Art. 23
(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla
legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:
a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma l, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;
b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
c) contributi in conto capitale denominati << buoni casa >> dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.
3. I << buoni casa >> di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma l e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al << buono casa >> maggiorato del 30 per cento.
4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'
articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma l, della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.
5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.
6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'
articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'
articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei << buoni casa >> di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del
comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei << buoni casa >> il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della
legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma l.
7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.
10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per le finalità di cui al comma l sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:
a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;
b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;
c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.
11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:
a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;
c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal << buono casa >> di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;
d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del << buono casa >>, nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);
e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.
12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.
14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione << Conferimento alla società << Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA >> per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.