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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

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Testo in vigore dal:  29-6-2002

Art. 8

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente.
2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.
3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1 gennaio 2002.
Nota all'art. 8:
- La legge 18 ottobre 1955, n. 908 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1955, n. 245) è stata modificata ed integrata dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1970, n. 35).