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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  8-9-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo
3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.(8)
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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9.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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17.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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18.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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19.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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20.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento."