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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal:  23-10-1965

Art. 8


Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.