Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge regola le modalità di presentazione dei disegni e delle proposte di legge nonché le modalità di pubblicazione dei testi legislativi in internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i progetti di legge ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi da 1 a 3 che non si applicano alle leggi finanziarie e alle leggi multisettoriali a prevalente carattere finanziario.
Art. 3
(Parte notiziale)
1. All'atto della presentazione di disegni e di proposte di legge va allegata al testo normativo una parte notiziale redatta secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. Per la redazione dei testi notiziali da allegare alle proposte di legge i consiglieri regionali possono avvalersi dell'assistenza della competente struttura della Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. Qualora il testo del provvedimento subisse delle modifiche nel corso dell'iter consiliare la competente struttura della Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all'aggiornamento e al coordinamento della parte notiziale da allegare alla legge regionale approvata dall'Assemblea.
Art. 4
(Pubblicazione dei testi coordinati, dei rinvii e dei lavori preparatori)
1.
Quando una legge regionale disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di uno o più articoli o di una o più parole di un articolo nel testo di un preesistente provvedimento legislativo, il nuovo testo, come risultante dalle modifiche apportate, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in calce alla legge di modifica.
2. Le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
3. Quando un articolo di legge contiene un rinvio a specifiche disposizioni legislative o regolamentari preesistenti viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è fatto rinvio. Tale disposizione non si applica nel caso di un generico riferimento a interi provvedimenti normativi o regolamentari.
4. I lavori preparatori delle leggi regionali, redatti a cura della competente struttura della Segreteria generale del Consiglio regionale, sono pubblicati in calce al testo delle leggi medesime.
Art. 5
(Redazione dei testi coordinati)
1. La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 3 e 4 è curata dalla competente struttura della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Art. 6
(Valore della pubblicazione dei testi coordinati)
1. La pubblicazione dei testi di cui agli articoli 3 e 4 ha valore informativo al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.
2. Restano invariati il valore legale e l'efficacia degli atti legislativi.
Art. 7
(Banca dati)
1. La competente struttura della Segreteria generale del Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale di una banca dati giuridica, denominata "Banca dati delle leggi regionali e dei regolamenti regionali", nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La banca dati rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi.
2. I testi coordinati pubblicati nella banca dati hanno solo carattere informativo che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
3. L'accesso alla banca dati è libero e gratuito.
4. È garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi recanti modifiche a leggi pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e i relativi testi coordinati pubblicati nella banca dati.
Art. 8
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:
b) l'
articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l'anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91);
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano ai disegni di legge e alle proposte di legge presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.