stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-8-1965

Art. 3


Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:
a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo sui detto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.
Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.
Nel caso di pensione diretta di privilegio:
l'aliquota indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;
la quota di pensione prevista dalla lettera 5) è maggiorata di un decimo.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.