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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  31-12-1989

Art. 20

Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:
a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;
b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;
c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;
e) fondo sanitario di conto capitale.