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LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

note: Entrata in vigore della legge: 4/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  4-3-1992

Art. 3

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.