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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo è elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 è stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.
Con le stesse modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunità collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonché ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario))
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