LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Interventi d' ufficio
in materia di bellezze naturali
(programma 1.1.1.)
1. Per provvedere agli eventuali interventi relativi alle demolizioni d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, previste dal combinato disposto di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, e all' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 2340 (1.2.141.2.06.29) con la denominazione << Spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto capitolo 2340 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero delle spese sostenute dall' Amministrazione regionale per gli interventi di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1075 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 >>.
Art. 14
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 800 milioni per l' anno 1988.
Art. 15
 Viabilità locale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1988.
Art. 16
 Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti
(programma 2.3.1.)
1. Per provvedere all' erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute, conformemente a quanto disposto dall' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5716 (2.1.232.3.06.04) con la denominazione: << Erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1988.
Art. 17
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell' anno 1988, la somma di lire 1.000 milioni per l' esercizio, relativamente all' anno scolastico 1988/89, delle funzioni di cui alla lettera a) dell' articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente all' erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5774 (1.1.152.2.06.04) con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni per l' erogazione gratuita per l' anno scolastico 1988/89 dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 18
 Musei civici del castello di Udine
(programma 2.3.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Udine un finanziamento straordinario, da utilizzare per l' acquisizione e la posa in opera di attrezzature e di arredi occorrenti per la piena funzionalità dei Musei civici aventi sede nel Castello di Udine.
2. Il finanziamento potrà raggiungere il 100 per cento delle spese ammissibili, fino al limite massimo di lire 1.500 milioni. Per quanto attiene all' acquisto delle attrezzature e degli arredi il finanziamento potrà essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 95 per cento.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui 500 milioni nell' anno 1988 e 1.000 milioni nell' anno 1989.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.7. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 6147 (2.1.232.5.06.06) con la denominazione << Intervento straordinario a favore del Comune di Udine per le attrezzature e gli arredi dei Civici musei del Castello di Udine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1988 e 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 19
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6537 del precitato stato di previsione.
Art. 20
 Intervento a favore dei caseifici
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma sesto, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, viene autorizzata la spesa di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.407 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7119 del precitato stato di previsione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 21
 Centro regionale per la viticoltura ed enologia
(programma 3.1.4.)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1962, n. 29, al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, a copertura delle ulteriori spese sostenute e da sostenere per la gestione del Centro stesso fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, e del conseguente subentro di cui all' articolo 2, II comma, della medesima legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito, alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.4. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7322 (2.1.162.2.10.10) con la denominazione << Contributo integrativo straordinario al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.
Art. 22
 Attuazione Regolamento CEE 1401/ 1986
(programma 3.1.5.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, è autorizzata - per il settore agricolo - la spesa complessiva, di lire 1.467 milioni per l' anno 1988, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
- lire 892 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 1;
- lire 135 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 3;
- lire 376 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 5;
- lire 64 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono istituiti alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7488 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento dell' infrastruttura rurale - quota regionale - (art. 2, paragrafo 1, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 892 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7490 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso l' attuazione della ricomposizione fondiaria, ivi compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole - quota regionale - (art. 2, paragrafo 3, Regolamento CEE, n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 135 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7492 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento delle superfici agricole di proprietà privata - quota regionale - (art. 2, paragrafo 5, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 376 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7494 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento e la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l' agriturismo - quota regionale - (art. 2, paragrafo 6, Regolamento CEE n. 1401) >> e con lo stanziamento di lire 64 milioni per l' anno 1988.

3. All' onere complessivo di lire 1.467 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 7164 del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 23
 Attuazione Regolamento CEE 1163/ 1976
(programma 3.1.4.)
1. Per gli interventi in attuazione del Regolamento CEE n. 1163/1976 del Consiglio della Comunità Europea è autorizzata la spesa di lire 30.500.000 per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7351 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Erogazione dei premi per l' estirpazione dei vigneti >> e con lo stanziamento di lire 30.500.000 per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30.500.000 si provvede mediante storno dal capitolo 7164 di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.5.)
1. Per gli interventi di cui all' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7486 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: << Indennità agli allevatori di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986 ed alle cooperative tra gli stessi costituite >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo da capitolo 7164 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 26
 Acquisto di battipista
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste alla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8927 dello stato di previsione precitato corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 3 febbraio 1988.