LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Trasferimenti agli Enti locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con l'assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
2. Per l'anno 1997, la Regione assegna alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane somme corrispondenti ai trasferimenti disposti dallo Stato per l'anno 1997 ai sensi degli articoli 35, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dell'assegnazione spettante a ciascun ente è determinata con riferimento all'importo dei trasferimenti spettanti per l'anno 1997, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, quali risultano nell'allegato A.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 515.677.255.049 per l'anno 1997 a carico del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti di cui al comma 2 sia inferiore alla media pro-capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.
5. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 4 sono definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2, 3, lettera a), 3 quater e 3 quinquies della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 120.000 milioni per l'anno 1997, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli nella seguente misura:
a) lire 38.000 milioni alle Province, ivi compresi nell'ammontare di lire 1.500 milioni gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5; di detta somma 4.000 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 8, lettera b);
b) lire 75.000 milioni ai Comuni;
c) lire 7.000 milioni alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

8. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), sono autorizzati:
a) la spesa di lire 34.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;
b) il limite d' impegno decennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1997, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per il triennio 1997- 1999 a carico del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1997.
12. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Nell'ambito delle finalità e con le modalità già previste dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzato il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di nuovi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.
15. La Giunta regionale, nell' ambito delle attribuzioni stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, stabilisce preventivamente i criteri e le condizioni per l'ammissibilità degli interventi di cui al comma 14.
16. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 a fronte dell'entrata di pari importo prevista sul capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
18. Qualora le somme relative al finanziamento di interventi che formano oggetto di un accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, non vengano impegnate entro sei mesi a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale furono stanziate a bilancio, l'accordo stesso è oggetto di rinegoziazione tra la Regione e l'Amministrazione provinciale interessata. La rinegoziazione può concludersi con la conferma dell'accordo vigente o con la stipulazione di una modifica dell'accordo programma ai sensi della legge regionale 10/1988 o con l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Amministrazione regionale, qualora gli accordi riguardino opere di valenza regionale.
19. Per gli accordi di programma stipulati ai sensi della legge regionale 10/1988 e finanziati con la legge regionale 39/1991, e successive modificazioni e integrazioni, già divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi di cui al comma 18 decorre dall'1 gennaio 1997.
20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, nonché dall'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e le relative autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 5065, 4005 e 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - ivi comprese le disponibilità ancora esistenti sui citati capitoli a fronte di autorizzazioni disposte negli anni precedenti - sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi delle surrichiamate normative.
Art. 2
 (Criteri per il finanziamento degli enti locali)
1. Entro il 31 ottobre 1997 l' Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.
2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro- capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonché delle condizioni socio-economiche delle varie aree.
Art. 3
 (Programma di revisione della legislazione regionale)
1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonché per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore.
2. Il disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore di cui al comma 1 contiene:
a) l'indicazione dei settori e degli oggetti della legislazione regionale, riguardanti funzioni amministrative di competenza degli enti locali, da riordinare in armonia con i principi di sussidiarietà, di efficienza, di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente, di adeguatezza e di autonomia organizzativa;
b) l'individuazione delle procedure amministrative previste da leggi regionali negli ambiti di cui alla lettera a), da semplificare e delegificare;
c) l'indicazione del termine entro il quale la Giunta regionale si impegna a presentare ciascun disegno di legge di riordino.

3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno l998, assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.
Art. 4
 (Finanziamenti a favore del progetto montagna)
1. È costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:
a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;
b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali.

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi, le priorità, le direttive generali e le modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti, sentita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, la competente Commissione consiliare e si avvale dell'apporto propositivo delle parti sociali.
4. Il Fondo finanzia i progetti presentati da soggetti pubblici o privati secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.
5. Il Fondo è alimentato mediante:
a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;
c) finanziamenti dell' Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;
d) ogni altra eventuale entrata.

6. Il Fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.
7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.
8. Al fine di accelerare l' attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, alle quali partecipano le Direzione regionali interessate per acquisirne pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nelle conferenze e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.
9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.
10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della "Promotur Spa".
12. La sottoscrizione delle nuove azioni della "Promotur Spa" è effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla "Promotur Spa" contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.
15. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 14.
16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.
18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Promotur Spa" con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della "Promotur Spa" dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Art. 5
 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988
e alla legge regionale 18/1996)
1. Nel testo dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la lettera m bis) è aggiunta la seguente lettera: << m ter) Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. >>.
2.
Dopo il Capo X bis del Titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:
Art. 99 sexies
 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)
1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, avente sede in Udine, svolge le seguenti funzioni:
a) cura l' esame dei progetti e delle iniziative finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna nonché l'amministrazione dello stesso;
b) provvede al coordinamento degli interventi pubblici destinati all'area montana e cura la predisposizione delle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, assicurando il supporto tecnico organizzativo alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;
c) cura l' esame degli strumenti programmatori delle Comunità montane, anche al fine di verificare il loro coordinamento con il piano regionale di sviluppo e con le relative procedure attuative;
d) provvede alla verifica sull' attuazione degli interventi finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ed alla verifica dello stato di attuazione degli interventi delle Comunità montane;
e) provvede all' attuazione di progetti specifici, compresi gli interventi promossi dall'Unione europea per i territori montani;
f) cura il finanziamento degli interventi previsti dalla legislazione statale e regionale a favore delle Comunità montane e svolge funzioni di consulenza tecnico- amministrativa a favore delle stesse.

2. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è posto alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale. >>.

6. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla fine del comma 3 è aggiunta la seguente frase: << Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. >>.
Note:
1Commi 1, 2, 3 e 4 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6
 (Interventi a favore del settore commerciale
nei territori montani)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, ad integrazione dei fondi rischi, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori dei territori montani delle province di Udine e Pordenone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 7
 (Indirizzi di politica finanziaria)
1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia finanziaria ed economica, perseguendo gli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione complessiva in raccordo con il processo di integrazione comunitaria, emana un provvedimento legislativo di revisione e migliore definizione del proprio ruolo e delle proprie partecipazioni in particolare nei settori finanziario e del credito.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 è mirato all'esaltazione delle peculiarità operative degli strumenti già attivati in senso specialistico ed alla parallela individuazione delle azioni da intraprendere da parte della Regione al fine di rafforzare e sviluppare le necessarie sinergie tra i medesimi. In tale contesto sono altresì individuate le risorse necessarie ad un rafforzamento patrimoniale degli strumenti essenziali ad assicurare un ruolo significativo nel settore del credito, anche mediante lo smobilizzo di disponibilità relative a somme già conferite per scopi specifici a società partecipate, ad organismi ed enti.
3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 viene predisposto sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 8
 (Finanziamenti della spesa sanitaria
regionale di parte corrente)
1. In relazione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione provvede al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente con i proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con finanziamenti aggiuntivi propri.
2. L'Amministrazione regionale ripartisce fra gli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario le risorse di cui al comma 1 secondo meccanismi di finanziamento e modalità di attribuzione stabiliti annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità agli obiettivi ed alle linee della programmazione sanitaria regionale.
3. Per l'anno 1997, a rendicontazione delle risorse percepite gli enti di cui al comma 2 presentano il bilancio consolidato d'esercizio.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di complessive lire 2.377 miliardi, suddivisa in ragione di lire 807 miliardi per l'anno 1997, lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in complessive lire 6.162 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2.054 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, in relazione ai previsti proventi dei contributi sanitari iscritti sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci nella misura complessiva di lire 3.785 miliardi, di cui lire 1.247 miliardi per l'anno 1997, lire 1.262 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.276 miliardi per l'anno 1999.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 1.426.069.000, integrativi di quote vincolate di spesa sanitaria relative agli anni 1995 e 1996 assegnate dallo Stato a valere sugli accantonamenti disposti a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.426.069.000 per l'anno 1997 a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 5.000 milioni.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Ad integrazione delle quote di partecipazione regionale alla spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1991 e 1992 e delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e con l'articolo 27, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario finanziamenti per complessive lire 23.313 milioni, relativi per lire 17.450 milioni all'anno 1991 e per lire 5.863 milioni all'anno 1992, al fine di assicurare la copertura della maggior spesa sanitaria certificata in relazione al consolidamento al 31 dicembre 1994 delle situazioni amministrative delle gestioni stralcio delle preesistenti Unità sanitarie locali.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 23.313 milioni a carico del capitolo 4390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 35.000 milioni iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzato al 31 dicembre 1995, non è trasferito all'esercizio 1997. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 9
 (Riorganizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale)
1. L' Amministrazione regionale, nell' ambito del processo di riforma del trasporto pubblico locale ed al fine di favorire la razionalizzazione e la promozione del trasporto pubblico stesso, sostiene la riorganizzazione dei servizi e persegue l'obiettivo di contribuire fino ad un massimo del 65 per cento dei costi standard di esercizio delle aziende concessionarie pubbliche e private, calcolati sulla media regionale ponderale degli stessi, garantendo comunque il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate della regione.
Art. 10
 (Interventi di parte corrente nel settore
dei trasporti pubblici locali)
1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell'annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 135.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 41/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via immediata anticipazioni, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1997, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1995.
Art. 11
 (Ripiano di disavanzi del settore
dei trasporti pubblici locali
finanziato con fondi statali)
1. Sono revocate le spese autorizzate dall'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 7 novembre 1996, n. 45, a carico dei capitoli 1273 e rispettivamente 1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocati i relativi stanziamenti, nella misura di lire 2.399 milioni e rispettivamente di lire 1.407 milioni, per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005.
2. Corrispondentemente alle revoche di spesa disposte con il comma 1, è prevista, per i medesimi anni, la minore entrata di pari importo complessivo per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 sul capitolo 468 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, relativamente all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 45/1996.
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 6.460 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
5. Corrispondentemente sul capitolo 466 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritta l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per gli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1997 mutui della durata di otto anni sino alla concorrenza di lire 14.614 milioni - o del minore importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento dei mutui non superiore a lire 3.230 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, come individuato dal decreto 4 novembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione - per la concessione, nel rispetto del disposto di cui al citato articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, di contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 45/1996.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità previste dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 14.614 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sul capitolo 1669 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.840 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, rispettivamente suddivisa in quota interessi e quota capitale come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota interessi:
1) lire 2.199.928.226 per l'anno 1997;
2) lire 2.036.157.115 per l'anno 1998;
3) lire 1.846.348.034 per l'anno 1999;
4) lire 1.626.361.208 per l'anno 2000;
5) lire 1.371.398.676 per l'anno 2001;
6) lire 1.075.899.652 per l'anno 2002;
7) lire 733.419.237 per l'anno 2003;
8) lire 336.487.852 per l'anno 2004; per un ammontare complessivo di lire 11.226 milioni;
b) relativamente alla quota capitale:
1) lire 1.030.071.774 per l'anno 1997;
2) lire 1.193.842.885 per l'anno 1998;
3) lire 1.383.651.966 per l'anno 1999;
4) lire 1.603.638.792 per l'anno 2000;
5) lire 1.858.601.324 per l'anno 2001;
6) lire 2.154.100.348 per l'anno 2002;
7) lire 2.496.580.763 per l'anno 2003;
8) lire 2.893.512.148 per l'anno 2004; per un ammontare complessivo di lire 14.614 milioni.

10. L' onere complessivo di lire 9.690 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999 dal comma 9, lettere a) e b), fa carico per lire 6.082.433.375 al capitolo 1274 e rispettivamente per lire 3.607.566.625 al capitolo 1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997. Le quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11. Corrispondentemente alle autorizzazioni disposte con il comma 9, per complessive lire 25.840 milioni, suddivise in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, è prevista l'entrata di pari importo derivante dall'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato decreto legge 98/1995, convertito con modificazioni dalla legge 204/1995, sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati ai sensi del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 12
 (Interventi nel settore dell'edilizia
abitativa e del territorio)
1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
4. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1080 e 1531 dello stato di previsione dell'entrata, nella misura di lire 324.035.771 e rispettivamente di lire 4.973.906.016, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.297.941.787 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, è autorizzata la spesa di lire 35.196.155 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
6. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
7. Al fine di favorire il contenimento del consumo di energia negli edifici pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore per il riscaldamento in edifici pubblici, ad uso pubblico e privato.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 7.
9. Per le finalità previste al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un limite di impegno di lire 100 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.
12. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2016 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.947.862.490 per l'anno 1997 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 10 della legge 10/1991, a carico del capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 4/1991, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 47/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
16. Per completare la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 159.049.482. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 159.049.482 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per completare la realizzazione della viabilità di servizio forestale, in zone di alto fusto nella provincia di Udine, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 28.272.534. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.272.534 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
18. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, contributi straordinari ai Comuni delle zone lagunari che gestiscono Centri visite di oasi avifaunistiche o di ambiti di tutela e fruizione ambientale.
19. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono inoltrate all'Azienda delle foreste e dei parchi regionali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
21. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'impianto di incenerimento sito nel comune di Moraro mediante interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme di sicurezza l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Gradisca d'Isonzo, proprietario dell'impianto, anticipazioni finanziarie in conto capitale fino al limite massimo di lire 1.000 milioni, da restituire senza interessi in tre anni con rate di ammortamento costanti.
22. La domanda è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.
23. L'anticipazione finanziaria è erogata in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, con riferimento ai lavori attuati o da attuarsi a partire dalla data del dissequestro giudiziario dell'impianto. Le modalità di accertamento dell'utilizzo dell'anticipazione predetta sono indicate nel provvedimento di concessione.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 2433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
25. Gli introiti delle somme rimborsate affluiscono al capitolo 1508 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
26. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre ed attuare un'integrazione, con l'individuazione di nuovi interventi, del progetto mirato alla ripresa economica delle zone dei territori delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, definito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
27. L' integrazione del progetto è predisposta dall'Ufficio di Piano ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della legge regionale 35/1987.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
29. Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, dopo le parole << all'Ente istituzionalmente competente >> sono aggiunte le parole << , nonché alle spese di manutenzione del collegamento stradale Piandipan-Sequals >>.
30. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, della legge regionale 5/1994, come integrato dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
31. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ovaro un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della strada comunale Muina-Raveo, unica viabilità alternativa alla SS 355 di collegamento con il Cadore. L'assegnazione straordinaria è concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione.
32. Per l e finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
33. Per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi quelli già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire i contributi in conto esercizio previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste - Ente autonomo del porto di Trieste in contributi in conto capitale a favore del medesimo ente. I programmi comprendono la realizzazione ed il completamento di opere, impianti ed attrezzature fisse o mobili ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria.
34. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 33 sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, di lire 1.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
36. Al fine della realizzazione di una rete interregionale di radar meteorologici, prevista nell'ambito della programmazione statale in materia di tutela ambientale, l'Amministrazione regionale partecipa al progetto denominato "Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali" e ne sostiene le relative spese in compartecipazione con lo Stato e le altre Regioni interessate. A tal fine è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento complessivo di lire 212.500.000 per la realizzazione degli interventi di calibrazione dei dati radar con la rete di monitoraggio ambientale a terra e di connessione tra il radar dell'ERSA ed il polo regionale del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il provvedimento di concessione ne stabilisce le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 212.500.000 per l'anno 1997 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 2243 - lire 111.500.000;
b) capitolo 2244 - lire 101.000.000.

39. A fronte della spesa di lire 111.500.000 di cui al comma 38, lettera a), è corrispondentemente prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità di cui al comma 36 ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
Art. 13
 (Interventi nel settore dei servizi sociali)
1. Le Aziende per i servizi sanitari della Regione sono autorizzate a concedere contributi a favore degli ospiti di strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, e facenti capo ad istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture.
2. La contribuzione si riferisce agli ospiti delle residenze di cui al comma 1 in possesso della cittadinanza italiana e residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano raggiunto i limiti di età per il pensionamento fissati dalla vigente legislazione e che si trovino in condizioni di non autosufficienza preventivamente accertata e certificata a cura dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
3. La contribuzione è finalizzata all'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza e consiste in una quota capitaria giornaliera per ospite, la cui misura è determinata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità.
4. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente, determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
5. Per l'anno 1997, ai fini della determinazione delle quote di cui al comma 4 si tiene anche conto delle istanze di finanziamento per tale anno presentate dalle Aziende per i servizi sanitari alla Direzione regionale della sanità.
6. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 4 si applicano le medesime modalità prescritte dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, per i finanziamenti di spesa sanitaria per interventi specifici.
7. Per le finalità previste dal comma 4 e dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, dell'articolo 17, comma 3 ter, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come aggiunto dall'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 87.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 37.350 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti è abrogata la legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, come modificata dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, ed è revocata la spesa di lire 42.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, autorizzata con l'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10, a carico del capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, che viene altresì eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
9. Al fine di consentire il riequilibrio territoriale nella dotazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro operanti negli ambiti dei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 49/1996, nei quali il numero di posti letto per anziani non autosufficienti è inferiore alla media regionale, per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione, la riconversione o l'ampliamento di strutture già esistenti; per il territorio della provincia di Trieste si ha riguardo all'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari. Tali contributi sono concessi con priorità per gli ambiti che si discostino maggiormente dalla media regionale e, limitatamente ai Comuni, a quelli che si attivano in forma associata.
10. Per le finalità di cui al comma 9, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi annui costanti per un periodo non eccedente gli anni 10 e in misura non superiore al 13 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta da questi interventi. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo annuo costante possono essere garantiti dalla Regione con le procedure previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
11. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 9 e 10, da inoltrare alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro il 30 maggio di ogni anno, ed essere corredate di:
a) deliberazione dell' organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti letto attivabili;
c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.

12. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 9 e 10 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995.
13. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale ai sensi dei commi 9 e 10 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 36.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2002, con l'onere di lire 18.000 milioni relativo al triennio 1997-1999 a carico del capitolo 4873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.
18. Sull' immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
20. In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 ai Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende per i servizi sanitari che alla data del 30 novembre 1996 gestivano i servizi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della legge regionale 41/1996; detti enti sono autorizzati alla prosecuzione di tale attività al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed il mantenimento dei livelli di assistenza.
21. Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:
a) i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;
b) per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.

22. I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla legge 41/1996, a condizione che la Giunta regionale abbia previamente espresso parere favorevole sui programmi di attività degli enti concordati con tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
24. L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a r.l., con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa presunta.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
26. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disagiati.
27. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 14
 (Interventi nel settore dell'istruzione,
della cultura e delle attività ricreative e sportive)
1. Per consentire continuità ai servizi bibliotecari e culturali di interesse regionale già svolti dal Goethe Institut in Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Centro culturale italo-tedesco in Trieste una sovvenzione per il conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La domanda per la concessione della sovvenzione è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma delle iniziative previste e di un preventivo di massima della spesa. L'erogazione può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione. Per l'anno 1997 la domanda è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Per le finalità previste dal Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, al fine di valorizzare le attività culturali che prevedono lo sviluppo e la diffusione della multimedialità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e che gestiscono sale multimediali a sostegno delle attività di interesse regionale nel campo dello spettacolo.
5. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 4 sono determinati, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5344 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5439 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.
13. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che gli enti interessati stipulano per la realizzazione di impianti sportivi natatori.
14. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 13.
15. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché del progetto dell'opera e del relativo preventivo di spesa.
16. Il Direttore del Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, con proprio decreto, dispone la concessione del contributo sulla base del parere del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana nuoto, espresso tenuto conto degli impianti natatori già esistenti sul territorio e del relativo bacino di utenza. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi.
17. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato nell'anno 1997 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 6138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15
 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali,
artistiche e ricreative della minoranza slovena finanziati
con i fondi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge
19/1991, come prorogato con l'articolo 1, comma 2,
della legge 13 luglio 1995, n. 295.
Modifiche alla legge regionale 46/1991)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è così sostituito:
<< Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena nel settore delle attività umanistiche e scientifiche:
a) sovvenzioni a sostegno della Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in Studijska Knjiznica di Trieste, quale organismo regionale primario della minoranza slovena;
b) contributi a favore di biblioteche della minoranza slovena per le finalità di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, con elevazione al 75 per cento del limite percentuale ivi previsto all'articolo 12, secondo comma, della medesima legge regionale n. 60/1976, come aggiunto dall' articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57;
c) sovvenzioni a sostegno dello SLORI - Istituto sloveno di ricerca - Slovenski Raziskovalni Institut - di Trieste, quale organismo regionale primario di ricerca scientifica della minoranza slovena.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena nel settore delle attività culturali e teatrali:
a) sovvenzione a sostegno del Teatro stabile sloveno, Slovensko Stanlo Gledalisce - di Trieste, quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena;
b) sovvenzione a sostegno dell'Associazione "Kulturni Dom-Gorica" di Gorizia, quale organismo regionale primario della minoranza slovena. c) sovvenzioni a sostegno dell'Associazione Kulturni center Lojze Bratuz di Gorizia.

3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena nel settore dell'associazionismo culturale e ricreativo:
a) sovvenzione a sostegno della Confederazione delle organizzazioni slovene - SSO di Trieste, quale organismo associativo culturale di interesse regionale;
b) sovvenzione a sostegno dell' Associazione dei circoli culturali sloveni - ZSKD - di Gorizia quale organismi associativo culturale di interesse regionale;
c) sovvenzione a sostegno del Centro culturale cattolico sloveno - Slovenska Prosveta - di Trieste, quale organismo associativo culturale di interesse regionale;
d) sovvenzione a sostegno dell' Unione culturale cattolica slovena - Zveza Slovenske Katoliske Prosvete - di Gorizia, quale organismo associativo culturale di interesse regionale;
e) sovvenzione a sostegno dell'Associazione culturale cinematografica - Kinoatelje Film Video Monitor-di Gorizia, quale organismo associativo cinematografico di interesse regionale;
f) contributi alle associazioni culturali e ricreative nei settori delle seguenti attività:
1) attività musicali, teatrali e cinematografiche anche a livello internazionale;
2) attività di promozione culturale, di produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
3) attività intese allo sviluppo degli scambi culturali ed attività giovanili internazionali di natura culturale;
4) attività ricreative, ivi compresa l'organizzazione di spettacoli bandistici, corali e folcloristici.

4. Gli enti e le associazioni della minoranza slovena che beneficiano di contributi ai sensi della presente legge non possono beneficiare anche dei contributi delle Amministrazioni provinciali di cui al Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed all'articolo 18, primo comma, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43. >>.

2.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 bis
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena nel settore delle attività linguistiche, educative e formative:
a) sovvenzioni a sostegno dell' Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone quale organismo regionale primario educativo della minoranza slovena;
b) contributi a favore di istituzioni a carattere culturale, educativo ed assistenziale per le spese di funzionamento di residenze, pensionati e case dello studente nonché per attività di doposcuola, destinati ad accogliere studenti della popolazione di lingua slovena;
c) l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco) e ai comuni di Taipana, Lusevera, Resia, per il finanziamento di progetti specifici, corsi promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche relativi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni locali, come previsto dai vigenti statuti comunali, ivi comprese le spese per l'adeguamento di strutture e per l'acquisto di attrezzature scolastiche;
d) sovvenzione a sostegno del Centro musicale sloveno - Glasbena Matica - di Trieste, quale organismo regionale primario di formazione musicale della minoranza slovena;
e) sovvenzione a sostegno del Centro sloveno di educazione musicale "E. Komel" di Gorizia, quale organismo di interesse regionale di formazione musicale della minoranza slovena. >>.


3.
Dopo l' articolo 2 bis della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 ter
 
1. Le sovvenzioni agli enti ed alle istituzioni di cui alla presente legge possono, su richiesta dei soggetti interessati e, previo parere della Commissione, di cui all'articolo 8, sul rispettivo programma annuale, essere anticipate fino ad un massimo del 90 per cento del finanziamento previsto dal bilancio regionale, con conforme decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura. >>.

4.
Dopo l' articolo 2 ter della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 3, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 quater
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi a favore della stampa di interesse delle popolazioni di lingua slovena per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
2. Le domande di contributo di cui al comma 1, corredate del bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale. >>.

5.
L'articolo 9 della legge regionale 46/1991, come già sostituito dal comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.
2. Le domande di cui al comma 1, devono essere corredate, pena la loro inammissibilità, della seguente documentazione:
a) relazione riassuntiva dell' attività svolta nell'esercizio precedente a quella di riferimento;
b) conto consuntivo dell' esercizio finanziario precedente;
c) programma e calendario di attività per l'anno per il quale si chiede la contribuzione regionale;
d) bilancio preventivo;
e) composizione degli organi sociali.

3. Alla prima istanza va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione che non abbia già depositato il proprio statuto presso l'Amministrazione regionale.
4. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, gli enti ed istituzioni individuati dalla presente legge quali organismi regionali primari o di interesse regionale presentano a rendiconto con dichiarazione autenticata del legale rappresentante dell'ente soltanto l'elenco analitico della documentazione da sottoporre a verifica contabile, a campione, che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura può effettuare a mezzo di apposito controllo ispettivo. >>.

6. Sono abrogati i commi 19 e 20 dell'articolo 167 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è confermata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in lire 900 milioni per l'anno 1997.
11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
13. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5428 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5429 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
15. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
16. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
18. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
19. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 900 milioni per l'anno 1997.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 500 milioni per l'anno 1997.
21. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è ridotta di lire 200 milioni la spesa autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 44, comma 29 della legge regionale 9/1996 a carico del capitolo 5413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 300 milioni per l'anno 1997.
22. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
23. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
24. Per le finalità previste dall'articolo 2 quater, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
25. È ridotta di lire 820.530.000 la spesa autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 44, comma 27, della legge regionale 9/1996 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 429.470.000 per l'anno 1997.
26. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, sono revocate le spese autorizzate per l'anno 1997 dalla legge regionale 9/1996 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, con le disposizioni a fianco di ciascuno indicate:
a) capitolo 5411 - spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 1;
b) capitolo 5415 - spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 7;
c) capitolo 5417 - spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'articolo 44, commi 9 e 10;
d) capitolo 5419 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 21;
e) capitolo 5420 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 23;
f) capitolo 5421 - spesa di lire 1.550 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 17;
g) capitolo 5422 - spesa di lire 350 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 11;
h) capitolo 5423 - spesa di lire 50 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 3;
i) capitolo 6045 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 15.

27. Le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo trovano copertura a fronte dell'entrata prevista sul capitolo 336 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 in corrispondenza all'assegnazione statale di lire 8.679.470.000 per l'anno 1997 disposta per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.
Art. 16
 (Attuazione di programmi comunitari)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'attuazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, relativamente ai fondi del piano finanziario 1994-1996 riprogrammati per la fase 1997-1999, in base alla decisione della Commissione della Comunità europea C(96)4171/2 del 18 dicembre 1996 sulla base delle determinazioni del Comitato di sorveglianza del 25 ottobre 1996.
2. Le modalità e le procedure di attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono quelle previste dalla legge regionale 35/1995 come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.734 milioni come di seguito specificato:
a) a titolo di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 12.362 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 9.800 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e di lire 2.562 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), a carico dei capitoli 7743 e rispettivamente 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;
b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 19.800 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 10.880 milioni a valere sul FERS e di lire 8.920 milioni a valere sul FSE, a carico dei capitoli 7747 e rispettivamente 7748 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;
c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 30.572 milioni per l'anno 1997 a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, suddivisa in ragione di lire 22.900 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e di lire 7.672 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE a carico dei capitoli 7745 e rispettivamente 7746 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

4. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), sui capitoli 224 e 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione Europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE per le finalità di cui al comma 1.
5. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera c), sui capitoli 222 e 223 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE per le finalità di cui al comma 1.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, lettera a), relativamente al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e dal FSE, gli impegni assunti a carico dei capitoli 7750 e 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono pagati, nella misura di lire 9.800 milioni e rispettivamente di lire 2.562 milioni, con commutazione in entrata sui capitoli 1086 e rispettivamente 1085 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995, al progetto comunitario MORE. (Mobile Rescue Phone) per la sperimentazione nel territorio montano di modalità di assistenza e supporto agli inabili ed agli anziani mediante l'utilizzo di una specifica apparecchiatura telefonica mobile, finanziato nell'ambito del programma comunitario "Applicazioni Telematiche - Settore Telematica per l'Integrazione dei Disabili e degli Anziani (TIDE)" promosso per gli anni 1994-1998 dalla decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.
8. Per le finalità previste dal comma 7, sul capitolo 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 241 milioni, suddiviso in ragione di lire 138 milioni per l'anno 1997 e di lire 103 milioni per l'anno 1998.
9. Corrispondentemente sul capitolo 218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea ai sensi della Decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto denominato "Filiera legno - Osservatorio del legno" finalizzato alla realizzazione di una rete informativa regionale per lo sviluppo del settore del legno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 22 marzo 1996, nell'ambito del DOCUP per gli interventi comunitari nelle zone interessate dall'Obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e finanziato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
11. Per le finalità previste dal comma 10 sul capitolo 2817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l' anno 1997 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 3.997.225.000, suddiviso in ragione di lire 1.862.105.000 per l' anno 1997 e di lire 1.067.560.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
12. Corrispondentemente sul capitolo 880 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'ERSA a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.
13. Al fine di consentire il finanziamento delle iniziative previste dalla misura 1.4 "Riassetto fondiario" del Documento unico di programmazione (Docup) a titolo dell'Obiettivo 5b, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (95) 95 del 20 gennaio 1995, nella misura massima dell'80 per cento indicata dal Docup e stabilita dalla delibera della Giunta regionale n. 6169 del 12 dicembre 1995, l'ERSA è autorizzato a erogare ai beneficiari l'integrazione necessaria alla copertura del suddetto contributo con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano finanziario del Docup stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 378 milioni nell'esercizio finanziario 1997, a copertura del fabbisogno relativo alle iniziative ammesse per il triennio 1994-1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 378 milioni per l'anno 1997 a carico dei capitolo 7017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
15.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:
<< 1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate. >>.

16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse alla partecipazione a programmi finanziati dalla Unione Europea, ed attuati direttamente dalla Commissione Europea, di enti pubblici e privati senza finalità di lucro, la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata sul territorio regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1997- 1999, contributi fino al 30 per cento della spesa a carico di detti enti per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario.
17. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. I criteri di ammissibilità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 16 sono stabiliti mediante apposito regolamento di esecuzione emanato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione avviene contestualmente al decreto di concessione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea. È fatto obbligo agli enti ammessi al finanziamento di presentare copia legalmente certificata dei rendiconti delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, richiesti ed accettati dalla Commissione Europea.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
19. L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del progetto denominato "Sistema informativo integrato Lavoro-Formazione- Orientamento" elaborato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del programma operativo multiregionale "Assistenza tecnica - Rafforzamento dei sistemi", cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) a valere sull'Obiettivo 3, asse 5, sub-asse 5.1, misura 4, secondo modalità e procedure disciplinate da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.005.592.000 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 191 - lire 4.953.076.000;
b) capitolo 192 - lire 4.052.516.000.

21. In corrispondenza alle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 20 sono previste entrate di pari importo, assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea per le finalità di cui al comma 19, sui capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.
Art. 17
 (Altre norme finanziarie)
1. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, fanno carico al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
2.
All'articolo 20 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come aggiunto dall'articolo 17 della legge regionale 16/1996, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
<< 7. L'Ufficio del Tutore dei minori ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21, delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.
7 bis. Agli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) provvedono, su proposta del Tutore dei minori, i competenti servizi della Direzione dell'assistenza, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. >>.

3. Per l' espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 4741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi degli uffici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento della sede del Consiglio regionale ivi compresi gli oneri per la recinzione e la sistemazione dell'annesso parcheggio.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
6. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, per gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 in relazione all'obbligo di corresponsione di trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dei Consorzi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, gli eventuali oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6/1997, in relazione all'esito di liti, fanno carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Allo scopo di concorrere al potenziamento dello scalo aeroportuale sito in località Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1997, azioni di nuova emissione della società per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, costituita ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21, sino alla concorrenza dell'importo di lire 805 milioni.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 805 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Il finanziamento delle spese per la gestione del patrimonio industriale minerario, mobiliare e immobiliare, di proprietà regionale in località Cave del Predil in comune di Tarvisio, già autorizzato dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a carico del capitolo 1410 è posto a carico del capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. In relazione al disposto di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, ed al comma 10, l'articolo 71 della legge regionale 9/1996, relativamente al finanziamento delle spese ivi previste a carico del capitolo 1410, resta in vigore nell'anno 1997 limitatamente agli eventuali conguagli relativi alle spese di gestione pregresse.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997, di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.
13. In relazione al disposto di cui ai commi 10 e 11 la spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 9/1996, è ridotta di complessive lire 3.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1410 del precitato stato di previsione della spesa.
14. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.
15. Per le finalità previste dal comma 14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
16. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli eventuali residui oneri relativi all'anno 1996 derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 11, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.
17. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
18. Per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente all'interruzione al transito del ponte della strada statale n. 305 in località Sagrado, dovuta a lavori di straordinaria manutenzione da parte della competente Autorità statale, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è autorizzata a conferire al Fondo regionale per la protezione civile la somma di lire 1.300 milioni.
19. La Direzione regionale della protezione civile, in via eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 64/1986, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al fine del superamento della situazione di cui al comma 18, previo accordo con gli Enti interessati.
20. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile si avvale della collaborazione tecnica della Direzione regionale della viabilità e trasporti e dell'opera di un tecnico geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
24. In relazione al disposto di cui al comma 23 è revocato lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
25. A decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
26. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie - ad integrazione dell'importo di lire 1.200 milioni autorizzato con il comma 12 dell'articolo 63 medesimo - per ulteriori lire 400 milioni.
27. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
28. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali di biathlon di Forni Avoltri. A tal fine, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di lire 100 milioni all'Azienda di promozione turistica della Carnia centrale per l'attuazione del progetto specifico di promozione dei campionati medesimi, e di un contributo straordinario, sino alla misura massima di 150 milioni, al Comitato organizzatore dei campionati per le spese sostenute e relative al funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.
29. Per l' ottenimento del finanziamento e del contributo di cui al comma 28 i soggetti ivi individuati devono far pervenire apposita domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una relazione illustrativa ed un prospetto delle spese sostenute; per la concessione del finanziamento e del contributo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
31. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 50 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione per guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni, con la collaborazione di associazioni operanti a livello nazionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica.
32. Il finanziamento di cui al comma 31 è condizionato alla stipula di apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia.
33. Il finanziamento di cui al comma 31 può essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento dello stesso, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 32, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
35. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già di competenza della Direzione regionale delle foreste e parchi ed attualmente di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ai sensi dell'articolo 139 bis, lettera c), della legge regionale 7/88 come inserita dall' articolo 65 della legge regionale 42/96 il cui procedimento di espropriazione alla data dell' 1 gennaio 1997 non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l' emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia di tutti gli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione.
36. I procedimenti di cui al comma 35 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 1997.
37. In relazione al disposto di cui al comma 35, per il completamento degli interventi ivi richiamati, è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
38. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
39. Per le finalità previste dal comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 6767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
40. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 573, 4741, 5227, 5330, 5331, 5440, 6766 e 7392 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
Art. 18
 (Altre norme contabili)
1. Nel testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, le parole << nella misura del 75 per cento >> sono sostituite con le parole << fino al 75 per cento >>.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, dall'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 e dall'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, dopo le parole << nel provvedimento di concessione; >> sono aggiunte le seguenti parole << l'Amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facoltà di cedere detti contributi annui costanti all'Istituto per il Credito Sportivo; >>.
3. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole << zona interscambio merci >> sono aggiunte le seguenti: << o volti ad altri interventi di potenziamento del porto >>.
4. All'articolo 57, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, le parole: << alla Provincia di Trieste, per l'attività della <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste prevista dall'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << al Consorzio universitario <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste, costituito in base all'accordo >>.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, ed in via di interpretazione autentica, per contributi erogati debbono intendersi contributi concessi.
6. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
7. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all' articolo 31, comma 4, lettera b), le parole << del Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << del Direttore del Servizio della conservazione della natura >>;
b) all' articolo 73, comma 1, le parole << per la gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'istituzione e la gestione >>;
c) all' articolo 78, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: << 9 bis. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste. >>;
d) all'articolo 84, comma 18, le parole << Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79, comma 1, >>.

8.
L'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è così sostituito:
<< Art. 16
 (Iniziative per la protezione
dell'ambiente naturale)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica, nonché gli interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la produzione e la distribuzione con ogni mezzo di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L' Azienda dei parchi e delle foreste regionali promuove e cura le iniziative di cui al comma 1. >>.

9. I finanziamenti per opere pubbliche già assentiti a favore del disciolto Consorzio fognature sinistra Isonzo si intendono riferiti al soggetto costituito nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'Amministrazione regionale medesima è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Entro il 30 giugno 1997 la Giunta regionale relaziona al Consiglio sui risultati della prima fase di attuazione della legge sulla riduzione del prezzo alla pompa della benzina nel territorio regionale, fornendo i dati sul reale incremento del livello di consumo di carburante rispetto all'equilibrio del sistema. Ogni semestre l'Amministrazione regionale calcola l'eventuale maggior introito fiscale della gestione delle benzine a prezzo ridotto per i fini di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima legge regionale 47/1996. L'Assessore alle finanze con proprio decreto trasferisce le somme di cui al presente comma alla rubrica delle autonomie locali istituendo, ove occorra, nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale e contemporaneamente provvede all'iscrizione delle maggiori entrate. I fondi di cui al presente comma sono ripartiti dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 47/1996.
Art. 19
 (Modifiche all'articolo 29 della
legge regionale 29/1992)
1.
All'articolo 29 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale trasmette alla Segreteria generale del Consiglio regionale copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta stessa, nonché copia dei verbali di discussione. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale. Entro il 31 dicembre 1997 la Giunta regionale provvede a mettere a disposizione del Consiglio regionale quanto previsto dal presente comma, per via informatica.
2 ter. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Segreteria generale del Consiglio regionale copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del personale.
2 quater. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni regionali proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.
2 quinquies. I documenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono messi a disposizione dei Presidenti dei Gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. >>.

ART. 20
 (RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2022
SPESE E COMPENSI PER STUDI, RICERCHE, RILIEVI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE, CONSERVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA CARTA TECNICA AEROFOTOGRAMMETRICA E DELLA CARTOGRAFIA A PICCOLA SCALA, NONCHÉ DELLE RELATIVE CARTOGRAFIE TEMATICHE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 104 , COMMA 1, LETTERE A) , C), LR 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 LR 27.12.1991 N. 63 , ART. 4 ,COMMA 1, LETTERA D), LR 27.12.1991 N. 63
19971.803.800.000
1998--
19991.000.000.000
TOTALE2.803.800.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2030
CONTRIBUTI A COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, PROVINCE E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CARTOGRAFIA DI INTERESSE REGIONALE
ART. 7 LR 27.12.1991 N. 63
1997100.000.000
1998100.000.000
1999100.000.000
TOTALE300.000.000


3. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 13, COMMA 7, LR 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 2220
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA E GEOLOGICO-FORMAZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 14 BIS LR 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DA ART. 9 LR 4.5.1992 N. 15
1997--
1998-500.000.000
1999--
TOTALE-500.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2220
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA E GEOLOGICO-FORMAZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE ART. 14 BIS LR 9.5.1988 N. 27 COME INSERITO DA ART. 9 LR 4.5.1992 N. 15
1997--
1998--
19991.500.000.000
TOTALE1.500.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2272
SPESE PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE DEL MARE ADRIATICO ART. 1 LR 28.8.1989 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 1 LR 26.4.1990 N. 18
1997--
1998100.000.000
1999100.000.000
TOTALE200.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2291
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA STESURA DEL PIANO REGIONALE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DEI PIANI PROVVISORI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA ARTT. 3 , 7 LR 18.7.1991 N. 28
199750.000.000
1998--
1999--
TOTALE50.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2293
SPESE PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
ART. 13 LR 18.7.1991 N. 28
1997200.000.000
1998--
1999--
TOTALE200.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2336
CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
ART. 1 LR 4.9.1990 N. 40
1997--
1998--
19992.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2370
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RAVASCLETTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE ART. 33 , COMMA 1 , LR 14.2.1995 N. 8
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2410
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE DELL' AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL' AMIANTO - FONDI REGIONALI
LR 3.9.1996 N. 39
199751.000.000
1998--
1999--
TOTALE51.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2421
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO O IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESE LE SPESE PER L' ACQUISTO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA ANCHE DIFFERENZIATA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 31 , COMMA 1 , LR 7.9.1987 N. 30 , ART. 31 , COMMA 2 , LR 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 23 , COMMA 1 , LR 14.6.1996 N. 22 , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA B), LR 2.5.1988 N. 25
1997--
1998--
199911.000.000.000
TOTALE11.000.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2423
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ART. 5 , COMMA 1, LETTERA A), LR 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ARTICOLO 5 LR 14.6.1996 N. 22 , ART. 19 , COMMA 1 , LR 8.8.1996 N. 29
1997200.000.000
1998--
1999--
TOTALE200.000.000


13. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 14, COMMA 8, LR 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 2451
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE ARTT. 3 , 4 LR 4.9.1991 N. 42
1997--
1998-2.000.000.000
1999--
TOTALE-2.000.000.000


14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2451
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE ARTT. 3 , 4 LR 4.9.1991 N. 42
19972.400.000.000
1998--
19992.000.000.000
TOTALE4.400.000.000


15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2455
CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA BONIFICA DI AREE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE DI LORO PERTINENZA ART. 38 LR 20.1.1992 N. 2
1997--
1998250.000.000
1999250.000.000
TOTALE500.000.000


16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2495
SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEI BACINI MONTANI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879 - RIPRISTINO FONDI STATALI DISIMPEGNATI ART. 2 , COMMA 1 , L. 1.12.1986 N. 879
199746.470.582.492
1998--
1999--
TOTALE46.470.582.492


17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2496
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IDRAULICO-FORESTALI R.D. 30.12.1923 N. 3267 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, R.D. 13.2.1933 N. 215 , LR 27.11.1972 N. 55
19971.700.000.000
19981.700.000.000
19992.000.000.000
TOTALE5.400.000.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2501
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE ART. 40 LR 8.4.1982 N. 22 , ARTT. 6 , 7 , COMMA 1 , LR 17.8.1985 N. 38 , ART. 2 LR 30.12.1985 N. 54
19975.000.000.000
19981.000.000.000
19995.000.000.000
TOTALE11.000.000.000


19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2710
ONERI DERIVANTI DAL RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE, DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE E DELLA SEZIONE DI BONIFICA MONTANA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA RISULTANTI DAI BILANCI DI LIQUIDAZIONE DEI MEDESIMI IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI GRAVANTI SULLA GESTIONE COMMISSARIALE ART. 6 , COMMA 1 , LR 25.5.1993 N. 26 COME DA ULTIMO MODIFICATA DA ART. 7 LR 19.8.1996 N. 31 , ART. 72 , COMMA 1 , LR 6.2.1996 N. 9
1997453.772.000
1998--
1999--
TOTALE453.772.000


20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2711
SPESE PER IL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CARICA AI COMMISSARI DEI SOPPRESSI CONSORZI PER GLI UFFICI DI ECONOMIA E BONIFICA MONTANA DELLE PREALPI GIULIE E DELLA CARNIA DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE ART. 3 , COMMA 4 , LR 25.5.1993 N. 26 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 7 LR 19.8.1996 N. 31 , ART. 11 , COMMI 3 , 4 , LR 14.2.1995 N. 8
199710.000.000
1998--
1999--
TOTALE10.000.000


21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2712
FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DEI DISCIOLTI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA, IVI TEMPORANEAMENTE TRASFERITO ART. 7 , COMMA 1 , LR 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 2 , LR 14.2.1995 N. 8
19973.200.000.000
1998--
1999--
TOTALE3.200.000.000


22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2755
SPESE PER LA COSTRUZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA DEL CATASTO DELLE VALANGHE E DELLA CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PROBABILI RISCHI DA VALANGA ART. 14 LR 20.5.1988 N. 34
1997--
1998--
199920.000.000
TOTALE20.000.000


23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2800
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E AI CONSORZI DI COMUNIONI FAMILIARI MONTANE A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO ART. 8 , COMMA 1 , LR 5.1.1996 N. 3
1997250.000.000
1998--
1999--
TOTALE250.000.000


24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2808
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN ZONE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO ED AMBIENTALE ART. 39 , COMMA 3 , LR 29.1.1985 N. 8
1997--
1998--
1999200.000.000
TOTALE200.000.000


25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2811
SPESE PER I VIVAI FORESTALI
ART. 1 LR 22.12.1971 N. 59 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LR 20.12.1976 N. 65 DALL' ART. 17 LR 12.8.1975 N. 58 E DALL' ART. 57 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4
1997--
1998--
1999200.000.000
TOTALE200.000.000


26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2812
SPESE PER LA FITOPATOLOGIA FORESTALE ART. 2 LR 22.12.1971 N. 59 , ART. 2 LR 20.12.1976 N. 65 COME INTEGRATO DA ART. 14 LR 8.4.1982 N. 22 E DA ART. 11 , COMMA 1 , LR 19.8.1996 N. 31
1997--
1998--
1999200.000.000
TOTALE200.000.000


27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2813
SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E COMPRESI NEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI ART. 5 LR 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ARTICOLO ART. 3 LR 22.1.1991 N. 3 E DALL' ARTICOLO ART. 1 LR 18.5.1993 N. 22
1997--
1998--
1999400.000.000
TOTALE400.000.000


28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2870
CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DIRETTI AD INCREMENTARE LA PRODUZIONE LEGNOSA MEDIANTE L' ESECUZIONE DI PIANTAGIONI FORESTALI A RAPIDO ACCRESCIMENTO ART. 3 LR 20.12.1976 N. 65
1997--
1998--
1999300.000.000
TOTALE300.000.000


29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2886
REISCRIZIONE FONDI NON UTILIZZATI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO FORESTALE, ZONA CEDUO, IN PROVINCIA DI UDINE E DI PORDENONE, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 19 DICEMBRE 1989, PUNTO 14 - FONDI REGIONALI ART. 21 L. 26.4.1983 N. 130 , ART. 37 L. 27.12.1983 N. 730 , ART. 9 LR 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 LR 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DA ART. 52 LR 24.7.1982 N. 45 , ART. 17 , COMMA 28 , LR 6.2.1996 N. 9
1997311.873.708
1998--
1999--
TOTALE311.873.708


30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2900
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI R.D. 13.2.1933 N. 215 , LR 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATA DALL' ART. 1 LR 4.9.1991 N. 43
19976.300.000.000
19984.000.000.000
19998.000.000.000
TOTALE18.300.000.000


31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2936
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IVI COMPRESE LE OPERE A DIFESA DELLE VALANGHE ART. 9 , COMMI 1 , 2 , LR 8.4.1982 N. 22 , ART. 29 LR 8.4.1982 N. 22 COME MODIFICATO DA ART. 52 LR 24.7.1982 N. 45
19976.000.000.000
19985.000.000.000
199910.000.000.000
TOTALE21.000.000.000


32. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 17, COMMA 5, LR 6.2.1996, N. 9
CAPITOLO 2951
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL CATASTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE - FONDI REGIONALI ARTT. 5 , 11 LR 8.4.1982 N. 22
1997--
1998-50.000.000
1999--
TOTALE-50.000.000


33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 2951
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL CATASTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE - FONDI REGIONALI ARTT. 5 , 11 LR 8.4.1982 N. 22
1997--
1998--
199950.000.000
TOTALE50.000.000


34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3040
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI ART. 4 , COMMI 2 , 1 , LR 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 13 ULTIMO COMMA LR 8.4.1982 N. 22 E DALL' ART. 2 LR 22.1.1991 N. 3
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000


35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3101
SPESE PER IL PAGAMENTO DELL' INDENNITÀ DI CARICA AL COMMISSARIO LIQUIDATORE ED AI REVISORI DEI CONTI DELL' AZIENDA DELLE FORESTE ART. 78, COMMA 4, LR 30.9.1996 N. 42 E ART. 78, COMMA 9 BIS, LR 30 SETTEMBRE 1996, N. 42 COME AGGIUNTO DALL' ARTICOLO 18, COMMA 7, LETTERA C) DELLA PRESENTE LEGGE.
19974.000.000
1998--
1999--
TOTALE4.000.000


36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3123
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEI PARCHI COMUNALI ED INTERCOMUNALI ART. 6 , COMMA 6 , LR 30.9.1996 N. 42
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3138
SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI E DI MANUTENZIONE DEI MONUMENTI NATURALI ART. 4 , COMMA 4 , LR 8.6.1993 N. 35
1997--
1998--
199970.000.000
TOTALE70.000.000


38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3139
SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE E BIOTOPI ART. 84 , COMMA 1 , LR 30.9.1996 N. 42
1997--
1998750.000.000
19991.500.000.000
TOTALE2.250.000.000


39. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 84, COMMA 18, LR
30.9.1996 N. 42
CAPITOLO 3147
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ART. 84 , COMMA 18 , LR 30.9.1996 N. 42
1997--
1998-150.000.000
1999--
TOTALE-150.000.000


40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3147
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ART. 84 , COMMA 18 , LR 30.9.1996 N. 42
1997160.000.000
1998--
1999500.000.000
TOTALE660.000.000


41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3148
SPESE PER L' ACQUISTO DI AREE DI INTERESSE FORESTALE ART. 79 , COMMA 2 , LR 30.9.1996 N. 42
19972.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE2.000.000.000


42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4152
CONFERIMENTO STRAORDINARIO AL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" PER L' ATTUAZIONE O IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI PROTEZIONE AMBIENTALE ART. 21 , COMMA 1 , LR 28.4.1994 N. 5
19975.000.000.000
19985.000.000.000
19995.000.000.000
TOTALE15.000.000.000


43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4160
CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO E PRIVATI DESTINATI AD USO ABITATIVO OVVERO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CHE RISULTINO DANNEGGIATI A CAUSA DEL VERIFICARSI DI UNA CALAMITÀ NATURALE O DI UNA ECCEZIONALE AVVERSITÀ ATMOSFERICA TITOLO SECONDO LR 28.8.1982 N. 68 , ART. 13 LR 4.5.1992 N. 15
1997150.000.000
1998--
1999--
TOTALE150.000.000


44. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 161, COMMA 2, LR 14.2.1995, N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 4272
CONTRIBUTO PLURIENNALE ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO ITTICO CON SEDE IN ARIIS DI RIVIGNANO ART. 124 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4
1997-150.000.000
1998-150.000.000
1999-150.000.000
TOTALE-450.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2005-150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 4272
CONTRIBUTO PLURIENNALE ALL' ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI -VENEZIA GIULIA A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO ITTICO CON SEDE IN ARIIS DI RIVIGNANO ART. 124 , COMMA 1 , LR 5.2.1992 N. 4
1997150.000.000
1998150.000.000
1999150.000.000
TOTALE450.000.000

LIMITE 4 : 1997 - 2006150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 21
 (RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'EDILIZIA
E DELLA VIABILITÀ)
1. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 46, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3282
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997-1.000.000.000
1998-1.000.000.000
1999-1.000.000.000
TOTALE-3.000.000.000

LIMITE 15 : 1997 - 2016-1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3282
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997--
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

LIMITE 20 : 1998 - 20171.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3282
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 19 : 1999 - 20181.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 148, L.R. 1.9.1982 N. 75 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-2.999.100.000
1998-2.999.550.000
1999-3.000.000.000
TOTALE-8.998.650.000

LIMITE 1 : 1997-2.999.100.000
1998-2.999.550.000
1999-3.000.000.000
2000-3.000.000.000
2001-3.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

5. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 148, L.R. 1.9.1982 N. 75 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-1.279.790.370
1998-1.637.931.240
1999-1.638.435.515
TOTALE-4.556.157.125

LIMITE 2 : 1997-1.279.790.370
1998-1.637.931.240
1999-1.638.435.515
2000-1.652.144.775
2001-1.855.905.035
2002-1.913.469.640

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

6. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 35, L.R. 30.1.1984 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-1.000.000.000
1998-7.000.000.000
1999-7.000.000.000
TOTALE-15.000.000.000

LIMITE 3 : 1997-1.000.000.000
1998-7.000.000.000
1999-7.000.000.000
2000-7.825.680.142
2001-7.880.422.140
2002-7.899.419.050
2003-7.918.121.550

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 32 L.R. 29.1.1985 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-11.603.069.902
1998-11.611.889.902
1999-11.644.869.557
TOTALE-34.859.829.361

LIMITE 4 : 1997-11.603.069.902
1998-11.611.889.902
1999-11.644.869.557
2000-12.899.633.636
2001-12.912.764.245
2002-12.916.650.785
2003-12.919.990.990
2004-12.927.285.580

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 21 L.R. 30.1.1986 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-3.561.960.653
1998-3.578.720.784
1999-3.583.501.328
TOTALE-10.724.182.765

LIMITE 5 : 1997-3.561.960.653
1998-3.578.720.784
1999-3.583.501.328
2000-3.611.348.609
2001-6.817.551.662
2002-6.819.126.662
2003-6.819.126.662
2004-6.819.126.662
2005-6.836.416.560

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 2 L.R. 28.1.1987 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-2.268.271.120
1998-2.288.521.120
1999-2.301.113.380
TOTALE-6.857.905.620

LIMITE 6 : 1997-2.268.271.120
1998-2.288.521.120
1999-2.301.113.380
2000-2.327.462.540
2001-2.356.507.040
2002-6.707.886.600
2003-6.723.186.600
2004-6.723.186.600
2005-6.727.439.100
2006-6.733.289.070

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

10. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 2 L.R. 30.1.1988 N. 3 E DA ART. 13, COMMA 5 L.R. 11.5.1988 N. 28 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-1.036.526.861
1998-2.904.145.098
1999-2.919.895.098
TOTALE-6.860.567.057

LIMITE 7 : 1997-1.036.526.861
1998-2.904.145.098
1999-2.919.895.098
2000-2.948.263.098
2001-2.963.068.098
2002-3.183.795.490
2003-11.180.007.290
2004-11.182.054.550
2005-11.182.054.550
2006-11.184.307.930
2007-11.189.707.930

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

11. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 19 L.R. 30.1.1989 N. 2 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-2.683.668.604
1998-2.804.861.494
1999-4.538.705.620
TOTALE-10.027.235.718

LIMITE 8 : 1997-2.683.668.604
1998-2.804.861.494
1999-4.538.705.620
2000-4.567.636.604
2001-4.588.353.668
2002-4.615.014.818
2003-5.003.286.904
2004-12.984.714.900
2005-13.003.829.400
2006-13.003.829.400
2007-13.004.341.495
2008-13.042.728.750

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

12. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 19 L.R. 30.1.1989 N. 2 E DA ART. 31, COMMA 1 L.R. 7.2.1990 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-2.415.863.661
1998-2.487.881.655
1999-2.669.607.858
TOTALE-7.573.353.174

LIMITE 9 : 1997-2.415.863.661
1998-2.487.881.655
1999-2.669.607.858
2000-5.561.973.942
2001-5.583.582.861
2002-5.599.163.919
2003-5.635.630.126
2004-6.546.218.138
2005-17.057.800.070
2006-17.063.495.070
2007-17.066.845.070
2008-17.070.243.660
2009-17.093.796.660

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 1, L.R. 7.2.1990 N. 3 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI
EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-765.709.640
1998-775.304.075
1999-805.337.470
TOTALE-2.346.351.185

LIMITE 10 : 1997-765.709.640
1998-775.304.075
1999-805.337.470
2000-846.455.688
2001-2.951.319.488
2002-2.956.243.988
2003-2.970.075.838
2004-2.989.247.754
2005-3.278.474.404
2006-9.640.530.196
2007-9.641.870.196
2008-9.641.870.196
2009-9.641.870.196
2010-9.641.870.196

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 15 L.R. 1.2.1991 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-1.604.037.140
1998-1.614.628.210
1999-1.631.333.032
TOTALE-4.849.998.382

LIMITE 12 : 1997-1.604.037.140
1998-1.614.628.210
1999-1.631.333.032
2000-1.647.744.624
2001-1.671.572.099
2002-3.385.320.460
2003-3.391.504.560
2004-3.406.914.560
2005-3.420.253.750
2006-3.670.052.275
2007-9.626.957.682
2008-9.645.333.932
2009-9.651.883.991
2010-9.653.397.016
2011-9.665.513.152

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 14 L.R. 5.2.1992 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-224.987.356
1998-224.987.356
1999-224.987.356
TOTALE-674.962.068

LIMITE 13 : 1997-224.987.356
1998-224.987.356
1999-224.987.356
2000-224.987.356
2001-224.987.356
2002-235.276.636
2003-441.813.310
2004-441.813.310
2005-441.813.310
2006-441.813.310
2007-492.506.666
2008-2.126.121.780
2009-2.126.121.780
2010-2.126.121.780
2011-2.126.121.780
2012-2.126.121.780

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

16. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 14 L.R. 5.2.1992 N. 4 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-32.511.954
1998-32.511.954
1999-32.511.954
TOTALE-97.535.862

LIMITE 14 : 1997-32.511.954
1998-32.511.954
1999-32.511.954
2000-32.511.954
2001-32.511.954
2002-32.511.954
2003-32.511.954
2004-37.409.904
2005-37.409.904
2006-39.904.817
2007-42.399.730
2008-44.074.730
2009-5.025.000
2010-5.025.000
2011-5.025.000
2012-5.025.000
2013-8.291.250

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

17. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-62.354.752
1998-62.354.752
1999-62.354.752
TOTALE-187.064.256

LIMITE 15 : 1997-62.354.752
1998-62.354.752
1999-62.354.752
2000-62.354.752
2001-62.354.752
2002-62.354.752
2003-62.354.752
2004-57.210.460
2005-57.210.460
2006-57.210.460
2007-57.210.460
2008-55.060.275
2009-4.020.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

18. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 49, COMMA 1 L.R. 28.4.1994 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 3284
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45
1997-7.000.000.000
1998-7.000.000.000
1999-7.000.000.000
TOTALE-21.000.000.000

LIMITE 20 : 1997 - 2015-7.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3303
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI I.A.C.P. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PROPRIO PATRIMONIO EDILIZIO
ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

LIMITE 5 : 1997 - 20111.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3303
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEGLI I.A.C.P. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PROPRIO PATRIMONIO EDILIZIO ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 6 : 1999 - 20131.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3327
SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34
1997--
1998--
1999300.000.000
TOTALE300.000.000


22. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 20, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 3334
FINANZIAMENTI UNA TANTUM AGLI I. A. C. P. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
ART. 13 , COMMA 2, LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18
1997--
1998-2.000.000.000
1999--
TOTALE-2.000.000.000


23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3334
FINANZIAMENTI UNA TANTUM AGLI I. A. C. P. ED AI COMUNI PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
ART. 13 , COMMA 2, LETTERE B) , C) , D) , ART. 15 L.R. 29.4.1986 N. 18
1997--
1998--
19995.000.000.000
TOTALE5.000.000.000


24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3350
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LASALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI
ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2
1997800.000.000
1998--
19993.000.000.000
TOTALE3.800.000.000


25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3352
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI
ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000

LIMITE 14 : 1999 - 2018500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3376
FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997--
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


27. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DALL' ART. 20, COMMA 22, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998
CAPITOLO 3388
CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE CASERME MILITARI, COMPRESI GLI EVENTUALI COLLEGAMENTI ALLA RETE VIARIA PUBBLICA
ART. 14 , COMMA 15 , L.R. 11.5.1988 N. 28
1997--
1998-200.000.000
1999--
TOTALE-200.000.000


28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3389
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI E AGLI I.A.C.P. PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI DESTINATI O DA DESTINARSI A SEDI DELL' ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRI CORPI DI POLIZIA
ART. 34 , COMMA 7 , L.R. 30.1.1989 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 63 L.R. 9.7.1990 N. 29
1997200.000.000
1998200.000.000
1999200.000.000
TOTALE600.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2016200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3405
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL' ALTIPIANO EST NELLA LOCALITÀ DI OPICINA
ART. 7 L.R. 4.5.1992 N. 16 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997--
1998250.000.000
1999--
TOTALE250.000.000


30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3406
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PALMANOVA PER IL CONCORSO NELLE OPERE DI RESTAURO DELL' EX CASERMA NAPOLEONICA "MONTE SANTO"
ART. 19 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.9.1991 N. 47
1997300.000.000
1998--
1999--
TOTALE300.000.000


31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3435
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53, E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ART. 7 TER , COMMA 3 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99 L.R. 7.2.1990 N. 3
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3436
CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.85 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ART. 7 TER , COMMA 2 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 24 : 1999 - 20181.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3670
SPESE PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE
ART. 10 L.R. 20.5.1985 N. 22
19974.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE4.000.000.000


34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3713
UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER LE SPESE GIÀ FINANZIATE CON CONTRAZIONE DI MUTUO RELATIVE AD OPERE DI VIABILITÀ DI CUI ALLA CONVENZIONE REGIONE-ANAS
ART. 7 L.R. 2.7.1986 N. 27 , ART. 62 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8
19979.093.817.500
1998--
1999--
TOTALE9.093.817.500


35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3731
CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VIABILITÀ COMUNALE CHE PREVEDONO LA CREAZIONE DI UNITÀ ORGANICHE E FUNZIONALI DI INTERVENTO, NELLE MORE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEL TRASPORTO CICLISTICO
ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 21.4.1993 N. 14 COME MODIFICATO DA ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31
1997--
1998--
19992.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3732
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO EO IN CONCESSIONE PER L' INTEGRAZIONE TRA IL TRASPORTO PUBBLICO E L' USO DELLA BICICLETTA, IN PARTICOLARE PER LA PREDISPOSIZIONE DI STRUTTURE PORTA -BICICLETTE CONNESSE AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
ART. 9 L.R. 21.4.1993 N. 14
1997--
1998--
1999100.000.000
TOTALE100.000.000


37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3733
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI BICICLETTE
ART. 10 L.R. 21.4.1993 N. 14 COME MODIFICATO DA ART. 16 , COMMA 3 , L.R. 19.8.1996 N. 31
1997--
1998--
1999100.000.000
TOTALE100.000.000


38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3770
SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE ART. 21 L.R. 14.8.1987 N. 22 COSÌ COME INTEGRATO DALL' ART.
3 L.R. 23.7.1990 N. 30
19972.000.000.000
19983.000.000.000
19993.000.000.000
TOTALE8.000.000.000


39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3775
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DELL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DA ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10
1997--
1998--
19993.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

LIMITE 7 : 1999 - 20133.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3779
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI TRIESTE
ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3792
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DALL' ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 10
1997--
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 5 : 1998 - 2012500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3794
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE PER LE INFRASTRUTTURE, LE OPERE E GLI INTERVENTI VOLTI A RENDERE PIENAMENTE OPERATIVA LA "ZONA INTERSCAMBIO MERCI" O AD ALTRI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO
ART. 31 , COMMA 7 , L.R. 14.8.1987 N. 22
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3800
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL' AUSSA - CORNO PER LE SPESE SUI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ART. 5 L.R. 9.12.1991 N. 57 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 15 , L.R. 5.2.1992 N. 4 E DA ART. 1 , COMMI 2 , 4 , L.R. 14.2.1995 N. 10
1997--
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 6 : 1998 - 2012500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3874
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERPORTO DI CERVIGNANO DEL FRIULI
ART. 31 , COMMA 5 , L.R. 14.8.1987 N. 22 , ART. 3 L.R. 11.6.1990 N. 25
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000


45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 3879
CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLA "INTERPORTO ALPEADRIA S.P.A. " DI CERVIGNANO DEL FRIULI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERPORTO
ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997--
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

LIMITE 6 : 1998 - 20071.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

46. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3990
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DELL' UTILIZZO DI CARBURANTI ECOLOGICI E DELLA DIFFUSIONE DI VEICOLI ELETTRICI
ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 27 L.R. 8.8.1996 N. 29
1997150.000.000
1998--
1999--
TOTALE150.000.000


47. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 4005
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISTO DI SCUOLA -BUS
ART. 65 L.R. 21.10.1986 N. 41 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. FIN. 1997
1997500.000.000
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.500.000.000

LIMITE 13 : 1997 - 2001500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

48. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4009
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA O RIGENERATI NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE - FONDI REGIONALI
ART. 55 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 55 , COMMA 3, LETTERA B), L.R. 21.10.1986 N. 41 , ART. 56 L.R. 21.10.1986 N. 41 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 L.R. 7.11.1996 N. 45
199710.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE10.000.000.000


49. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 4012
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE ART. 57 BIS L.R. 21.10.1986 N. 41 COME INSERITO DA ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997--
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE4.000.000.000

LIMITE 8 : 1998 - 20072.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

50. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 4012
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE
ART. 57 BIS L.R. 21.10.1986 N. 41 COME INSERITO DA ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 9 : 1999 - 20081.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 22
 (RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELLA SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA)
1. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 33, COMMA 2, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 4398
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 14.7.1995 N. 27
1997--
1998-35.000.000.000
1999--
TOTALE-35.000.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4398
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 14.7.1995 N. 27
199765.000.000.000
1998--
199950.000.000.000
TOTALE115.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4422
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, NONCHÉ DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONALI ART. 1 L.R. 14.6.1985 N. 24 COME SOSTITUITO DALL' ART. 44 , COMMA 4 , L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 20 L. 11.3.1988 N. 67
19974.594.000.000
1998--
1999--
TOTALE4.594.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4459
FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI A PROGETTAZIONI DI OPERE EDILIZIE APPROVATE E NON DEFINITIVAMENTE FINANZIATE PER SOPRAVVENUTE MODIFICAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
19971.000.000.000
19981.000.000.000
1999--
TOTALE2.000.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4510
FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER LE SPESE RELATIVE AI SOGGIORNI TERMALI
ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
199780.000.000
1998--
1999--
TOTALE80.000.000


6. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 32, COMMA 4, L.R. 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 4512
FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L' ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO DI INTERVENTO A MEDIO TERMINE PER LA REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE
ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
1997--
1998-15.000.000.000
1999--
TOTALE-15.000.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4512
FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER L' ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO DI INTERVENTO A MEDIO TERMINE PER LA REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE
ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
199715.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE15.000.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4585
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA CROCE VERDE DI GORIZIA PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI ACCERTATI AL 31 DICEMBRE 1994
ART. 35 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
1997250.000.000
1998--
1999--
TOTALE250.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4831
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI UDINE DA DESTINARE A INIZIATIVE A FAVORE DEGLI SFOLLATI OSPITATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997100.000.000
1998--
1999--
TOTALE100.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO DI O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4848
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI AD ESSE RELATIVI, DESTINATE ALL' ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN
STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4850
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME ART. 2 , COMMA 3 E ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44
19972.000.000.000
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


12. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 36, COMMA 5, L.R. 6.2.1996, N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 4866
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997--
1998-2.500.000.000
1999-2.500.000.000
TOTALE-5.000.000.000

LIMITE 3 : 1998 - 2007-2.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 4866
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997500.000.000
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.500.000.000

LIMITE 5 : 1997 - 2006500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4869
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO CACCIA-BURLO DI TRIESTE PER L' ADEGUAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DESTINATI AD ALLOGGI PER ANZIANI, DISABILI E NON ABBIENTI
ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
19973.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE3.000.000.000


15. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 36, COMMA 17, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 4925
CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE E AGLI ENTI PRIVATI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI ED ORGANIZZATIVI PREFISSATI, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE
ART. 13 L.R. 24.6.1993 N. 49 COME MODIFICATO DA ART. 19 L.R. 19.8.1996 N. 31
1997--
1998-150.000.000
1999--
TOTALE-150.000.000


16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4962
CONTRIBUTI PER L' ATTIVITÀ DI CENTRI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI DI RILEVANZA REGIONALE OPERANTI NEL SETTORE DELL' HANDICAP E PER L' ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ PIERGIORGIO" DI UDINE
ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 25.9.1996 N. 41
19971.200.000.000
1998700.000.000
19992.000.000.000
TOTALE3.900.000.000


17. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 23, COMMA 17, L.R. 25.9.1996 N. 41
CAPITOLO 4971
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI SERVIZI, CENTRI, ISTITUTI SPECIALIZZATI E COMUNITÀ ALLOGGIO PER LE PERSONE HANDICAPPATE PER L' ANNO 1997
ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 25.9.1996 N. 41
1997-1.200.000.000
1998--
1999--
TOTALE-1.200.000.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4976
SOVVENZIONI AL COMUNE DI TRIESTE ED ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI FANCIULLI ED ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE DI PORDENONE - A SOLLIEVO DEGLI ONERI SOCIO -ASSISTENZIALI INERENTI LA GESTIONE DI CENTRI E RESIDENZE SOCIALI PER HANDICAPPATI GRAVI E GRAVISSIMI
ART. 22 L.R. 19.5.1988 N. 33 , ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
1997--
1998--
19991.700.000.000
TOTALE1.700.000.000


19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 4991
FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL' ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE
ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 25.9.1996 N. 41
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000


ART. 23
 (RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA,
DELLA CULTURA, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE
ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5029
ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI AUTORIZZATE, PARIFICATE, LEGALMENTE RICONOSCIUTE PER LE SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DELLE SCUOLE MEDESIME L.R. 2.4.1991 N. 14 , ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1995 N. 29
1997--
1998--
19993.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5065
FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCIE E LORO CONSORZI, AD ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI ASSOLUTA ED INDIFFERIBILE URGENZA
ART. 6 L.R. 30.8.1976 N. 48 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 23.8.1984 N. 37 E MODIFICATO DALL' ART. 39 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA E), L.R. 2.5.1988 N. 25 , ART. 1 , COMMA 20 , L.R. FIN. 1997
19971.500.000.000
19981.000.000.000
1999--
TOTALE2.500.000.000


3. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 32, COMMA 1, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997-400.000.000
1998-400.000.000
1999-400.000.000
TOTALE-1.200.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2009-400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 3, L.R. 25.10.1994 N. 14 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997-100.000.000
1998-100.000.000
1999-100.000.000
TOTALE-300.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2009-100.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

5. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 31, COMMA 9, L.R. 25.10.1994 N. 14 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A
SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997-1.000.000.000
1998-1.000.000.000
1999-1.000.000.000
TOTALE-3.000.000.000

LIMITE 7 : 1997 - 2009-1.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
19971.500.000.000
19981.500.000.000
19991.500.000.000
TOTALE4.500.000.000

LIMITE 11 : 1997 - 20111.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997--
19981.500.000.000
19991.500.000.000
TOTALE3.000.000.000

LIMITE 12 : 1998 - 20121.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5096
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME INTEGRATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997--
1998--
19991.500.000.000
TOTALE1.500.000.000

LIMITE 13 : 1999 - 20131.500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5130
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA NELL' AMBITO DELLA REGIONE, PER LE ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL' UNIVERSITÀ, E PER L' ARREDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE ART. 15 L.R. 2.7.1969 N. 11 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9
L.R. 6.7.1984 N. 26
1997200.000.000
1998--
19994.000.000.000
TOTALE4.200.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5131
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE PER SPESE DI INVESTIMENTO CONNESSE AL POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ART. 49 , COMMA 1 , L.R. 29.1.1985 N. 8
1997--
1998--
1999900.000.000
TOTALE900.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5132
FINANZIAMENTO AL C.I.S.M. DI UDINE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE E PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
ART. 15 L.R. 2.7.1969 N. 11 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 L.R. 6.7.1984 N. 26 , ART. 30 , COMMI 3 , 4 , L.R. 1.2.1993 N. 1
1997--
1998--
1999400.000.000
TOTALE400.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5176
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER LA LORO CONSERVAZIONE E RESTAURO
ART. 37 , COMMI 1 , 2, PUNTO 1), L.R. 18.11.1976 N. 60
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5177
CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO; CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE
ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 E DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37
1997400.000.000
1998400.000.000
1999400.000.000
TOTALE1.200.000.000


14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5178
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI E, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AVENTI I MEDESIMI REQUISITI, DA DESTINARE AD USO DELLA COMUNITÀ NONCHÉ CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI STORICI E DI COMPLESSI EDILIZI E RELATIVI IMPIANTI FISSI TESTIMONIANZE DELL' ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
ART. 14 L.R. 23.11.1981 N. 77 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 52 ED INTEGRATO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 30.8.1996 N. 37
1997250.000.000
1998250.000.000
1999250.000.000
TOTALE750.000.000

LIMITE 17 : 1997 - 2016250.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5227
SOVVENZIONE ALL' ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL MOVIMENTO SINDACALE E SUI PROBLEMI ECONOMICI E SOCIALI DI TRIESTE E DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI
ART. 96 , COMMA 13 , L.R. 28.4.1994 N. 5
199750.000.000
199850.000.000
1999100.000.000
TOTALE200.000.000


16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5235
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CENTRO RICERCHE ARCHIVIAZIONE FOTOGRAFICA DI SPILIMBERGO PER L' ORDINAMENTO, LA CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO
ART. 97 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
1997130.000.000
1998130.000.000
1999130.000.000
TOTALE390.000.000


17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5239
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PER L' ORDINAMENTO, LA CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO DEI LORO ARCHIVI STORICI E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IL RESTAURO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI AI PREDETTI ARCHIVI
ARTT. 46 , 47 L.R. 18.11.1976 N. 60
1997--
1998--
1999250.000.000
TOTALE250.000.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5246
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL "CENTRO STUDI E RESTAURO" DI GORIZIA PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DI BENI ARCHIVISTICI, LIBRARI E MUSEALI DI INTERESSE REGIONALE
ART. 34 , COMMA 9 , L.R. 1.2.1993 N. 1
1997200.000.000
1998200.000.000
1999200.000.000
TOTALE600.000.000


19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5249
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER GLI INTERVENTI INDISPENSABILI ED URGENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO DELLE COLLEZIONI DE HENRIQUEZ, ANCHE AL FINE DI RENDERNE PIÙ AGEVOLE L' ACCESSO AL PUBBLICO
ART. 34 , COMMA 14 , L.R. 1.2.1993 N. 1
1997100.000.000
1998--
1999--
TOTALE100.000.000


20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5296
CONTRIBUTO A FAVORE DEL "CENTRO INIZIATIVE CULTURALI PORDENONE" CON SEDE IN PORDENONE
ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 28.1.1987 N. 3
199740.000.000
1998--
1999--
TOTALE40.000.000


21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5319
CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMUNE DI FAGAGNA PER SOSTENERE L' INIZIATIVA "ECOLE DES MAITRES"
ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997150.000.000
1998150.000.000
1999150.000.000
TOTALE450.000.000


22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5328
CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MUSICA, TRAMITE L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CONCORSUALI INTERNAZIONALI SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALLO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI AD ARCO PER L' ATTIVITÀ
ART. 34 , COMMA 18 , L.R. 1.2.1993 N. 1
199750.000.000
199850.000.000
199950.000.000
TOTALE150.000.000


23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5352
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE
ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47
1997--
1998--
1999150.000.000
TOTALE150.000.000


24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5359
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL TEATRO STABILE DI PROSA DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DEL TEATRO DI MARIONETTE "I PICCOLI DI VITTORIO PODRECCA"
ART. 6 L.R. 21.10.1977 N. 57 , ART. 100 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
1997--
1998--
199950.000.000
TOTALE50.000.000


25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5363
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE PROLOCO DI GORIZIA E DI AVIANO, AL COMUNE DI TARCENTO ED ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE-FOLKEST PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997400.000.000
1998400.000.000
1999400.000.000
TOTALE1.200.000.000


26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5390
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI E DI SEDI POLIFUNZIONALI DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEATRALI E MUSICALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI TENDONI PER LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI TEATRALI ALL' APERTO
ART. 2 L.R. 22.8.1985 N. 40
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


27. È RIDOTTO PER L' ESTENSIONE TEMPORALE E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 88, COMMA 6, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 5392
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI
ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997-1.400.000.000
1998-1.400.000.000
1999-1.400.000.000
TOTALE-4.200.000.000

LIMITE 6 : 1997 - 2005-1.400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

28. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 59, COMMA 4, L.R. 26.9.1995 N. 39 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 5392
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI
ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997-2.000.000.000
1998-2.000.000.000
1999-2.000.000.000
TOTALE-6.000.000.000

LIMITE 7 : 1997 - 2005-2.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5392
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI
ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
19973.400.000.000
19983.400.000.000
19993.400.000.000
TOTALE10.200.000.000

LIMITE 8 : 1997 - 20063.400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 5392
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI
ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4
1997--
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE4.000.000.000

LIMITE 9 : 1998 - 20072.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MINORANZA SLOVENA, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5424
INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE ALLA MINORANZA SLOVENA PARI DIRITTI E OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE E DI ACCESSO ALLA CULTURA NELLA PROPRIA MADRE LINGUA
ART. 2 , LETTERA M), L.R. 26.5.1980 N. 10
199750.000.000
1998--
1999--
TOTALE50.000.000


32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5440
SPESE PER CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRIULANA
ART. 29 L.R. 22.3.1996 N. 15
1997300.000.000
1998--
1999--
TOTALE300.000.000


33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5824
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE ALL' INTERNO DELL' "ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" (I.R. FO.P.) DI UN SISTEMA DI QUALITÀ FINALIZZATO AD OTTENERE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997250.000.000
1998--
1999--
TOTALE250.000.000


34. È RIDOTTA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 66, COMMA 2, L.R. 26.9.1995 N. 39 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998
CAPITOLO 5846
CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI SERVIZI CHE ABBIANO ORGANIZZATO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLARMENTE APPROVATI ED INCLUSI NEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1992
ART. 66 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997-500.000.000
1998--
1999--
TOTALE-500.000.000


35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5920
CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.R. FO.P.) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 1 L.R. 8.4.1982 N. 26 , ART. 39 , COMMA 3 , L.R. 5.2.1992 N. 4
19971.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.000.000.000


36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 5922
CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI AREE ED IMMOBILI PER LA SISTEMAZIONE DI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 9 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 16.11.1982 N. 76
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 6137
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIIVI AZIENDALI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESE LE OPERE
ACCESSORIE, NONCHÉ PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, RELATIVAMENTE ALLE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE REGIONALE O INTERPROVINCIALE
ART. 5 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 1 L.R. 28.6.1982 N. 43 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DA ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29
19972.250.000.000
19982.250.000.000
19992.250.000.000
TOTALE6.750.000.000

LIMITE 8 : 1997 - 20062.250.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6139
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHÉ PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE
ART. 5 , COMMA 1, LETTERA B) , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29
19971.000.000.000
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE2.000.000.000


39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6141
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN CONCESSIONE
ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6161
CONTRIBUTI AI COMITATI REGIONALI DELLE FEDERAZIONI DEL CONI PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE E DI PRODOTTI SOFTWARE
ART. 4 L.R. 2.2.1991 N. 6
199750.000.000
199850.000.000
199950.000.000
TOTALE150.000.000


ART. 24
 (RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6173
CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ MONTANE PER LA CONCESSIONE AI PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE DI SUSSIDI CORRISPONDENTI ALLE SPESE CONNESSE AD OPERAZIONI DI PERMUTA E COMPRAVENDITA DEI FONDI MEDESIMI
ART. 3 L.R. 7.2.1992 N. 8
1997
400.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
400.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6187
ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE DI FONDI PER LA CONCESSIONE AGLI IMPRENDITORI SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE COOPERATIVE, ALLE SOCIETÀ SEMPLICI ED ALLE SOCIETÀ DI PERSONE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, DI UN' INDENNITÀ COMPENSATIVA DEGLI SVANTAGGI NATURALI INSITI NEI TERRITORI NEI QUALI OPERANO - INTERVENTI EXTRA OBIETTIVO COMUNITARIO 5
A) CAPO I L.R. 13.8.1986 N. 34 , COME MODIFICATO DALL' ART. 2 L.R. 28.8.1991 N. 38 E DALL' ART. 3 L.R. 6.11.1995 N. 42
1997
2.500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
2.500.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6198
CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DAI CONSORZI DI BONIFICA CHE ESTENDONO LA PROPRIA SUPERFICIE CONSORZIATA PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO INCORPORATO
ART. 23 , COMMA 2 , L.R. 11.6.1983 N. 44
1997
300.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
300.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6204
SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE
ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 31.8.1965 N. 18 , E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
4.500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
4.500.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6207
SPESE PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA
ART. 2 R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 22 L.R. 18.10.1967 N. 22
1997
4.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
4.000.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6210
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE DESTINATE ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA IN PIANURA, ALLA DIFESA DALLE ACQUE, ALLA PROVVISTA ED ALL' ADDUZIONE DI ACQUE PER L' IRRIGAZIONE, NONCHÉ ALLO SCOLO DELLE ACQUE - FONDI REGIONALI
ART. 2 L.R. 27.11.1981 N. 79
1997
4.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
4.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6230
INTERVENTI PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, COMPRENSIVE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RICOSTITUZIONE VEGETALE, E PER L' ESECUZIONE DI OPERE COMUNI A SERVIZIO DI PIÙ FONDI
ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 31.8.1965 N. 18 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
1.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
1.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6250
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 27.11.1972 N. 55 COME INTERPRETATO DALL' ART. 1 L.R. 4.9.1991 N. 43
1997
5.500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
5.500.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6260
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIFESA E VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE NELL' AREA VALLIVA DI CARLINO E MARANO LAGUNARE, NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO C.E.E. N. 2088 DEL 23 LUGLIO 1985 - FONDI REGIONALI
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1985 N. 2088 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 27.12.1989 N. 40
1997
176.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
176.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6295
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI OPERATORI AGRITURISTICI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA IVI COMPRESI L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DEI LOCALI, PER ALLESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ALTRE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRITURISTICA, PER INTERVENTI RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA, NONCHÉ PER REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA ART. 17 L.R. 22.7.1996 N. 25
1997
--
1998
--
1999
2.500.000.000
TOTALE
2.500.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6332
PREMI A FAVORE DI COLORO CHE CONCEDONO IN AFFITTO TERRENI COLTIVABILI A GIOVANI CONDUTTORI, SINGOLI ED ASSOCIATI, A SOCIETÀ ED A COOPERATIVE DI GIOVANI
ART. 11 L.R. 12.4.1988 N. 19 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 11 L.R. 4.9.1991 N. 44
1997
100.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
100.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 6361
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI AI TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTECIPANTI E
SALARIATI, NONCHÉ DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 1 L.R. 16.5.1973 N. 45 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
500.000.000
1998
500.000.000
1999
500.000.000
TOTALE
1.500.000.000
LIMITE 18 : 1997 - 2016
500.000.000
LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6415
CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
ARTT. 43 , 44 R.D. 13.2.1933 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
500.000.000

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6416
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI SOSTITUTIVI DI QUELLI PREVISTI DALL' ART. 16 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910
L.R. 13.6.1973 N. 48 COME INTEGRATA DALL' ART. 6 L.R. 5.11.1973 N. 50 E DALL' ART. 19 L.R. 12.8.1975 N. 58
1997
800.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
800.000.000

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6430
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL' ACQUACOLTURA SIA NELLE ACQUE DOLCI INTERNE, SIA IN QUELLE SALMASTRE, VALLIVE E LAGUNARI - FONDI REGIONALI
ART. 22 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 27.11.1981 N. 79 , ART. 24 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME SOSTITUITO DA ART. 2 L.R. 12.3.1985 N. 11
1997
100.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
100.000.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6443
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COOPERATIVE REGIONALI DI ALLEVATORI ISTITUITE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BESTIAME DA CARNE VIVO, NONCHÉ PER LA MACELLAZIONE, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA CRISI DEL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DETERMINATASI NELL' ANNO 1996
ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997
500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
500.000.000

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6480
CONTRIBUTI, IVI INCLUSI QUELLI INTEGRATIVI DEGLI INTERVENTI STATALI, PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, PER LA CONCENTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL LATTE, NONCHÉ PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E DI PROFILASSI DEL BESTIAME
ARTT. 4 , 7 , 8 , 11 L.R. 20.7.1967 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 25.2.1975 N. 13 , ARTT. 6 , 8 L.R. 12.8.1975 N. 58 , ART. 3 L.R. 3.6.1978 N. 48 , ART. 13 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ARTICOLO 1 L.R. 12.3.1985 N. 11 , ARTT. 2 , 3 , 4 L.R. 28.4.1987 N. 10 , ART. 180 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 46DELLA L.R. 25.10.1994 N. 14
1997
2.700.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
2.700.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6493
CONTRIBUTI AGLI ALLEVATORI PER L' ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI E DI FEMMINE DI RAZZA PREGIATA, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI MERITO IN OCCASIONE DI MERCATI CONCORSO E DI PREMI DI ALLEVAMENTO PER VITELLE, TORI, VACCHE, SCROFE, CAVALLI, PECORE E CAPRE
ARTT. 2 , 3 L.R. 20.7.1967 N. 16 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
200.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
200.000.000

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6520
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 1, 2, 4, 5, 7 E 11 DELLA L. R. 30 DICEMBRE 1967, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ARTT. 1, 2, 4, 5, 7 E 11 L.R. 30.12.1967 N. 29 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
1.550.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
1.550.000.000

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6524
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI
ART. 29 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 , COMMA 5 , L.R. 25.3.1996 N. 16
1997
200.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
200.000.000

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6525
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATI ALLA MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE
ART. 2 L.R. 21.3.1988 N. 13 , ART. 51 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
1997
500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
500.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6536
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE AZIENDE VITICOLE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) 18 FEBBRAIO 1980, N. 458 - FONDI REGIONALI
REGOLAMENTO C.E.E. 18.2.1980 N. 458 , ART. 74 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997
180.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
180.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6537
AIUTI SUPPLEMENTARI FORFETTARI ALLE AZIENDE E ALLE COOPERATIVE AGRICOLE CHE GIÀ FRUISCONO DEI PREMI COMUNITARI PREVISTI PER LE OPERAZIONI COLLETTIVE DI RISTRUTTURAZIONE A FRONTE DEI PROGETTI APPROVATI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA A TERMINI DEL REGOLAMENTO C.E.E. 18 FEBBRAIO 1980,
N. 458 - FONDI REGIONALI
ART. 3 L.R. 21.3.1988 N. 13 COME INTEGRATO DALL' ART. 18 L.R. 27.12.1988 N. 68 E DALL' ART. 23 L.R. 17.7.1992 N. 20
1997
130.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
130.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6539
FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DEL SETTORE VITIVINICOLO CHE GESTISCONO IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
ART. 121 , COMMI 18 , 19 , L.R. 28.4.1994 N. 5
1997
500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
500.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6589
FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
ART. 10 L.R. 23.8.1985 N. 45
1997
2.270.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
2.270.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6604
ANTICIPAZIONI A FAVORE DEI CONSORZI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DEGLI ORGANISMI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DEL CONCORSO DELLO STATO DI CUI ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590
ART. 75 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997
5.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
5.000.000.000

27. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 110, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8
CAPITOLO 6650
CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760
ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70
1997
-500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
-500.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6650
CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760
ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70
1997
--
1998
--
1999
7.500.000.000
TOTALE
7.500.000.000

29. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 110, COMMA 3, L.R. 14.2.1995 N. 8
CAPITOLO 6656
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI DA ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO A TERMINI DELL' ART. 2, PUNTO 4, LETTERA B) DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA COLLETTIVA DEI PRODOTTI AGRICOLI - IVI COMPRESE LE STALLE SOCIALI E GLI ALLEVAMENTI COOPERATIVI - PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI
ART. 7 L.R. 12.8.1975 N. 57 COME MODIFICATO DALL' ART. 19 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 10 L.R. 18.8.1980 N. 42 , ART. 1 L.R. 23.11.1981 N. 78
1997
-500.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
-500.000.000

30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6656
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI DA ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO A TERMINI DELL' ART. 2, PUNTO 4, LETTERA B) DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA COLLETTIVA DEI PRODOTTI AGRICOLI - IVI COMPRESE LE STALLE SOCIALI E GLI ALLEVAMENTI COOPERATIVI - PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPAZIONI AI SOCI CONFERENTI
ART. 7 L.R. 12.8.1975 N. 57 COME MODIFICATO DALL' ART. 19 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 10 L.R. 18.8.1980 N. 42 , ART. 1 L.R. 23.11.1981 N. 78
1997
--
1998
--
1999
3.000.000.000
TOTALE
3.000.000.000

31. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6658
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1992 N. 20
1997
2.000.000.000
1998
1.000.000.000
1999
1.000.000.000
TOTALE
4.000.000.000

32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 6659
CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONTRATTI DAI SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI, A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI MEDESIMI
ART. 31 , COMMA 3 , L.R. 17.7.1992 N. 20
1997
70.000.000
1998
70.000.000
1999
70.000.000
TOTALE
210.000.000
LIMITE 3 : 1997 - 2001
70.000.000
LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 6661
CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO ED AMMORTAMENTO SINO A 5 ANNI PER L' ACQUISTO DI BESTIAME, DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AVICOLE E ZOOTECNICHE, NONCHÉ DI TRATTRICI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L' ATTIVITÀ AGRICOLA - FONDI REGIONALI
ART. 6 L.R. 5.6.1978 N. 55 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 L.R. 1.9.1979 N. 58 E DALL' ART. 6 L.R. 3.10.1981 N. 70
1997
250.000.000
1998
250.000.000
1999
250.000.000
TOTALE
750.000.000
LIMITE 7 : 1997 - 2001
250.000.000
LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6695
FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ METEREOLOGICHE OPERATIVE A SCALA REGIONALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
ART. 47 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997
100.000.000
1998
100.000.000
1999
100.000.000
TOTALE
300.000.000

35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6716
CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI O ALTRE FORME ASSOCIATIVE REGIONALI FRA OPERATORI AGRITURISTICI E/O LE ORGANIZZAZIONI AGRITURISTICHE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER L' ATTIVAZIONE DI SERVIZI E DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELL' AGRITURISMO, IVI COMPRESA LA PRENOTAZIONE E
VENDITA DI SOGGIORNI
ART. 15 , COMMA 2 , L.R. 22.7.1996 N. 25
1997
--
1998
80.000.000
1999
--
TOTALE
80.000.000

36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6726
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL TEMPESTIVO AVVIO DI PROGRAMMI ANNUALI DI FORNITURA DEI SERVIZI
ART. 50 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9
1997
1.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
1.000.000.000

37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6744
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PORDENONE PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO
ART. 49 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997
150.000.000
1998
150.000.000
1999
150.000.000
TOTALE
450.000.000

38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6745
SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, DIVULGAZIONI, RICERCHE ED INFORMAZIONI DI MERCATO ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA
ART. 8 L.R. 13.6.1988 N. 49 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25
1997
460.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
460.000.000

39. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6766
SPESE PER LA FITOPATOLOGIA
ART. 22 L. 18.6.1931 N. 987 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997
50.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
50.000.000

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6779
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER LA FORMAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI AZIENDE DI COLTIVATORI DIRETTI
ART. 3 L.R. 26.8.1983 N. 75 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 12.3.1985 N. 12
1997
1.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
1.000.000.000

41. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6798
FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONTRO L' IPOFECONDITÀ DEL BESTIAME E LA MORTALITÀ NEO E POST-NATALE - FONDI REGIONALI
ART. 4 , COMMA 2, LETTERA B), L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42
1997
1.100.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
1.100.000.000

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6799
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA L. 29.6.1929 N. 1366 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 8.7.1977 N. 34 COME INTEGRATA DALL' ART. 1 L.R. 23.2.1981 N. 11 NONCHÉ DALL' ART. 52 , COMMA 3 , L.R. 17.6.1993 N. 47
1997
5.000.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
5.000.000.000

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6805
FINANZIAMENTI AI CONSORZI APISTICI PROVINCIALI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DALLE MALATTIE DELLE API
ART. 15 L.R. 29.3.1988 N. 16
1997
170.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
170.000.000

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 6837
FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA - FONDI REGIONALI
ART. 4 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), L. 8.11.1986 N. 752
1997
600.000.000
1998
--
1999
--
TOTALE
600.000.000

Note:
1Le disposizioni dei commi 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41 e 43 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
ART. 25
 (RIFINANZIAMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA,
DELL'ARTIGIANATO, DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1600
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI UN ISTITUTO DI CREDITO OPERANTE NELLA REGIONE AL FINE DI FAVORIRE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE
L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO I
19977.000.000.000
1998--
19993.000.000.000
TOTALE10.000.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1601
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI UN ISTITUTO DI CREDITO OPERANTE NELLA REGIONE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED IL RINNOVO DI IMPIANTI O MACCHINE AL FINE DI PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE
L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO II
19973.000.000.000
1998--
19994.000.000.000
TOTALE7.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1602
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DALLA FRIULIA -LIS SPA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO AL FINE DI FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
L.R. 26.6.1995 N. 26 CAPO III
19973.000.000.000
1998--
19991.000.000.000
TOTALE4.000.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1635
CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI CUI ALL' ART. 7 DELLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 19
ART. 1 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 28.8.1992 N. 28 , ART. 55 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 59 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
19972.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE2.000.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1640
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DELL' ISTITUTO DEL MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA AL FINE DI FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZI
ART. 2 L.R. 26.8.1996 N. 36
1997--
1998--
19997.000.000.000
TOTALE7.000.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7167
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1984, N. 30, ESCLUSE LE COMUNITÀ MONTANE, PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI NEI TERRITORI MONTANI
ART. 12 L.R. 31.10.1987 N. 35
19976.716.955
1998--
1999--
TOTALE6.716.955


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7258
CONTRIBUTI A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI SINGOLE O ASSOCIATE, IVI COMPRESE LE COOPERATIVE, NONCHÉ ENTI PUBBLICI, PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE
ART. 1 L.R. 16.1.1973 N. 3 COME SOSTITUITO DA ART. 28 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 4 E ART. 5 L.R. 11.3.1993 N. 8 , ART. 6 L.R. 13.5.1975 N. 22
1997200.000.000
1998200.000.000
1999700.000.000
TOTALE1.100.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7259
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE NEI PAESI EXTRACOMUNITARI
ART. 24 L.R. 20.1.1992 N. 2 , ART. 25 , COMMA 2 , L.R. 20.1.1992 N. 2 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 L.R. 3.2.1993 N. 3
1997--
1998--
1999500.000.000
TOTALE500.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7288
CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ART. 7 L.R. 24.1.1983 N. 10 , ART. 17 L.R. 20.1.1992 N. 2 E ART. 18 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 L.R. 3.2.1993 N. 3
1997--
1998--
1999800.000.000
TOTALE800.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7310
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DA ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2
1997500.000.000
1998500.000.000
19991.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7339
CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE
ART. 1 L.R. 6.7.1970 N. 25 COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON ART. 14 L.R. 20.1.1992 N. 2
19973.000.000.000
19983.000.000.000
19993.000.000.000
TOTALE9.000.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7392
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE TRA ENTI LOCALI
CAPO V DELLA L.R. 3.6.1978 N. 47 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14
1997400.000.000
1998--
1999--
TOTALE400.000.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 7416
CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO
ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5
19972.000.000.000
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE6.000.000.000

LIMITE 13 : 1997 - 20112.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 7416
CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO
ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5
1997--
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

LIMITE 14 : 1998 - 20121.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7420
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO AL SERVIZIO DELLA STESSA ZONA INDUSTRIALE
ART. 82 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7421
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE, ECONOMICO E SOCIALE DELLO SPILIMBERGHESE PER IL COMPLETAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE CONSORTILE
ART. 82 , COMMA 5 , L.R. 17.6.1993 N. 47
1997200.000.000
1998--
1999--
TOTALE200.000.000


17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7477
CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI
CAPO VII L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
19972.750.000.000
19985.000.000.000
19996.000.000.000
TOTALE13.750.000.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7593
CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETÀ MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITÀ O LA PERICOLOSITÀ DEI REFLUI, NONCHÉ PER
INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE ADOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 15 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 34 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 5 L.R. 3.2.1993 N. 3 E DA ART. 10 E ART. 11 L.R. 11.3.1993 N. 8
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19992.400.000.000
TOTALE4.400.000.000


19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7596
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA "ALTI FORNI E FERRIERE DI SERVOLA SPA" SULLE SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE
ART. 1 L.R. 9.8.1995 N. 33
19974.500.000.000
1998--
1999--
TOTALE4.500.000.000


20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7657
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PESCATORI MARITTIMI E LAGUNARI SINGOLI O ASSOCIATI DELLE IMPRESE DI PESCA E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
ART. 2 L.R. 13.6.1988 N. 46
1997--
1998--
1999750.000.000
TOTALE750.000.000


21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7658
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ACQUACOLTORI -ITTICOLTORI, MOLLUSCHICOLTORI, CROSTACEICOLTORI, ALGHICOLTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE
ART. 3 L.R. 13.6.1988 N. 46
1997--
1998--
1999750.000.000
TOTALE750.000.000


22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7849
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI NONCHÉ PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE
ARTT. 1 , 2 L.R. 14.3.1988 N. 12 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997150.000.000
1998--
1999--
TOTALE150.000.000


23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7852
CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO, ED INTERVENTI PER FAVORIRE L' INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NELLE COOPERATIVE MEDESIME
ART. 9 , COMMA 1 LETTERE B), C), ART. 9 , COMMA 2 , ART. 11 , COMMA 1 , ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 7.2.1992 N. 7 , ART. 18 , COMMA 5 , L.R. 11.5.1993 N. 19
1997--
1998--
1999800.000.000
TOTALE800.000.000


24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7856
SPESE PER L' ASSICURAZIONE DELLE PERSONE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE LAVORO DOMESTICO CONTRO I RISCHI INFORTUNISTICI DOMESTICI
ART. 24 L.R. 24.6.1993 N. 49 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 26.8.1996 N. 34
1997--
1998--
1999670.000.000
TOTALE670.000.000


25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7868
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A) , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7
1997100.000.000
1998200.000.000
1999400.000.000
TOTALE700.000.000


26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 7869
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
ART. 11 , COMMA 6 , L.R. 7.2.1992 N. 7
1997200.000.000
1998200.000.000
1999200.000.000
TOTALE600.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2016200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7941
CONTRIBUTO ALL' ENTE PER LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO
ART. 2 L.R. 18.10.1965 N. 21 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997200.000.000
1998--
1999--
TOTALE200.000.000


28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 7946
RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO
ART. 10 QUATER , COMMA 2 , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997--
1998500.000.000
19991.000.000.000
TOTALE1.500.000.000


29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8052
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA - GIULIA PER LA CONCESSIONE AD IMPRESE ARTIGIANE E LORO CONSORZI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A BREVE TERMINE
ART. 142, COMMA 6 BIS L.R. 28.4.1994 N. 5 COME AGGIUNTO DA ART. 59 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9
1997200.000.000
1998--
19993.000.000.000
TOTALE3.200.000.000


30. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8053
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI COOPERATIVE ARTIGIANE E DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE, PER AMMODERNAMENTO LABORATORI, CONSOLIDAMENTO STRUTTURE AZIENDALI, ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE
ART. 142 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
19973.700.000.000
1998--
19994.200.000.000
TOTALE7.900.000.000


31. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 59, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 8060
CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30
ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
1997--
1998-1.000.000.000
1999--
TOTALE-1.000.000.000


32. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8060
CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 ,
L.R. 8.8.1996 N. 29
19973.000.000.000
1998--
19993.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


33. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8112
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI - FINANZIARIA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE - SOC. COOP. A R.L. (FINRECO) PER L' INTEGRAZIONE DELLO SPECIALE FONDO DI DOTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1986, N. 32
ART. 1 L.R. 8.8.1986 N. 32 COME INTEGRATO DA ART. 2 L.R. 19.11.1990 N. 51 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 36 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 60 , COMMI 8 , 7 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 60 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 148 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29
19972.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE2.000.000.000


34. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8155
CONTRIBUTI AL COLLEGIO DELLE GUIDE ALPINE -MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA ALPINA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L' INCREMENTO DI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE ED ALPINISTICHE
ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 20.11.1995 N. 44
199725.000.000
199825.000.000
199925.000.000
TOTALE75.000.000


35. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8164
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L' AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI FUNIVIARI, E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DA DISCESA ART. 2 , LETTERA E), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO
SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17
1997300.000.000
1998--
1999--
TOTALE300.000.000


36. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8166
CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTIPISTA ART. 1 , COMMA 1, LETTERA E), L.R. 18.8.1977 N. 51
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


37. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8167
CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O AI GESTORI DEGLI IMPIANTI A FUNE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STESSI
ART. 1 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 18.8.1977 N. 51 COME INSERITA DALL' ART. 2 L.R. 30.1.1986 N. 7
1997400.000.000
1998--
1999--
TOTALE400.000.000


38. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8221
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPRENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI E ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 20.1.1992 N. 2
19971.500.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.500.000.000


39. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 151, COMMA 3, L.R. 28.4.1994 N. 5 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 8222
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI IN CONTO CAPITALE O SUI MUTUI EVENTUALMENTE CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPRENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI, ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE, MERCATI ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI
CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 6 L.R. 11.6.1975 N. 30
1997-200.000.000
1998-200.000.000
1999-200.000.000
TOTALE -600.000.000

LIMITE 11 : 1997 - 2004-200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

40. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8222
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI IN CONTO CAPITALE O SUI MUTUI EVENTUALMENTE CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI CONCERNENTI L' IMPIANTO E L' ALLESTIMENTO DI COMPRENSORI FIERISTICI, CENTRI COMMERCIALI, MERCATI ALLA PRODUZIONE, CENTRI DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI, ZONE DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DOGANALI AI VALICHI DI CONFINE, MERCATI ALL' INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI
CAPO IV L.R. 27.11.1967 N. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 6 L.R. 11.6.1975 N. 30
1997200.000.000
1998200.000.000
1999200.000.000
TOTALE600.000.000

LIMITE 15 : 1997 - 2006200.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

41. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 65, COMMA 8, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 8228
CONTRIBUTO PLURIENNALE AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO ITTICO
ART. 65 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1
1997-150.000.000
1998-150.000.000
1999-150.000.000
TOTALE-450.000.000

LIMITE 1 : 1997 - 2003-150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

42. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8228
CONTRIBUTO PLURIENNALE AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO ITTICO
ART. 65 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1
1997150.000.000
1998150.000.000
1999150.000.000
TOTALE450.000.000

LIMITE 2 : 1997 - 2006150.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

43. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8229
CONTRIBUTI PLURIENNALI ALL' ENTE FIERA DI UDINE A FRONTE DEL MUTUO CONTRATTO PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DEL COMPRENSIORIO FIERISTICO
ART. 134 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DA ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42
1997--
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE4.000.000.000

LIMITE 2 : 1998 - 20072.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

44. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8285
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA ALL' ISTITUTO DEL MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI O DI SERVIZI PER L' AMMODERNAMENTO DEGLI ESERCIZI, DEI MAGAZZINI E DEGLI UFFICI, PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE NONCHÉ PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 26.8.1996 N. 36
19972.000.000.000
19982.000.000.000
19992.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


45. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8305
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO
L.R. 8.4.1982 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
19971.000.000.000
19981.000.000.000
19991.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

LIMITE 19 : 1997 - 20061.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

46. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8305
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO
L.R. 8.4.1982 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1997--
1998--
19991.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

LIMITE 20 : 1999 - 20081.000.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

47. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8306
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO
ART. 11 L.R. 26.8.1996 N. 36
1997--
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.000.000.000


48. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8318
CONTRIBUTO A FAVORE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI
ART. 1 L.R. 4.5.1973 N. 32
19972.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE2.000.000.000


49. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8378
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA A PARZIALE REINTEGRO DELLA MANCATA DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SOSTITUTIVO DEI SOPPRESSI TRIBUTI ERARIALI PER IL SETTORE TURISTICO
ART. 139 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997--
1998--
19991.500.000.000
TOTALE1.500.000.000


50. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8379
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (APT) PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO NELLA REGIONE
ART. 63 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 99 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997500.000.000
1998--
1999--
TOTALE500.000.000


51. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8401
SPESE E FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI EVENTUALI DEBITI DELLE SOPPRESSE AZIENDE AUTONOME DI TURISMO, NONCHÉ PER IL RIPIANO DEGLI EVENTUALI DISAVANZI ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
ART. 43 , COMMA 2 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 133 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 45 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997180.000.000
1998--
1999--
TOTALE180.000.000


52. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8421
CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHÉ PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI
ART. 2 , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17
1997800.000.000
1998--
1999--
TOTALE800.000.000


53. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8459
CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI AREE CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA
ART. 1 L.R. 13.5.1985 N. 20 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 5 L.R. 13.5.1985 N. 20
1997500.000.000
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.500.000.000

LIMITE 18 : 1997 - 2016500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

54. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 8537
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITÀ TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO
ART. 2 , COMMA 1, LETTERA F), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 43 , COME MODIFICATO DALL' ART. 58 L.R. 30.5.1988 N. 39
19971.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.000.000.000


55. È REVOCATO IL LIMITE D' IMPEGNO AUTORIZZATO DA ART. 67, COMMA 5, L.R. 1.2.1993 N. 1 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
CAPITOLO 8576
CONTRIBUTO VENTENNALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI GRADO E AQUILEIA A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI DI GRADO NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE A SCOPO TERMALE O TURISTICO E PER L' ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI
ART. 91 , COMMA 9 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 103 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47
1997-500.000.000
1998-500.000.000
1999-500.000.000
TOTALE-1.500.000.000

LIMITE 3 : 1997 - 2014-500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

56. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
CAPITOLO 8576
CONTRIBUTO VENTENNALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI GRADO E AQUILEIA A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI DI GRADO NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE A SCOPO TERMALE O TURISTICO E PER L' ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI
ART. 91 , COMMA 9 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 103 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47
1997500.000.000
1998500.000.000
1999500.000.000
TOTALE1.500.000.000

LIMITE 4 : 1997 - 2016500.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 26
 (ALTRI RIFINANZIAMENTI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 573
CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELL' ENTE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 1 , COMMA 1 , LR 20.11.1995 N. 45
1997100.000.000
1998100.000.000
1999100.000.000
TOTALE300.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 800
SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E L' ORIENTAMENTO DEI VOLONTARI
ART. 8 , COMMA 1 , LR 20.2.1995 N. 12
1997800.000.000
1998800.000.000
1999800.000.000
TOTALE2.400.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 967
FINANZIAMENTO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ITALIANA PER L' ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI (TELECOM ITALIA) PER IL MANTENIMENTO DELLE CABINE TELEFONICHE STRADALI UBICATE NELLE LOCALITÀ E FRAZIONI PERIFERICHE E DISAGIATE DEI TERRITORI MONTANI
ART. 14 , COMMA 1 , LR 25.6.1993 N. 50
1997--
1998--
1999300.000.000
TOTALE300.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1150
SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI
ART. 1 LR 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 53 LR 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 LR 22.12.1971 N. 57
1997493.056.665
1998--
1999--
TOTALE493.056.665


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1724
FINANZIAMENTI AI COMUNI PER PROGETTI SPERIMENTALI PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ART. 27 , COMMA 1, LETTERA B), LR 24.6.1993 N. 49
1997300.000.000
1998--
1999--
TOTALE300.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1725
SPESE DIRETTE PER L' ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO NEI CONFRONTI DEI COMUNI E PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ART. 27 , COMMA 1, LETTERA C) , ART. 31 , COMMA 1, LETTERAB), LR 24.6.1993 N. 49
1997150.000.000
1998--
1999--
TOTALE150.000.000


7. È REVOCATA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 159, COMMA 1, LR 14.2.1995 N. 8, ART. 73, COMMI 1, 3, LR 6.2.1996 N. 9
CAPITOLO 1900
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LIBRO FONDIARIO
ART. 3 , COMMA 3 , LR 10.7.1987 N. 20 , LR 19.2.1990 N. 8
1997-500.000.000
1998-1.500.000.000
1999--
TOTALE-2.000.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 1952
CONTRIBUTI ALL' ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA (ERSA) PER L' ATTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE NEL CAMPO AGRICOLO ED IL POTENZIAMENTO DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE
ART. 49 , COMMA 31 , LR 6.2.1996 N. 9
1997--
1998--
1999100.000.000
TOTALE100.000.000


ART. 27
 (RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEI SETTORI DI
INTERVENTO REGIONALE)
1. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 58, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1656 (E/ 170)
CONFERIMENTO A FAVORE DEL FRIE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE - FONDI STATALI
ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 151 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997-36.630.000.000
1998--
1999--
TOTALE-36.630.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1656 (E/ 170)
CONFERIMENTO A FAVORE DEL F.R.I.E. PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE - FONDI STATALI
ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 151 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997--
199836.630.000.000
1999--
TOTALE36.630.000.000


3. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 147, COMMA 3, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1657 (E/ 334)
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA "SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO - FINEST - S.P.A. " DI PORDENONE
ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 96 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997-33.310.000.000
1998--
1999--
TOTALE-33.310.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1657 (E/ 334)
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA "SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO - FINEST - S.P.A. " DI PORDENONE
ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 96 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997--
199832.311.000.000
1999--
TOTALE32.311.000.000


5. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 147, COMMA 7, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1658 (E/ 334)
SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DI SERVIZI E DI DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE DI GORIZIA
ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 97 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997-2.650.000.000
1998--
1999--
TOTALE-2.650.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1658 (E/ 334)
SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DI SERVIZI E DI DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE DI GORIZIA
ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 97 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8
1997--
19983.649.000.000
1999--
TOTALE3.649.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 6592 (E/ 517)
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185
1997254.000.000
1998254.000.000
1999254.000.000
TOTALE762.000.000

LIMITE 33 : 1997 - 2001254.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 6593 (E/ 514)
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185
1997508.000.000
1998508.000.000
1999508.000.000
TOTALE1.524.000.000

LIMITE 34 : 1997 - 2001508.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 6660 (E/ 628)
CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO SINO A 5 ANNI PER L' ACQUISTO DI BESTIAME, DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AVICOLE E ZOOTECNICHE, NONCHÉ DI TRATTRICI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L' ATTIVITÀ AGRICOLA - FONDI STATALI
ARTT. 14 , 16 L. 1.8.1981 N. 423 , ART. 6 L.R. 5.6.1978 N. 55 COME MODIFICATO DALL' ART. 16 L.R. 1.9.1979 N. 58 , E DALL' ART. 6 L.R. 3.10.1981 N. 70
1997--
1998400.000.000
1999400.000.000
TOTALE800.000.000

LIMITE 4 : 1998 - 2002400.000.000

LE VARIAZIONI SULLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

ART. 28
 (RIFINANZIAMENTI CON CONTRAZIONE DI MUTUO NEI SETTORI
DI INTERVENTO REGIONALE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 901 (E/1650)
FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INDIVIDUATE NELL' AMBITO DEI PROGETTI PROVINCIALI DI CUI ALLA L.R. N. 36/86 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 3 L.R. 2.9.1991 N. 39
19971.245.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.245.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 911 (E/1650)
FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ART. 1, COMMA 1, LETTERE A), C) E D) DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/91 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16, COMMA 1 DELLA L.R. 7.9.1992 N. 30, NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART. 10 DELLA L.R. 10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
1997--
199811.000.000.000
1999--
TOTALE11.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 913 (E/1650)
FINANZIAMENTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ E DI PROGETTI DI MASSIMA DI PIANI ED OPERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE VIARIA DI SUPPORTO ALLA VIABILITÀ DI GRANDE COMUNICAZIONE E PER IL POTENZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEI CONGLOMERATI URBANI E AREE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO, NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER IL RIASSETTO DELLE AREE A MAGGIORE CONCENTRAZIONE URBANA, NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART 10 DELLA L.R. N. 10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 2 L.R. 2.9.1991 N. 39 COME SOSTITUITO DA ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5
19971.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.000.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 942 (E/1650)
FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI OPERE PUBBLICHE DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE GIÀ SEDE DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE, NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART. 10 DELLA L.R. N. 10/88 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 1 , COMMA 1, LETTERA E), L.R. 2.9.1991 N. 39 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
19971.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE1.000.000.000


5. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 70, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA DI PARI IMPORTO L' ENTRATA SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 1152 (E/1650)
SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 1 L.R. 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DA ART. 53 L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 L.R. 22.12.1971 N. 57 , ART. 8 L.R. 16.8.1982 N. 53
1997-2.700.000.000
1998-1.500.000.000
1999--
TOTALE-4.200.000.000


6. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 15, COMMA 5, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 2452 (E/1650)
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O ESTRATTIVE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ARTT. 3 , 4 L.R. 4.9.1991 N. 42
1997-2.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE-2.000.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARSI NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRENSORI DELLE COMUNITÀ MONTANE, È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 2665 (E/1650)
SPESE E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E DI ALTRE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE NELL' AMBITO DEI TERRITORI RICOMPRESI NEI COMPRESORI DELLE COMUNITÀ MONTANE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 3 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 2.9.1981 N. 63 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 27.12.1986 N. 60 , ART. 33 L.R. 7.2.1990 N. 3
19977.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE7.000.000.000


8. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 21, COMMA 3, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 3351 (E/1650)
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2
1997-800.000.000
1998--
1999--
TOTALE-800.000.000


9. È REVOCATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 29, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1996 - 1998 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA L' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 3795 (E/1650)
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE PER LE INFRASTRUTTURE, LE OPERE E GLI INTERVENTI VOLTI A RENDERE PIENAMENTE OPERATIVA LA "ZONA INTERSCAMBIO MERCI" O AD ALTRI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PORTO - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 31 , COMMA 7 , L.R. 14.8.1987 N. 22
1997-1.000.000.000
1998-1.000.000.000
1999--
TOTALE-2.000.000.000


10. È RIDOTTA A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 34, COMMA 1, L.R. 6.2.1996 N. 9 ED È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTA DI PARI IMPORTO L' ENTRATA SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 4399 (E/1650)
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3
1997-50.000.000.000
1998--
1999--
TOTALE-50.000.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 4399 (E/1650)
FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO
ART. 51 L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1990 N. 3
1997--
199845.000.000.000
1999--
TOTALE45.000.000.000


ART. 29
 (RIFINANZIAMENTI DI PROGRAMMI COMUNITARI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
CAPITOLO 3070
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI REGIONALI
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
199780.600.000
1998--
1999--
TOTALE80.600.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 3071 (E/ 190)
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI STATALI
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997150.600.000
1998--
1999--
TOTALE150.600.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 3072 (E/ 191)
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO
ART. 1 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO C.E.E. 29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
1997322.400.000
1998--
1999--
TOTALE322.400.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
CAPITOLO 6952 (E/ 189)
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI F.E.A.O.G. ORIENTAMENTO
ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
19974.938.000.000
19981.646.000.000
19991.646.000.000
TOTALE8.230.000.000


Art. 30
 (Disposizioni in materia di beni mobili e
immobili del patrimonio regionale)
1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.
2. I beni di valore non superiore a lire 50.000 vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico.
3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con i registri di cui al comma stesso.
5. I beni non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati.
6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonché i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.
7. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.
8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito in proprietà agli Enti ed Organismi funzionali della Regione i beni mobili non registrati di cui all'articolo 815 del codice civile già in uso agli stessi.
9. Delle cessioni di cui al comma 8 vengono redatti appositi verbali da approvarsi con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.
11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati in inventario se mantenuti in uso.
12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.
13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli destinati ad uso di abitazione e di attività artigianali e commerciali.
14. All'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 21/1987, e successive modificazioni ed integrazioni le parole << nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di Grado >> sono sostituite dalle parole << nel comune di Grado e nel comune di Fiumicello >>.
15. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 5, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54, e dall'articolo 106 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è così sostituito:
<< Art. 5
 
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale ed assistenziale. >>;
b) all' articolo 6, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per gli immobili regionali la cui alienazione sia stata autorizzata dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma, lettera c), posti in vendita conformemente alla procedura prevista dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta 21 aprile 1993, n. 0197/Pres., in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Ferma restando l'applicabilità della procedura di vendita prevista dal Regolamento di cui al surrichiamato Decreto del Presidente dalla Giunta 21 aprile 1993, n. 0197/Pres., le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale.
Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal terzo comma del presente articolo. >>;
c) l' articolo 8 è così sostituito:
<< Art. 8
 
1. È istituita, presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, una speciale Commissione composta dal Direttore regionale e dai Direttori di Servizio della medesima Direzione ovvero dai loro sostituti, nonché dall'Avvocato della Regione o da un suo sostituto.
2. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca e presiede la Commissione, alla quale può far partecipare, ogniqualvolta sia ritenuto utile, altri funzionari dell'Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame dei casi trattati.
3. La Commissione esprime parere:
a) sulle proposte di cessioni gratuite dei beni di cui all'articolo 5;
b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento di cui agli articoli 6 e 7;
c) su ogni altro affare che il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio ritenga di sottoporre al suo esame. >>;

d) l' articolo 10, così come interpretato dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54, è così sostituito:
<< Art. 10
 
1. I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio gestione immobili ed approvati dal Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio. >>.

16. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
Art. 31
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 32
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11.