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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1401

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.

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Testo in vigore dal:  1-3-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 56, 57 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:
a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;
b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.
Dalla data del 1 gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.