Art. 11
(Interventi in materia di istruzione e cultura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio formato tra le Università di Graz e Lubiana al fine di istituire un master in politiche comunitarie.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5089 (1.1.158.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VI - con la denominazione << Contributo alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio tra le Università di Graz e Lubiana al fine dell'istituzione di un master in politiche comunitarie >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5131 (2.1.238.3.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento di programmi speciali ed altre iniziative didattiche >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio comunale della nave romana << Julia Felix >>, ai fini della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa con gli organi della Sovrintendenza regionale ai beni culturali, di un museo di archeologia subacquea dell'Adriatico settentrionale.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5247 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana << Julia Felix >> al fine della realizzazione nel territorio comunale di un museo di archeologia subacquea >> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il recupero ed il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5248 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Staranzano per finalità archeologiche >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
9. Al fine di favorire la più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi regionali pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, agli interventi promossi in tale materia dall'Unione europea nell'ambito del << Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000- 2004) >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di raccolta e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli strumenti normativi ed i programmi di intervento comunitario, nonché la prestazione di assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti specifici di iniziative di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili di ammissione ai finanziamenti comunitari.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5344 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VI - con la denominazione << Spese per l'attività di consulenza e di assistenza tecnica dell'Ente regionale teatrale per la partecipazione al "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000-2004)" >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
12. Nella Tabella recante << Enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale >>, allegata alla
legge regionale 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: << m) Comune di Monfalcone per iniziative musicali collegate al Teatro comunale 150 milioni. >>;
b) al medesimo punto 3 le parole << Totale annuo (capitolo 5399) 1.400 milioni >> sono sostituite dalle parole << Totale annuo (capitolo 5399) 1.550 milioni >>;
c) al punto 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: << e) Società di Minerva di Trieste 40 milioni >>;
d) al medesimo punto 5 le parole << Totale annuo (capitolo 5363) 340 milioni >> sono sostituite dalle parole << Totale annuo (capitolo 5363) 350 milioni >>.
14. Per le finalità previste dall'
articolo 1, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5410 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione annua al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
15. Per le finalità previste dall'
articolo 1, primo comma, lettera g sexies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5411 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione annua al Centro studi e ricerche storiche "Silentes loquimur" >> con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'anno 1999.
16. Per le finalità previste dall'
articolo 1, primo comma, lettera g septies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5412 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione annua alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.
18. Nell'ambito delle finalità indicate nell'
articolo 13, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di un programma organico di interventi minori di adattamento e miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali appartenenti ad enti locali collegati al circuito teatrale della Regione.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per sostenere un programma di interventi volti all'adattamento e al miglioramento della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale >> e con lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l'anno 1999 da destinare al ripiano del disavanzo consolidatosi al 31 dicembre 1998 a fronte delle spese di gestione per l'attuazione della propria attività istituzionale.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI:
a) capitolo 5492 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 5493 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
22. All'onere derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 21, lettera b), si provvede mediante storno dallo stanziamento dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 5512 - lire 75 milioni;
b) capitolo 5523 - lire 75 milioni;
c) capitolo 5562 - lire 50 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15.
23. Al
comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999, è aggiunto in fine il seguente periodo: << Sulla base dell'aggiornamento della tabella possono essere apportate con atto amministrativo variazioni compensative agli importi dei contributi attribuiti ai soggetti ivi indicati. >>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via sperimentale, per il tramite dell'Ente Friuli nel Mondo quale struttura idonea che ha avviato una specifica sperimentazione, emittenti televisive che programmino informazione culturale destinata ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena, residenti in Canada e negli Stati Uniti.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5358 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Assegnazione all'Ente Friuli nel Mondo per contributi a emittenti televisive per la diffusione di programmi culturali di informazione destinati ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena residenti in Canada e negli Stati Uniti >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche, riconosciuto Ente regionale con DPGR 20 novembre 1998, n. 0403/Pres., al fine di assicurare la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli studenti della scuola dell'obbligo, delle opere di alcuni dei principali artisti friulani del '900.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe - BHE a favore della promozione della diffusione della cultura e della cooperazione tra l'Europa e la Siberia Orientale.
29. Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 70 milioni, di lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e 1.6 - sezione VI:
a) capitolo 5413 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario al centro Friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 5414 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere di alcuni dei principali artisti friulani >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;
c) capitolo 5415 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe (BHE) >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine di assicurare la realizzazione della campagna di scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5258 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.
Art. 12
(Interventi nei settori produttivi)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 15, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come integrato dall'
articolo 94, comma 2, della legge regionale 13/1998, con particolare riferimento ai programmi di Consorzi o altre forme associative regionali tra operatori agrituristici tendenti alla creazione e promozione di itinerari agrituristici, utilizzando il supporto di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6901 (2.1.163.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, con particolare riferimento alla creazione e promozione di itinerari agrituristici col supporto di strumenti informatici >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario, << una tantum >>, di lire 1.300 milioni per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate.
3. Il piano di ristrutturazione deve comprendere una revisione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività delegate. La concessione del contributo straordinario è condizionata al preventivo parere, sul piano di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario, << una tantum >>, alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate >> e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere in via diretta o indiretta la costituzione di una società per la promozione turistica e dei prodotti del comparto agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia ed a partecipare alla successiva gestione della stessa.
6. La partecipazione alla società di cui al comma 5 è aperta ad altri Enti pubblici ed a soggetti privati. L'apporto al capitale sociale da parte dell'Amministrazione regionale, direttamente o indirettamente, e degli Enti pubblici può essere anche minoritario.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1345 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.20.3 - di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione X - con la denominazione << Spese per la costituzione di una società per la promozione turistica e dei prodotti del comparto agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
10. Per le finalità previste dall'
articolo 50, della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo. In relazione al disposto di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877 sono aggiunte infine le seguenti parole << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione >>.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato << Playing together >>.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8952 (1.1.155.2.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
15. Al fine di consentire la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8975 (1.1.152.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Comune di Chiusaforte per le spese di consulenza e progettazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea >> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione << 4 T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est >>.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9088 (1.1.158.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est" >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
19. Per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici, ai sensi dell'
articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, limitatamente a somme relative all'esercizio 1998 con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1998, n. 3639 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici per l'esercizio 1998 >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Azienda di promozione turistica di Trieste al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, un'azione promozionale turistica nei Paesi dell'Est europeo con particolare riguardo alla Russia.
21. L'azione promozionale di cui al comma 20 può essere effettuata anche per mezzo di società di diritto privato ed alla stessa possono partecipare enti pubblici, consorzi di operatori turistici, agenzie di viaggio ed operatori privati.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9214 (2.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo all'Azienda di promozione turistica di Trieste per un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo, con particolare riguardo alla Russia >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9238 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia a parziale sollievo delle spese di gestione dei Consorzi stessi.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a carico del capitolo 9125 (1.1.163.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.2 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese di gestione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo di promuovere l'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico-produttivo, fieristico-promozionale ed organizzativo, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.
29. Il contributo di cui al comma 28 è erogato, anche in via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a seguito della presentazione e approvazione del progetto relativo a tale attività di promozione.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7689 (2.1.158.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per la promozione dell'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
32. Al fine di favorire l'equilibrio tra le esigenze legate alla maternità e quelle lavorative, promuovendo l'eguaglianza sostanziale per le donne nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'
articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, o di loro consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa iscritti all'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della medesima
legge regionale 6/1970, come aggiunti rispettivamente dall'
articolo 18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n. 29 e dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sostengono per la costituzione di un fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in caso di assenza dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.
33. Possono beneficiare dell'intervento le titolari o socie di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.
34. Per le finalità previste dal comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Bilaterale Regionale Artigiani FVG (EBIART) un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo alimentato dai versamenti volontari delle imprenditrici.
35. Il finanziamento regionale è pari al doppio dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8468 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 27 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento all'Ente bilaterale regionale artigiani FVG (EBIART) a titolo di concorso nella realizzazione del fondo volontario delle imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal lavoro >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di aiuto umanitario, è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani - Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via straordinaria, del progetto per la costruzione di quattro casette per infermieri del << St. Luke's Hospital >> in Angal (Uganda). Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4165 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 18 - programma 0.6.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione I - con la denominazione << Finanziamenti del Fondo regionale della protezione civile da destinare alla realizzazione del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di Angal in Uganda >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
39. Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo straordinario di lire 180 milioni per l'anno 1999, per l'individuazione di idonei strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale al fine di ricercare le condizioni per la tutela dei lavoratori in esubero, posti nelle liste di mobilità o licenziati a seguito di crisi o di fallimento di imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.
40. Ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie presenta all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata del programma delle attività da realizzare; il programma viene approvato dalla Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7690 (1.1.163.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie per l'individuazione di strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale >> e con lo stanziamento di lire 180 milioni per l'anno 1999.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, limitatamente alle domande pervenute nell'anno 1999 ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, i contributi ivi previsti per l'infrastrutturazione delle zone industriali di competenza.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare le convenzioni vigenti per regolamentare i rapporti e le procedure connesse al monitoraggio ed alla valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno dei comparti economici attivati da leggi e norme regionali e per determinare i relativi compensi e rimborsi spese da riconoscere agli stessi per i servizi prestati. L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a carico dei vari fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.
Note:
1Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 vengono notificate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 19 della medesima L.R. 25/99, ed i relativi effetti sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo della Commissione stessa.
Art. 13
(Altri interventi)
1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'
articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 28, della legge regionale 4/1999, limitatamente alle opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3442 (2.1.242.3.08.15) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, con la denominazione << Contributi per la realizzazione di opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prata di Pordenone un contributo di lire 1.000 milioni per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte.
6. La spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5 comprende anche l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del centro medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3444 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di San Quirino per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 800 milioni per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri << Pertini >>.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3445 (2.1.233.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini" >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.
10. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 7 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per lire 2.277.011.894, in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;
b) per lire 8.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 175 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2413 (1.1.162.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'Istituto << F. Renati >> di Udine per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura >> e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 (2.1.232.3.08.27) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
13. In vista dell'attuazione delle procedure di cui all'
articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'
articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, relativamente alla quota di proprietà regionale dell'immobile sito in Comune di Azzano Decimo, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP, e considerato il disposto dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo, a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte del citato compendio immobiliare di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di una perizia di stima. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base della presentazione della deliberazione dell'Ente relativa all'acquisto e del parere di congruità del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 (2.1.232.3.08.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.15.1 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto di parte dell'immobile sito in detta località, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP da adibire a centro polifunzionale e scolastico >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi << de minimis >> previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 788 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1045 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 8 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis" >> e con lo stanziamento di lire 788 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 990 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 16.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra l'abitato di Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3716 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1999.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia.
23. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 22, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Muggia per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande viabilità triestina sino alla concorrenza di lire 300 miliardi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di ogni singolo intervento, alla spesa per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti predetti, la definizione dei costi per la loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3941 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.4 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Spese per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale regionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
29. In attuazione del disposto di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3683 (2.1.232.5.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributi alla Provincia di Pordenone interessata dal progetto di ampliamento della base di Aviano per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale >> con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 471 (2.3.2) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione << Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni 2002 e 2003 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi.
31. Per le finalità previste dall'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo. Detto importo è da considerare in parte a reintegro delle somme utilizzate a carico del Fondo regionale per la protezione civile per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, di cui all'
articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, una convenzione rivolta a sostenere la promozione commerciale all'estero ed a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe, di cui alla
legge 19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.
33. La convenzione, di cui al comma 32, fissa le azioni, i tempi e le modalità di progetti da realizzare in materia di informazione, di animazione e formazione, di promozione e di cooperazione transnazionale delle imprese regionali, con particolare riguardo a potenziare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro sistemi ed associazioni, secondo le linee del programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'
articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e d'intesa con l'Amministrazione regionale, anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese sopra menzionate.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 788 (2.1.142.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione XII - con la denominazione << Spese per la convenzione tra Regione e Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale di cui alla
legge 19/1991 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
35. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 46, comma 2, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino un contributo di lire 321 milioni per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di beni mobili ed attrezzature.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1311 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.15.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature >> e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Tarvisio 2006 SpA un finanziamento straordinario di lire 60 milioni finalizzato alla predisposizione di un documento di indirizzo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006 ed al Piano particolareggiato del Tarvisiano.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1971 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 12 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire 60 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
40. La concessione e contestuale erogazione del finanziamento è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9400 (1.1.152.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.3.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VIII - con la denominazione << Spese per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei caduti della Polizia di Stato nell'attentato del 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria ad Udine.
43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5194 (1.1.242.3.06.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento ai caduti della Polizia di Stato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3735 (2.1.236.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
46. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del pubblico servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare.
47. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 (2.1.234.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 15
(Interventi a favore delle zone terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.
5. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 4 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato << Casa Menegon >>.
9. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 8 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 8 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.
13. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 12 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 12 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.
17. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 16 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
21. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 20 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.
25. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 24 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari >> e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato << Casa Cavazzini >>.
29. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 28 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 28, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini" >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1999.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di progettazione pubblica o privata.
33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi.
36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.
40. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 39 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 39, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della << Fortezza Osoppo >>.
44. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 43 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 43, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo" >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
47. Per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio - già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici - da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.
52. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 51, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 51 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale >> e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.
55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:
a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
1) capitolo 9445 - lire 27.343.029;
2) capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;
3) capitolo 9519 - lire 150.000.000;
4) capitolo 9521 - lire 300.000.000;
5) capitolo 9525 - lire 93.242.181;
6) capitolo 9526 - lire 735.493.749;
7) capitolo 9532 - lire 32.211.472;
8) capitolo 9538 - lire 315.000.000;
9) capitolo 9543 - lire 200.000.000;
10) capitolo 9550 - lire 200.000.000;
11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.
56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.
Art. 16
(Altre norme contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali. I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, n. 7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'
articolo 8 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, e dell'articolo 2, settimo comma, del
DPR 23 gennaio 1965, n. 114, come modificato dall'
articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è dovuta alcuna tassa di concessione per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 1.400 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di Trieste nelle more dell'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività allo stesso assegnati dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a carico del Fondo Trieste.
6. La concessione della garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è disposta con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.
7. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie idonee garanzie a fronte della stessa, e dall'atto di adesione della banca concedente.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
9. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA è autorizzato ad alienare, alla scadenza dei contratti di locazione in essere, i fondi rustici dell'Azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado nonché i terreni situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda già di proprietà dell'Ente Tre Venezie, fatta salva la superficie necessaria all'Ente ai fini della sperimentazione agricola.
10. L'ERSA, con apposito regolamento, predispone la suddivisione in lotti omogenei delle superfici di cui al comma 9, salvaguardando il diritto di prelazione degli affittuari e l'accorpamento di eventuali fondi rustici invenduti, e provvede alla stima del valore dei terreni.
11. Il prezzo d'acquisto dei terreni di cui al comma 9 può essere corrisposto in 20 rate annuali posticipate, senza aggravio di interessi.
12. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, ovvero, nei Comuni in cui vige il sistema tavolare, all'atto dell'intavolazione del diritto nel libro fondiario, con iscrizione di ipoteca a favore della Regione a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
13. Per un periodo di 15 anni dalla data di stipulazione del contratto, i beni immobili di cui al comma 9 non possono essere alienati né concessi in affitto o comodato, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'ERSA ed a spese degli acquirenti.
14. I beni immobili di cui al comma 9 sono alienati con i seguenti criteri di priorità:
a) ai conduttori in affitto i quali conservano il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto, anche dopo il rilascio del fondo;
b) ad imprenditori agricoli residenti da almeno due anni nei Comuni in cui sono ubicati i beni medesimi;
c) ad imprenditori agricoli residenti da almeno due anni nella Regione Friuli - Venezia Giulia; in tal caso il pagamento non viene rateizzato.
15. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni immobili di cui al comma 9 affluiscono al capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in scadenza con il 31 dicembre 1999, e viene approvato lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.
18. Le risorse derivanti da estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per quote di provvista non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
19. Ai seguenti articoli della
legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituiti dall'
articolo 2 della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 143, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: << d) Servizio della finanza sanitaria; >>;
b) all' articolo 145, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: << f bis) cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al settore socio-assistenziale. >>;
c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1471. Il Servizio della finanza sanitaria svolge le attività di natura finanziario-contabile della Direzione afferenti il settore sanitario, in particolare cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale ed esplica, al riguardo, attività di indirizzo e controllo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e, nei limiti delle competenze spettanti alla Regione, degli altri Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale. >>;
seguente periodo: << Cura la gestione delle risorse
finanziarie destinate agli interventi di supporto al
Servizio sanitario regionale in materia veterinaria. >>.
20. All'
articolo 11, comma 17, della legge regionale 4/1999, le parole << per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >> sono sostituite dalle parole << per l'acquisto e per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >>.
21. In relazione al disposto di cui al comma 20 nella denominazione del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 le parole << alla realizzazione >> sono sostituite dalle parole << all'acquisto e alla realizzazione >>.
22.
L'
articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
1. Il contributo regionale negli interessi sui mutui previsti dagli articoli 1 e 2 è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento, determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, e quello agevolato determinato in misura pari a quella stabilita dallo Stato per analoghe operazioni, in conformità al
DPCM 29 novembre 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
2. Il contributo negli interessi è corrisposto in annualità o semestralità costanti posticipate per una durata massima di anni 20.
3. L'estinzione anticipata del mutuo, la cui durata non può, in ogni caso, essere inferiore ad anni dieci, comporta la cessazione della corresponsione del contributo negli interessi a decorrere dalla prima annualità o semestralità successiva alla data di estinzione. >>.
23.
All'
articolo 8 della legge regionale 14/1998, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 9 bis. Nella rinegoziazione dei mutui agrari di miglioramento posti in essere con fondi propri delle banche, ovvero con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie, la rata di concorso negli interessi a carico dell'Amministrazione regionale può essere maggiorata degli oneri che il mutuatario deve corrispondere alla banca finanziatrice per effetto della rinegoziazione medesima.
9 ter. Alla copertura dei predetti oneri si provvede attingendo all'importo derivante dalla differenza tra la rata a carico della Regione - determinata con l'originario decreto di concessione - e la nuova rata di concorso rideterminata per effetto della rinegoziazione del mutuo.
9 quater. L'intervento regionale a copertura degli oneri di rinegoziazione dei mutui è ripartito sulle semestralità od annualità residue fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli oneri medesimi e non può superare l'ammontare complessivo della minore spesa a carico della Regione derivante per effetto della ricontrattazione. >>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota, non eccedente lire 294 milioni, dello stanziamento di lire 1.563 milioni - allocato al capitolo 9313 con l'
articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/1999 - a titolo di corrispettivo dell'incarico affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 26 marzo 1999 per l'elaborazione e la predisposizione dei programmi attuativi regionali previsti dall'
articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con l'
articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al saldo del contributo previsto dall'
articolo 22, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, per gli anni 1993-1996 a favore dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli-Venezia Giulia, previa la sola dichiarazione del presidente da cui risulti che il programma per ciascun anno di riferimento è stato regolarmente realizzato.
26. Per gli esercizi 1997 e seguenti il saldo del contributo, concesso a norma dell'
articolo 22 della legge regionale 10/1991, è corrisposto previa dichiarazione del presidente dell'Associazione che certifichi, ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 23/1997, che tutta la documentazione trasmessa, con riferimento alle manifestazioni ammesse a finanziamento e regolarmente realizzate, risponde ai requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
27. Il presidente dell'Associazione fra le Pro Loco, per ogni singola associata sottoposta a controllo a campione, ai sensi della
legge regionale 23/1997, verificata la regolarità amministrativo-contabile della documentazione di spesa, redige un elenco cronologico e rilascia la dichiarazione di cui al comma 26.
28.
All'
articolo 37 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<< 7 bis. La violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. >>.
29. Gli stanziamenti iscritti nei bilanci delle Province nel titolo II della spesa e destinati al finanziamento di iniziative dirette nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 si considerano impegnati in corrispondenza e per l'ammontare delle relative entrate accertate.
30. La disposizione di cui al comma 29 trova applicazione per tutti gli stanziamenti individuati dal comma medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.
32. In relazione al disposto dell'
articolo 4, comma 14, della legge regionale 10/1997, le variazioni di spesa autorizzate dall'articolo 14, commi 26 e 27, della legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.
33. All'
articolo 47, comma 3, della legge regionale 7/999, le parole << a decorrere dal bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e dal bilancio per l'anno 2000 >> sono sostituite dalle parole << a decorrere dal bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e dal bilancio per l'anno 2001 >>.
36. Ai fini di quanto previsto dall'
articolo 1, comma 17, lettera b), della legge regionale 4/1999, per favorire la razionalizzazione e la riarticolazione delle funzioni dei Comuni, nonché in attesa di un complessivo e organico riordino del sistema delle autonomie del Friuli-Venezia Giulia, le unioni di Comuni sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi da 37 a 41. Alle stesse unioni si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, per quanto compatibili.
37. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza. I Comuni interessati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, l'atto costitutivo, unitamente allo statuto dell'unione.
38. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione - garantendo la rappresentanza delle minoranze - oltre a indicare le funzioni da svolgere e le relative risorse. All'unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
39. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
40. Dopo la costituzione di una unione, altri Comuni contermini possono deliberare la propria adesione, mediante approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità di cui al comma 37.
41. La Regione eroga a ciascun Comune che abbia aderito all'unione un'assegnazione annuale integrativa, calcolata in misura percentuale rispetto alla somma dei trasferimenti disposti per l'anno precedente alla costituzione dell'unione. L'assegnazione cessa con lo scioglimento dell'unione. Le unioni di Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell'unione, per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti locali.
42. All'
articolo 16, comma 56, della legge regionale 3/1998, la parola << costruzione >> è sostituita dalla parola << realizzazione >>. Conseguentemente la denominazione del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è modificata con la sostituzione della parola << costruzione >> con la parola << realizzazione >>.
43. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Note:
1Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 17
(Rifinanziamenti di leggi regionali)
1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 743 (1.1.162.2.08.32)
Contributi agli enti senza finalità di lucro del Friuli-Venezia Giulia per progetti ammessi al finanziamento di programmi dell'Unione europea gestiti direttamente dalla Commissione europea
Art. 16, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10
1998 | -- |
1999 | -70.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -70.000.000 |
2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 1489 (1.1.145.2.01.01)
(di nuova istituzione - rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I)
Oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali esborsi per il pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 472/1997 ed in favore del personale regionale e in rapporto di servizio onorario
Art. 11, comma 32, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 200.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 200.000.000 |
3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2259 (1.1.210.3.08.29)
Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta
Art. 3, comma 27, legge 28.12.1995, n. 549, art. 11 l.r. 24.1.1997, n. 5, art. 9, comma 19, l.r. 12.2.1998, n. 3, art. 21, comma 1, lettera c), l.r. 3.3.1998, n. 6
1998 | -- |
1999 | 2.817.599.283 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.817.599.283 |
4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2410 (1.1.142.2.08.29)
Spese per l'attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi regionali
>Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 l.r. 3.9.1996, n. 39
1998 | -- |
1999 | 2.040.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.040.000 |
5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2423 (2.1.210.3.08.16)
Spese per la predisposizione e diffusione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
Art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 7.9.1987, n. 30, come da ultimo modificato dall'art. 5 l.r. 14.6.1996, n. 22, art. 19, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
1998 | -- |
1999 | 250.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 250.000.000 |
6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2442 (2.1.210.5.08.16)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)
Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti, ivi compreso l'affidamento di incarichi
Art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 4.9.1991, n. 41
1998 | -- |
1999 | 2.052.405 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.052.405 |
7. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 2455 (2.1.243.3.08.16)
Contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di aree a destinazione industriale di loro pertinenza
Art. 38 l.r. 20.1.1992, n. 2
1998 | -- |
1999 | -250.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -250.000.000 |
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2459 (2.1.210.5.08.16)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)
Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive
Art. 2, comma 1, lettere c) e d), l.r. 4.9.1991, n. 42
1998 | -- |
1999 | 653.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 653.000 |
9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2470 (2.1.210.3.10.29)
Spese e compensi per progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari nonché per la predisposizione del piano regionale delle sistemazioni geologiche
Art. 8 l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 11 l.r. 4.5.1992, n. 15
1998 | -- |
1999 | 750.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 750.000 |
10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2870 (2.1.243.5.10.11)
Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento
Art. 3 l.r. 20.12.1976, n. 65
1998 | -- |
1999 | 281.034.559 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 281.034.559 |
11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2886 (2.1.210.3.10.11)
Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione della viabilità di servizio forestale, zona ceduo, in provincia di Udine e di Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali
Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 37 legge 27.12.1983, n. 730, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 17, comma 28, l.r. 6.2.1996, n. 9
1998 | -- |
1999 | 311.873.708 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 311.873.708 |
12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2888 (2.1.210.3.10.11)
Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali
Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 12, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10
1998 | -- |
1999 | 137.146.586 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 137.146.586 |
13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2937 (2.1.210.3.10.12)
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali
RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretata dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43 e abrogata dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 9, comma 26, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 395.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 395.000.000 |
14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3270 (2.1.238.5.07.26)
(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII)
Erogazione di somme già destinate alla costruzione di alloggi a favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di società cooperative finalizzata alla definizione di situazioni pregresse
Art. 67, lettera a), legge 22.10.1971, n. 865, art. 2 l.r. 6.3.1973, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 l.r. 16.8.1976, n. 41, art. 61 l.r. 9.11.1998, n. 13
1998 | -- |
1999 | 84.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 84.000.000 |
15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3327 (2.1.232.5.08.27)
Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero
Art. 12 l.r. 26.10.1987, n. 34
1998 | -- |
1999 | 200.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 200.000.000 |
16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3334 (2.1.232.3.08.26)
Finanziamenti una tantum agli IACP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana
Art. 13, comma 2, lettere b), c) e d), art. 15 l.r. 29.4.1986, n. 18
1998 | -- |
1999 | 1.670.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.670.000.000 |
17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)
Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53
| 1998 | -- |
| 1999 | -20.000.000 |
| 2000 | -20.000.000 |
| 2001 | -20.000.000 |
| TOTALE | -60.000.000 |
limite 23 | 1999 - 2016 | -20.000.000 |
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
18. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite di impegno di seguito indicato, relativamente ad interventi pregressi
Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)
Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53
| 1998 | -- |
| 1999 | 20.000.000 |
| 2000 | 20.000.000 |
| 2001 | 20.000.000 |
| TOTALE | 60.000.000 |
limite 27: | 1999 - 2018 | 20.000.000 |
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 3923 (1.1.155.2.09.17)
Finanziamento straordinario per la sperimentazione dell'utilizzo della carta dei servizi Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio
Art. 5, comma 73, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | -250.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -250.000.000 |
20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 4160 (1.1.243.3.04.32)
Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica
Artt. 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis l.r. 28.8.1982, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, art. 13 l.r. 4.5.1992, n. 15
1998 | -150.000.000 |
1999 | -- |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -150.000.000 |
21. La spesa autorizzata dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variata e così autorizzata nella misura di seguito indicata
Capitolo 4355 (1.1.157.2.08.08)
Finanziamento agli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del servizio sanitario nazionale
Legge 23.12.1978, n. 833, Titolo I del dlgs 15.12.1997, n. 446, art. 6, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 49.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 49.000.000.000 |
22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08)
Anticipazioni a favore di Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti da alienazione di beni patrimoniali
Art. 4, comma 29, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 1.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.000.000.000 |
23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07)
Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo
Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l.r. 26.7.1996, n. 26, art. 31 l.r. 19.5.1998, n. 10
1998 | -- |
1999 | -- |
2000 | 700.000.000 |
2001 | -- |
TOTALE | 700.000.000 |
24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4769 (2.1.162.2.08.07)
Finanziamenti ad enti, ad associazioni e società qualificati per l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio-assistenziali
Art. 30, comma 4, l.r. 5.2.1992, n. 4, art. 6, comma 1, lettera f), l.r. 19.5.1998, n. 10
1998 | -- |
1999 | 400.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 400.000.000 |
25. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 5369 (1.1.162.2.06.06)
Finanziamento all'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia a sostegno dell'attività di ricerca e documentazione riguardante la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia
Art. 3 l.r. 31.8.1982, n. 73, come integrato dall'art. 6, comma 57, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | -70.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -70.000.000 |
26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 5395 (1.1.162.2.06.06)
Spese per iniziative volte alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli-Venezia Giulia anche al di fuori del territorio regionale, nonché per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di avvenimenti di rilevante significato per la storia e la cultura regionale
Art. 21, comma 2, l.r. 8.9.1981, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 50.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 50.000.000 |
27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6139 (2.1.242.5.08.09)
Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, società dagli stessi partecipate, nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e delle strutture ad essi assimilabili, ivi comprese le opere accessorie per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale
Art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 18.8.1980, n. 43, come sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 18.5.1993, n. 23 e da ultimo integrato dall'art. 58, comma 1, l.r. 20.4.1999, n. 9, art. 5, comma 3, l.r. 18.8.1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'art. 1 l.r. 18.5.1993, n. 23, art. 37, comma 1, l.r. 9.3.1988, n. 10, come modificato dall'art. 25, comma 4, l.r. 9.7.1990, n. 29
1998 | -- |
1999 | 300.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 300.000.000 |
28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6302 (2.1.243.3.10.10)
Contributi a produttori agricoli singoli ed associati, ad enti, cooperative e loro consorzi per l'impianto di frutteti razionali, l'istituzione di vivai in zone idonee ad accoglierli, nonché per la promozione di iniziative di contenuto vario inerenti ai settori orticolo e frutticolo e la realizzazione di strutture ed impianti occorrenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
Artt. 4, 5 l.r. 30.12.1967, n. 29, art. 7 l.r. 30.12.1967, n. 29, abrogati da art. 80, comma 1, lettera h), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 550.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 550.000.000 |
29. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6310 (2.1.243.3.10.10)
(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli
Art. 4 l.r. 20.7.1967, n. 16, comma 1, numero 5
1998 | -- |
1999 | 1.300.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.300.000.000 |
30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6446 (2.1.243.3.10.10)
Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali
Art. 22, comma 1, lettera b), l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 24 l.r. 27.11.1981, n. 79, come sostituito dall'art. 2 l.r. 12.3.1985, n. 11 e abrogato da artt. 80, lettera mm), 93 l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 100.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 100.000.000 |
31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6556 (1.1.210.3.10.10)
Spese per opere pubbliche di bonifica integrale
Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 2.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.000.000.000 |
32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6560 (2.1.210.5.10.10)
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - fondi regionali
Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12
1998 | -- |
1999 | 2.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.000.000.000 |
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6562 (1.1.210.3.10.10)
Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi
Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 447.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 447.000.000 |
34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6564 (1.1.210.3.10.10)
Spese per la manutenzione delle opere di bonifica
RD 13.2.1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretato dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43, e abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 1.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.000.000.000 |
35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6573 (1.1.210.3.10.10)
Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura
Art. 1 l.r. 29.12.1976, n. 69
1998 | -- |
1999 | 140.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 140.000.000 |
36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7025 (2.1.243.3.10.10)
Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata
Art. 2 l.r. 20.7.1967, n. 16, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera f), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 98, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13
1998 | -- |
1999 | 100.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 100.000.000 |
37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7202 (2.1.243.3.10.10)
(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.4 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti
Art. 9 l.r. 23.8.1985, n. 45, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera fff) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 800.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 800.000.000 |
38. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7254 (2.1.243.6.10.10)
Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760
Art. 12 l.r. 3.10.1981, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera nn), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -700.000.000 |
1999 | -3.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -3.700.000.000 |
39. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7255 (2.1.243.6.10.10)
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
Art. 7 l.r. 12.8.1975, n. 57, come modificato dall'art. 19 l.r. 1.9.1979, n. 58, dall'art. 10 l.r. 18.8.1980, n. 42, dall'art. 1 l.r. 23.11.1981, n. 78 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera v), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -3.437.600.000 |
1999 | -1.800.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -5.237.600.000 |
40. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7360 (2.1.243.5.10.10)
Finanziamento per la realizzazione di interventi in attuazione del regolamento (CEE) n. 951/1997 e del relativo programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale
Regolamento CEE 20.5.1997 n. 951, art. 14, comma 37, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4 l.r. 22.12.1998, n. 17
1998 | -- |
1999 | -3.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -3.000.000.000 |
41. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7381 (2.1.243.3.10.10)
Finanziamento per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele
Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221, art. 14, comma 40, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4
1998 | -- |
1999 | -300.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -300.000.000 |
42. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata
Capitolo 1437 (4.3.6)
Rimborso da parte della Unione europea per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele
Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221
1998 | -- |
1999 | -100.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -100.000.000 |
44. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7824 (2.1.243.4.10.28)
(di nuova istituzione - rubrica n. 26 - programma 0.21.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi sugli interessi dei mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati, nonché a sostegno degli investimenti del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari
Art. 1, comma 1, l.r. 11.11.1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 18.3.1991, n. 12
1998 | -- |
1999 | 35.172.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 35.172.000 |
45. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7930 (2.1.238.5.10.28)
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
Art. 10 l.r. 6.12.1976, n. 63, abrogato dall'art. 22, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, art. 218, comma 2, l.r. 28.4.1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 26.4.1999, n. 11
| 1998 | -- |
| 1999 | -3.000.000.000 |
| 2000 | -3.000.000.000 |
| 2001 | -3.000.000.000 |
| TOTALE | -9.000.000.000 |
limite 15: | 1999 - 2013 | -3.000.000.000 |
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7942 (2.1.238.3.10.28)
Contributi in conto capitale ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi ivi compreso il costo delle aree
Art. 15 bis, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, come inserito dall'art. 8, comma 6, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 900.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 900.000.000 |
47. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
Capitolo 7975 (2.1.238.4.10.28)
Contributi annui costanti ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime
Art. 15, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3
| 1998 | -- |
| 1999 | 3.000.000.000 |
| 2000 | 3.000.000.000 |
| 2001 | 3.000.000.000 |
| TOTALE | 9.000.000.000 |
limite 2: | 1999 - 2013 | 3.000.000.000 |
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 8480 (1.1.162.2.08.07)
Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale
Artt. 1, 2 l.r. 14.3.1988, n. 12, art. 33, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
1998 | -- |
1999 | 100.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 100.000.000 |
49. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 8700 (2.1.243.3.10.23)
Contributi a favore dei << fondi rischi >> dei consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese artigianali di cui al Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
Art. 1 l.r. 28.4.1978, n. 30, come modificato dall'art. 17, comma 3, l.r. 29.1.1985, n. 8, art. 25, comma 1, l.r. 23.7.1984, n. 30, art. 57, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
1998 | -- |
1999 | 2.500.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.500.000.000 |
50. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 8740 (2.1.243.7.10.23)
Contributi in conto interessi al Medio credito del Friuli- Venezia Giulia per la concessione ad imprese artigiane e loro consorzi di finanziamenti agevolati a breve termine
Comma 6 bis dell'art. 142 l.r. 28.4.1994, n. 5, come aggiunto dall'art. 59, comma 17, l.r. 6.2.1996, n. 9
1998 | -- |
1999 | -3.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -3.000.000.000 |
51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9081 (2.1.162.5.10.25)
Concorso nelle spese di primo impianto, avvio e funzionamento della società per azioni associata alla network con sede a New York dell'associazione dei World Trade Centers (WTCA)
Art. 11, comma 18, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 200.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 200.000.000 |
52. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 9140 (2.1.243.7.10.25)
Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi
Art. 2 l.r. 26.8.1996, n. 36, come sostituito dall'art. 108, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13, art. 11, comma 11, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -6.100.000.000 |
1999 | -- |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -6.100.000.000 |
53. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 9145 (2.1.243.3.10.25)
Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976
Art. 109, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13
1998 | -100.000.000 |
1999 | -30.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -130.000.000 |
54. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9150 (2.1.243.3.10.25)
Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo
Art. 11 l.r. 26.8.1996, n. 36, art. 24, comma 1, l.r. 19.4.1999, n. 8
1998 | -- |
1999 | 2.800.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.800.000.000 |
55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9270 (2.1.238.3.10.24)
Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione, nonché l'ammodernamento di impianti e strutture gestite dalle aziende di promozione turistica
Art. 2, lettera g), l.r. 25.8.1965, n. 16, come sostituito dall'art. 1 l.r. 4.5.1993, n. 17 e come modificato dall'art. 11, comma 27, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 500.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 500.000.000 |
56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9399 (1.1.159.2.12.32)
Finanziamento a favore delle regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997
Art. 5, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 3.900.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 3.900.000.000 |
Art. 18
(Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di
mutuo)
1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato, è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | -17.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | -17.000.000.000 |
2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14
1998 | -- |
1999 | 17.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 17.000.000.000 |
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 1, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 847 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 2.
4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4
1998 | -- |
1999 | 27.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 27.000.000.000 |
5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14
1998 | -- |
1999 | 14.547.047.424 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 14.547.047.424 |
6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 1497 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)
Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 14.10.1965, n. 20, come integrato dall'art. 53 l.r. 11.5.1988, n. 28, art. 9 l.r. 22.12.1971, n. 57, come integrato dall'art. 4, comma 1, l.r. 23.12.1980, n. 75, art. 8 l.r. 16.8.1982, n. 53
1998 | -- |
1999 | 8.500.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 8.500.000.000 |
7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 1499 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)
Spese per la progettazione e la realizzazione della nuova sede di uffici regionali in Udine - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 70, comma 4, l.r. 6.2.1996, n. 9
1998 | -- |
1999 | 20.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 20.000.000.000 |
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2334 (E/1650) (2.1.232.5.08.16)
Contributi straordinari a comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 4.9.1990, n. 40
1998 | -- |
1999 | 1.350.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.350.000.000 |
9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2502 (E/1650) (2.1.210.3.12.15)
Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 40 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 7, comma 1, l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 2 l.r. 30.12.1985, n. 54
1998 | -- |
1999 | 350.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 350.000.000 |
11. Per le finalità previste dall'
articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, come inserito dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999 e modificato dal precedente comma è autorizzata la spesa a carico del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2665 (E/1650) (2.1.234.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 2.9.1981, n. 63, come sostituito dall'art. 1 l.r. 27.12.1986, n. 60 e modificato dall'art. 1 l.r. 6.12.1991, n. 56
1998 | -- |
1999 | 3.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 3.000.000.000 |
12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2938 (E/1650) (2.1.210.3.10.12)
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 8.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 8.000.000.000 |
13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2941 (E/1650) (1.1.210.5.08.29)
Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe - finanziato con contrazione di mutuo
L.r. 8.4.1982, n. 22 art. 9, commi 1 e 2, come integrato dall'art. 12, comma 1, l.r. 19.8.1996, n. 31, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45 e integrato dall'art 12, comma 1, l.r. 31/1996
1998 | -- |
1999 | 8.524.838.968 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 8.524.838.968 |
14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 3351 (E/1650) (2.1.232.3.08.27)
(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, commi 1, 2, l.r. 10.1.1983, n. 2
1998 | -- |
1999 | 2.200.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.200.000.000 |
15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 4399 (E/1650) (2.1.237.5.08.08)
Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 51 legge 23.12.1978, n. 833, art. 44, comma 1, l.r. 7.2.1990, n. 3, art. 6, comma 15, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 82.200.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 82.200.000.000 |
16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 4425 (E/1650) (2.1.237.3.08.08
(di nuova istituzione - rubrica n. 20 - programma 0.13.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Finanziamento di interventi per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 14.6.1985, n. 24, come sostituito dall'art. 44, comma 4, l.r. 7.2.1990, n. 3 e come integrato dall'art. 4, comma 26, l.r. 15.2.1999, n. 4, art. 20 l. 11.3.1988, n. 67
1998 | -- |
1999 | 1.850.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 1.850.000.000 |
17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6559 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Spese per opere pubbliche di bonifica integrale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58, abrogato da art. 80, comma 1, lettera z), l.r. 12/1998, art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera w), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, n. 12
1998 | -- |
1999 | 4.500.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 4.500.000.000 |
18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6561 (E/1650) (2.1.210.5.10.10)
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato dall'art. 80, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12, lettera mm), con effetto ex art. 93 comma 1 l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 8.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 8.000.000.000 |
19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6563 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 2.000.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.000.000.000 |
20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6570 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Spese per la manutenzione delle opere di bonifica - finanziato con contrazione di mutuo
RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, art. 2 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogati dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
1998 | -- |
1999 | 5.500.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 5.500.000.000 |
21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 9031 (E/1650) (2.1.232.3.10.24)
(di nuova istituzione - rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X)
Contributo al Comune di Chiusaforte per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 30, l.r. 12.2.1998, n. 3
1998 | -- |
1999 | 2.170.000.000 |
2000 | -- |
2001 | -- |
TOTALE | 2.170.000.000 |