Art.  23
            
       (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
              1.  L'Amministrazione   regionale   è  autorizzata    a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA,   un   Fondo   dotato  di  autonomia   patrimoniale   e finanziaria,  nella forma della gestione fuori  bilancio  di cui  al  comma  7,  per  l'attivazione  di  agevolazioni  da concedersi,  tramite  banche convenzionate  con  lo  stesso, ovvero  direttamente,  a privati in possesso  dei  requisiti previsti   dalla  
legge  regionale  75/1982   e   successive modifiche  ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto,  alla costruzione o completamento,  ovvero  al recupero    o   completamento   di   alloggi    aventi    le caratteristiche di cui alla legge medesima.
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              7.  Il Fondo  di  cui  al  comma 1  è amministrato  dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata,  attraverso i propri organi sociali. Il  Fondo  è distinto  in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso  si applicano le disposizioni della 
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
 
            
            
            
              8.  La  vigilanza  sulla gestione  del  Fondo di cui  al comma    1   è   esercitata   dalla   Direzione   regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
            
            
            
              8  bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia  SpA è  autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in  deroga  alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie.  In tali  casi,  oltre alle somme anticipate di cui  al  periodo precedente,  verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del  Fondo,  un  tasso di interesse pari  a  quello  che  il Mediocredito  del Friuli-Venezia Giulia SpA  corrisponde  al Fondo  medesimo  sulle  giacenze.  L'interesse  annuo  così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo  degli interessi maturati anno  per  anno  sulle giacenze del Fondo.
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            Note:
            
            
            
              1Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 18/2000
 
            
            
            
              2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 6, comma 26, L. R. 3/2002
 
            
            
            
              3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
 
            
            
            
              4I commi 1 e 7, gia' abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera v), L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge, restano in vigore per effetto della sostituzione della lettera v) sopracitata, ad opera dell'art. 12, comma 1, L.R. 12/2003.
 
            
            
            
              5Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              8Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              9Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              10Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              11Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              12Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              13Comma 12 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              14Comma 13 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              15Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
 
            
            
            
              16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 27, L. R. 12/2006
 
            
            
            
              17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
 
            
            
            
              18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 122, L. R. 27/2012
 
            
            
            
              19Vedi la disciplina transitoria della  lettera b) del comma 2, stabilita da art. 9, comma 68, lettera c), L. R. 15/2014
 
            
            
            
              20Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 37/2017
 
            
            
            
              21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 11, comma 5, L. R. 37/2017
 
            
            
            
              22La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.