Art. 18
Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programmi 0.7.1. e 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà corrisposto per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, verrà ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell'
articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 750 milioni a favore della Comunità montana della Carnia per l' ampliamento ed il completamento della propria sede in Tolmezzo.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 250 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.