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LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  13-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Costituzione
del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia).

È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Affluiscono al Fondo:
a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;
b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;
c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;
d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;
f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 aprile 1976, n. 198 ha disposto (con l'art. 1) che "È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualità di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976".