TITOLO I
          
       Ruolo del personale regionale
          
          
          
            Art.  10
            
       
            
            
            Il personale della Regione Friuli  -  Venezia  Giulia  è assegnato ad un ruolo unico regionale.
           
          
          
          
            Art.  11
            
       
            
            
            Il ruolo  unico  regionale  si  articola  nelle  seguenti qualifiche funzionali:
- Dirigente
- Consigliere
- Segretario
- Maresciallo del Corpo forestale regionale
- Coadiutore
- Guardia del Corpo forestale regionale
- Agente tecnico - Commesso.
 
            
            
            Con successivo regolamento  di  esecuzione,  da  emanarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali  di  cui all' articolo 52 della  presente  legge,  saranno  indicate, nell' ambito  delle  qualifiche   funzionali,   le   diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per le mansioni proprie del personale assegnato al Consiglio regionale sarà sentito altresì  l' Ufficio  di  Presidenza del Consiglio medesimo.
           
          
          
          
            Art.  12
            
       
            
            
            Ferme restando le  attribuzioni  della  Giunta  regionale previste dallo Statuto ed i  poteri  di  indirizzo  politico propri  degli  Assessori,  i  dipendenti  con  qualifica  di dirigente sono responsabili  dell' imparzialità,  legalità ed efficienza dell' azione  amministrativa  nei  settori  di attività cui sono preposti.
            
            
            Spettano a dirigenti:
a) la direzione, il coordinamento ed il controllo di  unità    burocratiche dell' amministrazione regionale;
b) l' assistenza  all' organo  politico   nell' elaborazione    delle decisioni e nella definizione dei  provvedimenti  e    degli strumenti di intervento;
c) la partecipazione  a  gruppi  di  lavoro,  commissioni  o    comitati  operanti  in  seno  alla  Regione;   nei   casi    stabiliti dalla legge rappresentano la Regione  stessa  e    ne curano gli interessi presso gli  enti  e  le  società    sottoposti alla sua vigilanza;
d) compiti di studio, ricerca, consulenza o progettazione;
e) compiti ispettivi e di vigilanza;
f) l' impostazione,  l' aggiornamento  e   l' analisi  delle    rilevazioni nelle materie di competenza.
 
            
            
            I dirigenti preposti  ad  uffici  centrali  o  periferici della  amministrazione  regionale  esercitano  altresì   le funzioni  di  amministrazione  attiva,   consultiva   e   di controllo previste dagli articoli seguenti.
            
            
            Ai dirigenti  preposti  alla  segreteria  generale  della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio  regionale spettano rispettivamente il titolo  di  segretario  generale della  Presidenza  della  Giunta  regionale   e   segretario generale del Consiglio regionale.
            
            
            Al dirigente  preposto  alla  direzione  regionale  della ragioneria generale spetta il titolo di ragioniere generale.
            
            
            Al dirigente preposto all' ufficio legislativo  e  legale è attribuito il titolo di avvocato della Regione.
            
            
            Ai dirigenti preposti ad una direzione  regionale  spetta il titolo di direttore regionale.
            
            
            Il direttore regionale delle  foreste  è  direttore  del Corpo forestale regionale.
            
            
            La sostituzione di dipendenti preposti ad una direzione o ad un servizio, in caso di assenza o di impedimento, avviene con   decreto   del   Presidente   della   Giunta,    previa deliberazione della Giunta stessa  e  sentito  il  consiglio d' amministrazione.
           
          
          
          
            Art.  13
            
       
            
            
            Il segretario  generale  della  Presidenza  della  Giunta coadiuva direttamente il Presidente   nell' esercizio  delle sue attribuzioni amministrative con particolare  riguardo  a quelle attinenti alla sovraintendenza di tutti gli uffici  e servizi  regionali,  nonché     all' attività   volta   ad assicurare il coordinamento e la continuità delle  funzioni dell' amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale  negli  affari  di  sua  competenza  e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila  sulla procedura di promulgazione delle leggi e di  emanazione  dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e  l' inserimento nella raccolta ufficiale.
            
            
            È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a  mezzo degli uffici della segreteria generale, al  riscontro  degli atti   da   sottoporre   alla   Giunta,   verificandone   la legittimità,  la  compiutezza   dell' istruttoria  e,   ove occorra, perfezionandola,  corredandoli,  se  del  caso,  di relazioni illustrative o di pareri.
            
            
            Dirige  e  coordina   l' attività  degli  uffici   della segreteria  generale.  Provvede   direttamente   agli   atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta ed  in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
            
            
            È il capo del personale e, in tale veste, fatte salve le funzioni attribuite   dall' articolo  17  al  direttore  del servizio del personale, emana i provvedimenti relativi  allo stato  giuridico  del  personale,  eccezion  fatta   per   i provvedimenti  relativi  alla  nomina     all' impiego,   al passaggio alla qualifica funzionale superiore,  nonché  per le autorizzazioni di missione  all' estero,   l' irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla  riduzione  dello stipendio  ed  i  provvedimenti  di  sospensione   cautelare facoltativa.
            
            
            Salvo quanto previsto  dal  successivo  comma,  funge  da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della  regione e a richiesta  degli  enti  regionali  può  svolgere  dette funzioni anche per conto degli stessi.
            
            
            Il  Presidente  della  Giunta  nomina  i  funzionari  che possono sostituire il segretario generale,  quali  ufficiali roganti aggiunti.
            
            
            La Giunta affida l' incarico di  vicesegretario  generale ad un dirigente con almeno  sei  anni  di  anzianità  nella qualifica.
            
            
            Il  vicesegretario  generale  sostituisce  il  segretario generale in caso di sua assenza o impedimento,  lo  coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti  che gli vengono assegnati dallo stesso segretario generale.
           
          
          
          
            Art.  14
            
       
            
            
            Il segretario generale del Consiglio  regionale  cura  la preparazione dei lavori consiliari,  assiste  il  Presidente del Consiglio durante  le  sedute  pubbliche  e  convoca  le Commissioni  legislative  su  disposizione  dei   rispettivi Presidenti.
            
            
            Predispone,  secondo   le   direttive   del   Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del  quale è segretario.
            
            
            Coordina l' attività dei servizi  della  segreteria  del Consiglio.
            
            
            Dirige il personale del Consiglio e, in  tale  veste,  ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.
            
            
            La Giunta,  su  proposta   dell' Ufficio  di  Presidenza, affida ad un dirigente con almeno  sei  anni  di  anzianità nella qualifica, l' incarico di vice segretario generale; il vice segretario generale sostituisce il segretario  generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva  in  tutte  le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella  delle  Elezioni;  provvede  al  disbrigo  delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
           
          
          
          
            Art.  15
            
       
            
            
            Il ragioniere generale cura  la  predisposizione  tecnica del bilancio regionale,  delle  relative  variazioni  e  del rendiconto generale della Regione, nonché la  tenuta  delle scritture contabili e  la  gestione  finanziaria  dei  fondi regionali; vigila affinché sia  assicurata  la  regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione.
            
            
            Il ragioniere generale della Regione, nella sua veste  di direttore della ragioneria generale, impartisce disposizioni e vigila anche sugli uffici dipendenti che  potranno  essere costituiti  presso  i  diversi  Assessorati   con   funzioni analoghe a quelle esercitate nello  Stato  dalle  ragionerie centrali.
            
            
            La costituzione degli uffici predetti avverrà  nei  modi previsti dal regolamento di esecuzione della 
legge regionale 28 marzo 1968, n.  22,  su  proposta   dell' Assessore  alle finanze, nei limiti  dell' organico  di  cui   all' allegata tabella A.
 
            
            
            La ragioneria generale esercita, in genere,  le  funzioni attribuite da leggi e regolamenti  statali  alla  ragioneria generale dello Stato ed alle ragionerie centrali,  regionali e provinciali dello stesso.
            
            
            Esercita  altresì  le  funzioni  che  nello  Stato  sono attribuite alle direzioni del tesoro.
            
            
            Al ragioniere generale spetta altresì:
a) apporre  il  visto  sugli  atti   d' impegno  e  relative    variazioni;
b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa  e    gli ordini di accreditamento;
c) firmare, quale ordinatore  secondario  della  spesa,  gli    ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;
d) esaminare  le   norme   finanziarie   degli   schemi   di    provvedimenti legislativi;
e) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di  somme    dai fondi di riserva iscritti in bilancio.
 
            
            
            Il ragioniere generale della Regione può delegare uno  o più funzionari dipendenti alle  particolari  incombenze  di cui ai punti a), b) e c).
           
          
          
          
            Art.  16
            
       
            
            
            Ai dirigenti preposti  alle  direzioni  regionali  spetta nello  ambito  di  competenza  ed  in   applicazione   delle direttive del Presidente o degli Assessori:
a) predisporre gli elementi per la formazione  del  progetto    di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in    corso di esercizio;
b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi,    annuali     e      pluriennali,           dell' attività    dell' amministrazione;
c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta    regionale,  i   contratti   per   lavori,   forniture   e    prestazioni fino all' importo di  300  milioni  di  lire,    ridotto alla metà  quando   all' esecuzione  si  intenda    provvedere  in  economia,  a  trattativa  privata  o  col    sistema    della    concessione,    nonché    provvedere    all' approvazione  dei  contratti  stipulati   ai   sensi    dell' articolo  17,  lettera  a),  assumendo  i  relativi    impegni di spesa;
d) provvedere   a    tutte    le    operazioni    successive    all' approvazione del progetto o del contratto per opere,    forniture e  servizi,  compresa  la  liquidazione  ed  il    pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti    integrativi  aggiuntivi  o  sostitutivi  dei   contratti,    sempre entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti  nella    precedente lettera;
e) provvedere   all' approvazione  degli  atti  integrativi,    aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 17, lettera    b);
f) adottare le concessioni di contributi, sussidi,  concorsi    e sovvenzioni previste dalla legge a carico del  bilancio    regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;
g) rilasciare  concessioni,  autorizzazioni  e  licenze   ed    analoghi  provvedimenti,   salvo   quelli   che   saranno    espressamente riservati al Presidente o agli Assessori da    leggi o regolamenti;
h) provvedere   agli   atti    vincolati    di    competenza    dell' amministrazione regionale che comportino impegni di    spesa superiore ai 100 milioni  di  lire  ed  agli  altri    specificati con regolamento;
i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un  congruo    termine ed informandone preventivamente il  Presidente  o    l' Assessore, agli atti obbligatori di  competenza  degli    organi   inferiori   e   proporre   al    Presidente    o    all' Assessore  l' adozione  degli  atti  obbligatori  di    competenza degli enti vigilati, qualora  siano  stati  da    questi  indebitamente  omessi  o  ritardati  e  non   sia    all' uopo previsto dalla legge   l' intervento  di  altri    organi amministrativi.
 
            
            
            I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c), i provvedimenti di cui alla lettera d), eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi,  i provvedimenti  di  cui  alle  lettere  e),  f)  ed  h)  sono definitivi.
            
            
            Restano  salve  le  eventuali  maggiori  attribuzioni   e competenze previste dalle  vigenti  disposizioni  regionali, nonché le  attribuzioni  degli  organi  collegiali  interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
            
            
            È fatta salva la  facoltà  della  Giunta  regionale  di avocare  a  favore  del  Presidente  o  degli  Assessori  le attribuzioni di cui al primo comma  del  presente  articolo, con deliberazione motivata da  registrarsi  alla  Corte  dei conti  e  da  pubblicarsi  nel  bollettino  ufficiale  della Regione.
           
          
          
          
            Art.  17
            
       
            
            
            Ai  dirigenti  preposti  ad  un  servizio  o  ad   uffici dell' amministrazione periferica spetta  nell' ambito  della competenza del proprio  ufficio  ed  in  applicazione  delle direttive dei rispettivi direttori regionali:
a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta    regionale,  i   contratti   per   lavori,   forniture   e    prestazioni fino all' importo di  150  milioni  di  lire,    ridotto alla metà  quando   all' esecuzione  si  intenda    provvedere  in  economia,  a  trattativa  privata  o  col    sistema della concessione;
b) provvedere   a    tutte    le    operazioni    successive    all' approvazione del progetto o del contratto per opere,    forniture e  servizi,  compresa  la  liquidazione  ed  il    pagamento del saldo e, ove occorra,  alla  formazione  di    atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti,    sempre entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti  nella    precedente lettera;
c) adottare i provvedimenti di concessione,  autorizzazione,    licenze ed analoghi ad essi espressamente  attribuiti  da    leggi o regolamenti regionali;
d) provvedere   agli   atti    vincolati    di    competenza    dell' amministrazione regionale che comportino impegno di    spesa non superiore a 100 milioni di lire ed  agli  altri    specificati con regolamento;
e) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un  congruo    termine ed  informandone  preventivamente   l' Assessore,    agli  atti  obbligatori  di   competenza   degli   organi    inferiori, qualora siano stati  da  questi  indebitamente    omessi o ritardati e non sia   all' uopo  previsto  dalla    legge l' intervento di altri organi amministrativi;
f) emettere i  titoli  di  pagamento  relativi  ad  atti  di    impegno di spesa divenuti esecutivi.
 
            
            
            I dirigenti di cui sopra  dispongono,  inoltre,  per  gli atti preliminari ed istruttori, negli affari  di  competenza degli organi superiori.
            
            
            Ai dirigenti preposti a servizi autonomi spetta  altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi,  concorsi  e sovvenzioni previste dalla  legge,  a  carico  del  bilancio regionale, previamente deliberate  dalla  Giunta  regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo  16, lettere a) e b).
            
            
            I provvedimenti di cui  alle  lettere  b),  ad  eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e  d),  di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli  di cui al comma precedente sono definitivi.
            
            
            I dirigenti preposti ai  servizi  esercitano  inoltre  le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
            
            
            Al dirigente preposto al servizio del  personale  spetta, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,  la concessione dei congedi straordinari  e  delle  aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia;  l' attribuzione  dei benefici combattentistici, l' attribuzione delle  classi  di stipendio e degli scatti biennali.
            
            
            Restano  salve  le  eventuali  maggiori  attribuzioni   e competenze previste dalle  vigenti  disposizioni  regionali, nonché le  attribuzioni  degli  organi  collegiali  interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
            
            
            È fatta salva la  facoltà  della  Giunta  regionale  di avocare  a  favore  del  Presidente  o  degli  Assessori  le attribuzioni di cui  sopra  con  deliberazione  motivata  da registrarsi alla  Corte  dei  conti  e  da  pubblicarsi  nel bollettino ufficiale della Regione.
           
          
          
          
            Art.  18
            
       
            
            
            Il  Presidente  della  Giunta  regionale,   su   conforme deliberazione della  Giunta  stessa,  provvede  a  conferire l' incarico di ragioniere generale, avvocato della Regione e direttore regionale  fra  gli  appartenenti  alla  qualifica dirigenziale  con  almeno  6  anni   di   anzianità   nella qualifica.
            
            
            L' incarico  di   direttore   regionale   potrà   essere conferito anche al personale di cui all' art. 38, cui  siano state attribuite le funzioni dirigenziali da almeno 6  anni; detto    personale    è    inserito,    anche    ai    fini dell' attribuzione dell' indennità di cui al  sesto  comma, nella posizione tabellare corrispondente alla anzianità  di servizio  prestato  presso  la   Regione   nella   qualifica dirigenziale.
            
            
            L' incarico di segretario generale della Presidenza della Giunta e di segretario generale del Consiglio  è  conferito dal Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra i dirigenti cui sia già stato attribuito l' incarico di cui al primo comma del presente articolo,  al settimo comma dell' art. 13 o al quinto comma dell' art. 14. L' incarico  di  segretario  generale   del   Consiglio   è conferito  su  proposta   dell' Ufficio  di  Presidenza  del Consiglio medesimo.
            
            
            L' incarico può essere eccezionalmente conferito,  salvo quanto previsto dall' art. 18, secondo comma, lettere  a)  e b) della 
legge regionale 22 agosto 1968, n.  30,  a  persone estranee all' amministrazione,  in  possesso  dei  requisiti richiesti dall' articolo 26 della presente  legge,  eccezion fatta per il limite  di  età,  di  riconosciuta  competenza amministrativa o tecnica per essere docenti  universitari  o alti funzionari della pubblica  amministrazione  oppure  per aver svolto autonoma attività  professionale,  regolarmente iscritte ai relativi ordini per un periodo non  inferiore  a 15  anni;   l' incarico  può  essere  conferito,  anche   a prescindere dal possesso del diploma di  laurea,  a  persone che abbiano continuativamente  svolto  per  almeno  quindici anni funzioni equiparabili a quelle dirigenziali,  anche  se con rapporto di impiego privato.
 
            
            
            I direttori regionali di  cui  al  comma  precedente  non possono comunque superare il limite di due unità oltre agli eventuali incarichi di cui all' articolo 18  della  LR    22 agosto 1968,  n. 30 e all' articolo 38, primo  comma,  della presente legge; ad  essi  spetta  il  trattamento  economico tabellare previsto  al  quindicesimo  anno  della  qualifica dirigenziale, oltre all' indennità  di  cui  al  successivo comma.
            
            
            Nel  periodo  di  durata   dell' incarico,  ai  direttori regionali, all' avvocato della Regione, al  vice  segretario generale della Presidenza della Giunta ed al vice segretario generale del Consiglio è attribuita un' indennità mensile, non pensionabile, pari  al  25%  del  trattamento  economico tabellare in godimento; detta indennità è elevata  al  30% per l' incarico  di  segretario  generale  della  Presidenza della Giunta, di segretario generale del Consiglio regionale e di ragioniere generale.
            
            
            L' incarico è conferito per la durata di quattro anni  e può  essere  rinnovato.  In  caso  di  mancato  rinnovo   i dirigenti provenienti dal ruolo regionale sono  preposti  ad un servizio.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  19
            
       
            
            
            I dipendenti con qualifica di consigliere attendono  alle attività che comportano specifiche  conoscenze  tecniche  o amministrative, nonché iniziativa ed autonomia nell' ambito delle direttive impartite dai dirigenti.
            
            
            In particolare:
- collaborano con il dirigente;
- adottano i provvedimenti  amministrativi  attribuiti  alla   loro  competenza  da  leggi  e  regolamenti,   rimanendone   responsabili;
- curano l' istruttoria dei provvedimenti amministrativi  di   competenza dei superiori;
- sono responsabili della corretta e tempestiva applicazione   delle  direttive  ricevute,   delle   soluzioni   tecniche   adottate e dei risultati  ottenuti   nell' attuazione  dei   programmi di lavoro;
- svolgono  attività   di   ricerca,   di   studio   e   di   progettazione nell' ambito delle materie affidate  e  sono   eventualmente responsabili sul piano organizzativo di  uno   o più settori di attività del servizio;
- possono  partecipare  a  gruppi  di  lavoro,  commissioni,   comitati    e    collegi     anche         nell' interesse   dell' amministrazione regionale.
 
           
          
          
          
            Art.  20
            
       
            
            
            I dipendenti con qualifica di segretario  attendono  alle attività che comportano particolari conoscenze  tecniche  o amministrative  nonché  iniziativa  e  autonomia  operative nell' ambito delle direttive loro impartite dai dirigenti.
            
            
            In particolare:
- collaborano in attività di studio,  di  progettazione  ed   istruttoria;
- svolgono attività di carattere amministrativo,  contabile   e tecnico e  sono  eventualmente  responsabili  sul  piano   organizzativo di uno  o  più  settori  di  attività  del   servizio;
- sono responsabili della corretta e  tempestiva  esecuzione   delle direttive ricevute;
- possono  partecipare  a  gruppi  di  lavoro,  commissioni,   comitati    e    collegi     anche         nell' interesse   dell' amministrazione regionale.
 
           
          
          
          
            Art.  21
            
       
            
            
            I dipendenti con  la  qualifica  di  coadiutore  svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica   a   carattere   prevalentemente   ripetitivo   che richiedono generiche cognizioni  professionali  e  specifica pratica d' ufficio; possono in particolare essere addetti  a centralini  multipli,  a  trasmissioni   in   telescrivente, nonché ad apparecchiature grafiche e  di  fotoriproduzione; possono partecipare a gruppi di  lavoro;  sono  responsabili della  corretta  e  tempestiva  esecuzione  delle  direttive ricevute.
           
          
          
          
            Art.  22
            
       
            
            
            I dipendenti con qualifica di agente  tecnico  provvedono alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali  loro affidati; possono essere addetti alla  guida  di  automezzi; svolgono funzioni connesse  alla  cura  e  manutenzione  dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del  legno; svolgono, in genere, le altre mansioni di carattere  tecnico che possono essere loro affidate;  sono  responsabili  della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
           
          
          
          
            Art.  23
            
       
            
            
            I dipendenti  con  qualifica  di  commesso  provvedono  a mantenere l' ordine e  la  sicurezza  dei  locali  cui  sono addetti; curano la conservazione  dei  beni  materiali  loro affidati  in   custodia;   disimpegnano   il   servizio   di anticamera; eseguono il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti  d' ufficio;  sono  responsabili  della  corretta  e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
           
          
          
          
            Art.  24
            
       
            
            
            Al personale direttivo e dirigente ed  ai  marescialli  e guardie del Corpo  forestale  regionale  sono  attribuiti  i compiti spettanti al personale  del  Corpo  forestale  dello Stato,  salvo  quanto   diversamente   disposto   da   leggi regionali.
            
            
            La  responsabilità  del  funzionamento  delle   stazioni forestali  sarà  affidato  a  marescialli  o,  in  caso  di temporanea assenza o impedimento, a guardie.
            
            
            Marescialli e guardie potranno  essere,  per  periodi  di tempo determinati, distaccati per esigenze di servizio,  con decreto del Presidente della Giunta  regionale  su  conforme deliberazione  della  stessa,  sentito   l' organo  di   cui all' art. 91, in misura non superiore al 12%  dei  posti  di organico, anche agli uffici della direzione regionale  delle foreste ed agli ispettorati  ripartimentali  e  distrettuali delle  foreste  con  compiti  di   matricola,   contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di  stazione,  collaborazione tecnica; sarà data la precedenza al personale non idoneo al servizio di campagna  e  a  quello  che  abbia  superato  il cinquantesimo anno di età; in ogni  caso  non  può  essere assegnato ai compiti di cui al presente comma personale  con meno di dieci anni di servizio, salvi i casi  di  comprovata inidoneità fisica.
            
            
            Per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma  del presente  articolo,  ai  componenti   il   Corpo   forestale regionale,   in   quanto   incaricati   della   ricerca    e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi  forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia,  pesca e  protezione  della  natura,  si  intende   attribuita   la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  ai sensi del terzo comma dell' articolo 221 cpp.
            
            
            La norma di cui al terzo comma ha effetto dopo  sei  mesi dall' entrata in vigore della presente legge.