 36/1987
relativa all'Agenzia per lo sviluppo economico della
montagna - Agemont SpA)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 50/1993, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: << i bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale. >>.
Art. 49
 (Fondo di capitale di rischio presso Agemont SpA)
1. I finanziamenti concessi ad Agemont SpA per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 36/1987, è soggetto a rendicontazione annuale da parte di Agemont SpA e gestito con contabilità separata. Al fondo sono accreditati i proventi derivanti dalla gestione ed addebitate le perdite subite e gli oneri di gestione. Per la gestione del fondo spetta ad Agemont SpA un compenso onnicomprensivo nella misura dell'1 per cento annuo dei finanziamenti complessivamente versati dalla Regione.
3. I rientri delle partecipazioni ed i proventi derivanti dalla gestione vengono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime finalità.
4. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti disposti con l'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e con l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE,
SPORT E CULTURA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 50
 (Distribuzione di profilattici e di pubblicazioni
esplicative)
1. Presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, mirate in particolare agli istituti secondari superiori.
3. È requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e per l'organizzazione di concerti su aree pubbliche, che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici agli utenti. Gli esercizi devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresì determinate, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.
Art. 51
 (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel
settore socio-sanitario)
1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 52
 (Estensione alle Aziende per i servizi sanitari delle
provvidenze previste dalle leggi regionali 44/1987 e
10/1997)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e all'articolo 13, comma 9, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono estese, con effetto dall'l dicembre 1998, alle Aziende per i servizi sanitari qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali; in quest'ultimo caso, le Aziende provvederanno ad integrare i contributi regionali con le risorse per investimenti di cui le medesime dispongono.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione dei capitoli 4873 e 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo la parola << consorzi >> sono aggiunte le parole << Aziende per i servizi sanitari, >>.
Art. 53
 (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.
5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.
Art. 54
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 in
materia di indennità di maternità)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34, le parole << residenti in regione da almeno cinque mesi, >> sono sostituite dalle parole << , allorché almeno uno dei due genitori sia residente in regione da almeno dodici mesi, >>.
2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1996, l'importo << 1.500.000 >> è sostituito dall'importo << 3.000.000 >>.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dall'1 gennaio 1999.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT
Art. 55
 (Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi
sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli- Venezia Giulia.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.
3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.
5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.
6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:
a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;
c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione << Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 56
 (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale
68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua
friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture
locali)
1. All'articolo 25, secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, in fine, sono aggiunte le parole << esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali; >>.
Art. 57
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996
relativo all'uso della grafia ufficiale friulana)
1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, le parole << le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >> sono sostituite dalle parole << le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >>.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole << nonché per >> è aggiunta la seguente << l'acquisto, >>.
Art. 58
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1980 in
materia di impianti sportivi)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, dopo le parole << associazioni fra enti locali, >> sono aggiunte le seguenti << società dagli stessi partecipate >> e dopo le parole << l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi >> sono aggiunte le seguenti << o di impianti atti allo svolgimento di attività propedeutiche e funzionali alla pratica di discipline sportive >>.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le denominazioni dei capitoli 6137 e 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999, sono così integrate:
a) dopo le parole << associazioni tra enti locali >> sono aggiunte le parole << società dagli stessi partecipate >>;
b) dopo le parole << l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi >> sono aggiunte le parole << e delle strutture ad essi assimilabili >>.

Art. 59
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/1991 in
materia di interventi regionali per i servizi di supporto
alle attività sportive)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, dopo le parole << Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI ad esclusione di quella di cui all'articolo 2 >> sono aggiunte le seguenti << ed agli organismi regionali di promozione sportiva, >>.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole << federazione del CONI >> sono aggiunte le seguenti parole << ed agli organismi regionali di promozione sportiva >>.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ
REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI
COMUNITARI.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI
Art. 60
 (Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 13/1998
in materia di Agenzia regionale per la rappresentanza
negoziale)
1. All'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, le parole << L'Agenzia è retta da un Comitato direttivo costituito >> sono sostituite dalle parole << Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito >>.
2. All'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, è aggiunta, in fine, la seguente frase: << La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti. >>.
3.
All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. >>.

4.
All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
<< 9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.
9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31. >>.

Art. 61
 (Sospensione delle procedure di assunzione del personale
con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale
regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale
31/1997)
1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.
2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, la data << 31 dicembre 1998 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1999 >>.
3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.
Art. 62
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei
soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26/1993)
1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato << A >> alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:
Funzionario2
Consigliere5
Segretario17
Agente Tecnico4
TOTALE28


7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
Note:
1Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
 (Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192
della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione
del Servizio del commercio)
1. All'articolo 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale 7/1988, dopo le parole << imprese commerciali >>, sono aggiunte le parole << delle imprese di servizio e di intermediazione, >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E
DI CONTABILITÀ REGIONALE
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
3.
All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
<< 12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP). >>.

Art. 65
 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari
categorie)
1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale locati per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi locati ai sensi della legge regionale 2/1971.
3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 66
 (Integrazioni all'articolo 1 ter della legge regionale
46/1993, in materia di divieto generale
di contribuzione)
1.
All'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Il regime di inammissibilità di cui al comma 1, si applica nel settore dell'agricoltura solamente nelle fattispecie espressamente previste da disposizioni regionali, statali e comunitarie. >>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 67
 (Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema
informativo regionale)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 68
 (Costituzione di una unità operativa finalizzata a
potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi
comunitari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un'Unità operativa al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, quelli per l'individuazione e l'accesso a nuove iniziative anche in vista della prossima revisione degli strumenti di intervento da parte dell'Unione Europea, ed altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli Organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'Unità operativa è coordinata dal Direttore regionale degli affari comunitari e rapporti esterni ed opera sulla base delle indicazioni da questi fornite. Su indicazione ed in raccordo con la direzione di coordinamento, l'Unità operativa può inoltre prestare collaborazione alle altre Direzioni, Servizi ed Enti regionali interessati all'attuazione delle politiche comunitarie di propria competenza.
3. L'Unità operativa, composta da un massimo di dieci unità, è costituita mediante affidamento di appositi incarichi di studio, collaborazione, consulenza o assistenza tecnica.
4. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31/1997, è incrementato di dieci unità.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 69
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 49/1991 in
materia di deliberazioni soggette al controllo preventivo
necessario di legittimità)
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI
Art. 70
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993
relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio
dei Sindaci dell'ESA)
1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.
2.
All'articolo 71 della legge regionale 18/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola. >>.

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 71
 (Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni)
1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 72
 (Presentazione di progetti di cui alla legge regionale
30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 1976)
1. I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale 30/1988, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.
3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.
Art. 73
 (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.
TITOLO VII
 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE
Art. 74
 (Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.