Capo I
Disposizioni per il governo del territorio
Art. 12
(Soggetti della pianificazione)
1.
Nell'osservanza dei principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, secondo le rispettive competenze:
a) dalla Regione, la quale predispone il PGT e ne assicura l'attuazione nel rispetto delle finalità della presente legge e riconosce nella pianificazione sovracomunale uno dei suoi elementi costitutivi;
b)
dalle Province di cui alla
legge regionale 14 luglio 2026, n. 7 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019);
c) dai Comuni, i quali svolgono le funzioni primarie della pianificazione attraverso la formazione degli strumenti urbanistici comunali;
2. I soggetti di cui al comma 1 promuovono forme di partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, e dei portatori di interesse collettivi coinvolti nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica e di formazione degli atti di governo del territorio attraverso forme di pubblicità e attività di comunicazione, confronto e consultazione.
3. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni di cui agli articoli 3 e 21 della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono svolgere attività di supporto ai Comuni nell'ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 13
(Funzioni della Regione)
1. La funzione di pianificazione territoriale regionale e del livello intermedio di area vasta è attribuita alla Regione.
2. La presente legge stabilisce i livelli e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso i quali la Regione esercita la funzione di cui al comma 1, nonché le procedure attraverso le quali la stessa assicura il rispetto delle strategie, degli obiettivi e degli indirizzi del PGT negli strumenti urbanistici.
Art. 14
(Funzioni delle Province)
1.
Le funzioni attribuite alle Province sono:
a) analisi delle dinamiche demografiche e della struttura socioeconomica del territorio di competenza ai fini del supporto alla pianificazione territoriale regionale;
b) analisi delle pianificazioni di settore incidenti sulla pianificazione urbanistica dei Comuni nel rispetto delle linee di indirizzo regionali per il recepimento delle stesse, con particolare riferimento all'attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e alle indicazioni in ordine al recepimento degli studi di microzonazione sismica;
c) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato alla gestione e manutenzione della rete stradale di competenza provinciale, con esclusione delle strade regionali, delle autostrade e della rete ferroviaria, nel rispetto del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e in coerenza con il PGT;
d) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato all'attuazione progettuale della rete ecologica locale, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con gli indirizzi del PGT;
e) predisposizione e coordinamento dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di area vasta, secondo le competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in raccordo con la Regione e i Comuni, assicurando l'integrazione con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale, garantendo il coordinamento con gli enti competenti.
Art. 15
(Funzioni dei Comuni)
1. La funzione di pianificazione urbanistica comunale è attribuita ai Comuni che la esercitano nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di pianificazione di area vasta in coerenza al livello strutturale e strategico del PGT.
2. In forza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, qualora sussista l'esigenza di raggiungere gli obiettivi comunali legati alla pianificazione territoriale sovracomunale, i Comuni intervengono nel procedimento di copianificazione di cui all'articolo 27.
Art. 16
(Livelli e strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)
1.
La pianificazione per il governo del territorio si articola in:
a) livello regionale, che costituisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale;
b) livello intermedio, che costituisce l'assetto strutturale e strategico di area vasta;
c) livello comunale, che costituisce l'assetto strategico e operativo di pianificazione territoriale e urbanistica del territorio comunale.
2.
Il livello di cui al comma 1, lettera a), è attuato:
a) dal PGT, strumento di pianificazione generale riguardante il livello regionale, costituito da una componente strutturale e da una componente strategica. Il medesimo Piano definisce, inoltre, il livello intermedio nella componente strutturale e strategica di area vasta, privo di effetto conformativo della proprietà;
b) dal Piano territoriale infraregionale (PTI), che costituisce lo strumento di pianificazione dei Consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali.
3. Il livello di cui al comma 1, lettera b), è attuato dal PGT nella componente strutturale e strategica di area vasta del STL di riferimento.
4. Il livello di cui al comma 1, lettera c), è attuato dal PRC che costituisce lo strumento urbanistico volto a stabilire le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali. Il PRC può contenere anche il Documento strategico comunale (DSC), avente natura facoltativa e privo di effetto conformativo, il quale declina le scelte pianificatorie di livello intermedio relative al STL di riferimento attraverso la definizione di strategie, obiettivi e indirizzi di rilevanza e significatività comunale.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4, il DSC è obbligatorio in sede di prima approvazione del PRC.
Art. 17
(Intese con lo Stato)
1. La Regione promuove il raggiungimento dell'intesa obbligatoria con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. Qualora l'intesa obbligatoria di cui al comma 1 sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
3. L'intesa di cui al comma 1 può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e gli interessi perseguiti con l'intesa stessa.
Art. 18
(Intesa di pianificazione delle aree di interazione porto-città)
1. Nel rispetto della
legge 84/1994, la Regione promuove metodi di cooperazione e intesa tra soggetti ai quali è attribuita per legge una funzione pianificatoria.
2. Al fine di coordinare i processi di pianificazione delle aree sottoposte alla competenza pianificatoria di più soggetti, gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, stipulano intese aventi a oggetto le aree d'interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio. Allo scopo di condividere le scelte strategiche di indirizzo nell'ambito della pianificazione urbanistica e di settore, l'intesa prevede l'individuazione delle aree d'interazione porto-città, dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e degli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto. Il livello di pianificazione territoriale e urbanistico di riferimento è il PGT nella componente strutturale e strategica.
Capo II
Pianificazione regionale
Art. 19
(Piano di governo del territorio)
1. Il PGT definisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale, gli obiettivi e gli indirizzi per i processi di sviluppo sostenibile del territorio al fine di coordinare la programmazione economica e le politiche settoriali regionali, assicurando la tutela e la salvaguardia del territorio, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale, tenendo conto delle strategie di sviluppo e pianificazione delle Regioni e degli Stati confinanti.
2. Il PGT assume una visione guida fondata sull'analisi degli scenari demografici, climatici, energetici, ambientali ed economici definendo conseguenti priorità e strategie territoriali.
3.
Il PGT è strutturato nelle seguenti componenti:
a) strutturale, quale componente del territorio che individua le linee fondamentali dell'assetto a lungo termine considerando i valori naturali e ambientali, i rischi naturali e antropici, i beni e valori storici, culturali e identitari da tutelare e valorizzare, le caratteristiche sociali e produttive del sistema insediativo e del comparto agricolo e forestale, nonché dei servizi e delle reti infrastrutturali del sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione; il PGT riconosce quali risorse strategiche fondamentali del patrimonio territoriale regionale l'acqua, il suolo, il verde, la biodiversità e le fonti compatibili di energia rinnovabile assicurandone la tutela, la rigenerazione e l'uso sostenibile;
b) strategica, quale componente che individua strategie, obiettivi e indirizzi per uno sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con il PPR e i piani settoriali regionali promuovendo la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.
4.
Il PGT riconosce i seguenti sistemi territoriali funzionali, rispettivamente, alla pianificazione di livello regionale e di livello intermedio:
a) Sistema territoriale regionale (STR);
b) STL.
5.
Il PGT si compone dei seguenti elaborati:
a) Relazione di analisi;
b) Relazione di piano;
c) Norme tecniche di attuazione (NTA);
d) Rapporto ambientale (RA);
e) Sintesi non tecnica del RA;
f) Quadro Strutturale;
g) Quadro Strategico;
h) elaborati cartografici del PGT;
i) WebGIS.
7. Il PGT è rappresentato mediante WebGIS, nonché da strati informativi digitali costituenti gli elaborati cartografici del PGT idonei a rappresentare l'assetto territoriale.
Art. 20
(Sistema territoriale regionale)
1.
Il STR, riconosciuto dal PGT, comprende:
a) il sistema insediativo costituito dalla componente territoriale antropica in cui si concentra la dotazione di patrimonio funzionale all'organizzazione sociale ed economica, con lo scopo di supportare lo svolgimento della vita quotidiana delle persone e considerare le esigenze del settore produttivo, industriale, commerciale e turistico;
b) il sistema verde e blu costituito dalle aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, delle acque terrestri e delle acque marine territoriali che, complessivamente, rappresenta la componente ambientale del patrimonio territoriale regionale;
c) il sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione, comprensivo del territorio e dello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, costituito dalla rete su cui si innestano le principali infrastrutture a supporto delle relazioni del sistema policentrico degli insediamenti e delle attività economiche, produttive e turistiche, garantendo la fluidità della comunicazione quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema territoriale regionale.
Art. 21
(Sistemi territoriali locali)
1. Gli STL sono costituiti da un raggruppamento di comuni, privo di personalità giuridica, individuato allo scopo di determinare la sede di concertazione e condivisione degli elementi strutturali e strategici del PGT di livello intermedio.
2. Il perimetro degli STL può essere oggetto di modifica. Il Comune interessato allo spostamento ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
3. I Comuni possono chiedere di partecipare anche a tavoli promossi da STL diversi da quelli nei quali sono inseriti.
Art. 22
(Formazione del PGT)
1. La Regione e i Comuni intervengono nella formazione del PGT mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale o a tavoli tecnici specifici.
2. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del PGT e del RA di VAS.
3. Il PGT, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PGT è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
7. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
8. Il PGT entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha efficacia a tempo indeterminato.
Art. 23
(Procedimenti di variante e aggiornamento del PGT)
1.
Ferme restando le procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per la revisione dei contenuti del PGT sono individuati i seguenti procedimenti:
a) procedimento di variante per le modifiche incidenti sulla componente strutturale e strategica del PGT ai sensi dell'articolo 22;
b) procedimento di aggiornamento per le modifiche al PGT diverse da quelle di cui alla lettera a). Tali modifiche non sono soggette alle procedure previste dall'articolo 22, sono assoggettate a verifica VAS e sono approvate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il PGT è soggetto alle procedure di variante o di aggiornamento, da determinarsi in base alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche e in esito alla valutazione dei risultati del monitoraggio di piano.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fattispecie di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b).
Art. 24
(Piani territoriali infraregionali)
1. I Piani territoriali infraregionali (PTI) sono gli strumenti di governo del territorio dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e). Il presente articolo disciplina la procedura di formazione del PTI o della variante al PTI con eventuale variante di raccordo dello strumento urbanistico comunale.
2. Il PTI è formato previa sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 26.
3. Il PTI o la variante al PTI adegua i contenuti al PGT e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PGT. La valutazione di coerenza è effettuata dalla Regione tramite il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione progettuale.
4. Il Consorzio trasmette il PTI o la variante al PTI e gli elaborati della variante allo strumento urbanistico comunale, contenenti le parti di modifica, al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano il Consorzio proponente, la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati, previa deliberazione degli organi rappresentativi, nonché le amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. In caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 bis e 14 quinquies della
legge 241/1990. I PTI sono soggetti a procedura di VAS da svolgersi all'interno della conferenza di servizi.
6. Qualora il PTI o la variante al PTI interessi beni tutelati ai sensi della parte III del
decreto legislativo 42/2004, l'ente preposto al rilascio del parere di adeguamento al PPR provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'
articolo 145 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR in sede di conferenza di servizi.
7. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione la convocazione della conferenza di servizi unitamente all'avviso dell'avvenuto deposito del PTI o della variante al PTI, nonché all'eventuale variante allo strumento urbanistico comunale per la durata di trenta giorni dalla pubblicazione. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione della documentazione progettuale e formulare osservazioni sulla variante allo strumento urbanistico comunale.
8. In sede di conferenza di servizi, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale rilascia il parere di competenza, sentita la Direzione centrale competente in materia di consorzi di sviluppo economico locale, in ordine all'istruttoria tecnica sul PTI o sulla variante al PTI del Consorzio e sulla variante di raccordo allo strumento urbanistico comunale di cui al comma 1, e conferma l'armonizzazione tra gli strumenti di governo del territorio.
9. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi, i soggetti partecipanti, i cui strumenti urbanistici devono essere variati, esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni ricevute.
10. La Regione adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4 dando specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente o dei Comuni interessati.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dalla Regione all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, ha effetto di PTI o di variante al PTI e di variante urbanistica comunale di raccordo. L'avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web delle amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti di variante urbanistica dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Il PTI o la variante al PTI sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Successivamente all'approvazione del PTI o della variante al PTI in conformità al PGT, le modifiche al PTI, unitamente a quelle della variante comunale di raccordo di cui al comma 1, sono trasmesse alla Regione tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 45 esclusivamente per l'esercizio delle finalità di monitoraggio.
14. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi dei PTI, le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi, nonché le forme di coordinamento con la procedura di VAS.
Capo IV
Pianificazione comunale
Art. 28
(Piano regolatore comunale)
1. Il PRC è adottato e approvato dal Comune, attua il PGT e ha efficacia conformativa della proprietà.
2.
Il PRC:
a) riconosce e assume a livello operativo gli elementi strutturali e strategici del livello intermedio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b);
b) può contenere il DSC, così come definito dall'articolo 16, comma 4;
c) recepisce gli indicatori di monitoraggio della VAS del PGT;
d) individua gli ambiti naturali, agricoli, forestali, urbanizzati, non urbanizzati e la rete delle infrastrutture nel rispetto di quanto previsto alla lettera a);
e) individua le aree e gli immobili dismessi, degradati o sottoutilizzati, rilevandone la consistenza, lo stato di utilizzo e le condizioni urbanistiche e insediative ai fini del recupero, del riuso, della rifunzionalizzazione e della rigenerazione;
f) raggruppa le zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale in ambiti fisico funzionali con relative destinazioni d'uso, indici e parametri edilizi secondo le tipologie e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in coerenza con quanto stabilito dal PGT;
g) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di rigenerazione, riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;
h) definisce il progetto della città pubblica sulla base del fabbisogno e sui criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41;
i) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore e contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei Piani attuativi comunali (PAC) o di altri strumenti attuativi e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;
j) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti per l'individuazione degli eventuali ambiti di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica;
k) individua eventuali ambiti urbani di attuazione del PO;
l) contiene lo studio geologico di cui all'
articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
m) recepisce gli studi di microzonazione sismica e adegua le previsioni urbanistiche al PGRA;
o) nei contesti transfrontalieri prevede il coordinamento delle scelte insediative, delle infrastrutture verdi e blu e di quelle relative alla mobilità con quelle dei territori contermini oltre il confine di Stato, assicurando la coerenza e la continuità funzionale delle opere e degli interventi.
3.
Il PRC può porre vincoli di inedificabilità relativamente:
a) alla protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) alla protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.
4. Nelle zone sottoposte al vincolo di cui al comma 3 sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
5. Le previsioni del PRC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del PRC medesimo.
6. La decadenza dei vincoli di cui al comma 5 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.
7. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 5 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici i cui effetti discendono da conferenza di servizi, accordo di programma, intesa oppure altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
8.
Il PRC disciplina l'uso del territorio con:
a)
elaborati cartografici costituiti da strati informativi digitali, tra i quali sono necessari:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la cartografia di piano;
b)
strumenti normativi e descrittivi, tra i quali sono necessari:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;
2) la relazione con l'illustrazione del piano;
3) le NTA.
9. Il PRC ha durata indeterminata e non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS svolta in sede di PGT per il livello intermedio e non contiene elementi in contrasto con la componente strutturale e strategica di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b).
Art. 29
(Formazione del PRC)
1. Il PRC definisce le scelte di assetto e sviluppo del territorio comunale in coerenza con la pianificazione di livello superiore e provvede al contestuale adeguamento dello strumento urbanistico al PGT secondo le procedure stabilite dal presente articolo.
2. Il Consiglio comunale impartisce le direttive generali e gli indirizzi strategici da seguire nella predisposizione dello strumento urbanistico di livello comunale e nella partecipazione del Comune ai tavoli di pianificazione sovracomunale.
3. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici sono conformati al PPR, ai fini della valutazione della coerenza del PRC ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, la Regione attiva, su istanza del Comune o dei Comuni proponenti, il tavolo di pianificazione, al quale partecipano il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, i Comuni proponenti, nonché gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta. Al tavolo di pianificazione sono invitate le strutture regionali interessate per l'approfondimento della documentazione nelle materie di loro competenza. Il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale esprime il parere preliminare in ordine alla coerenza della proposta ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, corredandolo con eventuali prescrizioni.
4. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici non sono conformati al PPR, non si applica il comma 3 e il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle NTA del PPR prima dell'adozione del PRC per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle medesime NTA.
5. In esito alle procedure di cui ai commi 3 e 4, il progetto di PRC, adeguato alle eventuali prescrizioni, è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PRC adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 5, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
8. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sul PRC adottato in ordine alla coerenza ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26.
9. Nel corso del periodo di cui al comma 7, il Comune raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti della competenza degli enti stessi.
10. Decorso il termine di cui al comma 7 ed espletate le procedure di cui al presente articolo, il Consiglio si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e al parere vincolante di cui al comma 8 e approva il PRC, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'
articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
11. La deliberazione del Consiglio comunale divenuta esecutiva e i relativi atti, di cui al comma 10, nonché i relativi strati informativi digitali di cui all'articolo 46, comma 6, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi trenta giorni, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Qualora non risultino accolte le prescrizioni di cui al comma 8, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, dispone l'introduzione nel PRC delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Il PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di esecutività di cui ai commi 11 e 12.
14. La Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 11 limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che sono in conflitto con il PGT.
16. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione.
Art. 30
(Supporto ai Comuni nella fase di adeguamento al PGT)
1. Al fine di garantire una pianificazione coordinata e omogenea del territorio e favorire l'aggregazione di più Comuni nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT, la Regione assicura l'accompagnamento amministrativo e il supporto tecnico, con particolare attenzione ai Comuni di minori dimensioni demografiche e a quelli montani, nella gestione del medesimo procedimento anche mediante l'assegnazione del sostegno economico di cui al comma 2.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'adeguamento dello strumento urbanistico al PGT fino al 100 per cento della spesa sostenuta e nella misura massima di 40.000 euro per ciascun ente locale. In caso di presentazione dell'istanza in forma associata, il contributo è concesso fino a un massimo di 50.000 euro per singolo ente.
3. Le domande sono presentate al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro il 31 gennaio di ogni anno e sono istruite secondo il procedimento a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Alla concessione e contestuale erogazione provvede il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa del preventivo di spesa redatto sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'
articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), e di eventuale offerta inferiore del professionista.
5. Le istanze pendenti al 31 dicembre di ogni anno per mancanza di risorse finanziarie possono essere ammesse a finanziamento nell'esercizio successivo.
Art. 31
(Varianti al PRC)
1. Nel rispetto del PGT, il PRC può essere modificato con la procedura di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 152/2006 e dalla disciplina regionale di settore.
3. La variante al PRC contiene un'asseverazione di conformità alla componente strutturale e strategica, agli obiettivi e agli indirizzi del PGT sottoscritta dal professionista incaricato.
4. La variante al PRC è adottata e pubblicata sull'Albo pretorio per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni, nonché depositata presso il Comune. Entro il termine di trenta giorni effettivi dalla comunicazione di deposito, a pena di decadenza, il Comune valuta e recepisce le osservazioni e le opposizioni eventualmente ricevute.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 4 e approva la variante al PRC comprensiva del provvedimento conclusivo della procedura di VAS.
7. Il Comune trasmette la variante approvata alla Regione che pubblica l'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. La variante al PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. La trasmissione della variante al PRC approvata di cui al comma 7 è effettuata al fine di espletare le attività di monitoraggio in capo all'Osservatorio regionale di governo del territorio di cui all'articolo 45.
10. Nel caso in cui il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, nei trenta giorni successivi alla ricezione della variante approvata, accerti il mancato rispetto del PGT, non dà corso alla pubblicazione e comunica al Comune l'attivazione di una procedura di verifica del PRC della durata massima di trenta giorni. Qualora la procedura dia esito negativo, il medesimo Servizio regionale ne dà comunicazione al Comune interessato prescrivendo le modifiche necessarie per eliminare il contrasto con il PGT.
11. La procedura di cui al comma 10 è applicata fino alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PRC. Successivamente, il monitoraggio è effettuato dopo la data di entrata in vigore della variante a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione su richiesta dal Comune.
12. I piani comunali di settore predisposti in applicazione di leggi statali o regionali o su iniziativa autonoma del Comune non configurano variante al PRC e costituiscono recepimento diretto della pianificazione sovraordinata.
13. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'
articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante al PRC.
Art. 32
(Salvaguardia)
1. Il Comune, a decorrere dalla data di adozione del PRC o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PRC adottato o delle sue varianti.
2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive, può prevedere che sia adottata la sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso, alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.
Art. 33
(Usi temporanei)
1. Gli usi temporanei costituiscono strumenti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati alla riattivazione e al riuso progressivo di immobili, aree e spazi inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati, favorendo l'insediamento di funzioni e attività compatibili con gli obiettivi di rigenerazione e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Il Comune può consentire usi temporanei di immobili e aree, pubblici o privati, anche in deroga alle destinazioni funzionali previste dagli strumenti di governo del territorio, purché compatibili con gli obiettivi della pianificazione e con le caratteristiche del contesto territoriale, urbano e paesaggistico.
3. Gli usi temporanei non comportano il mutamento della destinazione d'uso né determinano l'acquisizione di diritti urbanistici. Gli eventuali interventi necessari alla loro attuazione sono realizzati con modalità reversibili.
4. La pianificazione comunale disciplina le modalità di attuazione degli usi temporanei, individuandone i casi, le condizioni e gli ambiti di applicazione in coerenza con gli obiettivi degli strumenti di governo del territorio.
5. La Regione promuove gli usi temporanei quali strumenti di sperimentazione urbana, innovazione sociale, riuso del patrimonio edilizio esistente e attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale.
Art. 34
(Piani attuativi comunali)
1. I PAC sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.
3. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del
decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR ai sensi dell'
articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007 e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere dell'organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza. L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al PRC e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico al PPR.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal PAC, la deliberazione di approvazione dello stesso comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente di un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC o altro strumento attuativo comunque denominato, può apportare modifiche al PRC purché si rispettino gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi del PGT.
8. Il PAC entra in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.
9. I PAC sono esclusi dalla procedura di VAS qualora non comportino varianti al PRC già sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al
decreto legislativo 152/2006.
10. Le procedure di adozione e approvazione del PAC si applicano agli strumenti attuativi diversamente denominati negli strumenti di pianificazione comunale.
11. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi dei PAC.
Art. 35
(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica)
1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'
articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.
4. Il Comune, ad approvazione avvenuta dei comparti edificatori di cui al comma 3, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati assegnando loro un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Comune, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.
7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.
8. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo piano, dopo il decorso del suddetto termine, comprende anche la possibilità di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.
Art. 36
(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata)
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PAC o altri strumenti urbanistici attuativi, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale, e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
2.
Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:
a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);
c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
e) l'assunzione, a opera del proponente il piano, dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
3.
Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
4. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 3, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione, il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito, l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione, l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune procedente.
5. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 4, deve indire una conferenza di servizi.
6. Il termine per l'adozione del PAC previsto dalla lettera a) del comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 9, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.
7. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
8. Successivamente il Comune, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni dello stesso stipulando la convenzione di cui al comma 2.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione, il Comune può procedere con variante di cui agli articoli 49 e 50 al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.
10. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondono a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.
11. Il PAC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del
decreto legislativo 42/2004 o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della parte II del
decreto legislativo 42/2004, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 34, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Art. 37
(Programma operativo)
1. Il PO è uno strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale che si attua per interventi di rigenerazione urbana. Il PO deve essere accompagnato dalla richiesta di titolo abilitativo edilizio. Esso può comprendere anche più aree non contigue, ma connesse funzionalmente per le azioni di riqualificazione di un contesto urbanizzato caratterizzato dal degrado sia urbanistico sia edilizio attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione sostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.
2. Il PO può comprendere acquisizioni volontarie, diradamenti, demolizioni e opere di ricucitura urbana e può essere promosso dal Comune anche in assenza di un soggetto attuatore privato.
3. In fase di predisposizione del PRC, i Comuni individuano gli ambiti urbani nei quali può trovare applicazione il PO definendo gli incrementi massimi volumetrici e gli indirizzi progettuali relativi alla fase attuativa degli interventi. Tali indirizzi sono orientati prioritariamente al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, al contenimento del consumo di suolo, all'incremento della permeabilità delle superfici, al potenziamento delle dotazioni verdi e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e delle dotazioni della città pubblica.
4. L'adozione del PO avviene con deliberazione di Giunta comunale. La proposta di programma è pubblicata per trenta giorni effettivi sull'albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Ove il programma comporti variante al PRC vigente, è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e la deliberazione di approvazione definitiva, con deduzione alle osservazioni eventualmente pervenute, è di competenza del Consiglio comunale.
5. La Giunta comunale decide motivatamente sulle osservazioni e opposizioni di cui al comma 4 e approva il PO. L'approvazione del PO comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei beni indicati nel piano particellare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
6. Il PO entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.
7. Il PO è escluso dalla procedura di VAS qualora non comporti varianti al PRC già sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al
decreto legislativo 152/2006.
8. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi del PO.
Art. 38
(Accelerazione di procedure)
1. L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante allo strumento di governo del territorio comunale, fatto salvo il rispetto del PGT.