LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54
DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E
DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
CAPO I
Art. 1
 Modifica dell' art. 27
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
<< 3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15. >>.

Art. 2
 Modifica dell' art. 54
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
<< 3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. >>.

Art. 3
 Abrogazione del comma 2 dell' art. 63
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 4
 Modifica dell' art. 35
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. Nell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 34 >> viene sostituita con la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 33, comma 2, e 34 >>.
CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 5
 Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale di
autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l' anno 1990, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrispondente alla prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell' anno 1990:
a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990;
b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

3. Le annualità relative al limite d' impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 24.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' art. 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' art. 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' art. 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
5) dell' art. 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
6) dell' art. 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
7) dell' art. 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' art. 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dal precedente art. 2, in materia di gestione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
2) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
d) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58;
f) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
5) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

3. Viene assegnato alle Province, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale a fianco di ciascuno richiamata:
a) dall' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33;
b) dall' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30;
c) dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43, e dall' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71;
d) dall' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserito dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
e) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 2 ter della citata legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25;
f) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30;
g) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996
Art. 7
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, la somma di lire 12.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Art. 8
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Ai sensi dell' art. 5, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dal precedente articolo 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani;
b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
3. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 9
 Trasferimenti alla Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1990, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1990, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 :
a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 , in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;
b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 , così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11 , in materia di agriturismo.

4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.
5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.
6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 , come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54 , che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 , come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54 , che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 13, primo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 648 , che risultano iscritte al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
d) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 , che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali).

Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003
CAPO III
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l' articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l' articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l' articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l' articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all' articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alla Province con l' articolo 6, comma 5, ai Comuni con l' articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l' articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l' articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
3. Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell' estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell' articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
Art. 11
 Modalità di erogazione delle assegnazioni
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 9, comma 6, - si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.
Art. 12
 Modalità d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
2. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 13
 Controllo sull' impiego
1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate ai sensi del Capo II del presente Titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
CAPO IV
 Adeguamento normativo dell' ordinamento degli enti locali
in attuazione dell' articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987,
n. 469 e ulteriori disposizioni di attuazione della legge
regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Impegni ed economie di spesa
1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalle legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 15
 Norma transitoria
1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 16
 Definizione dei procedimenti amministrativi
relativi alle funzioni trasferite dall' 1 gennaio 1990
1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.
2. Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le quote contemplate dalle deliberazioni di cui al comma 1 si considerano impegnate.
TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI
A FAVORE DI ENTI LOCALI
Art. 17
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata in relazione agli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra Regione ed Amministrazioni provinciali, a concedere finanziamenti per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programmi 0.7.1. e 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà corrisposto per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, verrà ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 750 milioni a favore della Comunità montana della Carnia per l' ampliamento ed il completamento della propria sede in Tolmezzo.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 250 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore
della tutela dell' ambiente
Art. 19
 Finanziamenti alle Province
in materia di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 20
 Salvaguardia ed utilizzazione
delle risorse idriche
(programmi 1.1.1. e 1.1.2.)
1. Per le finalità previste degli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.200 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 21
 Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell' articolo 1 della legge 1 agosto 1977, n. 545, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all' acquedotto dell' Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste, nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo.
6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 22
 Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 23
 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e dei rifiuti speciali tossici e nocivi
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1991 dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
4. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 24
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. La spesa complessiva di lire 13.500 milioni, prevista per le finalità di cui all' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e all' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene determinata in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1990, di lire 5.000 per l' anno 1991 e di lire 2.500 per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa complessiva di lire 12.000 milioni per gli anni 1991-1992 fa parimenti carico al capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1990, lire 8.500 milioni per l' anno 1991 e lire 11.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 25
 Opere di sistemazione idraulico - forestale
(programmi 1.3.2. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 26
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 27
 Attuazione Regolamento CEE 3529/1986
(programma 1.3.3.)
1. Per la realizzazione del programma regionale per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n. 5288 del 14 ottobre 1988, in attuazione del Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 420 milioni per gli anni 1990 e 1991, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del paragrafo 1 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 3529/1976:
a) lire 126 milioni, suddivisi in ragione di lire 82 milioni per l' anno 1990 e di lire 44 milioni per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
b) lire 255.500.000, suddivisi in ragione di lire 166 milioni per l' anno 1990 e di lire 89.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 1;
c) lire 38.500.000, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1990 e di lire 13.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 1.

2. L' onere complessivo di lire 420 milioni, autorizzato con il comma 1 per gli anni 1990 e 1991 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990:
a) l' onere complessivo di lire 126 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 3013;
b) l' onere complessivo di lire 255.500.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 3015;
c) l' onere complessivo di lire 38.500.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 2980.

Art. 28
 Difesa del patrimonio boschivo
(programma 1.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisto, l' attivazione e la gestione di una rete di monitoraggio con centraline di rilevamento sul fenomeno delle piogge acide nell' ambito degli interventi per la difesa e la conservazione del patrimonio forestale, previsti dall' articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 29
 Altri interventi di tutela dell' ambiente
(programmi 0.6.2. e 1.3.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dal l' articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 16, primo comma, numero 1, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 30
 Fondo regionale per interventi
di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore degli ICAP;
b) lire 15.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.900 milioni per l' anno 1990, lire 2.200 milioni per l' anno 1991 e lire 11.700 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.000 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. L' onere complessivo di lire 15.800 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 31
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Recupero edilizio e riqualificazione urbana
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, lettere b), c) e d) e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 Edilizia di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 500 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37
 Interventi nel settore dei porti
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 87, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all' Ente autonomo del Porto di Trieste, viene rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992, e del bilancio per l' anno 1990.
6. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lo stanziamento complessivo del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 40.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
8. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
10. La spesa di lire 6.000 milioni autorizzata per l' anno 1990 per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
11. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fa parimenti carico al capitolo 3782 dello stato di previsione dei bilanci citati.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 3782, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 10.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990, lire 5.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 per l' anno 1992.
13. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 38
 Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 39
 Programmi annuali di esercizio
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell' annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 40
 Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 6.787.500.000 per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 6.787.500.000 fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 2), e dall' articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 2.262.500.000 per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 2.262.500.000 fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 41
 Contributi ai Comuni per la redazione
dei piani per il traffico
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, compresi nel DPGR previsto dall' articolo 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico.
2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. La misura dei contributi non potrà superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 3, L. R. 39/1995
Art. 42
 Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO V
 INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nel settore della sanità
Art. 44

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Comma 5 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Articolo abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 4/2001
Art. 45
 Consultori familiari
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 e dall' articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4495 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 46
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata ed integrata dall' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 47
 Deistituzionalizzazione
dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 3, L. R. 12/1995
CAPO II
 Interventi nel settore dell' assistenza
Art. 49
 Interventi nel settore socio - assistenziale
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 450 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 50
 Strumenti assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 12.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della cultura e della formazione professionale
Art. 51
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5249 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 52
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento annuale per le spese di manutenzione straordinaria delle sedi nonché per l' acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell' attività dell' Istituto medesimo.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5925 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 53
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. e 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
9. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l' anno 1990.
10. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
11. Per le finalità previste dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
12. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
13. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1991.
14. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua alla Società filologica friulana, con sede in Udine, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
17. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
18. 
( ABROGATO )
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
20. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
21. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5580 e 5581 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
22. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per l' anno 1990 all' Associazione regionale della stampa, con sede a Trieste per sopperire agli oneri di ristrutturazione, allestimento ed arredamento della nuova sede sociale.
23. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
24. 
( ABROGATO )
25. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
26. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5582 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 15 da art. 60, comma 2, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina del comma 18 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
3Integrata la disciplina del comma 22 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
4Integrata la disciplina del comma 24 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
5Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
6Comma 24 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 54
 Beni culturali
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 55
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 6.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 56
 Iniziative speciali nel settore del tempo libero
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 57
 Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 58
 Finanziamenti per interventi
nel settore zootecnico
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dell' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 59
 Zone vitivinicole DOC
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 29 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 60
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 61
 Servizi per l' agricoltura
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 62
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 65
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programma 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 67
 Fondo rischi nel settore della pesca
e dell' acquacoltura
(programma 3.2.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 68
 Depurazione dei cicli produttivi
(programma 3.2.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 7590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 69
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 e 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 70
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
(programma 1.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nell' intero territorio regionale anche relativamente alla concessione dei contributi ivi previsti all' articolo 48, lettera a).
2. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 48, lettera a), della citata legge regionale 30/1984, secondo le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 71
 Ulteriore conferimento alla Cassa
per il credito alle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1990 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
7. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 79
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> costituiti, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 80
 Centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
5. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 81
 Promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 82
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 2.000 milioni a decorrere dall' anno 1990 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni a decorrere dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 83
 Infrastrutture turistiche
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 84
 Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.4.5.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990, autorizza con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell' anno 1990 e, rispettivamente, nell' anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 700 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 700 milioni per l' anno 2000.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VI
 Interventi a favore di società a partecipazione regionale
e di organismi di credito speciale
Art. 87
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 28.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 28.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 90
 Sottoscrizione obbligazioni convertibili
dell' Istituto di Mediocredito
per le piccole e medie imprese
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, convertibili in quote di partecipazione al Fondo di dotazione dell' Istituto in ragione di tre obbligazioni per una quota di partecipazione, fino alla concorrenza della spesa di lire 16.000 milioni nell' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1990
Art. 91

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI DI SPESA DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1990- 1992
Art. 92
 Rideterminazione e riduzioni
di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1. e 3.3.2.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. La spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. La spesa complessiva di lire 3.676.400.000 per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, viene ridotta di complessive lire 593 milioni, così suddivisi tra i diversi interventi indicati al comma 1 dell' articolo 59 della citata legge regionale 2/1989, ed i relativi sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992:
a) la spesa di lire 1.350 milioni autorizzata con il comma 1, lettera a) viene ridotta a lire 217.600.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6288;
b) la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con il comma 1, lettera b) viene ridotta di lire 162 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2841;
c) la spesa di lire 176.400.000 autorizzata con il comma 1, lettera c) viene ridotta di lire 28.400.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6290;
d) la spesa di lire 500 milioni autorizzata con il comma 1, lettera d) viene ridotta di lire 80 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2927;
e) la spesa di lire 490 milioni autorizzata con il comma 1, lettera e) viene ridotta di lire 79 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6292;
f) la spesa di lire 160 milioni autorizzata con il comma 1, lettera f) viene ridotta di lire 26 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6294;

4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata dall' articolo 73, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 93
 Revoca di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.5.1. e 3.4.2.)
1. È revocata la spesa di lire 13.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 35 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 3708, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, autorizzata con l' articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 94
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione alla necessità di riallocare a bilancio gli stanziamenti necessari all' esecuzione ed al completamento di opere acquedottistiche e fognarie per il cui finanziamento la Giunta regionale aveva espresso il proprio assentimento antecedentemente al 31 dicembre 1989, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 5.300 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 96
 Infrastrutture a servizio delle imprese
(programma 3.2.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 autorizzata dall' articolo 70, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 97
 Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a curare lo svolgimento di un programma di ricerca finanziato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - volto ad analizzare, nel quadro di una strategia per la riduzione del rischio sismico, l' esperienza maturata nelle fasi dell' emergenza e della ricostruzione in seguito agli eventi sismici del 1976.
2. Per lo svolgimento del programma di ricerca di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e di professionisti qualificati.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 99
 Modificazioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Al sesto comma del medesimo articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì abrogate le parole << nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici >>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 34/2017
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 102

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 103

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 104

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 106
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle maggiori spese, conseguenti alle nuove autorizzazioni, alle rideterminazioni ed alle riduzioni e revoche di spesa previste dalla presente legge, risulta pari a lire 311.833 milioni per l' anno 1990, a lire 191.214 milioni per l' anno 1991 ed a lire 491.560 milioni per l' anno 1992. Tali maggiori spese per il totale complessivo di lire 994.607 milioni, trovano copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 107
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1990.