LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/03/2012 al 27/07/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.
Art. 2
 (Strumenti di intervento)
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:
a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;
b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.
2. Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie.
3. I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007 , amministrate con contabilità separata, sulle quali il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
4. Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.
Art. 3
 (Dotazioni)
1. In aggiunta alle risorse esistenti, le dotazioni del FRIE, della Sezione per le garanzie e del Fondo per lo sviluppo, sono alimentate da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.
2. Il FRIE e il Fondo per lo sviluppo sono alimentati, inoltre, dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
Art. 4
 (Convenzionamento con le banche)
1. Nel rispetto dell' articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
CAPO II
 INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Art. 5
 (Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE)
1. Le dotazioni del FRIE sono destinate all'attivazione di mutui a condizioni agevolate a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata in conformità alla legge 908/1955 e al decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Art. 6
 (Fondo per lo sviluppo)
1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.
4. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da <<spin-off>> di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalità:
a) esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (<<seed>>);
b) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale (<<start up>>);
c) acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attività economica relativa al complesso aziendale acquistato.
Art. 7
 (Sezione per le garanzie)
1. Le dotazioni della Sezione per le garanzie sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti aziendali, nonché a operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio e lungo termine, a operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie e ad altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento aziendale.
3. Al fine di ridurre il rischio sottostante alle operazioni poste in essere a valere sulla Sezione per le garanzie è autorizzato l'accesso alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti e ad altre forme di controgaranzia, comprese le controgaranzie di cui all' articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
4. I confidi vigilati, autorizzati ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 , e operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
5. Ai fini e ai sensi del comma 4, fino al 31 dicembre 2012, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, i confidi iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 .
Art. 8
 (Regolamento)
1. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10.
Art. 9
 (Vincoli del beneficiario)
1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente capo hanno l'obbligo di mantenere la sede operativa attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e delle garanzie e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi. In caso di inosservanza dell'obbligo l'incentivo è revocato.
2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
CAPO III
 LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO
Art. 10
 (Comitato di gestione)
1. In conformità all' articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all' articolo 8 del decreto legislativo 110/2002 , l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie e del Fondo per lo sviluppo e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
2. Il Comitato di gestione è composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione.
9. Le spese di funzionamento del Comitato di gestione fanno proporzionalmente carico al FRIE, alla Sezione per le garanzie e al Fondo per lo sviluppo e il loro importo massimo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, previa motivata indicazione del Comitato di gestione.
Art. 11
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all' articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007 , nonché alle disposizioni concernenti ulteriori modalità di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 comunica tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive le deliberazioni assunte.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 12
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 );
b) l'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, e l'articolo 12 ter, commi da 1 a 10, 11, 12 bis e 14, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
c) l'articolo 41, comma 1, lettera c), l'articolo 42 bis, comma 2, l'articolo 43, commi 2 bis e 3, e gli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) l'articolo 85, comma 8 bis, e gli articoli 95, 96, 97 e 98 commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005 .
Art. 13
 (Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie)
1.
AI FRIE affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 , di seguito denominato << FRSC >>. A tale fine, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRSC e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al FRIE dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRSC, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009 .

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
3. All' articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << Comitato >> sono inserite le seguenti: << di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 , in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955 , di seguito denominato FRIE, >>;

b)
al comma 3 le parole << Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia) >> sono sostituite dalla seguente: << FRIE >>.

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all' articolo 98 della legge regionale 29/2005 .
5. All' articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi >>;

b)
al comma 12 le parole << al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10, >> sono sostituite dalle seguenti: << alle attività di cui al comma 14 >>;

c)
al comma 14 dopo le parole << Comitato di gestione >> sono inserite le seguenti: << , di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, >>.

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all' articolo 45 della legge regionale 12/2002 , di seguito denominato <<FRIA>>.
7.
Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009 .

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
9.
Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario di cui all' articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 , con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

10. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 .
11.
Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nel Fondo per lo sviluppo e per il trasferimento in capo a tale Fondo dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall' articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005 , sono trasferiti in capo al Fondo per lo sviluppo, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ).

12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 .
13. La Sezione per le garanzie a favore delle piccole e medie imprese succede nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella disponibilità delle risorse afferenti al Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all' articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005 .
14. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative.
15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, può convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco).
16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione.
17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all' articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' articolo 85 della legge regionale 29/2005 , per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.
18. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all' articolo 13 della legge regionale 12/2002 , a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.
19. L'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese industriali, di servizio e loro consorzi è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire il coordinamento con l'operatività degli interventi finanziari di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ).
20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo, è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.
21.
In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese >>.

22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.
23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.
24. Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:
a) agli articoli 1, 2, 3 ,4 ,6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 9/2003 , in materia di FRIE;
b) all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005 , in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;
c) agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 12/2002 , in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;
d) agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005 , in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.
25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell' articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo.
26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.
27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all' articolo 47 della legge regionale 12/2002 e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all' articolo 98 della legge regionale 29/2005 durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all' articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 e all' articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005 , in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.
28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.
CAPO V
 FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI
Art. 14
 (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle piccole e medie imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l'attuazione di progetti, oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.
2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 ( Legge regionale 21/2007 , articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5.
Sono abrogati i commi 88, 89 e 90 dell' articolo 2 della legge regionale 11/2011 .

CAPO VI
 ENTRATA IN VIGORE
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.