LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11

Riforma del governo del territorio.

TESTO VIGENTE dal 20/10/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/10/2026
Materia:
130.01 - Comuni e Province
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

TITOLO I
 OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina la salvaguardia, la valorizzazione, l'assetto e l'utilizzazione del territorio mediante un sistema di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 2
 (Finalità della pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La pianificazione territoriale e urbanistica promuove la rigenerazione territoriale e urbana perseguendo le finalità di sviluppo sostenibile delle comunità insediate, tenendo conto delle specificità culturali, linguistiche, identitarie e insediative delle comunità linguistiche storicamente presenti sul territorio riconosciute e tutelate dalla legge, di rafforzamento della resilienza urbana, di sostenibilità urbanistica, di equità territoriale e sociale, di contrasto al consumo di suolo e di incremento del suolo permeabile perseguendo il principio di invarianza idraulica, anche ai fini della prevenzione degli effetti indotti dai cambiamenti climatici. Tali finalità sono perseguite nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e in coerenza con i pertinenti obiettivi e indirizzi europei, nazionali e internazionali in materia di tutela e recupero naturale e ambientale.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica tiene, altresì, conto delle specifiche condizioni dei territori caratterizzati da prolungata contrazione demografica, sottoutilizzo del patrimonio edilizio e riduzione delle funzioni insediate, promuovendo la qualità dei centri abitati, l'accessibilità e il mantenimento dei servizi.
3. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1 sono definite le seguenti azioni prioritarie:
a) contrasto dell'espansione e della dispersione insediativa attraverso processi di riuso e recupero delle aree degradate, con particolare attenzione alle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, garantendo il soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche e territoriali mediante l'incremento della qualità e dei servizi ecosistemici;
b) contributo alla riduzione dei fattori di rischio idrogeologico, nonché di altri rischi naturali e antropici per garantire la salvaguardia degli ecosistemi e la sicurezza del sistema insediativo mediante riconfigurazione degli spazi urbani con infrastrutture verdi e blu e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e storico-culturali presenti sul territorio, dei tessuti insediativi storici, delle aree rurali, dei suoli agricoli e delle attività produttive connesse;
c) assicurare le dotazioni urbanistiche e territoriali e la riqualificazione della città pubblica, quale complesso di servizi, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione, aree destinate a verde pubblico e ad altri spazi pubblici, mobilità condivisa e sostenibile, garantendo e migliorando l'accessibilità, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione in un'ottica di maggior equilibrio tra centri di area vasta e centri minori;
d) superamento della zonizzazione e transizione verso un nuovo modello pianificatorio basato su ambiti fisico funzionali maggiormente idonei a gestire le funzioni compatibili nell'ottica di integrazione delle funzioni stesse;
e) tutela e valorizzazione dell'identità storico-culturale dei luoghi, nonché miglioramento della qualità paesaggistica, urbanistica, architettonica e insediativa degli ambiti urbani ed extraurbani;
f) incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica per favorire il riconoscimento del diritto all'abitazione, anche con riferimento agli alloggi a prezzo calmierato;
g) promozione della cooperazione territoriale con le Regioni e gli Stati contermini per uno sviluppo sostenibile, integrato e resiliente delle aree di confine;
h) promozione della partecipazione attiva delle comunità locali al governo del territorio;
i) governo dei processi di contrazione demografica anche nei territori montani mediante il ridimensionamento delle previsioni insediative non attuate, il diradamento e la demolizione selettiva dei manufatti e il riutilizzo delle aree liberate per dotazioni urbanistiche, accessibilità, sosta, spazi pubblici e verde.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) strumenti di governo del territorio: riferimento pianificatorio per il livello di competenza costituito dall'insieme di norme e procedure che disciplinano l'uso del territorio con lo scopo di pianificare il territorio regionale e comunale nel rispetto dell'ambiente, incentivando la rigenerazione territoriale e urbana e il risparmio di suolo;
b) pianificazione di area vasta: processo di coordinamento territoriale di previsioni urbanistiche, infrastrutturali, ambientali e socioeconomiche su un ambito sovracomunale, finalizzato a garantire uno sviluppo equilibrato, integrato e sostenibile dell'intero territorio regionale attraverso il livello pianificatorio intermedio;
c) Sistema territoriale locale (STL): ambito di area vasta di riferimento per la definizione del livello intermedio di pianificazione finalizzato a promuovere il policentrismo regionale e il coordinamento delle politiche territoriali regionali;
d) consumo di suolo: trasformazione di suoli liberi, naturali, semi-naturali o agricoli, in ambito extraurbano, periurbano o urbano, mediante interventi di urbanizzazione, infrastrutturazione o edificazione che ne determinino il cambio stabile della destinazione d'uso, indipendentemente dal grado di permeabilità delle superfici realizzate;
e) bilancio complessivo del consumo di suolo: strumento di analisi e valutazione volto a misurare, in un determinato ambito territoriale e in un periodo di riferimento definito, il rapporto tra le superfici di suolo consumate e quelle recuperate o sottoposte a interventi di rinaturalizzazione;
f) sostenibilità urbanistica: coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica con la struttura fisica, insediativa, ecologica, sociale e infrastrutturale del territorio nell'ottica della tutela degli interessi fondamentali della collettività e di garanzia dell'elevata qualità della vita degli individui e delle esigenze del settore produttivo;
g) centri in contrazione demografica: centri e nuclei abitati dei territori montani caratterizzati da prolungata diminuzione della popolazione residente e da elevata incidenza di patrimonio edilizio inutilizzato, degradato o in abbandono, individuati dal PGT nel livello intermedio, che ne stabilisce le azioni e i correttivi per consentire la rivitalizzazione e l'ottimale valorizzazione;
h) rigenerazione territoriale: complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche finalizzate al rinnovamento di sistemi territoriali integrati che hanno perso qualità, funzionalità e attrattività con effetti a livello di area vasta;
i) rigenerazione urbana: complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale e socioeconomico;
j) rigenerazione edilizia: insieme degli interventi finalizzati al recupero, alla trasformazione e all'efficientamento del patrimonio costruito esistente per il miglioramento delle prestazioni funzionali, energetiche, strutturali e ambientali degli edifici in cui essi si inseriscono come disciplinati dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
k) interventi territoriali sovracomunali: insieme di interventi e trasformazioni che, pur essendo localizzati in un singolo ambito territoriale, producono effetti su un'area vasta, rendendo necessario il coordinamento tra più soggetti aventi competenze pianificatorie. La loro qualificazione come sovracomunali deriva esclusivamente dalla dimensione degli effetti territoriali prodotti e non dalla specifica finalità dell'intervento;
l) dotazioni urbanistiche e territoriali: complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono alla realizzazione della città pubblica, alla qualità dell'ambiente urbano ed extraurbano e, ove pertinenti, alla fornitura di servizi ecosistemici;
m) città pubblica: insieme organico di dotazioni urbanistiche e territoriali, opere di urbanizzazione e spazi destinati a uso pubblico o di interesse generale, disciplinato dagli strumenti di governo del territorio e dalla normativa di settore, finalizzato a garantire un'adeguata accessibilità ai servizi e la sostenibilità urbanistica;
n) servizi ecosistemici: insieme di beni, servizi e benefici, diretti o indiretti, forniti dagli ecosistemi naturali e seminaturali in forza delle loro funzioni ecologiche complesse, fondamentali per il benessere umano e la qualità ambientale. Essi rappresentano il valore del capitale naturale e supportano la gestione sostenibile del territorio;
o) infrastrutture verdi e blu: elementi strutturali della città e del territorio costituenti un sistema di spazi naturali e seminaturali interconnessi e multifunzionali. Esse sono tutelate, progettate e gestite per assicurare il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, la regolazione e il riuso delle acque meteoriche, la conservazione e il miglioramento della biodiversità, la mitigazione del microclima urbano, la disponibilità di spazi per la socialità, la mobilità dolce, la salute e il benessere psicofisico;
p) dotazioni ecologiche: insieme degli elementi territoriali, delle infrastrutture verdi e blu e delle misure urbanistiche finalizzate alla tutela, al potenziamento e alla fornitura di servizi ecosistemici mediante la realizzazione di corridoi ecologici, aree naturali o seminaturali e altri dispositivi ambientali;
q) perequazione urbanistica: tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;
r) compensazione urbanistica: tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari l'incremento delle dotazioni urbanistiche e territoriali con la cessione di aree destinate a servizi o l'incremento della qualità urbana, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;
s) compensazione territoriale: tecnica in base alla quale i Comuni, che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata, convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;
t) perequazione territoriale: tecnica che assicura l'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali;
u) Piano di governo del territorio (PGT): strumento regionale che definisce l'assetto strutturale e strategico di tutto il territorio regionale coordinando l'uso del suolo, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio;
v) Piano paesaggistico regionale (PPR): strumento regionale, oggetto di copianificazione paesaggistica statale, che integra la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale;
w) Piano regolatore comunale (PRC): strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale nel rispetto della componente strutturale e strategica, degli obiettivi e indirizzi del PGT;
x) Banca dati della pianificazione (BDP): banca dati informatica nella quale sono raccolti, organizzati ed elaborati gli strati informativi che contengono l'informazione territoriale relativa agli strumenti di governo del territorio.
Art. 4
 (Rigenerazione territoriale e urbana)
1. La rigenerazione territoriale e quella urbana sono finalizzate a innescare nuovi processi di vita sociale, economica e culturale in una porzione di territorio o di città caratterizzata da degrado urbanistico. Gli interventi di rigenerazione devono tendere anche alla restituzione di spazi alla città pubblica.
2. Gli interventi di rigenerazione territoriale e urbana devono produrre un miglioramento complessivo della qualità urbana, ambientale e sociale e assicurare un adeguato ritorno di interesse pubblico rispetto ai benefici derivanti dalla valorizzazione immobiliare.
3. La Regione disciplina le modalità e le azioni con cui gli strumenti di governo del territorio promuovono e concorrono a realizzare la rigenerazione territoriale e quella urbana che si attuano attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione dei rischi, di mantenimento della qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitazione, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
4. La rigenerazione territoriale opera su sistemi territoriali ampi e interconnessi, includendo aree rurali, urbane, periurbane e infrastrutturali e promuove una visione complessiva da attuarsi attraverso l'accordo di programma di cui all'articolo 44.
5. La rigenerazione territoriale si attua anche attraverso progetti di territorio, contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 44 e disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.
6. La rigenerazione urbana opera mediante un processo integrato di trasformazione fisica, sociale, economica e ambientale costituito da azioni che mirano a riqualificare e rivitalizzare parti di città degradate, migliorandone la qualità della vita e l'inclusione sociale. La rigenerazione urbana può comprendere anche la riduzione selettiva del patrimonio costruito anche mediante ricognizione degli immobili e individuazione delle priorità di intervento funzionali al presidio del territorio ovvero mediante demolizione di manufatti privi di rilevante interesse storico, architettonico o testimoniale, ove l'uso pubblico dell'area liberata crei condizioni di miglioramento dell'accessibilità, sicurezza, dotazioni e servizi, qualità urbana o ambientale.
7. La rigenerazione urbana si attua anche attraverso il Programma operativo (PO) di cui all'articolo 37.
8. La Regione può promuovere studi e ricerche per il miglioramento continuo della qualità degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.
Art. 5
 (Contrasto al consumo di suolo)
1. Gli strumenti di governo del territorio sono finalizzati al contrasto del consumo del suolo. A tal fine, il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate devono costituire la priorità nella definizione delle previsioni insediative, rispetto all'individuazione di nuove aree comportanti consumo di suolo.
2. Il bilancio complessivo del consumo di suolo è rispettato attraverso la restituzione mediante rinaturalizzazione di un'area precedentemente urbanizzata o impermeabilizzata di superficie pari o superiore a quella interessata dalla nuova previsione insediativa o infrastrutturale che comporta consumo di suolo.
3. Il bilancio complessivo del consumo di suolo è definito anche a scala regionale e di area vasta ed è orientato alla progressiva riduzione dell'impermeabilizzazione complessiva mediante un parametro minimo quinquennale di riduzione.
4. Nel caso in cui non sussistano alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e agglomerati industriali di interesse regionale, in coerenza con il PGT e con gli esiti della relativa Valutazione ambientale strategica (VAS) e subordinatamente all'applicazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale commisurate alla sensibilità dei contesti interessati.
5. Non sono computate come consumo di suolo le previsioni azzonative degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni insediative non ancora attuate possono essere trasferite purché sia contestualmente eliminata una previsione insediativa di superficie territoriale equivalente.
6. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di attuazione del bilancio del consumo di suolo, nonché delle fattispecie di cui al comma 4.
Art. 6
 (Contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici)
1. Gli strumenti di governo del territorio concorrono a definire la strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Il livello di pianificazione regionale prevede l'assetto di un sistema verde e blu di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), che promuove la conservazione dei suoli permeabili e concorre al contrasto dell'effetto dei cambiamenti climatici.
3. Il livello di pianificazione intermedio e comunale promuovono prioritariamente interventi di:
a) rigenerazione di aree degradate e dismesse impermeabilizzate;
b) conservazione, incremento e ripristino della permeabilità dei suoli, anche mediante interventi di depavimentazione e deimpermeabilizzazione delle superfici esistenti;
c) adattamento energetico e riqualificazione del patrimonio edilizio, anche mediante sostituzioni edilizie;
d) infrastrutturazione verde e blu con incremento, qualificazione e messa in rete dei servizi ecosistemici prodotti dalle superfici permeabili e dal patrimonio vegetale anche urbano, con particolare riferimento alla copertura arborea, nonché realizzazione e potenziamento dei sistemi di drenaggio sostenibile, fitodepurazione e accumulo delle acque, con particolare riguardo a quelle meteoriche, finalizzati al loro riuso per finalità di irrigazione, raffrescamento, igiene urbana e sicurezza antincendio;
e) realizzazione di soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza dei territori e degli insediamenti;
f) promozione della prossimità dei servizi e della mobilità sostenibile al fine di ridurre i fabbisogni di mobilità motorizzata e le relative emissioni climalteranti.
4. La strategia di contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici è descritta in sede di VAS del PGT attraverso la previsione di un insieme di indicatori, definiti durante la fase di predisposizione dei piani e dei programmi, rispetto ai quali condurre, in fase di attuazione, un'attività di monitoraggio e controllo.
Art. 7
 (Strategie di messa in sicurezza dei territori dai rischi)
1. Gli strumenti di governo del territorio definiscono le strategie sui territori di rispettiva competenza in funzione della tipologia e del grado di rischio attesi.
2. Le strategie di cui al comma 1 prevedono interventi di prevenzione, manutenzione territoriale, adattamento, nonché di riconfigurazione insediativa e delocalizzazione di insediamenti soggetti a rischio antropico, idraulico, geologico, valanghivo e sismico. Le strategie sono descritte in sede di VAS del PGT attraverso la previsione di un insieme di indicatori definiti durante la fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, dei piani e dei programmi al fine di attuare le attività di monitoraggio e controllo.
3. Il PGT contiene la Tavola dei Rischi quale documento conoscitivo dell'assetto del territorio sotto il profilo dei vincoli ambientali esistenti.
Art. 8
 (Sostenibilità urbanistica degli strumenti di governo del territorio)
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 9, la sostenibilità urbanistica è perseguita attraverso:
a) il corretto dimensionamento dei servizi e delle attrezzature per le persone, le famiglie e le imprese effettivamente insediate e del carico urbanistico futuro nell'ottica di pianificare insediamenti umani in equilibrio con i fattori e i sistemi ambientali;
b) il soddisfacimento delle esigenze abitative con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione, nel rispetto dei principi di accessibilità e prossimità rispetto ai servizi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la disponibilità delle dotazioni ecologiche necessarie a garantire il benessere degli abitanti e il rispetto della biodiversità, della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico;
d) l'integrazione di criteri ambientali, sociali ed economici nella pianificazione degli spazi commerciali, turistici, produttivi e agricoli assicurando benefici di lungo periodo, contrastando i rischi di obsolescenza degli immobili e fronteggiando la crescente domanda di spazi resilienti per sostenere la competitività e lo sviluppo del settore produttivo e delle attività degli operatori economici e rendere maggiormente attrattivi gli investimenti.
2. Alla determinazione della sostenibilità urbanistica concorrono tutte le dotazioni urbanistiche e territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l). La realizzazione di nuove dotazioni urbanistiche e territoriali di cui all'articolo 41, nonché l'adeguamento di quelle esistenti, deve essere orientata alla minimizzazione dell'impatto sulle risorse ambientali, privilegiando soluzioni che massimizzino la permeabilità dei suoli, incrementino la copertura vegetale e concorrano alla disponibilità di infrastrutture verdi e blu interconnesse.
3. Gli strumenti di governo del territorio devono dimostrare l'aderenza delle proprie scelte ai criteri di cui al presente articolo, dandone evidenza specifica negli elaborati di piano.
4. La sostenibilità urbanistica dei piani sottordinati è oggetto di una verifica preventiva e motivata di coerenza con il PGT e il livello di pianificazione competente secondo criteri e indicatori definiti dalla Regione.
5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 definisce le modalità con le quali gli strumenti di governo del territorio misurano il rispetto del principio della sostenibilità urbanistica in ordine alle scelte di piano.
Art. 9
 (Sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio)
1. La sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio è assicurata attraverso la VAS ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Gli indicatori del piano di monitoraggio della VAS relativa al PGT costituiscono riferimento per la VAS degli strumenti territoriali e urbanistici.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri di sostenibilità, il sistema di indicatori e di monitoraggio.
Art. 10
 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza)
1. La presente legge, allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani da essa disciplinati superando il meccanismo della pianificazione a cascata, prevede il principio di competenza, in base al quale ciascuno strumento di governo del territorio si limita a disciplinare le tematiche e gli oggetti a esso espressamente attribuiti.
2. In applicazione del principio di competenza, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di governo del territorio, prevale quanto stabilito dal piano al quale la presente legge conferisce la competenza a regolare la materia.
3. Il principio di competenza regola, altresì, il rapporto tra i piani ai diversi livelli e i piani settoriali regionali.
Art. 11
 (Rapporto tra il Piano di governo del territorio e il Piano Paesaggistico Regionale)
1. Il PGT e il PPR sono strumenti diversi e complementari che coinvolgono, rispettivamente, il processo di pianificazione territoriale volto alla gestione dell'assetto, all'uso e allo sviluppo sostenibile del territorio e il processo di pianificazione paesaggistica volto alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni del paesaggio.
2. Il PGT fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale e definisce gli indirizzi strategici, nonché costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sulla base delle diverse vocazioni riconosciute nel territorio stesso.
3. Il PPR riconosce le caratteristiche identitarie e paesaggistiche del territorio regionale e stabilisce specifiche disposizioni volte alla conservazione, valorizzazione e salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione dei territori degradati e costituisce, inoltre, riferimento per gli strumenti di governo del territorio regionale dettando regole e individuando obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio.
TITOLO II
 FORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I
 Disposizioni per il governo del territorio
Art. 12
 (Soggetti della pianificazione)
1. Nell'osservanza dei principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, secondo le rispettive competenze:
a) dalla Regione, la quale predispone il PGT e ne assicura l'attuazione nel rispetto delle finalità della presente legge e riconosce nella pianificazione sovracomunale uno dei suoi elementi costitutivi;
b)
dalle Province di cui alla legge regionale 14 luglio 2026, n. 7 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019);

c) dai Comuni, i quali svolgono le funzioni primarie della pianificazione attraverso la formazione degli strumenti urbanistici comunali;
d) dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
e) dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
2. I soggetti di cui al comma 1 promuovono forme di partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, e dei portatori di interesse collettivi coinvolti nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica e di formazione degli atti di governo del territorio attraverso forme di pubblicità e attività di comunicazione, confronto e consultazione.
3. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono svolgere attività di supporto ai Comuni nell'ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 13
 (Funzioni della Regione)
1. La funzione di pianificazione territoriale regionale e del livello intermedio di area vasta è attribuita alla Regione.
2. La presente legge stabilisce i livelli e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso i quali la Regione esercita la funzione di cui al comma 1, nonché le procedure attraverso le quali la stessa assicura il rispetto delle strategie, degli obiettivi e degli indirizzi del PGT negli strumenti urbanistici.
Art. 14
 (Funzioni delle Province)
1. Le funzioni attribuite alle Province sono:
a) analisi delle dinamiche demografiche e della struttura socioeconomica del territorio di competenza ai fini del supporto alla pianificazione territoriale regionale;
b) analisi delle pianificazioni di settore incidenti sulla pianificazione urbanistica dei Comuni nel rispetto delle linee di indirizzo regionali per il recepimento delle stesse, con particolare riferimento all'attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e alle indicazioni in ordine al recepimento degli studi di microzonazione sismica;
c) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato alla gestione e manutenzione della rete stradale di competenza provinciale, con esclusione delle strade regionali, delle autostrade e della rete ferroviaria, nel rispetto del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e in coerenza con il PGT;
d) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato all'attuazione progettuale della rete ecologica locale, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con gli indirizzi del PGT;
e) predisposizione e coordinamento dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di area vasta, secondo le competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in raccordo con la Regione e i Comuni, assicurando l'integrazione con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale, garantendo il coordinamento con gli enti competenti.
Art. 15
 (Funzioni dei Comuni)
1. La funzione di pianificazione urbanistica comunale è attribuita ai Comuni che la esercitano nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di pianificazione di area vasta in coerenza al livello strutturale e strategico del PGT.
2. In forza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, qualora sussista l'esigenza di raggiungere gli obiettivi comunali legati alla pianificazione territoriale sovracomunale, i Comuni intervengono nel procedimento di copianificazione di cui all'articolo 27.
Art. 16
 (Livelli e strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La pianificazione per il governo del territorio si articola in:
a) livello regionale, che costituisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale;
b) livello intermedio, che costituisce l'assetto strutturale e strategico di area vasta;
c) livello comunale, che costituisce l'assetto strategico e operativo di pianificazione territoriale e urbanistica del territorio comunale.
2. Il livello di cui al comma 1, lettera a), è attuato:
a) dal PGT, strumento di pianificazione generale riguardante il livello regionale, costituito da una componente strutturale e da una componente strategica. Il medesimo Piano definisce, inoltre, il livello intermedio nella componente strutturale e strategica di area vasta, privo di effetto conformativo della proprietà;
b) dal Piano territoriale infraregionale (PTI), che costituisce lo strumento di pianificazione dei Consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali.
3. Il livello di cui al comma 1, lettera b), è attuato dal PGT nella componente strutturale e strategica di area vasta del STL di riferimento.
4. Il livello di cui al comma 1, lettera c), è attuato dal PRC che costituisce lo strumento urbanistico volto a stabilire le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali. Il PRC può contenere anche il Documento strategico comunale (DSC), avente natura facoltativa e privo di effetto conformativo, il quale declina le scelte pianificatorie di livello intermedio relative al STL di riferimento attraverso la definizione di strategie, obiettivi e indirizzi di rilevanza e significatività comunale.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4, il DSC è obbligatorio in sede di prima approvazione del PRC.
Art. 17
 (Intese con lo Stato)
1. La Regione promuove il raggiungimento dell'intesa obbligatoria con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. Qualora l'intesa obbligatoria di cui al comma 1 sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
3. L'intesa di cui al comma 1 può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e gli interessi perseguiti con l'intesa stessa.
Art. 18
 (Intesa di pianificazione delle aree di interazione porto-città)
1. Nel rispetto della legge 84/1994, la Regione promuove metodi di cooperazione e intesa tra soggetti ai quali è attribuita per legge una funzione pianificatoria.
2. Al fine di coordinare i processi di pianificazione delle aree sottoposte alla competenza pianificatoria di più soggetti, gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, stipulano intese aventi a oggetto le aree d'interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio. Allo scopo di condividere le scelte strategiche di indirizzo nell'ambito della pianificazione urbanistica e di settore, l'intesa prevede l'individuazione delle aree d'interazione porto-città, dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e degli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto. Il livello di pianificazione territoriale e urbanistico di riferimento è il PGT nella componente strutturale e strategica.
Capo II
 Pianificazione regionale
Art. 19
 (Piano di governo del territorio)
1. Il PGT definisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale, gli obiettivi e gli indirizzi per i processi di sviluppo sostenibile del territorio al fine di coordinare la programmazione economica e le politiche settoriali regionali, assicurando la tutela e la salvaguardia del territorio, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale, tenendo conto delle strategie di sviluppo e pianificazione delle Regioni e degli Stati confinanti.
2. Il PGT assume una visione guida fondata sull'analisi degli scenari demografici, climatici, energetici, ambientali ed economici definendo conseguenti priorità e strategie territoriali.
3. Il PGT è strutturato nelle seguenti componenti:
a) strutturale, quale componente del territorio che individua le linee fondamentali dell'assetto a lungo termine considerando i valori naturali e ambientali, i rischi naturali e antropici, i beni e valori storici, culturali e identitari da tutelare e valorizzare, le caratteristiche sociali e produttive del sistema insediativo e del comparto agricolo e forestale, nonché dei servizi e delle reti infrastrutturali del sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione; il PGT riconosce quali risorse strategiche fondamentali del patrimonio territoriale regionale l'acqua, il suolo, il verde, la biodiversità e le fonti compatibili di energia rinnovabile assicurandone la tutela, la rigenerazione e l'uso sostenibile;
b) strategica, quale componente che individua strategie, obiettivi e indirizzi per uno sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con il PPR e i piani settoriali regionali promuovendo la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.
4. Il PGT riconosce i seguenti sistemi territoriali funzionali, rispettivamente, alla pianificazione di livello regionale e di livello intermedio:
a) Sistema territoriale regionale (STR);
b) STL.
5. Il PGT si compone dei seguenti elaborati:
a) Relazione di analisi;
b) Relazione di piano;
c) Norme tecniche di attuazione (NTA);
d) Rapporto ambientale (RA);
e) Sintesi non tecnica del RA;
f) Quadro Strutturale;
g) Quadro Strategico;
h) elaborati cartografici del PGT;
i) WebGIS.
6. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i contenuti del PGT sono coordinati con quelli del PPR e possono essere integrati, comunque nel rispetto del PPR, qualora sia necessario sviluppare ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento ai Quadri strutturale e strategico della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
7. Il PGT è rappresentato mediante WebGIS, nonché da strati informativi digitali costituenti gli elaborati cartografici del PGT idonei a rappresentare l'assetto territoriale.
Art. 20
 (Sistema territoriale regionale)
1. Il STR, riconosciuto dal PGT, comprende:
a) il sistema insediativo costituito dalla componente territoriale antropica in cui si concentra la dotazione di patrimonio funzionale all'organizzazione sociale ed economica, con lo scopo di supportare lo svolgimento della vita quotidiana delle persone e considerare le esigenze del settore produttivo, industriale, commerciale e turistico;
b) il sistema verde e blu costituito dalle aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, delle acque terrestri e delle acque marine territoriali che, complessivamente, rappresenta la componente ambientale del patrimonio territoriale regionale;
c) il sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione, comprensivo del territorio e dello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, costituito dalla rete su cui si innestano le principali infrastrutture a supporto delle relazioni del sistema policentrico degli insediamenti e delle attività economiche, produttive e turistiche, garantendo la fluidità della comunicazione quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema territoriale regionale.
Art. 21
 (Sistemi territoriali locali)
1. Gli STL sono costituiti da un raggruppamento di comuni, privo di personalità giuridica, individuato allo scopo di determinare la sede di concertazione e condivisione degli elementi strutturali e strategici del PGT di livello intermedio.
2. Il perimetro degli STL può essere oggetto di modifica. Il Comune interessato allo spostamento ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
3. I Comuni possono chiedere di partecipare anche a tavoli promossi da STL diversi da quelli nei quali sono inseriti.
Art. 22
 (Formazione del PGT)
1. La Regione e i Comuni intervengono nella formazione del PGT mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale o a tavoli tecnici specifici.
2. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del PGT e del RA di VAS.
3. Il PGT, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni sul PGT e, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, sul RA.
5. La Giunta regionale decide motivatamente sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 4 ed esprime il parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.
6. Il PGT è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
7. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
8. Il PGT entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha efficacia a tempo indeterminato.
Art. 23
 (Procedimenti di variante e aggiornamento del PGT)
1. Ferme restando le procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per la revisione dei contenuti del PGT sono individuati i seguenti procedimenti:
a) procedimento di variante per le modifiche incidenti sulla componente strutturale e strategica del PGT ai sensi dell'articolo 22;
b) procedimento di aggiornamento per le modifiche al PGT diverse da quelle di cui alla lettera a). Tali modifiche non sono soggette alle procedure previste dall'articolo 22, sono assoggettate a verifica VAS e sono approvate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il PGT è soggetto alle procedure di variante o di aggiornamento, da determinarsi in base alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche e in esito alla valutazione dei risultati del monitoraggio di piano.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fattispecie di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b).
Art. 24
 (Piani territoriali infraregionali)
1. I Piani territoriali infraregionali (PTI) sono gli strumenti di governo del territorio dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e). Il presente articolo disciplina la procedura di formazione del PTI o della variante al PTI con eventuale variante di raccordo dello strumento urbanistico comunale.
2. Il PTI è formato previa sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 26.
3. Il PTI o la variante al PTI adegua i contenuti al PGT e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PGT. La valutazione di coerenza è effettuata dalla Regione tramite il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione progettuale.
4. Il Consorzio trasmette il PTI o la variante al PTI e gli elaborati della variante allo strumento urbanistico comunale, contenenti le parti di modifica, al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano il Consorzio proponente, la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati, previa deliberazione degli organi rappresentativi, nonché le amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. In caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 bis e 14 quinquies della legge 241/1990. I PTI sono soggetti a procedura di VAS da svolgersi all'interno della conferenza di servizi.
5. Le varianti al PTI sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché dalla disciplina regionale di settore.
6. Qualora il PTI o la variante al PTI interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente preposto al rilascio del parere di adeguamento al PPR provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR in sede di conferenza di servizi.
7. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione la convocazione della conferenza di servizi unitamente all'avviso dell'avvenuto deposito del PTI o della variante al PTI, nonché all'eventuale variante allo strumento urbanistico comunale per la durata di trenta giorni dalla pubblicazione. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione della documentazione progettuale e formulare osservazioni sulla variante allo strumento urbanistico comunale.
8. In sede di conferenza di servizi, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale rilascia il parere di competenza, sentita la Direzione centrale competente in materia di consorzi di sviluppo economico locale, in ordine all'istruttoria tecnica sul PTI o sulla variante al PTI del Consorzio e sulla variante di raccordo allo strumento urbanistico comunale di cui al comma 1, e conferma l'armonizzazione tra gli strumenti di governo del territorio.
9. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi, i soggetti partecipanti, i cui strumenti urbanistici devono essere variati, esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni ricevute.
10. La Regione adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4 dando specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente o dei Comuni interessati.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dalla Regione all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, ha effetto di PTI o di variante al PTI e di variante urbanistica comunale di raccordo. L'avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web delle amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti di variante urbanistica dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Il PTI o la variante al PTI sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Successivamente all'approvazione del PTI o della variante al PTI in conformità al PGT, le modifiche al PTI, unitamente a quelle della variante comunale di raccordo di cui al comma 1, sono trasmesse alla Regione tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 45 esclusivamente per l'esercizio delle finalità di monitoraggio.
14. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi dei PTI, le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi, nonché le forme di coordinamento con la procedura di VAS.
Capo III
 Pianificazione intermedia
Art. 25
 (Livello pianificatorio intermedio)
1. Nel rispetto degli elementi strutturali e strategici di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b), il livello pianificatorio intermedio definisce:
a) l'assetto del sistema insediativo;
b) il sistema delle attrezzature e dei servizi di livello intermedio;
c) l'assetto delle infrastrutture della mobilità sostenibile delle merci, delle persone e dell'informazione di area vasta;
d) l'assetto delle infrastrutture verdi e blu di area vasta;
e) le aree soggette a rigenerazione territoriale;
f) gli interventi territoriali sovracomunali.
2. Le valutazioni finalizzate alla definizione degli elementi di cui al comma 1 tengono conto della continuità fisica e funzionale delle infrastrutture e dell'assetto territoriale delle Regioni e degli Stati confinanti.
3. La definizione del livello intermedio costituisce riferimento pianificatorio per la componente strutturale e strategica comunale.
Art. 26
 (Accordi di pianificazione del livello intermedio)
1. Al fine di identificare le azioni del livello intermedio del PGT di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), la Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, concludono l'accordo di pianificazione del livello intermedio. L'accordo è sottoscritto anche in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico al PGT.
2. Qualora l'oggetto dell'accordo interessi le funzioni di cui all'articolo 14, la Provincia, quale ente di area vasta, garantisce, per il territorio di competenza, il raccordo tra Regione, Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere attività di supporto in ordine alla definizione degli accordi di pianificazione.
Art. 27
 (Copianificazione del livello intermedio)
1. La Regione attiva la copianificazione per la revisione del livello intermedio del PGT approvato anche su istanza dei Comuni, delle Province e dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), i cui strumenti sono adeguati al PGT.
2. La copianificazione si attua attraverso la conferenza di copianificazione, in esito alla quale la Regione provvede alla revisione del livello intermedio del PGT ai sensi della procedura di variante di cui all'articolo 23, al fine di valorizzare i contenuti del livello intermedio del PGT approvato.
3. La Provincia è soggetto attivo nel processo di copianificazione quale ente di area vasta. Qualora la valutazione preventiva di interventi e di trasformazione territoriale aventi rilevanza transfrontaliera incida sulle funzioni di cui all'articolo 14, la Provincia può indire, in accordo con la Regione, la conferenza di copianificazione.
4. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 21/2019 possono svolgere attività di supporto in ordine alla definizione della copianificazione.
5. La copianificazione dei Comuni aventi più di 30.000 abitanti coinvolge obbligatoriamente i Comuni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.
6. La copianificazione è disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.
Capo IV
 Pianificazione comunale
Art. 28
 (Piano regolatore comunale)
1. Il PRC è adottato e approvato dal Comune, attua il PGT e ha efficacia conformativa della proprietà.
2. Il PRC:
a) riconosce e assume a livello operativo gli elementi strutturali e strategici del livello intermedio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b);
b) può contenere il DSC, così come definito dall'articolo 16, comma 4;
c) recepisce gli indicatori di monitoraggio della VAS del PGT;
d) individua gli ambiti naturali, agricoli, forestali, urbanizzati, non urbanizzati e la rete delle infrastrutture nel rispetto di quanto previsto alla lettera a);
e) individua le aree e gli immobili dismessi, degradati o sottoutilizzati, rilevandone la consistenza, lo stato di utilizzo e le condizioni urbanistiche e insediative ai fini del recupero, del riuso, della rifunzionalizzazione e della rigenerazione;
f) raggruppa le zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale in ambiti fisico funzionali con relative destinazioni d'uso, indici e parametri edilizi secondo le tipologie e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in coerenza con quanto stabilito dal PGT;
g) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di rigenerazione, riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;
h) definisce il progetto della città pubblica sulla base del fabbisogno e sui criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41;
i) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore e contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei Piani attuativi comunali (PAC) o di altri strumenti attuativi e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;
j) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti per l'individuazione degli eventuali ambiti di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica;
k) individua eventuali ambiti urbani di attuazione del PO;
l) contiene lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
m) recepisce gli studi di microzonazione sismica e adegua le previsioni urbanistiche al PGRA;
n) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), contiene la documentazione per la conformazione al PPR;
o) nei contesti transfrontalieri prevede il coordinamento delle scelte insediative, delle infrastrutture verdi e blu e di quelle relative alla mobilità con quelle dei territori contermini oltre il confine di Stato, assicurando la coerenza e la continuità funzionale delle opere e degli interventi.
3. Il PRC può porre vincoli di inedificabilità relativamente:
a) alla protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) alla protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.
4. Nelle zone sottoposte al vincolo di cui al comma 3 sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
5. Le previsioni del PRC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del PRC medesimo.
6. La decadenza dei vincoli di cui al comma 5 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.
7. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 5 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici i cui effetti discendono da conferenza di servizi, accordo di programma, intesa oppure altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
8. Il PRC disciplina l'uso del territorio con:
a) elaborati cartografici costituiti da strati informativi digitali, tra i quali sono necessari:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la cartografia di piano;
b) strumenti normativi e descrittivi, tra i quali sono necessari:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;
2) la relazione con l'illustrazione del piano;
3) le NTA.
9. Il PRC ha durata indeterminata e non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS svolta in sede di PGT per il livello intermedio e non contiene elementi in contrasto con la componente strutturale e strategica di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b).
Art. 29
 (Formazione del PRC)
1. Il PRC definisce le scelte di assetto e sviluppo del territorio comunale in coerenza con la pianificazione di livello superiore e provvede al contestuale adeguamento dello strumento urbanistico al PGT secondo le procedure stabilite dal presente articolo.
2. Il Consiglio comunale impartisce le direttive generali e gli indirizzi strategici da seguire nella predisposizione dello strumento urbanistico di livello comunale e nella partecipazione del Comune ai tavoli di pianificazione sovracomunale.
3. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici sono conformati al PPR, ai fini della valutazione della coerenza del PRC ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, la Regione attiva, su istanza del Comune o dei Comuni proponenti, il tavolo di pianificazione, al quale partecipano il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, i Comuni proponenti, nonché gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta. Al tavolo di pianificazione sono invitate le strutture regionali interessate per l'approfondimento della documentazione nelle materie di loro competenza. Il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale esprime il parere preliminare in ordine alla coerenza della proposta ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, corredandolo con eventuali prescrizioni.
4. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici non sono conformati al PPR, non si applica il comma 3 e il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle NTA del PPR prima dell'adozione del PRC per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle medesime NTA.
5. In esito alle procedure di cui ai commi 3 e 4, il progetto di PRC, adeguato alle eventuali prescrizioni, è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PRC adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 5, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
8. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sul PRC adottato in ordine alla coerenza ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26.
9. Nel corso del periodo di cui al comma 7, il Comune raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti della competenza degli enti stessi.
10. Decorso il termine di cui al comma 7 ed espletate le procedure di cui al presente articolo, il Consiglio si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e al parere vincolante di cui al comma 8 e approva il PRC, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
11. La deliberazione del Consiglio comunale divenuta esecutiva e i relativi atti, di cui al comma 10, nonché i relativi strati informativi digitali di cui all'articolo 46, comma 6, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi trenta giorni, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Qualora non risultino accolte le prescrizioni di cui al comma 8, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, dispone l'introduzione nel PRC delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Il PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di esecutività di cui ai commi 11 e 12.
14. La Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 11 limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che sono in conflitto con il PGT.
15. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, si applica la disciplina di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.
16. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione.
Art. 30
 (Supporto ai Comuni nella fase di adeguamento al PGT)
1. Al fine di garantire una pianificazione coordinata e omogenea del territorio e favorire l'aggregazione di più Comuni nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT, la Regione assicura l'accompagnamento amministrativo e il supporto tecnico, con particolare attenzione ai Comuni di minori dimensioni demografiche e a quelli montani, nella gestione del medesimo procedimento anche mediante l'assegnazione del sostegno economico di cui al comma 2.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'adeguamento dello strumento urbanistico al PGT fino al 100 per cento della spesa sostenuta e nella misura massima di 40.000 euro per ciascun ente locale. In caso di presentazione dell'istanza in forma associata, il contributo è concesso fino a un massimo di 50.000 euro per singolo ente.
3. Le domande sono presentate al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro il 31 gennaio di ogni anno e sono istruite secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Alla concessione e contestuale erogazione provvede il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa del preventivo di spesa redatto sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), e di eventuale offerta inferiore del professionista.
5. Le istanze pendenti al 31 dicembre di ogni anno per mancanza di risorse finanziarie possono essere ammesse a finanziamento nell'esercizio successivo.
Art. 31
 (Varianti al PRC)
1. Nel rispetto del PGT, il PRC può essere modificato con la procedura di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dalla disciplina regionale di settore.
3. La variante al PRC contiene un'asseverazione di conformità alla componente strutturale e strategica, agli obiettivi e agli indirizzi del PGT sottoscritta dal professionista incaricato.
4. La variante al PRC è adottata e pubblicata sull'Albo pretorio per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni, nonché depositata presso il Comune. Entro il termine di trenta giorni effettivi dalla comunicazione di deposito, a pena di decadenza, il Comune valuta e recepisce le osservazioni e le opposizioni eventualmente ricevute.
5. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione della variante, si applica la disciplina di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 4 e approva la variante al PRC comprensiva del provvedimento conclusivo della procedura di VAS.
7. Il Comune trasmette la variante approvata alla Regione che pubblica l'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. La variante al PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. La trasmissione della variante al PRC approvata di cui al comma 7 è effettuata al fine di espletare le attività di monitoraggio in capo all'Osservatorio regionale di governo del territorio di cui all'articolo 45.
10. Nel caso in cui il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, nei trenta giorni successivi alla ricezione della variante approvata, accerti il mancato rispetto del PGT, non dà corso alla pubblicazione e comunica al Comune l'attivazione di una procedura di verifica del PRC della durata massima di trenta giorni. Qualora la procedura dia esito negativo, il medesimo Servizio regionale ne dà comunicazione al Comune interessato prescrivendo le modifiche necessarie per eliminare il contrasto con il PGT.
11. La procedura di cui al comma 10 è applicata fino alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PRC. Successivamente, il monitoraggio è effettuato dopo la data di entrata in vigore della variante a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione su richiesta dal Comune.
12. I piani comunali di settore predisposti in applicazione di leggi statali o regionali o su iniziativa autonoma del Comune non configurano variante al PRC e costituiscono recepimento diretto della pianificazione sovraordinata.
13. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante al PRC.
Art. 32
 (Salvaguardia)
1. Il Comune, a decorrere dalla data di adozione del PRC o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PRC adottato o delle sue varianti.
2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive, può prevedere che sia adottata la sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso, alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.
Art. 33
 (Usi temporanei)
1. Gli usi temporanei costituiscono strumenti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati alla riattivazione e al riuso progressivo di immobili, aree e spazi inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati, favorendo l'insediamento di funzioni e attività compatibili con gli obiettivi di rigenerazione e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Il Comune può consentire usi temporanei di immobili e aree, pubblici o privati, anche in deroga alle destinazioni funzionali previste dagli strumenti di governo del territorio, purché compatibili con gli obiettivi della pianificazione e con le caratteristiche del contesto territoriale, urbano e paesaggistico.
3. Gli usi temporanei non comportano il mutamento della destinazione d'uso né determinano l'acquisizione di diritti urbanistici. Gli eventuali interventi necessari alla loro attuazione sono realizzati con modalità reversibili.
4. La pianificazione comunale disciplina le modalità di attuazione degli usi temporanei, individuandone i casi, le condizioni e gli ambiti di applicazione in coerenza con gli obiettivi degli strumenti di governo del territorio.
5. La Regione promuove gli usi temporanei quali strumenti di sperimentazione urbana, innovazione sociale, riuso del patrimonio edilizio esistente e attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale.
Art. 34
 (Piani attuativi comunali)
1. I PAC sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.
3. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007 e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere dell'organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza. L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al PRC e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico al PPR.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal PAC, la deliberazione di approvazione dello stesso comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente di un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC o altro strumento attuativo comunque denominato, può apportare modifiche al PRC purché si rispettino gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi del PGT.
8. Il PAC entra in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.
9. I PAC sono esclusi dalla procedura di VAS qualora non comportino varianti al PRC già sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al decreto legislativo 152/2006.
10. Le procedure di adozione e approvazione del PAC si applicano agli strumenti attuativi diversamente denominati negli strumenti di pianificazione comunale.
11. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi dei PAC.
Art. 35
 (Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica)
1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.
4. Il Comune, ad approvazione avvenuta dei comparti edificatori di cui al comma 3, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati assegnando loro un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Comune, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.
7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.
8. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo piano, dopo il decorso del suddetto termine, comprende anche la possibilità di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.
Art. 36
 (Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata)
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PAC o altri strumenti urbanistici attuativi, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale, e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:
a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);
c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
e) l'assunzione, a opera del proponente il piano, dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
3. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
4. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 3, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione, il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito, l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione, l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune procedente.
5. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 4, deve indire una conferenza di servizi.
6. Il termine per l'adozione del PAC previsto dalla lettera a) del comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 9, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.
7. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
8. Successivamente il Comune, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni dello stesso stipulando la convenzione di cui al comma 2.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione, il Comune può procedere con variante di cui agli articoli 49 e 50 al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.
10. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondono a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.
11. Il PAC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004 o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 34, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Art. 37
 (Programma operativo)
1. Il PO è uno strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale che si attua per interventi di rigenerazione urbana. Il PO deve essere accompagnato dalla richiesta di titolo abilitativo edilizio. Esso può comprendere anche più aree non contigue, ma connesse funzionalmente per le azioni di riqualificazione di un contesto urbanizzato caratterizzato dal degrado sia urbanistico sia edilizio attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione sostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.
2. Il PO può comprendere acquisizioni volontarie, diradamenti, demolizioni e opere di ricucitura urbana e può essere promosso dal Comune anche in assenza di un soggetto attuatore privato.
3. In fase di predisposizione del PRC, i Comuni individuano gli ambiti urbani nei quali può trovare applicazione il PO definendo gli incrementi massimi volumetrici e gli indirizzi progettuali relativi alla fase attuativa degli interventi. Tali indirizzi sono orientati prioritariamente al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, al contenimento del consumo di suolo, all'incremento della permeabilità delle superfici, al potenziamento delle dotazioni verdi e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e delle dotazioni della città pubblica.
4. L'adozione del PO avviene con deliberazione di Giunta comunale. La proposta di programma è pubblicata per trenta giorni effettivi sull'albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Ove il programma comporti variante al PRC vigente, è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e la deliberazione di approvazione definitiva, con deduzione alle osservazioni eventualmente pervenute, è di competenza del Consiglio comunale.
5. La Giunta comunale decide motivatamente sulle osservazioni e opposizioni di cui al comma 4 e approva il PO. L'approvazione del PO comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei beni indicati nel piano particellare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
6. Il PO entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.
7. Il PO è escluso dalla procedura di VAS qualora non comporti varianti al PRC già sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al decreto legislativo 152/2006.
8. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi del PO.
Art. 38
 (Accelerazione di procedure)
1. L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante allo strumento di governo del territorio comunale, fatto salvo il rispetto del PGT.
Capo V
 Coordinamento tra strumenti di pianificazione
Art. 39
 (Piani di settore statali)
1. I piani di settore statali sono gli atti di governo del territorio regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio. Il PGT è integrato nei contenuti con le indicazioni di cui ai piani di settore statali.
2. La Regione, attraverso il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, verifica la coerenza tra il PGT e il piano di settore statale.
3. La Regione, accertata l'assenza di coerenza tra il piano di settore statale e il PGT, procede alla revisione del PGT coordinandone i contenuti con il piano sovraordinato. La verifica di coerenza di cui al comma 2 costituisce aggiornamento del PGT ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
Art. 40
 (Piani di settore regionale)
1. Il PGT definisce gli indirizzi di pianificazione generale e settoriale anche ai fini del coordinamento di piani, programmi e progetti regionali di settore.
2. I piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali sono predisposti e approvati in coerenza con il PGT.
3. I piani di settore di cui al comma 2 possono costituire variante al PGT ai sensi dell'articolo 23 qualora formati nell'osservanza dell'atto di concertazione definito d'intesa tra l'autorità procedente e la Direzione centrale competente in materia di governo del territorio.
TITOLO III
 SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Capo I
 Perequazione e città pubblica
Art. 41
 (Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)
1. La pianificazione urbanistica comunale assicura il reperimento di aree e attrezzature per la realizzazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali di cui al presente articolo, ai fini del perseguimento di obiettivi di accessibilità universale e di fruibilità delle aree pubbliche, di riduzione dell'uso di suolo, di permeabilità dei suoli, di miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecosistemica delle aree verdi, di supporto alla mobilità sostenibile, di qualità architettonica e funzionale, favorendo la multidisciplinarietà dei servizi e la riconoscibilità dello spazio pubblico nel paesaggio urbano, di sostenibilità urbanistica di cui all'articolo 8, insediativa, energetica, idrica, ambientale e di edilizia residenziale pubblica.
2. Le dotazioni urbanistiche e territoriali, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera l), si distinguono in:
a) dotazioni urbanistiche, tra cui si annoverano:
1) aree e attrezzature per l'istruzione;
2) attrezzatture di interesse generale quali, a titolo esemplificativo, i servizi culturali, religiosi sociali, assistenziali, sanitari;
3) spazi pubblici per il verde attrezzati a parco, per le attività ludiche e lo sport;
4) attrezzatture per la viabilità, il trasporto e parcheggio;
5) le velostazioni e i parcheggi per la mobilità ciclistica ed elettrica condivisa;
6) attrezzature sportive per lo svolgimento di attività sportiva in spazio chiuso, coperto o parzialmente coperto, nonché in impianti sportivi all'aperto;
7) residenze collettive temporanee destinate a specifiche tipologie di fruitori quali, a titolo esemplificativo, le residenze per anziani, foresterie ospedaliere e studentati;
8) servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica e a prezzi calmierati;
9) aree di valore ecologico-ambientale e aree naturaliformi destinate al mantenimento o all'implementazione della sicurezza idrogeologica oppure utilizzate per la riduzione dello stato di vulnerabilità del territorio al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico;
b) dotazioni territoriali.
3. Per dotazioni territoriali si intendono attrezzature di rilevanza regionale e attrezzature di carattere sovracomunale.
4. Il Comune determina il dimensionamento complessivo delle dotazioni urbanistiche di cui al comma 2 verificando:
a) analisi del fabbisogno di dotazioni ulteriori rispetto a quelle esistenti, eventualmente tenuto conto delle dinamiche insediative e delle dotazioni urbanistiche esistenti e previste all'interno dei Comuni confinanti;
b) obiettivi, strategie e indirizzi del PGT;
c) obiettivi di progetto della città pubblica.
5. Il Comune, ogni cinque anni, effettua la ricognizione delle aree destinate a dotazioni territoriali e urbanistiche o validamente destinate a esse dal PRC.
6. Le dotazioni territoriali e urbanistiche e le loro modalità di quantificazione sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 47, nel rispetto dei criteri di accessibilità, prossimità, adeguatezza rispetto ai fabbisogni, sostenibilità ambientale e qualità della città pubblica.
Art. 42
 (Perequazione e compensazione territoriale del livello intermedio)
1. Nell'esercizio della funzione di governo del territorio sono previsti meccanismi di perequazione e compensazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori garantendo equilibrio tra i Comuni coinvolti.
2. La perequazione territoriale può costituire oggetto di accordo di pianificazione del livello intermedio, ai sensi dell'articolo 26, tra i Comuni costituenti l'ambito sovracomunale, tra i quali sono concordate forme di riequilibrio degli effetti ambientali, economici e territoriali delle trasformazioni programmate.
3. I Comuni coinvolti possono utilizzare la compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori o aree, contro equivalenti valori di natura urbanistica, ambientale o economica.
4. Nel caso in cui siano previsti interventi che comportino l'utilizzo di suolo naturale, al fine di garantire la compensazione territoriale, i Comuni costituenti l'ambito sovracomunale provvedono all'individuazione di una quantità di suolo da riservare o ripristinare a usi di valorizzazione e tutela ambientale nell'ottica del bilancio complessivo del consumo di suolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto della qualità ecologica dei suoli interessati e privilegiando, nella localizzazione delle misure compensative, ambiti territorialmente e funzionalmente connessi alle trasformazioni previste.
5. Le forme e le modalità di attuazione della perequazione e della compensazione territoriale sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 47.
Art. 43
 (Perequazione e compensazione urbanistica del livello comunale)
1. In sede di pianificazione operativa e attuativa, il Comune può utilizzare la perequazione urbanistica relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica ai sensi della legge regionale 19/2009, con convenzione con i proprietari degli immobili interessati.
2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di cui al comma 1, da attuare in forma unitaria, è stabilita nel PAC e nei PO in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
3. I Comuni possono prevedere compensazioni urbanistiche attuate mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate, privilegiando prioritariamente gli ambiti di rigenerazione urbana per promuovere processi di incremento della qualità urbana, ambientale e delle dotazioni urbanistiche. Nelle acquisizioni volontarie di interesse pubblico le parti possono concordare la definitiva rinuncia alla capacità edificatoria.
4. I Comuni istituiscono il registro pubblico dei diritti volumetrici secondo le indicazioni da loro stessi definite. La volumetria e gli incrementi premiali oggetto dell'intervento di demolizione di cui al comma 5 sono riconosciuti nei diritti volumetrici della compensazione.
5. I manufatti la cui demolizione sia di interesse pubblico sono individuati nel PRC. I criteri minimi di individuazione degli edifici sono:
a) volumi che creano degrado urbanistico o ambientale;
b) edifici incongrui;
c) costruzioni in aree improprie;
d) manufatti la cui rimozione consenta il miglioramento documentato dell'accessibilità, della sicurezza, della viabilità, delle dotazioni o degli spazi pubblici, anche in assenza di degrado edilizio.
6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina le forme e le modalità di attuazione della perequazione e compensazione urbanistica del livello comunale, nonché le modalità del registro pubblico di cui al comma 4.
Art. 44
 (Accordo di programma con variante urbanistica)
1. L'accordo di programma che comporta variante urbanistica è disciplinato dall'articolo 19 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini dell'esame e dell'approvazione dell'oggetto dell'accordo e delle varianti che lo stesso comporta, l'amministrazione competente predispone, assieme al progetto delle opere oggetto dell'accordo, anche elaborati relativi alle variazioni degli strumenti urbanistici che conseguono alla conclusione dell'accordo.
3. Il progetto delle opere individua i beni e i soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione un avviso dell'avvenuto deposito del progetto dell'opera e degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici per la durata di trenta giorni, entro i quali chiunque può prendere visione e formulare osservazioni o opposizioni.
5. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi, i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la loro posizione tenendo conto delle osservazioni o opposizioni presentate.
6. L'approvazione dell'accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 19/2009 e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale anche settoriali, comunali e di livello intermedio. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.
7. L'accordo di programma ha effetto di variante agli strumenti urbanistici qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo di programma nel Bollettino ufficiale della Regione.
Capo II
 Monitoraggio delle attività di governo del territorio
Art. 45
 (Osservatorio regionale di governo del territorio)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale opera l'Osservatorio regionale di governo del territorio, di seguito Osservatorio, al fine di supportare l'attuazione della presente legge, svolgere le attività di monitoraggio sul PGT e sugli strumenti urbanistici comunali, sul consumo di suolo, sul miglioramento della resilienza territoriale e sull'attuazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e sintesi di dati e informazioni territoriali mediante la raccolta e l'elaborazione degli stessi.
3. L'Osservatorio trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Commissione consiliare competente una Relazione tecnica che raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente.
4. La Relazione tecnica di cui al comma 3 contiene, ove disponibili, dati disaggregati per Comune e per STL relativi almeno al consumo di suolo, ai processi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione, alle trasformazioni delle aree dismesse, alle dotazioni urbanistiche e territoriali, alla copertura vegetale e agli indicatori di resilienza territoriale e climatica.
5. Il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale è autorizzato ad attuare, in collaborazione con ANCI, un ciclo informativo a favore dei dipendenti degli enti locali, delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 57 delle NTA del PPR, l'Osservatorio di cui al comma 1 svolge anche le funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).
7. L'ORP svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del PPR, mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
8. L'ORP collabora con i Comuni, gli enti parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero competente in materia di cultura ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese a sostegno dell'attività dell'Osservatorio mediante il ricorso a prestazioni di servizi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
Art. 46
 (Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. Al fine di supportare la pianificazione di livello regionale, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale istituisce la Banca Dati per la Pianificazione (BDP) allo scopo di conservare, organizzare e mettere a disposizione gli strati informativi che contengono l'informazione territoriale relativa agli strumenti urbanistici comunali.
2. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, formano i propri strumenti di governo del territorio e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate.
3. I Comuni formano i propri strumenti di pianificazione e le loro varianti acquisendo i dati contenuti nella BDP e ritrasmettendo alla Regione gli strati informativi degli strumenti urbanistici comunali partecipando alla costruzione e all'aggiornamento della BDP.
4. Per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, il Comune chiede al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale un pacchetto di dati standardizzato da utilizzare a tal fine.
5. I dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti sono trasmessi all'Amministrazione regionale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata di cui all'articolo 19, comma 5, lettera i).
6. L'efficacia degli strumenti urbanistici e delle loro varianti è subordinata alla trasmissione alla Regione degli strati informativi geografici costituenti i citati strumenti o varianti agli stessi. La Regione provvede all'aggiornamento della BDP. Copia del PRC o della variante approvata allo strumento urbanistico e della relativa deliberazione divenuta esecutiva, nonché dei relativi strati informativi digitali è inviata all'Amministrazione regionale ai fini dell'efficacia urbanistica.
7. La disciplina dell'informatizzazione degli strumenti urbanistici e delle metodologie informatiche di rappresentazione, ivi comprese le modalità tecniche e i modelli standardizzati da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, nonché gli aspetti tecnici, i formati, le procedure e i metodi per la gestione e la condivisione degli strati informativi che costituiscono gli strumenti urbanistici sono disciplinate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale.
8. I metodi per la consultazione, condivisione e interscambio degli strati informativi degli strumenti urbanistici sono oggetto di aggiornamento in funzione di nuovi strumenti per la diffusione dell'informazione territoriale o di mutate necessità tecniche di monitoraggio e interscambio dell'informazione territoriale.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la digitalizzazione degli strumenti urbanistici e per l'avvio del sistema dell'urbanistica digitale mediante la stipula di accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
TITOLO IV
 POTESTÀ REGOLAMENTARE
Capo I
 Regolamento attuativo
Art. 47
 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) le modalità di attuazione del bilancio di consumo di suolo, le opere pubbliche di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le modalità con le quali gli strumenti di governo del territorio misurano il rispetto del principio della sostenibilità urbanistica;
b) i contenuti minimi dei PTI, le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi, nonché le forme di coordinamento con la procedura di VAS;
c) la copianificazione del livello intermedio e gli accordi di pianificazione;
d) i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione;
e) i requisiti e contenuti minimi del PAC e del PO;
f) le dotazioni urbanistiche e territoriali e loro modalità di quantificazione, nonché dei progetti di territorio di cui all'articolo 4, comma 5;
g) le forme e modalità attuative degli istituti della perequazione e compensazione territoriale e urbanistica.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie
Art. 48
 (Disposizioni transitorie)
1. La revisione del PGT approvato con decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 084/Pres. (L.R. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Piano del governo del territorio (PGT)), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante la procedura di variante di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009.
2. Con l'entrata in vigore della variante al PGT cessa l'efficacia del Piano Urbanistico regionale generale (PURG) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 826 (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale).
3. Con l'entrata in vigore del PRC cessa l'efficacia del piano struttura comunale vigente o adottato e degli obiettivi e strategie di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007.
4. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, per la quale sono deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita ai sensi della legge regionale 5/2007.
5. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della variante al PGT sono disciplinati dalla legge regionale 5/2007.
6. La procedura di formazione dei PTI e loro varianti, per i quali sono deliberati gli indirizzi dall'organo collegiale competente alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita ai sensi della legge regionale 5/2007. Il Consorzio, successivamente all'attivazione della procedura di cui al primo periodo, può decidere di approvare il PTI o sua variante ai sensi della disciplina di cui all'articolo 24 della presente legge.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PGT, le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente sono soggette alla procedura di cui agli articoli 49 e 50.
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, continua a trovare applicazione il regolamento di cui all'articolo 61, comma 3, della legge regionale 5/2007.
9. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, trovano applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici), e il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 242 (Modifica degli standard urbanistici regionali).
10. Il Comune si adegua al PGT a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 47. L'adeguamento è adempiuto con l'adozione del PRC di cui all'articolo 29 entro il termine di tre anni ovvero quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.
11. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 10 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con il PGT.
12. Nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge risulti conformato al PPR, i contenuti di cui alla parte statutaria del PPR, come recepiti all'esito del procedimento di conformazione nello strumento comunale, sono confermati in sede di predisposizione del PRC.
13. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, i soggetti di cui all'articolo 12 possono concludere gli accordi di pianificazione di cui all'articolo 26.
14. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, il Comune può consentire gli usi temporanei di cui all'articolo 33.
15. Nelle more dell'emanazione del decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale di cui al comma 7 dell'articolo 46, copia dei piani approvati è trasmessa alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, su supporto digitale in formato GeoPackage o Shapefile metadatati.
16. Nelle more del completamento del processo di costituzione delle Province quali enti di area vasta e dell'attivazione delle strutture tecniche competenti all'esercizio delle attività di competenza, le funzioni attribuite alle stesse dall'articolo 14 sono esercitate dalla Regione.
Art. 49
 (Disposizioni transitorie per le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT e fino all'approvazione del PRC di cui all'articolo 29, sono consentiti:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sottozone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica nei casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi della legge statale di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in sub ambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);
k) il trasferimento nel livello operativo delle previsioni e degli elementi del livello strutturale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le strategie del PGT, senza determinare nuove previsioni insediative o nuovo consumo di suolo e purché privi di rilevanza sovracomunale;
l) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.
2. Prima dell'adozione della variante, il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR; a questo fine, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007; se il progetto attiene a un piano già conformato si applicano le disposizioni per i piani conformati al PPR;
c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.
3. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 2, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico. L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.
4. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 2, con propria deliberazione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.
5. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
6. Prima dell'approvazione della variante, il Comune:
a) raggiunge con le amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;
b) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza, qualora la variante incida sulle specifiche discipline.
7. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle intese con gli enti di cui al comma 6 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva, nonché degli strati informativi digitali sono inviati all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali e l'efficacia della variante stessa.
9. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa, da effettuarsi dopo la trasmissione della stessa, a cura del Comune.
10. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla VAS e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006, dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
11. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessario per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.
13. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della variante di cui al presente articolo e fino all'entrata in vigore della stessa, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi e di adozione e approvazione di piani attuativi che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.
Art. 50
 (Disposizioni transitorie per le varianti semplificate di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT e fino all'approvazione del PRC di cui all'articolo 29, le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo nel caso in cui si introducano fattispecie di cui all'articolo 49.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, nonché dalla disciplina regionale di settore.
3. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, della legge regionale 5/2007, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 29, comma 2. La variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.
5. Il Comune prima dell'adozione della variante:
a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica, l'organo del Ministero competente in materia di paesaggio esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;
b) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 49, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera a), con propria deliberazione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
8. Entro il periodo di deposito di cui al comma 7, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR.
9. Prima dell'approvazione della variante, il Comune raggiunge con le amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.
10. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
11. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.
12. Nelle more del provvedimento di cui al comma 11 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al PPR, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.
13. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici comunali di cui al presente articolo, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle NTA del PPR, il Comune provvede trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, all'organo del Ministero competente in materia di paesaggio, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.
14. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
15. Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del PPR svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.
16. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della variante di cui al presente articolo e fino all'entrata in vigore della stessa, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi e di adozione e approvazione di piani attuativi che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.
Art. 51
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti rispetto alle finalità e agli obiettivi dalla stessa perseguiti. A tal fine, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della variante al PGT e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti.
2. La relazione di cui al comma 1, anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 45, documenta in particolare:
a) lo stato di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT, con indicazione delle eventuali criticità riscontrate nel processo di adeguamento;
b) l'andamento del consumo, dell'impermeabilizzazione, della deimpermeabilizzazione e del recupero di suolo;
c) il numero e la distribuzione territoriale degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana avviati e realizzati, con indicazione dei principali risultati conseguiti;
d) lo stato di attuazione delle misure finalizzate all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e al rafforzamento della resilienza territoriale;
e) lo stato di attuazione della pianificazione di livello intermedio, delle attività di copianificazione e degli accordi di pianificazione;
f) l'utilizzo delle misure di supporto amministrativo, tecnico ed economico previste a favore dei Comuni;
g) le principali criticità applicative riscontrate dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.
3. I dati di cui al comma 2 sono riportati, ove disponibili, con evidenza della relativa distribuzione territoriale, anche per Comune e per STL, e sono posti a confronto con quelli relativi alle precedenti rilevazioni.
4. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 52
 (Disposizioni di attuazione)
1. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione della presente legge, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale attiva, in via sperimentale, un procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PGT, esteso a più Comuni contermini appartenenti al medesimo STL.
2. Per l'attuazione della fase sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale la necessaria dotazione di personale dotato di competenze professionali interdisciplinari.
Capo II
 Disposizioni finanziarie, abrogazioni e conseguenti adeguamenti normativi ed entrata in vigore
Art. 53
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 9, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 54
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 7/2000.

2.
Dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di Governo del territorio (PGT) sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 4 e 5 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi);
b) la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);
c) la legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);
d) l'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
e) l'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
f) i commi 44 e 45 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007);
g) articoli da 1 a 36, commi da 1 a 4 dell'articolo 61 e gli articoli da 62 a 65 della legge regionale 5/2007;
h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
j) la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio));
k) l'articolo 35 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
n) il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
o) il comma 1 dell'articolo 66 e l'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
p) i commi da 1 a 4 e il comma 119 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014);
q) il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
r) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica));
s) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
t) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
u) il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);
v)
la lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

x) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
y) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
z) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
aa) l'articolo 2, i commi 1, 2, da 4 a 7 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
bb) l'articolo 9 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare);
cc) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009);
ee) gli articoli 101, 102, 104 e 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021));
ff) i commi 10 e 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
gg) i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
hh) i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 35 e l'articolo 36 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
ii) gli articoli 28, da 31 a 34, 51, 52 e 54 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio);
jj) l'articolo 93 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);
kk) le lettere a) e d) del comma 102 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026);
ll) il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);
mm) l'articolo 55 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali).
Art. 55
 (Adeguamenti normativi conseguenti alle abrogazioni previste dall'articolo 54)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), le parole <<ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole <<legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

3. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 le parole <<le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

2)
al comma 6 le parole <<le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>;

b)
al comma 9 dell'articolo 39 le parole <<di cui alla legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), le parole <<legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

5.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 le parole <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

6.
Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento di attuazione della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio), di cui all'articolo 47 della medesima legge>>.

7. All'articolo 4 della legge regionale 16/2008 sono apportate queste modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole <<articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b)
al comma 3 bis le parole <<ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11/2026>>.

8. Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui piani di cui agli articoli 24 e 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui Piani territoriali infraregionali (PTI) disciplinati dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 11/2026>>.

9.
Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

10. Alla legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dell'articolo 10 le parole <<i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite delle seguenti: <<i pareri di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 quater le parole <<ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11/2026>>;

c)
alla lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 57 le parole <<secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 11/2026>>;

d)
al comma 4 dell'articolo 60 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>;

e)
al comma 2 bis dell'articolo 61 le parole <<alla procedura di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla procedura di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>.

11.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

12.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole <<di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 48, 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

13. All'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio),>>;

b)
al comma 10 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>.

14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 dell'articolo 10 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b)
al comma 7 dell'articolo 15 le parole: <<di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),>> sono soppresse.

15.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole <<ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

16.
Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole <<e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

17.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), le parole <<l'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

18.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale), le parole <<dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio),>>.

19.
Al comma 4 dell'articolo 139 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<tramite variante di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite variante di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

Art. 56
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La presente legge, ad esclusione degli articoli 48, 49 e 50, si applica dalla data di entrata in vigore della variante al PGT.