1. L' approvazione, ai sensi dell'
articolo 43, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, dei piani particolareggiati previsti dall'
articolo 2, nono comma, del DPR 11 gennaio 1980, n. 267, in attuazione degli articoli 12, secondo comma e 14, secondo comma, lettera e), del
DPR 6 marzo 1978, n. 102, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti, nonché delle aree ed immobili inclusi nel perimetro di piano e, comunque, necessari per il conseguimento degli obbiettivi del piano stesso.
2. Il Consorzio obbligatorio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area per la ricerca scientifica e tecnologica della Provincia di Trieste, procede alle espropriazioni nonché, ove occorra, all' occupazione temporanea delle aree ed immobili compresi nel piano, secondo il programma di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26.