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LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
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Testo in vigore dal:  26-6-1970

Art. 2


Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.