CAPO I
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 108
Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura
(programma 3.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
5. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla
legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 109
Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 3.1.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'
articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla
legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 9 e 10 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 110
Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 9.700 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 111
Sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 112
Credito e opere di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2023.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2023 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 113
Credito di miglioramento aziendale
(programma 3.1.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2025.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dalla
legge regionale 13 giugno 1973, n. 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 114
Indennità compensativa
(programma 3.1.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 115
Fondo di rotazione per il settore agricolo
(programma 3.1.2.)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 116
Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 117
Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE
n. 2081/1993 nel settore agricolo
(programma 3.1.2.)
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
5. L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 118
Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della
legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della
legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'
articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'
articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della
legge regionale n. 16/1967 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 810 milioni, suddivisa in ragione di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 810 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui alla
legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.010 milioni, suddivisa in ragione di lire 670 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 2.010 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6746 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 174, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2I comunicati relativi all' esame dei commi 5, 11 e 13 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
3Il comunicato relativo all' esame del comma 5 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 119
Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla
legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla
legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1994, lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l' anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.350 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 120
( ABROGATO )
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 121
Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 122
Lotta antiparassitaria guidata.
Fondi della Camera di commercio di Gorizia
(programma 3.1.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto di centraline meteorologiche ed anemometri per la lotta antiparassitaria guidata a favore delle colture vitivinicole della provincia di Gorizia, da collegare con le attrezzature già esistenti presso l'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata per le finalità di cui al comma 1 alla Camera di commercio di Gorizia, sul capitolo 878 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 123
Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 124
Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f), della
legge n. 185/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 388 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 388 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
8. L'onere complessivo di lire 1.164 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 6 ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 1 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 125
Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
9. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 126
Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.140 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 174, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 127
Finanziamenti all'ERSA per programmi di
ricerca e sperimentazione per lo
sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'
articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 128
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 113, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 129
Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 45 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 130
Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 51.150 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. La provvista mista di cui ai commi 1 e 2 è prioritariamente utilizzata per dar corso alle istanze delle imprese che, avendo pendenti domande di contributo avanzate ai sensi della
legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono avvalersi di detto strumento.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla
legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 131
Consorzi garanzia fidi
fra le piccole e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 132
Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 133
Interventi a sostegno del Consorzio per lo
sviluppo industriale del Medio Tagliamento
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Medio Tagliamento un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, per l'esproprio di aree, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 118, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 134
Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 135
Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 136
Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'
articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'
articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'
articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'
articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'
articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 137
Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1995, dall'
articolo 101, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'
articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'
articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 138
Zone industriali
(programma 3.2.3.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. L'onere complessivo di lire 6.750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'
articolo 42 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per gli anni dal 1992 al 2001 deve intendersi autorizzato per gli anni dal 1992 al 2011, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
Art. 139
Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura
(programma 3.2.5.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 140
Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/1993 nei territori montani
(programma 3.2.4.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 117, comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna provvede al coordinamento degli interventi attuativi dell'articolo 117, comma 1, nei territori montani sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 141
Conferimento alla Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'
articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'
articolo 97, comma 21, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO IV
INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Art. 150
Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese commerciali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 10.600 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con l'ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore al commercio, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 151
Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dall'
articolo 103, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Sono revocati il limite d'impegno di lire 400 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012, dall'
articolo 87, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'
articolo 41, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4.
Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1994;
b) lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
c) lire 200 milioni per l'anno 2004.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 600 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
9. Lo stanziamento del capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 152
Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 -1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 153
Locazione finanziaria alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'
articolo 63 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.