LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2026, n. 9

Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2025, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 2.428.848.452,54 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 966.648.211,23 euro, quale quota di avanzo disponibile e 26.400.000 euro quale quota di avanzo accantonato.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 14, comma 2.
Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 25 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è aggiunto, infine, il seguente periodo: <<I rendiconti della gestione fuori bilancio di cui al presente comma sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo.>>.

2. Al fine di sostenere il rilancio delle attività economiche regionali a fronte degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici conseguente alle recenti crisi internazionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), risorse da destinare alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'accesso al credito a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale e colpite dai predetti effetti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti:
a) criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
b) i requisiti di ammissibilità dei Confidi ed i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
5. All'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 9 quinquies le parole <<comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito o rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale>>;

b)
la lettera b) del comma 9 quinquies è sostituita dalla seguente:
<<b) qualora tale proposta, in caso di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza contemplati dalla normativa statale vigente in materia, inclusi quelli previsti come esito della composizione negoziata della crisi, nonché in caso di concordato nella liquidazione giudiziale, rispetti le condizioni normativamente previste per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali ed i contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e sussista la pertinente attestazione rispettivamente prevista in ciascuno di tali casi per i suddetti tributi, contributi e premi assicurativi di un professionista indipendente ovvero di altri soggetti competenti.>>.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP), per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzati all'adeguamento e potenziamento dei principali impianti del servizio idrico integrato di competenza del Consorzio medesimo.
7. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 6, il NIP presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. L'assegnazione di cui al comma 6 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzati alla realizzazione di una rotatoria a servizio della zona industriale in Comune di Buja.
12. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 11, il COSEF presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
13. L'assegnazione di cui al comma 11 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare le risorse dell'esercizio 2026 per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nell'anno 2025, relativa alla concessione degli incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere con requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, approvata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 29 dicembre 2025, n. 71908/GRFVG.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 12.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
18. In considerazione dell'attuale situazione di incertezza geopolitica e della grave crisi che interessa anche la filiera dell'elettrodomestico, al fine di promuovere il rafforzamento della competitività del tessuto produttivo regionale e sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle relative filiere industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle imprese operanti nel comparto dell'elettrodomestico, nonché delle imprese appartenenti alla filiera produttiva connessa, comprensiva delle attività di fornitura, distribuzione e servizi di supporto per la realizzazione di progetti:
a) per l'innovazione di processo e dell'organizzazione;
b) per la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione, per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 dei prodotti fabbricati in precedenza;
c) per la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
19. I contributi di cui al comma 18 sono concessi alle sole imprese che garantiscono, attraverso la realizzazione degli interventi previsti, il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali.
20. I contributi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
21. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, gli indirizzi, i criteri generali e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 18, nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle tipologie di intervento ammissibili e degli obiettivi da perseguire, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con successivi atti dirigenziali sono disciplinate le modalità attuative, i criteri applicativi, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.
22. Per le finalità del comma 18 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
23.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<c) contributi ai Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, in qualità di città dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, per la valorizzazione turistica dei rispettivi siti al fine di conservarne il patrimonio culturale e architettonico;>>.

24. Per la concessione dei contributi di cui al comma 23 si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modificazioni), e, in deroga all'articolo 8 del medesimo regolamento, limitatamente all'anno 2026, i contributi sono assegnati in parti uguali ai Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova.
25. Per le finalità dell'articolo 133 della legge regionale 17/2025, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2026, suddivisa in ragione di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 150.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 64.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., nei limiti di cui al comma 28, per la realizzazione di una infrastruttura locale consistente in un magazzino di stoccaggio e per la logistica nella zona industriale di Vallenoncello in Comune di Pordenone.
27. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 26, la società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
28. Il finanziamento di cui al comma 26 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
29. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di una dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
30. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), nei limiti di cui al comma 33, per la realizzazione di un'infrastruttura locale da adibire a centro di lavorazione della selvaggina in Carnia.
32. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 31, il COSILT presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
33. Il finanziamento di cui al comma 31 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
34. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del COSILT, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
35. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
36. Al fine di garantire la sicurezza sulle piste da sci, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per l'acquisto e l'installazione nelle aree sciabili attrezzate dei Poli turistici montani di cui all'allegato A della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), di cartellonistica informativa volta a sensibilizzare gli utenti sui comportamenti idonei a prevenire incidenti, recante messaggi specifici sulle regole di condotta e sul rispetto delle precedenze.
37. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata da PromoTurismoFVG al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
38. Il contributo è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di turismo a seguito dell'istruttoria volta a verificare la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 36, nonché l'ammissibilità delle spese.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Natisone e Torre a parziale copertura delle spese per l'organizzazione della cinquantesima edizione della Festa della Montagna, quale evento di valorizzazione del turismo naturalistico della regione.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Comunità di montagna del Natisone e Torre presenta, entro il 15 novembre 2026, al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, apposita domanda unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Il contributo è concesso e contestualmente erogato sulla base della presentazione della domanda.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
43. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per gli eventi sportivi di carattere internazionale, nazionale e regionale tenutisi o da tenersi nel territorio regionale nel corso dell'anno 2026, ai seguenti enti locali:
a) 140.000 euro alla Comunità di montagna del Gemonese;
b) 130.000 euro alla Comunità di montagna della Carnia.
44. Per le finalità di cui al comma 43 le Comunità di montagna presentano entro il 15 novembre 2026 al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo apposita domanda unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Il contributo è concesso e contestualmente erogato sulla base della presentazione della domanda.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
46. Al fine di consentire la conservazione del patrimonio culturale ed il correlato patrimonio naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici un contributo straordinario di 400.000 euro per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza del complesso turistico-culturale di Aplis, nel Comune di Ovaro, consistenti nella messa in sicurezza della storica calcinaia e del relativo percorso di accesso, nel rifacimento delle opere di protezione e delle staccionate, nonché nella sistemazione e nella messa in sicurezza delle aree esterne di accesso al complesso museale.
47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di turismo, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
48. Il contributo di cui al comma 46 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
49. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 46 sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
51. Per la valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.
52. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 51 la Comunità collinare del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata della relazione illustrativa del progetto da attuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità del trasferimento delle risorse e di rendicontazione della spesa.
53. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 198.401,70 euro su una spesa ammessa pari a 248.002,10 euro, già concesso al Comune di Taipana ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo 17 dicembre 2021, n. 3273/GRFVG, per sostenere l'intervento di sistemazione delle aree pertinenti al rifugio A.N.A. Monteaperta, nonché la fornitura di arredo esterno ed interno della stessa struttura.
55. Per le finalità di cui al comma 54, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Taipana presenta al Servizio competente in materia di turismo domanda di devoluzione del contributo corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione del diverso intervento. Con il decreto di concessione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
56. Al fine di sostenere il rilancio economico del settore delle pietre ornamentali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di pietra ornamentale del territorio regionale, regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese, un contributo per attività promozionali ed istituzionali, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
57. Le domande di contributo di cui al comma 56 devono essere inoltrate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, e riguardare un programma di attività da realizzare in data successiva alla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti le condizioni, gli obblighi e le modalità di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
59.
Dopo il capo I della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), è inserito il seguente:
<<Capo I bis
 Manifestazioni di fiere storiche e manifestazioni identitarie, anche tradizionali
Art. 2 bis
 (Definizione e ambito di applicazione)
1. Rientrano tra le fiere storiche i mercati tradizionali e le manifestazioni identitarie, organizzate dai Comuni e dalle Pro Loco, connesse a produzioni, mestieri, saperi, pratiche e prassi tipici e storicamente radicati nel territorio, anche con finalità evocative qualora rappresentino e valorizzino una tradizione storica almeno centenaria documentata e riconosciuta dalla comunità locale quale parte del proprio patrimonio culturale materiale o immateriale.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono realizzarsi anche attraverso dimostrazioni, allestimenti tematici, laboratori, mostre, narrazioni, esposizioni o altre forme di divulgazione culturale idonee a rappresentare e trasmettere il valore storico e identitario dell'iniziativa.
3. Sono altresì ricomprese nel comma 1 le iniziative connesse a mestieri, pratiche artigianali, saperi locali e prassi di documentata tradizione, qualora il progetto evidenzi in modo chiaro e verificabile il radicamento storico, culturale e identitario nel territorio di svolgimento.
Art. 2 ter
 (Ammissibilità delle manifestazioni)
1. Sono ammissibili i progetti relativi a fiere storiche, mercati tradizionali e manifestazioni identitarie territoriali di origine artigianale, mercatale o comunitaria, organizzati da Comuni e Pro Loco, nel limite di 25.000 euro per manifestazione, purché sia comprovata:
a) la continuità storica documentata della manifestazione o della tradizione cui essa si riferisce per non meno di 100 edizioni;
b) la connessione con la memoria collettiva e con i mestieri tradizionali, i saperi, le pratiche e le prassi storiche del territorio;
c) la presenza di attività tradizionali, dimostrazione, narrazione, esposizione, laboratorio o divulgazione idonee a rappresentare e trasmettere il valore storico-culturale della manifestazione;
d) la sussistenza di fonti documentarie, archivistiche, bibliografiche, iconografiche o testimoniali idonee a comprovare la rilevanza storica dell'iniziativa.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono considerate manifestazioni di tradizione storica anche qualora la componente scenico-performativa in costume non costituisca l'elemento prevalente del progetto, purché risulti in modo oggettivo la finalità di valorizzazione storica, culturale e identitaria del territorio.
3. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2026, n. 9 (Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028), alla Direzione competente in materia di attività produttive, corredata della relazione descrittiva dell'attività, nonché dal preventivo di spesa. Con singoli decreti di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili ai successivi scorrimenti delle domande non finanziate.>>.

60. Per le finalità previste dalla legge regionale 7/2019, come integrata dal comma 59, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
61. Al fine di sostenere le attività di promozione turistica collegate al progetto "Una Regione per tutti" finalizzato al turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad associazioni senza scopo di lucro per iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione del turismo accessibile.
62. I contributi di cui al comma 61 sono concessi per il tramite di PromoTurismoFVG, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 64.
64. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di sostenere il comparto cerealicolo nella produzione di alimenti sicuri e di qualità, sostenibili e salubri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti volti al miglioramento della qualità, sicurezza e continuità dell'offerta dei prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione umana, in un'ottica di sostenibilità della filiera.
2. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, in particolare nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria) e dall'articolo 17 (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli);
b) possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, aderenti ai progetti di cui al comma 1, con unità operativa in regione e attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di mais o altri cereali con destinazione a uso alimentare;
c) le imprese di cui alla lettera b) partecipano alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa;
d) il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
4. Al fine di favorire lo sviluppo di processi sostenibili in un'ottica di economia circolare nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai comuni o ad altri enti pubblici per la realizzazione di centri per la raccolta e la conservazione dei foraggi in territori montani sprovvisti di tali strutture, da mettere a disposizione di tutte le aziende agricole interessate.
5. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 4 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi tramite procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
b) i contributi possono essere erogati in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa;
c) con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
7.
Alla lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

8. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dalla lettera c) del comma 47 del medesimo articolo 3, come modificata dal comma 7, è destinata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
9.
Il comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<15. Per le finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per colture a pieno campo, per i frutteti e per i vigneti, limitatamente, in quest'ultimo caso, a quelli serviti da invasi di raccolta realizzati o ripristinati nell'ambito del programma di interventi di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 13/2022 su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari:
a) 0,5 ettari in territorio montano;
b) 1 ettaro in territorio non montano.>>.

10.
Dopo il comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2022 è inserito il seguente:
<<15 bis. Per territorio montano si intendono i territori dei Comuni interamente montani e i territori dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, individuati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). I contributi sono concessi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e che abbiano aggiornato e validato il fascicolo aziendale.>>.

11. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 9, è destinata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
12. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria. Gli aiuti sono concessi per impianti arborei aventi la seguente estensione minima:
a) 0,5 ettari in territorio montano;
b) 1 ettaro in territorio non montano.>>;

b)
dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
<<18 bis. Per territorio montano si intende l'intero territorio dei Comuni compresi nella delimitazione approvata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 705 (Direttiva 75/268/CEE - Delimitazione zona svantaggiata di montagna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).>>;

c)
al comma 19 le parole <<, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7/2000,>> sono soppresse;

d)
dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
<<27 bis. A fini di semplificazione e celerità delle procedure, qualora l'importo dei contributi da concedere sia complessivamente inferiore alla dotazione finanziaria del bando, in deroga a quanto previsto dal comma 27, gli aiuti sono concessi, entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande, senza preventiva predisposizione della graduatoria e senza la verifica dei requisiti necessari esclusivamente alla formazione della graduatoria medesima; in tal caso, viene meno l'obbligo di mantenimento dei requisiti medesimi.>>.

13. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2021, come sostituito dalla lettera a) del comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
14. Al fine di dare continuità alle attività di gestione della fauna selvatica in difficoltà, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento pluriennale per lo svolgimento di monitoraggi diretti e indiretti, per l'informatizzazione dei dati dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) e delle attività gestionali relative alla fauna selvatica in ambito biologico, ecologico e sanitario, nonché per il supporto veterinario specialistico e scientifico, ivi compresa la redazione di pareri e linee guida per la gestione dei CRAS. Gli interventi finanziati sono diretti a proseguire la gestione e la ricerca sulla fauna attraverso il network ormai consolidatosi, nonché attraverso la condivisione della piattaforma informatica universitaria.
15. Per le finalità di cui al comma 14, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta al Servizio competente in materia di caccia una richiesta corredata della relazione descrittiva delle attività programmate per il periodo dall'1 gennaio 2027 al 28 febbraio 2031 e del preventivo di spesa relativo a ciascun anno. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni, previa stipulazione di un accordo fra Amministrazione regionale e Università che individua, in particolare, le modalità di implementazione e condivisione dei dati sulla piattaforma informatica universitaria e, qualora necessario, le modalità operative e le tempistiche delle attività programmate. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione e di erogazione della spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 72.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, e di 12.000 euro per il 2031, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 e successivi, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 98.
17. All'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<senza fine di lucro>> sono inserite le seguenti: <<o organizzate in forma di impresa individuale o collettiva>>;

b)
la lettera c) del comma 4 è abrogata;

c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Le aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro provvedono altresì a trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
4 ter. I concessionari possono chiedere alla Regione la conversione delle aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro in aziende organizzate in forma di impresa e viceversa. La conversione è autorizzata previa verifica del mantenimento delle finalità di miglioramento ambientale e faunistico; la conversione non incide sulla durata dell'autorizzazione rilasciata.>>.

18. All'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole: <<, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La rimodulazione delle voci di spesa relative alle attività di cui al comma 2 che comportano variazioni finanziarie nel limite complessivo del 20 per cento dell'importo concesso non è soggetta a preventiva autorizzazione.>>.

19. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2026, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e la conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2025.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
21.
Al comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole: <<in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> sono soppresse.

22. All'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 4 le parole <<da 250 euro a 2.500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 100 euro a 1.000 euro>>;

b)
al comma 6 le parole <<da 100 euro a 600 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 150 euro a 900 euro>>.

23. Le entrate derivanti dall'articolo 13 della legge regionale 14/2007, come modificato dal comma 22, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
24. Al fine di supportare le Comunità di montagna nella concessione dei contributi per le spese notarili e professionali con finalità di ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 3, comma 92, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse necessarie per consentire il pagamento di tutte le domande presentate nell'anno in corso che costituisce il terzo e ultimo anno di applicazione dei criteri di riparto stabiliti in via sperimentale ai sensi del comma 95 del medesimo articolo 3.
25. Per le finalità di cui al comma 24, le Comunità di montagna presentano richiesta al Servizio competente entro il 30 settembre 2026, allegando l'elenco delle domande pervenute nell'anno in corso che non è stato possibile finanziare e l'attestazione che le risorse ripartite nel 2026 e le economie delle risorse ripartite negli anni precedenti non sono state sufficienti per il relativo integrale finanziamento. Il Servizio competente ripartisce le risorse disponibili in misura proporzionale alle richieste pervenute.
26. Per la finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
27. Al fine di dare continuità ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 66, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), diretti alla realizzazione di sistemi e opere per la tutela della fauna nella rete irrigua artificiale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'elenco di interventi proposti dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 67, entro il 30 settembre 2026. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse entro il 31 ottobre 2026 ai sensi del comma 68 del medesimo articolo.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
29. Al fine di valorizzare il patrimonio apistico regionale, incentivarne la conoscenza e promuovere la sensibilizzazione nei confronti della realtà apistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Apicoltori della provincia di Udine un contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento celebrativo del sessantesimo anniversario della fondazione.
30. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 40.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023.
31. Sono considerati ammissibili i costi, anche già sostenuti, direttamente imputabili all'evento di cui al comma 29 quali: affitto e allestimento dei locali, organizzazione di un concorso per valorizzare la qualità dei mieli, ospitalità di relatori, giudici e assaggiatori, comunicazione e promozione. Qualora richiesta è, altresì, riconosciuta una spesa forfettaria per la gestione organizzativa e amministrativa dell'evento nella misura massima del 10 per cento delle altre spese ammissibili.
32. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro il 30 settembre 2026 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.
33. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese, ad esclusione della quota forfettaria di cui al comma 31. Su richiesta del beneficiario il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura del 30 per cento senza presentazione di garanzie. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
34. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di Tutela dei Vini a D.O.C. "Friuli Aquileia" un contributo straordinario per le iniziative, realizzate e programmate, in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della costituzione del Consorzio, dirette all'indizione di un concorso letterario legato al territorio della D.O.C. e alla realizzazione di un video promozionale del Consorzio di Tutela dei Vini a D.O.C. "Friuli Aquileia".
36. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 15.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata, entro il 30 settembre 2026, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività programmate o già realizzate, del preventivo delle spese previste e della documentazione attestante le spese già sostenute. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
39. All'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole <<in qualità di Presidente>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo relativamente alla composizione di specifiche Commissioni>>;

b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. La Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione ai prelievi in deroga, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007, è composta da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente.>>.

40. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
41. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<naturali regionali e alle riserve naturali regionali>>;

b)
dopo il comma 9 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Le varianti del PCS, relative ai contenuti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) e g), che hanno esclusiva valenza programmatoria, che non determinano effetti urbanistici e non sono soggette a procedure di VAS, sono adottate e approvate secondo modalità semplificate, applicando esclusivamente i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo.>>;

c) all'articolo 40 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla rubrica le parole: <<funzionamento e>> sono soppresse;

2)
al comma 1 dopo le parole <<funzionamento e>> sono inserite le seguenti: <<investimento finalizzate al>>;

3)
al comma 2 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le spese di funzionamento>>;

4)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La concessione delle risorse per le spese di investimento è disposta entro il 28 febbraio, nel limite delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta di trasferimento entro il 31 ottobre dell'anno precedente, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del quadro economico.>>;

d) all'articolo 40 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<ai seguenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, agli>> e le lettere da a) ad h) sono abrogate;

2)
al comma 2 le parole: <<, lettere da a) a h)>> sono soppresse;

e) all'articolo 40 quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla rubrica le parole: <<agli Enti parco e>> sono soppresse;

2)
al comma 1 le parole: <<agli Enti Parco e>> sono soppresse e dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<e di mezzi>>;

3)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il bando può prevedere l'erogazione in via anticipata degli incentivi senza presentazione di garanzie.>>;

4)
i commi 3 e 4 sono abrogati;

f) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 2 le parole: <<secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)>> sono soppresse;

2)
alla lettera b) del comma 2 le parole <<e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche mediante accordi con enti pubblici>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 42/1996, come modificato dalla lettera c) del comma 41, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
43. Per le finalità di cui all'articolo 40 quinquies della legge regionale 42/1996, come modificato dalla lettera e) del comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
44.
Al comma 15 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le parole <<i Vicesindaci>> sono sostituite dalle seguenti: <<i loro delegati>>.

45. Al fine di promuovere l'attività didattica e di divulgazione della conoscenza degli ambienti acquatici e del patrimonio ittico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) per interventi di manutenzione della zona umida antistante il laboratorio di idrobiologia sito in località Ariis, di proprietà del Comune di Rivignano Teor.
46. La domanda per il contributo è presentata al Servizio competente in materia di risorse ittiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il 30 settembre 2026. La domanda è corredata della bozza di convenzione fra l'ETPI e il Comune di Rivignano Teor che definisce le modalità e i termini di utilizzo dell'area a titolo gratuito per un periodo minimo di quindici anni, della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma.
47. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Qualora richiesto, il contributo è erogato in via anticipata fino al 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione della convenzione sottoscritta con il Comune. L'importo residuo è erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
49. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
<<e bis) ambiente acquatico: complesso dinamico di comunità di organismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando una unità funzionale alla vita della fauna ittica;>>;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera b) del comma 2 le parole: <<e dei relativi ambienti acquatici>> sono soppresse;

2)
alla lettera a) del comma 3 le parole: <<e sugli ambienti acquatici>> sono soppresse;

3)
alla lettera b) del comma 3 le parole <<individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici>> sono sostituite dalle seguenti: <<definisce i criteri volti alla conservazione e al miglioramento del loro stato>>;

4)
alla lettera e) del comma 3 le parole <<, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei campi di gara fissi>>;

5)
alla lettera f) del comma 3 le parole: <<gli obiettivi e>> e <<e la realizzazione>> sono soppresse;

6)
alla lettera g) del comma 3 le parole <<le modalità di realizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la realizzazione>>;

7)
la lettera h) del comma 3 è abrogata;

8)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I progetti di azione specifica per la conservazione della fauna ittica devono tenere conto dei criteri e delle indicazioni previsti dal piano di gestione ittica, nonché della strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).>>.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Martignacco il contributo di 300.000 euro già concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 37, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per un diverso intervento volto al completamento di una struttura polifunzionale per finalità sociali, culturali e divulgative ad uso pubblico delle aree precedentemente destinate a orto botanico e adiacenti al parco monumentale.
51. Per le finalità previste dal comma 50 il Comune di Martignacco presenta domanda al Servizio competente in materia di biodiversità entro il 30 settembre 2026, corredata della relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
52. Al fine di assicurare la completezza e l'organicità dell'intervento di cui al comma 50 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Martignacco un contributo straordinario per il completamento della struttura polifunzionale e la realizzazione degli interventi necessari alla manutenzione delle adiacenti aree verdi.
53. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata al Servizio competente in materia di biodiversità entro il 30 settembre 2026, corredata della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma. Con il provvedimento di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
55.
Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), le parole <<sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria 2026-2027>>.

56. I Distretti venatori propongono i nuovi Piani venatori distrettuali (PVD) entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2026, n. 840.
57. Le domande di contributo per le spese di predisposizione dei PVD di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono presentate entro il 15 settembre 2026 in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).
58. Per le finalità di cui al comma 57 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
59. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 le parole <<opere e attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere e per l'attività>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili>>;

c)
il comma 2 bis dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I contributi per le attività di prevenzione sono concessi secondo gli importi standard previsti dal regolamento e rendicontati in forma semplificata attraverso la dimostrazione dell'attività svolta.>>;

d)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 le parole: <<comma 1,>> sono soppresse e le parole <<alle opere e alle attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'esecuzione di opere e per l'attività>>.

60. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
61. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
62. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 6 è abrogata;

b)
il comma 9 è abrogato.

63.
Al comma 98 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole: <<, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023>> sono soppresse.

64. Al fine di tutelare la presenza di rondini, balestrucci e rondoni nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum ai Comuni capoluogo di provincia per l'acquisto e per l'installazione di nidi artificiali o altre strutture idonee a favorire la nidificazione da installare su immobili pubblici o su immobili privati su istanza dei cittadini, nonché per iniziative di comunicazione finalizzate alla tutela delle suddette specie.
65. I Comuni capoluogo presentano domanda al Servizio competente in materia di biodiversità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione.
66. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo. Su richiesta del beneficiario è disposta l'erogazione anticipata del contributo nella misura massima dell'80 per cento.
67. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
68.
Al comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<società controllate>> sono inserite le seguenti: <<, nonché costi fissi di gestione>>.

69. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 26, della legge regionale 13/2022, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
70. Al fine di mantenere e valorizzare la storia e le tradizioni locali legate alle produzioni lattiero - casearie, l'Amministrazione regionale, nel 2026, è autorizzata a concedere contributi straordinari diretti alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili già destinati a latterie non più utilizzate per finalità produttive, al fine di riutilizzarle quali centri di divulgazione.
71. I contributi sono concessi a soggetti rientranti nelle proprietà collettive di cui alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), nella misura massima di 100.000 euro. L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.
72. La domanda per i contributi di cui al comma 70 è presentata da proprietà collettive che hanno sede e sono operanti sul territorio della regione, per interventi sugli immobili di proprietà ubicati esclusivamente nei comuni montani ricompresi nelle zone C di svantaggio socio-economico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, e che non risultano essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 59, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e di cui all'articolo 3, commi da 105 a 111, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e di cui all'articolo 3, commi da 88 a 93, della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).
73. La domanda è presentata alla Direzione competente in materia di montagna, dal 15 agosto al 15 settembre 2026, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.
74. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello prevista dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni della presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
75. Qualora l'importo dei contributi da concedere risulti inferiore alla dotazione complessiva disponibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare l'importo massimo concedibile con una ripartizione proporzionale alla spesa richiesta in sede di domanda da ogni singola proprietà collettiva.
76. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
77. AI fine di sostenere il comparto della vallicoltura lagunare anche alla luce delle condizioni climatiche avverse e delle criticità determinate dalle specie ittiofaghe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese proprietarie o concessionarie di valli da pesca un aiuto straordinario per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre 2026, per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione dei pesci allevati.
78.
Il contributo di cui al comma 77 è concesso, nella misura massima di 15.000 euro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce spesa ammissibile.

79. Le domande per i contributi di cui al comma 77 sono presentate entro il 12 ottobre 2026 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione comprovante le spese effettuate. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.
80. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alla Comunità di montagna della Carnia al fine di stipulare una convenzione con le Università degli studi della regione per la realizzazione di uno studio di fattibilità per il completamento e miglioramento degli impianti di innevamento artificiali di proprietà pubblica esistenti a servizio delle piste da sci di fondo della Regione omologate dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Il presente studio potrà anche essere svolto in collaborazione con la FISI, le scuole sciistiche locali e, ove necessario, avvalendosi inoltre di professionisti esterni esperti in materia di innevamenti artificiali.
83. La domanda di contributo di cui al comma 82 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, Servizio competente in materia di montagna, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con decreto di concessione saranno fissati i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo sarà erogato in sede di rendicontazione.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
85. All'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino della superficie manomessa secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite dal Servizio competente in materia di prati stabili.>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In alternativa alla riduzione in pristino di cui al comma 3, su proposta del soggetto obbligato, il Servizio competente in materia di prati stabili stabilisce le modalità e le tempistiche per la compensazione mediante ripristino a prato stabile naturale di una superficie diversa da quella manomessa, in presenza di entrambi i seguenti presupposti:
a) la compensazione comporta un vantaggio ambientale in relazione all'estensione e alle caratteristiche ecologiche della relativa superficie;
b) la riduzione in pristino determina un aggravio sproporzionato per il soggetto obbligato, anche tenuto conto dello stato attuale della superficie, del tempo trascorso dalla manomissione e del potenziale buon esito dell'intervento.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone con ordinanza l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività e la riduzione in pristino ovvero la compensazione secondo le modalità e le tempistiche stabilite ai sensi del comma 3 bis.>>;

d)
al comma 5 le parole <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

e)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Il Servizio regionale competente in materia di prati stabili verifica l'esecuzione dell'intervento di riduzione in pristino o di compensazione e comunica l'esito al Comune territorialmente competente.>>.

86. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 2 le parole <<e dell'acqua minerale>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dell'acqua minerale e dei prodotti univocamente destinati alla prima colazione quali caffè, tè, cacao, cereali, prodotti da forno, biscotti, fette biscottate, creme spalmabili>>;

b)
dopo il comma 13 bis dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<13 ter. Nel caso di ospitalità per soggiorno di cui al comma 8, lettera a), il numero massimo di posti letto è pari a quaranta, eventualmente elevabili a cinquanta qualora almeno dieci posti letto siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti.>>;

c)
al comma 4 dell'articolo 9 bis le parole: <<per causa di morte>> e le parole: <<del dante causa>> sono soppresse.

87. Al fine di assicurare l'organica attuazione del piano degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 30, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), finalizzati a realizzare nel territorio montano della Carnia una struttura logistico-ricettiva per gli atleti che praticano le discipline sportive invernali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un ulteriore contributo dell'importo massimo di 360.000 euro a sostegno degli oneri di manutenzione straordinaria e recupero dell'immobile da destinare a foresteria.
88. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro il 30 settembre 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle spese preventivate e dell'aggiornamento del quadro economico e del cronoprogramma risultanti dal decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 26 settembre 2025, n. 50171/GRFVG. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
90. Per ragioni organizzative e in relazione alle esigenze di celerità nell'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni venatorie, gli incentivi previsti dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), possono essere concessi anche qualora le attività formative e di segreteria siano svolte da soci o dipendenti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole o delle associazioni di protezione ambientale. La presente disposizione si applica a partire dai corsi organizzati nell'anno 2025.
91. Per le finalità di cui al comma 90 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
92. Al fine di garantire la funzionalità dei compendi malghivi di proprietà pubblica, assicurando adeguati livelli igienico-sanitari mediante il costante approvvigionamento idrico e promuovendo il completamento, il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche indispensabili all'alimentazione delle strutture e degli impianti a servizio delle malghe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto per il completamento, il potenziamento e lo sviluppo di una infrastruttura energetica a servizio di compendi malghivi ricadenti nel territorio di almeno tre comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
93. Gli aiuti sono concessi nella misura massima di 300.000 euro e possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, qualora motivatamente richiesto nella domanda.
94. Le domande sono presentate dal Comune individuato come capofila, entro il 30 settembre 2026, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Le domande sono corredate delle deleghe o delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni interessati a favore del Comune capofila, della descrizione delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
95. Sono considerate ammissibili le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di completamento, di potenziamento e di sviluppo di una infrastruttura energetica a servizio dei compendi malghivi, comprese le opere edili e impiantistiche e ogni altra opera accessoria necessaria all'alimentazione elettrica delle strutture e degli impianti funzionali all'approvvigionamento idrico ed ai servizi essenziali delle malghe. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese, sostenute dal Comune capofila, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
96. Gli aiuti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate decorso un anno dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria.
97. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 98.
98. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<1 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2026, n. 9 (Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028), con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1.>>.

2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 bis della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è inserita la seguente:
<<a bis) possono essere rilasciate autorizzazioni all'ampliamento dell'attività estrattiva che interessi la falda nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del PRAE, la richiesta di istituzione o estensione di una zona omogenea D4 risulti già presentata e i relativi progetti abbiano già ottenuto una valutazione di impatto ambientale favorevole. L'autorizzazione non è oggetto di rinnovo e le attività estrattive si concludono in un periodo non superiore a dieci anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;>>.

3.
Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), la parola <<50>> è sostituita dalla seguente: <<70>>.

4. La previsione di cui al comma 3 ha efficacia a partire dall'1 gennaio 2027.
5. Per le finalità di cui al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6.
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), è sostituita dalla seguente:
<<l) il supporto nello svolgimento delle attività istruttorie relative alle linee contributive di competenza del Servizio competente in materia di transizione energetica;>>.

7. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2022, e tenuto conto di quanto disposto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3, come sostituita dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8.
Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole: <<, con priorità per la realizzazione di interventi relativi allo sviluppo delle reti fognarie e alla sostituzione delle reti fognarie miste con reti separate che interessano, in particolare, gli agglomerati soggetti alle valutazioni di conformità di cui alla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 (91/271/CEE) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'incremento della resilienza del servizio in caso di situazioni di sofferenza idrica>> sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per l'intervento di demolizione del capannone esistente, di smantellamento degli impianti tecnologici obsoleti e di bonifica dei materiali di risulta nell'area dell'ex inceneritore di Sant'Andrea.
10. La domanda di contributo di cui al comma 9 è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di rifiuti, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
11. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 775.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
13. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e con le Università di Udine e Trieste le convenzioni di cui all'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'AUSIR un finanziamento a sostegno degli investimenti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo di impianti e infrastrutture.
16. Le risorse di cui al comma 15 sono concesse con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti, previa presentazione della richiesta alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile mediante posta elettronica certificata (PEC).
17. Alla concessione delle risorse di cui al comma 15 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi finanziati ai sensi del comma 15.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Villa Santina con il decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 17 marzo 2023, n. 11865/GRFVG, e al Comune di Verzegnis con il decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 10 ottobre 2023, n. 46106/GRFVG, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare il nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui al comma 20, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al Servizio competente in materia di transizione energetica. Con il provvedimento di conferma del contributo è fissato il termine per la rendicontazione della spesa.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Zuglio con il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 27 marzo 2025, n. 15114/GRFVG, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 114.619 euro per i maggiori oneri sopravvenuti in sede di esecuzione dell'intervento.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa delle maggiori spese di cui al comma 22 e del quadro economico aggiornato dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo integrativo sono fissati modalità e termini di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 114.619 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
25. Per perseguire gli obiettivi generali della transizione energetica, della mobilità sostenibile e del Programma operativo di rinnovo evolutivo del parco mezzi TPL (PREPM-TPL) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società consortile TPL FVG S.c.a.r.l., gestore del servizio di trasporto pubblico regionale su gomma e marittimo, un contributo per l'integrazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno, operanti presso le società consorziate, con impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile destinata all'alimentazione dei predetti impianti, nonché per la realizzazione delle sottostanti strutture di sostegno.
26. Il contributo di cui al comma 25 è concesso sino all'importo massimo di 5 milioni di euro, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di Stato e dei provvedimenti statali e unionali di assegnazione di risorse, previa verifica dell'assenza di sovracompensazione rispetto al contratto di servizio TPL.
27. In sede di prima applicazione la domanda di contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico e del cronoprogramma degli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi. Per le annualità successive, qualora per le finalità di cui al comma 25 siano stanziate ulteriori risorse, la domanda di contributo è presentata entro il termine e con le modalità individuate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.
28. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 25 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e rendicontazione della spesa.
29. Il contributo di cui al comma 25 è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che non superi il costo totale dell'investimento, non violi il divieto di doppio finanziamento per la medesima quota di spesa e nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
30. Sulle infrastrutture realizzate con il contributo di cui al comma 25 è apposto il vincolo di reversibilità e destinazione d'uso coerentemente con quanto disposto dal contratto di servizio vigente avente a oggetto i servizi automobilistici di trasporto pubblico urbano di persone, compresi i trasporti tranviari ed extraurbani e i servizi di trasporto marittimo di competenza della Regione.
31. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
32. Al fine di assicurare la sostenibilità territoriale e il miglioramento ambientale e paesaggistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese aventi sede legale od operativa nel territorio regionale un contributo sino all'importo massimo di 100.000 euro a sostegno degli oneri relativi a interventi di demolizione di cabine elettriche secondarie di tipo "a torre", insistenti su fondi di loro proprietà non accessibili dalla pubblica via, e alla contestuale ricostruzione, con ammodernamento, di cabine "a box" e loro ricollocazione, con eventuale e contestuale spostamento dell'elettrodotto afferente la cabina, su fondi di proprietà delle imprese richiedenti il contributo. La ricollocazione delle cabine "a box" garantisce l'accessibilità dalla pubblica via.
33. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 32 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi.
34. I contributi di cui al comma 32 sono concessi, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di Stato, anche avvalendosi di FVG Energia S.p.A., ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2022, come sostituita dal comma 6.
35. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, ivi comprese le detrazioni fiscali, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
36. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
37. Al fine di ottemperare ai parametri di tutela dell'ambiente e della salute pubblica introdotti dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni, contributi a favore di persone fisiche, anche costituite in condominio, e di persone giuridiche a sollievo delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi ricadenti nell'areale di estensione del plume di contaminazione delle acque da composti perfluoroalchilici (PFAS):
a) allacciamento alla rete idrica pubblica di immobili di proprietà dei soggetti beneficiari;
b) installazione di sistemi di filtrazione dei PFAS qualora tecnicamente non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica di immobili nella disponibilità dei soggetti beneficiari in base a titolo giuridico idoneo.
38. L'individuazione dell'areale di estensione del plume di cui al comma 37 avviene sulla base del monitoraggio effettuato da ARPA FVG sulla qualità delle acque dei corpi idrici pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
39. I contributi di cui al comma 37 sono concessi secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande. Con bando approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle risorse idriche, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi, le tipologie di spese ammissibili, le modalità per l'erogazione dell'incentivo e ogni altra condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 37. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
40. I contributi di cui al comma 37 sono concessi nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di Stato e sono cumulabili con altri incentivi pubblici di qualsiasi natura destinati allo stesso intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e nel rispetto del divieto del doppio finanziamento sulla spesa ammessa a contributo.
41. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 37.
42. L'elenco dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 18/2023 è allegato al bando di cui al comma 39. L'Amministrazione regionale si avvale di tali Comuni per l'istruttoria e la gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 37 sulla base delle disposizioni previste nel bando di cui al comma 39. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al comma 43 sono trasferite ai Comuni medesimi secondo le modalità e i criteri di riparto definiti con il decreto di approvazione del bando.
43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 44.
44. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali della Regione contributi destinati alla copertura dei maggiori oneri nell'ambito degli interventi di opere pubbliche finanziati con risorse regionali derivanti dall'incremento dei costi di approvvigionamento delle materie prime conseguente alla situazione di instabilità dei mercati internazionali e alle tensioni geopolitiche, nonché da ulteriori costi sopravvenuti con esclusione delle spese riferite a migliorie o a interventi non riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per interventi muniti di progetto esecutivo validato, anche limitatamente alla sola validazione in linea tecnica, al fine di assicurare l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori, nonché per appalti già aggiudicati o per contratti in corso di esecuzione.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento, da parte del responsabile unico del progetto, della insufficiente disponibilità finanziaria del quadro economico dell'opera attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché dell'impossibilità di farvi fronte mediante ulteriori risorse nella disponibilità dell'ente, ivi compresi i ribassi d'asta conseguiti e gli accantonamenti per imprevisti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti di ammissibilità, i criteri di riparto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché ogni altra condizione necessaria ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia tecnica e sono istruite secondo procedimento valutativo a sportello.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
6.
I commi da 21 a 24 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono abrogati.

7. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di interventi già finanziati con risorse regionali nell'ambito delle politiche abitative per i quali sia stato conferito l'incarico di progettazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2026, contributi integrativi a favore dei Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), non ancora definitivamente rendicontati, al fine di fronteggiare l'incremento delle spese originariamente previste.
8. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata dei seguenti documenti redatti dal soggetto incaricato della progettazione:
a) una relazione illustrativa attestante la necessità di ulteriori risorse finanziarie;
b) quadro economico comparativo tra le spese originariamente previste e quelle aggiornate;
c) cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
9. Non sono ammissibili le domande riferite a interventi per i quali sia stato concesso il contributo integrativo di cui all'articolo 5, commi da 85 a 89, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).
10. Il contributo integrativo è concesso in misura pari al 100 per cento della maggiore spesa presunta risultante dal quadro economico aggiornato rispetto all'importo originariamente ammesso a contributo, nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuna domanda, previa verifica del piano economico-finanziario aggiornato predisposto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016 - Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
11. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante procedimento valutativo a sportello, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le disponibilità finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande ammissibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro l'annualità finanziaria 2026.
12. Ai contributi di cui al comma 7 si applica, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione concernente il sostegno alle iniziative di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e alle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2016.
13. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
14. Al fine di favorire la mobilità dell'hinterland pordenonese in occasione dell'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sostegno delle spese necessarie alla realizzazione e alla riqualificazione di nodi di interscambio comunali che connettono più linee del trasporto pubblico locale automobilistico.
15. Il contributo di cui al comma 14 è concesso nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili nel limite massimo di 300.000 euro previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di specifica istanza alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio contenente una relazione dettagliata degli interventi corredata del preventivo di spesa e di idoneo cronoprogramma dei lavori e di spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, mediante procedura a sportello, contributi ai Comuni per la copertura del quadro economico dei progetti relativi a interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e passerelle per i quali siano state espletate le attività previste dal Livello 2 di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti), e a cui sia stata attribuita una Classe di Attenzione complessiva Alta o Medio-Alta.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture stradali e portuali della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 30 settembre corredata di una relazione illustrativa, un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese ferroviarie titolari di licenza d'esercizio ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)). I contributi sono finalizzati a evitare che si riduca il trasporto su ferro delle merci in conseguenza dell'interruzione per i lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra agosto e settembre 2026 sulla tratta ferroviaria Confine Italo-Austriaco Lt Thoerl - Carnia. I contributi riguardano i trasporti merci sulle direttrici con origine o destino nei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, negli interporti regionali e nelle aziende, ubicate sul territorio regionale, che utilizzano i raccordi ferroviari per traffici con origine o destinazione nella Regione.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati l'intensità e l'ammontare massimo del contributo, i costi ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione. La domanda, corredata della documentazione specificata dalla deliberazione della Giunta regionale, deve essere presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi senza sovracompensazione. Le istanze che non trovano copertura nello stanziamento di bilancio autorizzato per l'esercizio 2026 sono archiviate.
23. I contributi di cui al comma 20 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, trasporto ferroviario e concorrenza.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., nei limiti di cui al comma 27, per la realizzazione dell'intervento di revamping dell'impianto fotovoltaico finalizzato a ottimizzare la funzionalità del terminal intermodale.
26. Il contributo di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda, a mezzo PEC, da parte dell'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 27 al Servizio competente in materia di logistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi. Contestualmente alla presentazione della domanda, l'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. rinuncia, per l'importo di cui al comma 29, al contributo già concesso con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica 11 dicembre 2025, n. 69475/GRFVG.
27. Il contributo di cui al comma 25 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 41 del medesimo regolamento.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
30.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel contesto dell'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", a sostenere l'attivazione, la pubblicizzazione e la promozione di servizi aggiuntivi, anche transfrontalieri, di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio, anche per il miglioramento del collegamento con le strutture aeroportuali.

31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2026, suddivisa in ragione di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 400.000 euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 160.
32. L'Amministrazione regionale, a ulteriore sostegno dell'iniziativa di cui al comma 30, è autorizzata a destinare risorse a favore di Fondazione FS Italiane per il revamping dei treni da adibire ai servizi ferroviari con materiale storico. Le risorse sono concesse previa istanza, contenente il quadro degli interventi e il cronoprogramma della spesa, da presentarsi al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
34. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a realizzare la piazzola per la base dell'elisoccorso regionale presso il Centro operativo di Protezione Civile sito a Palmanova.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
36.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<1 quater. La Regione predispone strumenti negoziali per l'acquisizione dei servizi di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria in favore dei gruppi comunali di cui all'articolo 7, comma 2 ter, e delle associazioni convenzionate di Protezione Civile, in armonia con la normativa nazionale vigente in materia. I rappresentanti legali dei gruppi comunali di Protezione Civile sono tenuti a adempiere ai propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente avvalendosi degli strumenti negoziali predisposti dalla Regione. I rappresentanti legali delle associazioni di Protezione Civile convenzionate hanno facoltà di avvalersi dei suddetti strumenti negoziali per l'adempimento dei propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente, in alternativa ai corrispondenti finanziamenti stabiliti dalle convenzioni.>>.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Carlino con decreto 15 dicembre 2022, n. 30387/GRFVG, già devoluto con decreto 28 novembre 2024, n. 60910/GRFVG, per la riqualificazione energetica della scuola primaria "Giosuè Carducci" di Carlino, in favore dell'intervento di eliminazione della risalita capillare e umidità con il rifacimento del sistema di scarico delle acque meteoriche.
38. La domanda di devoluzione di cui al comma 37 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Prata di Pordenone con decreto 30 settembre 2024, n. 46251/GRFVG, originariamente destinato alla manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria "Ippolito Nievo" di Prata di Pordenone, danneggiata dagli eventi atmosferici calamitosi del luglio 2023, per la realizzazione di interventi urgenti di adeguamento funzionale del medesimo edificio finalizzati a ospitare temporaneamente la scuola dell'infanzia al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.
40. La domanda di devoluzione di cui al comma 39 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
41.
Al comma 58 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<l'avvenuto pagamento delle spese>> sono inserite le seguenti: <<sostenute a partire dall'1 maggio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda>>.

42. In deroga all'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 1/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all'anno 2026, ad ammettere a finanziamento anche le domande presentate dai Comuni oltre il termine perentorio del 31 maggio, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge.
43. Per le finalità di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
44. All'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>> ed è aggiunto infine il seguente periodo: <<Per i Comuni capoluogo, la misura massima riconoscibile è del 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 200.000 euro annui.>>;

b)
al comma 7 dopo le parole <<diritto di accesso)>> sono aggiunte le seguenti: <<, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande>>;

c)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Alla data di presentazione della domanda di contributo, il Comune deve avere già trasmesso all'Amministrazione regionale i rendiconti relativi ai contributi concessi a valere sul presente articolo negli anni precedenti.
7 ter. L'Amministrazione regionale concedente, su richiesta del Comune e in presenza di motivate ragioni, può confermare il contributo inizialmente concesso anche nell'ipotesi di interventi realizzati di minore entità a parità di spesa.>>.

45. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2018, come modificato dal comma 44, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la realizzazione dell'intervento relativo alla viabilità di accesso al Campus scolastico di Gorizia.
47. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma e del Codice Unico di Progetto (CUP), mediante PEC al Servizio competente in materia di viabilità.
48. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 46 si applica la legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di avvio e ultimazione dei lavori.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
50. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini, sede di Milano, un contributo per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976, definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).
51. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 97.500 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali della Regione contributi in conto capitale per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dei tratti interni, denominati traverse urbane, delle strade appartenenti alla rete statale, regionale e regionale locale ricadenti all'interno dei centri abitati, ivi compresa la copertura delle spese previste nel relativo quadro economico.
53. Per le finalità di cui al comma 52, per tratti interni o traverse urbane si intendono i tratti di strada appartenenti alla rete statale, regionale o regionale locale ricadenti all'interno di un centro abitato come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
54. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i tratti di strada di cui al comma 53 ricadenti in centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. La popolazione di riferimento è quella del singolo centro abitato e non dell'intero territorio comunale ed è attestata mediante dichiarazione del Sindaco.
55. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:
a) l'intensità e l'ammontare massimo dei contributi;
b) le tipologie di spesa ammissibili;
c) i criteri, le modalità e ogni altra condizione necessaria per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi;
d) i requisiti di ammissibilità delle domande, i criteri di riparto delle risorse, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande medesime.
56. Le domande di contributo, corredate della documentazione individuata dalla deliberazione di cui al comma 55, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di viabilità e sono istruite secondo il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
57. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
58. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico per favorire la regolare prosecuzione delle attività nelle scuole dell'infanzia tutelando il benessere dei bambini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ai Comuni che gestiscono scuole dell'infanzia e ai proprietari degli edifici contenenti scuole dell'infanzia paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai gestori delle stesse.
59. Il contributo è concesso nella misura di 3.000 euro per ciascun plesso scolastico, incrementato di 1.500 euro per ogni sezione di scuola dell'infanzia ospitata presso il medesimo plesso.
60. Per le stesse finalità, l'Amministrazione è altresì autorizzata a concedere contributi per l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ai Comuni, ai soggetti pubblici, ai soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi educativi per la prima infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), a esclusione dei servizi educativi realizzati presso il domicilio degli educatori.
61. Il contributo è concesso nella misura di 1.500 euro per ciascuno spazio riservato ai bambini e nella misura massima di 4.500 euro per ciascun nido.
62. Sono ammesse le spese già sostenute dall'1 gennaio 2026 e sono escluse dalla concessione del contributo di cui ai commi 58 e 60 le istituzioni scolastiche e gli asili nido che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o di altri finanziamenti destinati a interventi edilizi comprendenti l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ovvero di sistemi di ventilazione forzata.
63. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di edilizia scolastica pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
64. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione ed è disposta la contestuale erogazione del contributo, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 57 e 60 della legge regionale 14/2002.
65. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
66. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo, per l'intervento di costruzione della scuola primaria "Dante Alighieri" in corso di realizzazione e finanziato con fondi del PNRR e con il Fondo Opere Indifferibili (FOI), un'anticipazione pari a 4.400.000 euro per garantire la prosecuzione dei lavori nelle more dell'attivazione di meccanismi di copertura dedicati a livello statale per la gestione del mancato rispetto del target.
68. L'anticipazione di cui al comma 67 è restituita dal Comune, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di incasso delle liquidazioni dei fondi PNRR, FOI e statali che costituiscono la copertura del quadro economico.
69. Nel caso in cui l'intervento non possa essere oggetto di rendicontazione al Ministero dell'istruzione e del merito per mancato conseguimento del target, non vi sia una proroga dei termini di rendicontazione e venga revocato il contributo PNRR e FOI, il Comune non sarà tenuto a restituire il finanziamento di cui al comma 67 alla Regione.
70. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia scolastica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 4.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
72. In via sperimentale per l'anno 2026, allo scopo di fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo nei centri urbani principali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti ecclesiastici e a enti non lucrativi per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà o in locazione almeno decennale, ubicati nei Comuni già capoluogo di provincia, ai fini della realizzazione di soluzioni abitative ed eventuali spazi condivisi annessi destinati alla residenzialità temporanea o transitoria dei soggetti in condizione di debolezza di cui al comma 73, come individuati dalla convenzione di cui al comma 79. È ammissibile a contributo una sola domanda per Comune, secondo le modalità di cui al comma 77.
73. Gli immobili oggetto del contributo sono messi a disposizione secondo il principio di solidarietà, gratuitamente o a fronte di un contributo determinato senza una relazione con il costo effettivo del servizio, e sono destinati a ospitare nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di grave disagio abitativo in assegnazione temporanea o transitoria. L'assegnazione degli alloggi è disposta in funzione delle tipologie dei soggetti destinatari, individuate sulla base dei fabbisogni e delle emergenze abitative rilevate da ciascun Comune e condivise nell'ambito dei Tavoli territoriali delle politiche abitative di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2026, n. 6 (Disposizioni in materia di politiche abitative regionali). I soggetti assegnatari delle soluzioni abitative devono essere cittadini italiani, ovvero cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), ovvero soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
74. Per le finalità di cui al comma 72 sono considerati enti non lucrativi gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo svolgono attività in materia di diritto alla casa, promozione dell'abitare sociale o comunque operano nel campo dell'edilizia residenziale, con sede legale o secondaria nel Comune sede dell'intervento.
75. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà, corredata della relazione tecnica descrittiva, del quadro economico, del cronoprogramma dell'opera e dello statuto o atto costitutivo dell'ente. Gli enti di cui al comma 72 non possono presentare più di una domanda.
76. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuna domanda. Sono ammissibili le spese sostenute dall'ente richiedente, in qualità di proprietario o di locatario con contratto di locazione di durata almeno decennale autorizzato all'esecuzione delle opere, per l'eventuale acquisizione della proprietà dei beni immobili e per la loro riqualificazione edilizia, ivi compresi spese tecniche e arredi. Sono, altresì, ammissibili a finanziamento le spese sostenute per il rilascio di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme erogate in via anticipata, gli oneri fiscali inerenti all'acquisizione in proprietà degli immobili e l'imposta sul valore aggiunto costituente un costo.
77. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino a esaurimento dei fondi disponibili.
78. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché quello di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 l'erogazione del contributo può avvenire anche in via anticipata fino all'intero ammontare del contributo concesso, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente all'anticipazione richiesta, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni e alla stipula della convenzione di cui al comma 79.
79. Entro il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa ovvero ai fini dell'erogazione anticipata di cui al comma 78, il soggetto beneficiario trasmette la convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento con la quale vengono regolati i criteri di gestione e assegnazione degli immobili realizzati, i requisiti e le modalità di individuazione dei destinatari finali e di utilizzo dell'eventuale contributo offerto dai destinatari medesimi.
80. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d'uso residenziale dei beni immobili, a favore dei soggetti individuati in convenzione, per la durata di dieci anni dalla data di messa a disposizione delle unità abitative. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000.
81. Per i contributi di cui al comma 72 trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.
82. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
83. Ai fini di tutelare l'incolumità pubblica e garantire il recupero di un patrimonio immobiliare dal notevole valore immateriale per la collettività territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle parrocchie, agli enti locali e alle associazioni a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici di culto dichiarati inagibili anche in parte.
84. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei materiali e la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno precedente alla presentazione della domanda.
85. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, esclusivamente a mezzo PEC, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori, nonché di copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio di culto. È ammessa la presentazione di una sola domanda per parrocchia all'anno. Le domande non soddisfatte entro l'anno finanziario di presentazione sono archiviate, salvo non sia diversamente disposto prima della scadenza con decreto del Direttore del Servizio competente. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.
86. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie.
87. Ai fini della valutazione delle domande ammissibili e della predisposizione della graduatoria, il Direttore del Servizio competente in materia di rigenerazione urbana nomina, con proprio decreto, una Commissione composta dal Direttore del Servizio competente, da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio e da un rappresentante designato dalle Diocesi del territorio regionale.
88. Le domande sono valutate in relazione alla gravità della situazione rappresentata, attribuendo priorità agli interventi di messa in sicurezza di campanili e chiese che presentano rischi per la pubblica incolumità. Successivamente, sono prese in considerazione le domande riguardanti interventi di messa in sicurezza caratterizzati da urgenza finalizzati a evitare la possibile perdita delle opere d'arte contenute negli immobili oggetto degli interventi. In terzo luogo, è attribuita priorità agli interventi riguardanti le chiese che, nell'anno precedente all'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, hanno registrato il maggior numero di celebrazioni annuali.
89. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un importo massimo di 170.000 euro per ciascuna domanda. Il decreto di concessione è adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
90. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
91. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Gli oneri relativi alla fideiussione bancaria o assicurativa sono ammessi a rendicontazione tra le spese ammissibili.
92. I contributi di cui al comma 83 sono cumulabili con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla concorrenza della spesa complessiva effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
93. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 620.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
94. In occasione degli ottocento anni dalla morte di Sant'Antonio da Padova e dalla fondazione del Santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia Santa Maria Assunta per la manutenzione straordinaria delle facciate esterne del Santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli.
95. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
96. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 97. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
97. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, fino al 100 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione richiesta, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto quale spesa ammissibile.
98. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 433.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un contributo straordinario per la riparazione del fabbricato di proprietà comunale denominato "ex latteria sociale", con adeguamento per parziale cambio di destinazione d'uso, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.
100. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma dei lavori, nonché del relativo quadro economico.
101. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
103. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), si interpreta nel senso che, per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare del contributo con riferimento a una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per il medesimo soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento riferita a una diversa unità immobiliare. Il medesimo soggetto può, altresì, beneficiare dell'incentivo sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2025 realizzati sulla medesima unità immobiliare, sia in qualità di condomino qualora i medesimi interventi siano realizzati sulle parti comuni dell'edificio.
104. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8/2025 si interpreta nel senso che, con riferimento alla medesima unità immobiliare o al medesimo edificio, può essere presentata una sola domanda di contributo, a valere alternativamente sui procedimenti contributivi attuativi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della medesima legge regionale, in relazione alla medesima tipologia di soggetto richiedente individuata dall'articolo 4 della legge regionale 8/2025.
105. Resta fermo che, con riferimento alla medesima tipologia di intervento, l'unità immobiliare, l'edificio o il complesso edilizio già ammessi a contributo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 8/2025 non possono essere nuovamente ammessi a contributo.
106. Al fine di realizzare spazi destinati al servizio di asilo nido, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia Sant'Odorico di Sacile per l'ampliamento della scuola dell'infanzia "Maria Maddalena Balliana".
107. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico, del cronoprogramma, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
108. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione a cui deve essere allegata la domanda di accreditamento dell'asilo nido ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
109. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
110. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere alla Diocesi di Concordia - Pordenone un contributo di 75.000 euro per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 16/2023.
111. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Sportivo Dilettantistica Gruppo Sportivo San Giacomo di Trieste un contributo di 21.000 euro per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 16/2023.
112. Per le finalità di cui ai commi 110 e 111 è destinata la spesa di 96.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
113. All'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 80 dopo le parole <<messa in sicurezza>> sono inserite le seguenti: <<, nonché la manutenzione ordinaria>>;

b)
al comma 81 dopo la parola <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<e la manutenzione ordinaria>>.

114. Per le finalità di cui ai commi 80 e 81 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023, come modificati dal comma 113, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
115.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), dopo le parole <<di bike sharing,>> sono inserite le seguenti: <<anche dotate di seggiolini per bambini,>>.

116. Al fine di garantire il decoro nelle fermate del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per la sostituzione straordinaria delle pensiline deteriorate del trasporto pubblico locale.
117. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 116, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 116 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
119. Al fine di valorizzare l'identità delle comunità locali e migliorare il decoro urbano e l'accoglienza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni per il ripristino, l'adeguamento o l'integrazione della segnaletica di ingresso ai centri abitati anche nelle lingue minoritarie riconosciute dalla normativa vigente.
120. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui vengono stanziate le risorse, ciascun Comune presenta domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture stradali, indicando gli interventi da realizzare e allegando il relativo preventivo di spesa. La domanda è presentata mediante PEC. È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun Comune.
121. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile fino all'importo massimo di 5.000 euro per ciascun Comune.
122. I contributi sono concessi con procedimento a sportello entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di infrastrutture stradali, con il quale sono fissati anche i termini per la rendicontazione della spesa.
123. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 94.400 euro già concesso alla Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Madre di Palazzolo dello Stella con decreto 25 novembre 2022, n. 26008, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), per il restauro conservativo della copertura, della pavimentazione del presbiterio e dei serramenti esterni della chiesa parrocchiale sita in località Piancada, ancorché il fabbricato non sia sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
125. Per le finalità di cui al comma 124 la Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Madre di Palazzolo dello Stella presenta al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dalla Diocesi.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione Alpini "Guido Corsi" di Trieste per la copertura degli oneri connessi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della propria sede.
127. Il contributo di cui al comma 126 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte della presentazione di una domanda corredata di relazione illustrativa, quadro economico dell'opera e di cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e rendicontazione della spesa.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Conservatorio Tomadini di Udine il contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto 13 settembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/4964, ai sensi dell'articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini con decreto 16 maggio 2016, n. 2218/TERINF, ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia).
130. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a confermare al Conservatorio Tomadini di Udine il contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto 26 novembre 2014, n. PMT/5139/UES/UNI, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini con decreto 16 maggio 2016, n. 2219/TERINF, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017).
131. Al fine di garantire il completamento degli interventi di edilizia scolastica sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi agli enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dell'articolo 5, commi 88 e 89, della legge regionale 13/2023, dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), e dell'articolo 5, commi da 17 a 20, della legge regionale 7/2024, in caso di perdita del correlato finanziamento a carico del PNRR o del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), ovvero delle risorse derivanti da successivi finanziamenti statali concessi in surroga dei medesimi piani finanziari, in riferimento all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 12/2025.
132. Il mancato rispetto dei target o dei termini perentori originariamente previsti dal PNRR, dal PNC o dalle norme statali di rifinanziamento non costituisce causa di revoca o decadenza della quota di finanziamento regionale già concessa, a condizione che l'ente locale beneficiario dimostri la permanenza delle condizioni di realizzabilità dell'opera, anche parziale.
133. L'ente locale beneficiario è autorizzato a utilizzare il finanziamento regionale confermato a copertura delle spese dell'intero intervento, anche rimodulato rispetto al progetto originario, fermo restando il conseguimento della funzionalità dell'edificio scolastico. Il contributo regionale è confermato anche a copertura delle spese già sostenute per il medesimo intervento.
134. Gli enti locali interessati presentano istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di edilizia tecnica, allegando una relazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui ai commi da 131 a 133 con un quadro economico aggiornato dell'opera.
135. Il Servizio competente provvede, in riscontro all'istanza presentata dall'ente locale, alla conferma del contributo già concesso.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni già beneficiari dei contributi per iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), un contributo per l'acquisto di arredi e di attrezzature necessari all'allestimento di edifici scolastici nuovi.
137. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del preventivo di spesa, del cronoprogramma e dal CUP, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
138. I contributi di cui al comma 136 sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e conclusione dell'iniziativa, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione.
139. Per le finalità di cui al comma 136 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare entro il 31 dicembre 2026, nel contesto delle iniziative promosse in occasione del cinquantennale del terremoto del 1976 e in vista della riconsegna del Castello di Colloredo di Monte Albano alla collettività, i primi interventi necessari ad assicurarne la prima apertura e l'attivazione delle attività di fruizione pubblica.
141. Per le finalità di cui al comma 140, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio provvede alla realizzazione degli interventi e delle iniziative, nonché all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari, ivi comprese le attività di promozione e comunicazione, gli eventi di inaugurazione e valorizzazione del complesso e ogni altra attività strettamente funzionale alla sua apertura e fruizione pubblica.
142. Per le finalità di cui al comma 140 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
143. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio degli utilizzatori delle ciclovie regionali nell'ambito del Centro di interscambio modale regionale di primo livello di Trieste Airport, anche in considerazione della designazione di Trieste quale sede di EuroVelo & Cycling Tourism Conference 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, a concedere un contributo straordinario a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. per la realizzazione di un hub ciclistico in connessione con i terminal aeroportuale, ferroviario e automobilistico di trasporto pubblico locale e con la ciclovia regionale FVG2. Gli interventi comprendono spazi per il deposito di biciclette e bagagli, officina per la riparazione bici, noleggio bici, ricarica bici elettriche, spazi per informazione turistica e sulla rete delle ciclovie regionali.
144. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa degli interventi, quadro economico e cronoprogramma, mediante PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
145. Per le finalità di cui al comma 143 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
146. Al fine di favorire condizioni abitative adeguate nei mesi più caldi e sostenere il benessere delle persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a copertura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque entro la misura massima di 2.000 euro, cumulabili con altri bonus pubblici, ai soggetti privati di età pari o superiore a 70 anni residenti nei comuni della Regione con densità abitativa superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro, per l'acquisto e l'installazione di impianti di climatizzazione estiva presso la propria abitazione di residenza, ove non siano già installati altri impianti di climatizzazione estiva.
147. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate nei termini e con le modalità stabilite con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di edilizia, corredate di un preventivo di spesa.
148. I contributi di cui al comma 146 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
149. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione ed è disposta la contestuale erogazione del contributo, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 57 e 60 della legge regionale 14/2002.
150. Per le finalità di cui al comma 146 è destinata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
151.
Al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 dopo le parole <<legge 5 maggio 2009, n. 42).>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'ente pubblico beneficiario è autorizzato, in applicazione dell'articolo 60, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), a utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.>>.

152.
Al comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole: <<, da almeno cinque anni,>> sono soppresse.

153. Per le finalità di cui al comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 152, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
154. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a FVG Strade per stipulare una convenzione con le Università degli Studi della regione per la realizzazione di uno studio di fattibilità concernente la valutazione dell'attività franosa e il ripristino dell'ex tracciato della strada regionale 355 dal Km 29+330, in Comune di Forni Avoltri, al Km 31+745, in Comune di Sappada. Lo studio è volto a garantire una sicura e scorrevole percorrenza a favore di tutti gli utenti e potrà essere svolto in collaborazione con le altre realtà universitarie della regione e, ove necessario, avvalendosi inoltre di professionisti esterni esperti in materia di viabilità montana.
155. La domanda di contributo di cui al comma 154 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata del progetto di studio e del relativo preventivo di spesa.
156. Per le finalità di cui al comma 154 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
157. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza stradale ai visitatori del Sacrario di Redipuglia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fogliano Redipuglia un contributo volto alla realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti, antecedente e successivo a quello esistente, in corrispondenza dell'accesso al Sacrario.
158. Il contributo di cui al comma 157 è concesso in un'unica soluzione, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata del progetto e del preventivo di spesa.
159. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
160. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 103:
1)
alla lettera d) le parole <<due esperti in materia di sport designati>> sono sostituite dalle seguenti: <<un esperto in materia di sport designato>>;

2)
la lettera e) è abrogata;

b)
dopo il comma 106 bis è inserito il seguente:
<<106 ter. Con i bandi di cui al comma 106 sono stabiliti, ove possibile, gli importi da destinare agli incentivi relativi a ciascun bando. In alternativa, lo stanziamento è stabilito con legge regionale di stabilità.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro Universitario Sportivo di Udine, quale capofila del comitato organizzatore, per l'organizzazione, sul territorio regionale, dei Campionati Nazionali Universitari 2027 - edizione primaverile.
3. Il soggetto di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 2 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.
4. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dall'1 gennaio 2026:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari ai volontari;
b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, collaboratori, consulenti, relatori e professionisti; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) acquisto di materiale sportivo ed equipaggiamenti riconducili alla categoria dei beni di facile usura e consumo;
f) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
g) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
h) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
i) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
j) spese per coperture assicurative;
k) spese di ospitalità;
l) spese per l'organizzazione di eventi collaterali.
5. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora sia recuperabile dal soggetto richiedente;
b) doni e liberalità;
c) compensi ad atleti e dirigenti;
d) spese non riconducibili all'iniziativa;
e) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
f) ammende, sanzioni e penali;
g) altre spese prive di una specifica destinazione;
h) spese per oneri finanziari, in particolare interessi passivi o sopravvenienze passive;
i) imposte e tasse.
6. Sono escluse, altresì, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
7. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, le spese sostenute entro il termine di presentazione della rendicontazione.
8. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
9. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento "EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai seguenti soggetti per gli importi indicati:
a) Comune di San Giorgio di Nogaro a completamento dell'intervento previsto dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), e dall'articolo 6, comma 211, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), per 600.000 euro;
b) Comune di Rivignano Teor a completamento dell'intervento previsto dall'articolo 6, comma 190, lettera a), della legge regionale 12/2025, per 400.000 euro;
c) Comune di Porpetto per lavori di adeguamento della palestra comunale e per la sistemazione della viabilità di accesso all'impianto del Tiro a volo per 246.000 euro.
10. Per le finalità di cui al comma 9 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo, sentita la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità per l'intervento di cui alla lettera c) del comma 9, sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1.246.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Comuni proprietari di impianti sportivi destinati allo sport del ghiaccio, fino al 100 per cento della spesa ammissibile nella misura massima di 200.000 euro, per l'acquisto di macchinari per la manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport del ghiaccio e attrezzature finalizzate allo svolgimento di manifestazioni sportive.
13. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 12 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, dall'1 settembre al 30 settembre 2026, istanza corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte all'interno dell'impianto e di un preventivo delle spese.
14. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
16. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento "EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo all'Ente Friulano Assistenza-EFA-Udine a completamento dell'intervento previsto dall'articolo 6, comma 190, della legge regionale 12/2025.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Ente Friulano Assistenza-EFA-Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
19. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione sportiva dilettantistica Rugby Club Pasian di Prato a completamento dell'intervento previsto dall'articolo 6, comma 186, della legge regionale 13/2024.
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Associazione sportiva dilettantistica Rugby Club Pasian di Prato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 14/2002 unitamente al titolo autorizzatorio a effettuare gli interventi rilasciato dal Comune di Pasian di Prato. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.
21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
22. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, al fine di adeguare gli impianti sportivi sede di competizioni di livello nazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per interventi su palasport ai seguenti soggetti e per gli importi indicati:
a) Comune di Pordenone: 200.000 euro per interventi di adeguamento sul Palazzetto dello sport "Maurizio Crisafulli";
b) Comune di Latisana: 585.600 euro per interventi di adeguamento sul Palasport comunale.
23. Per le finalità di cui al comma 22 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
24. Con i decreti di concessione sono fissati i termini per la realizzazione degli interventi, nonché modalità e termini per la rendicontazione delle spese.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 785.600 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI FVG) un contributo straordinario per l'organizzazione, sul territorio regionale, del quinto Trofeo CONI edizione invernale da svolgersi nel 2026.
27. Per le finalità di cui al comma 26 il CONI FVG presenta la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport entro il 30 settembre 2026, corredata di una relazione illustrativa dell'evento sportivo e del relativo preventivo delle spese.
28. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 giugno 2026 alla data di presentazione della domanda.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità.
31. Per le finalità di cui al comma 30 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 15 settembre 2026, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
32. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
33.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole <<di rappresentazione teatrale, musicale, di danza>>, sono aggiunte le seguenti: <<e di circo contemporaneo>>.

34.
Al comma 3 dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

35.
Al comma 1 dell'articolo 17 ter della legge regionale 16/2014 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

36. All'articolo 20 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<in un'apposita convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>;

b)
al comma 3 le parole <<La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2>>.

37.
Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

38.
Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 le parole <<Con regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con regolamenti regionali, relativi rispettivamente ai centri di divulgazione e all'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione>>.

39.
Al comma 2 dell'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 le parole <<con convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

40.
Al comma 2 dell'articolo 26 ter della legge regionale 16/2014 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

41.
Al comma 1 dell'articolo 30 quinquies della legge regionale 16/2014 le parole <<in una convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

42.
Al comma 3 bis dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 le parole <<in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

43.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16/2014, dopo le parole <<nei relativi regolamenti>>, sono aggiunte le seguenti: <<o avvisi pubblici o deliberazioni di Giunta regionale>>.

44.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 ter della legge regionale 16/2014, dopo le parole <<o in avviso pubblico>>, sono inserite le seguenti: <<o in deliberazione di Giunta regionale>>.

45.
Al comma 1 dell'articolo 32 quater della legge regionale 16/2014 le parole <<di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis,>> sono sostituite dalle seguenti: <<per progetti o programmi triennali>>.

46.
Al comma 1 dell'articolo 32 sexies della legge regionale 16/2014, dopo le parole <<i regolamenti>>, sono inserite le seguenti: <<o avvisi pubblici o deliberazioni di Giunta regionale>> e le parole <<dai regolamenti medesimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai medesimi atti amministrativi>>.

47. Ai procedimenti contributivi di cui agli articoli 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 30 quinquies e 31 della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
48. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 16/2014, in relazione alla modifica recata dal comma 33 al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1525, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.
50. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 1.760.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2025, n. 1408, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2025, n. 1372, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non finanziata.
54. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di San Vito al Tagliamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Restauro ex Convento domenicano" ancorché i relativi lavori siano iniziati in data anteriore alla presentazione della relativa domanda di contributo.
56. Per le finalità di cui al comma 55 il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 15 settembre 2026, istanza motivata di conferma del contributo, corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione del contributo medesimo.
57. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e ad approvare il rendiconto.
58. La Regione riconosce nella Città Fortezza di Palmanova, eccezionale esempio di Città ideale rinascimentale, dichiarata Monumento Nazionale nel 1960 e iscritta nel 2017 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel sito seriale transnazionale delle "Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo. Stato da terra - Stato da Mar occidentale", un'espressione distintiva del patrimonio culturale e dell'identità storica del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene la valorizzazione e lo sviluppo strategico.
59. Per le finalità di cui al comma 58 la Regione promuove la costituzione di una Fondazione, denominata Fondazione Palmanova, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), aperta alla partecipazione, previa intesa, del Comune di Palmanova, dello Stato e di altri enti pubblici territoriali o persone giuridiche private senza scopo di lucro proprietarie di beni culturali siti nel territorio comunale e funzionali al perseguimento delle finalità attribuite alla Fondazione medesima.
60. Alla Fondazione spettano i compiti, ad eccezione di quelli riservati allo Stato, di conservazione, manutenzione e valorizzazione del parco dei bastioni, inteso quale sistema delle tre cerchie fortificate veneziane e napoleoniche, e dei beni mobili e immobili alla stessa conferiti.
61. Nell'attuazione delle competenze di cui al comma 60 la Fondazione opera in particolare per:
a) sostenere lo sviluppo storico - culturale e turistico del sito, valorizzandone la collocazione territoriale baricentrica nel sistema regionale e internazionale;
b) accrescere la conoscenza, la pubblica fruizione e l'accessibilità dei beni culturali;
c) promuovere la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al fine di rafforzare il ruolo di Palmanova all'interno dei sistemi regionale e nazionale di protezione del patrimonio culturale.
62. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione.
63. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti al fondo di dotazione.
64. La Regione partecipa altresì al fondo di gestione, destinato al finanziamento delle attività statutarie della Fondazione, nei limiti annualmente stabiliti dalla legge.
65. In relazione a quanto previsto al comma 62 l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di tre unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.
66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
67. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 204.
68. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata, altresì, la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 204.
69. Per le finalità di cui al comma 65 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia a sostegno delle spese, sostenute nell'anno 2026, relative all'organizzazione delle attività sportive giovanili per la stagione sportiva 2026-2027.
71. Le associazioni e società sportive di cui al comma 70 possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
b) essere affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
c) avere sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia;
d) avere per la stagione sportiva 2026-2027 un numero di atleti delle categorie giovanili pari ad almeno il 30 per cento del totale degli atleti tesserati.
72. Per l'accesso al contributo i soggetti di cui al comma 70 presentano una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo lo schema e con le modalità previste dal bando di cui al comma 74, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.
73. Il Servizio competente in materia di sport accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 72. Il contributo è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione anticipata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro il 31 dicembre 2027.
74. Con bando adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, sono stabiliti, in particolare, l'ammontare minimo e massimo del contributo, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la relativa documentazione, nonché gli impegni e gli obblighi dei beneficiari.
75. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi per l'anno 2026 per fronteggiare l'aumento delle spese originariamente previste, a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche beneficiarie dei contributi concessi, e non rendicontati, dalla Direzione centrale cultura e sport, per interventi su impianti sportivi di proprietà comunale.
77. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o società sportiva dilettantistica, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale cultura e sport dall'1 settembre al 21 settembre 2026, corredata della relazione dimostrativa della necessità di ulteriori risorse, del quadro economico comparativo delle spese originariamente previste e di quelle aggiornate e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, redatti e certificati da un professionista abilitato. I soggetti di cui al comma 76 non possono presentare più di una domanda.
78. Il contributo integrativo è concesso in misura pari al 100 per cento della maggiore spesa presunta, come rilevata dal quadro economico aggiornato in rapporto alla somma originariamente ammessa a contributo, al netto del cofinanziamento obbligatorio eventualmente previsto, nel limite di 100.000 euro per ciascuna domanda, in misura non superiore al 90 per cento del quadro economico originario dell'opera.
79. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande accoglibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro il 31 dicembre 2027.
80. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di San Vito al Torre a valere sul "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà pubblica dedicati al calcio e/o al rugby ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692, e il contributo concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 6, commi da 185 a 189, della legge regionale 12/2025, per un diverso intervento sul campo sportivo comunale "Fabio Zuccheri".
82. Per le finalità previste al comma 81 il Comune di San Vito al Torre presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
83. Ai sensi del comma 81 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
84. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione della disciplina sportiva degli scacchi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comitato regionale della Federazione scacchistica italiana a completamento dell'intervento previsto dall'articolo 6, comma 236, della legge regionale 12/2025.
85. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 84 il Comitato regionale della Federazione scacchistica italiana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
86. Per le finalità di cui al comma 84 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
87. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, al fine di adeguare gli impianti sportivi sede delle gare valide per il campionato di serie D o superiori di calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per interventi su impianti sportivi destinati al gioco del calcio ai seguenti soggetti per gli importi indicati:
a) Associazione sportiva dilettantistica Brian Lignano calcio: 180.000 euro per interventi sull'impianto sportivo di proprietà del Comune di Precenicco denominato "Franco Comisso";
b) Associazione sportiva dilettantistica LME: 250.000 euro per interventi sull'impianto sportivo di proprietà del Comune di Mortegliano denominato "Franco Beltrame".
88. Per le finalità di cui al comma 87 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 14/2002, unitamente al titolo autorizzatorio a effettuare gli interventi rilasciato dai Comuni proprietari dei rispettivi impianti.
89. Con i decreti di concessione sono fissati i termini per la realizzazione degli interventi, nonché modalità e termini per la rendicontazione delle spese. I finanziamenti possono essere erogati in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 430.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 190.000 euro per il completamento della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, del Coro del Friuli Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.
92. Per le finalità di cui al comma 91 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo per la realizzazione di interventi di ampliamento dell'area espositiva e divulgativa della Foiba di Basovizza e di altri interventi collegati alla memoria degli eccidi delle foibe finalizzati alla sicurezza e alla fruibilità dei luoghi.
95. Per le finalità di cui al comma 94 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
96. Il contributo di cui al comma 94 può essere erogato anticipatamente in unica soluzione su richiesta del Comune beneficiario.
97. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo per la realizzazione di un progetto di investimento per la valorizzazione culturale, storica e architettonica del Ponte ex confine di Stato tra l'Impero austroungarico e le Venezie, al fine preservare il bene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e di garantire l'utilizzo in sicurezza del bene medesimo.
99. Per le finalità di cui al comma 98 il Comune di Pontebba presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
100. Il contributo di cui al comma 98 può essere erogato anticipatamente in unica soluzione su richiesta del Comune beneficiario.
101. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
102.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserita la seguente:
<<e bis) biblioteche;>>;

103. Per le finalità di cui alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, come inserita dal comma 102, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
104. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a integrare ulteriormente l'Accordo di partenariato per la valorizzazione e la fruizione dell'ex centro raccolta profughi (CRP) di Padriciano a scopo museale e polo di ricerca, trasferendo al concessionario del bene la somma di 2 milioni di euro per la realizzazione di lavori di messa a norma e adeguamento funzionale del compendio medesimo, ivi compresi gli spazi destinati a funzione museale e di ricerca.
105. In deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 l'erogazione in via anticipata del trasferimento non è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.
106. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 600.000 euro, già concesso al Comune di Ovaro ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'intervento "Museo della fornace di Cella - Mostra permanente plenelas e scugjelas di Cella - 2° lotto funzionale".
108. Per le finalità di cui al comma 107 il Comune di Ovaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda motivata di conferma corredata del cronoprogramma aggiornato dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione ITS di Trieste, soggetto gestore del contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion", un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative culturali, anche internazionali, e di valorizzazione della creatività, della moda contemporanea, del design e della multimedialità in occasione della ricorrenza dei venticinque anni dalla costituzione della fondazione.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
111. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
112. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia - Sezione di Trieste, per la realizzazione di iniziative culturali in occasione della ricorrenza degli ottant'anni dalla fondazione dell'Associazione.
114. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 113 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
115. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
116. Per le finalità di cui al comma 113 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
117. Per il completamento dei lavori già in corso e in parte finanziati dalla Regione al Teatro Comunale di Cormòns, di proprietà dello stesso Comune, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cormòns un finanziamento di 60.000 euro finalizzato a sostenere le spese di ammodernamento della platea e della messa in sicurezza dei locali del Teatro stesso.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres.
119. Per le finalità di cui al comma 117 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella F di cui al comma 204.
120. Al fine di promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza dell'identità triestina e dei suoi simboli, valorizzando percorsi di creatività, espressione artistica e confronto culturale che rafforzino il senso di appartenenza alla comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) - Sezione provinciale Bersaglieri "M.O.V.M. Enrico Toti" di Trieste, quale soggetto storicamente riconosciuto per il proprio contributo alla memoria civica della città, un contributo straordinario per la realizzazione delle relative iniziative di divulgazione.
121. Per le finalità di cui al comma 120 sono ritenute ammissibili le spese relative alla promozione e comunicazione, alla progettazione grafica e alla produzione di materiali informativi, all'organizzazione di eventi e premiazioni, alla realizzazione di opuscoli e attività divulgative, ai premi e ai riconoscimenti, nonché ai costi di personale, collaborazioni, trasferimenti e soggiorno necessari allo svolgimento delle iniziative.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
123. Per le finalità di cui al comma 120 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
124. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-culturale regionale, anche attraverso la promozione di attività divulgative, è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine e all'Università degli Studi di Trieste di 10.000 euro per ciascun Ateneo, per la realizzazione di un ciclo di podcast per Università quale prosecuzione del progetto dei seminari di storia promossi ai sensi dell'articolo 6, commi da 243 a 245, della legge regionale 12/2025. Ciascuna Università organizzerà un proprio ciclo di podcast, composto da almeno cinque puntate, sviluppando distinti percorsi tematici e dedicando specifici approfondimenti ai temi del confine, delle minoranze e del pluralismo linguistico, secondo i seguenti indirizzi:
a) Università degli Studi di Udine: la storia del Friuli, dalle origini fino agli sviluppi del secondo dopoguerra;
b) Università degli Studi di Trieste: la storia dell'area giuliana, dalla fondazione romana di Trieste fino agli sviluppi del secondo dopoguerra.
125. Nell'ambito dei momenti di approfondimento sulle due aree principali della Regione saranno svolti dei focus su alcuni territori particolari come la Carnia, la Val Canale e il Canal del Ferro, il Friuli occidentale, l'area gradese e quella bisiaca. Le due Università regionali organizzano altresì almeno un episodio conclusivo congiunto sul tema della costituzione e dello sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia come Regione a statuto speciale, istituita con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso, sono fissati i termini di realizzazione dei podcast e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
127. Per le finalità di cui al comma 124 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
128. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente regionale per il patrimonio culturale - ERPAC per l'organizzazione e la realizzazione di mostre artistiche dedicate a pittori e artisti figurativi in attività, nati in Friuli Venezia Giulia prima del 1950.
129. Per le finalità di cui al comma 128 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, e l'acquisizione e la produzione di materiali, inerenti al quarantesimo anniversario della morte di Francesco Placereani.
131. I contributi di cui al comma 130 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
132. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i requisiti specifici richiesti ai soggetti richiedenti per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto e l'intensità dei contributi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli. I contributi di cui al comma 130 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014.
133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
134. Al fine di consentire l'identificazione dei militari deceduti nella missione del sommergibile Scirè, affondato durante il secondo conflitto mondiale e riconosciuto come sacrario militare subacqueo dalla legge 6 giugno 2025, n. 87 (Riconoscimento del relitto del regio sommergibile <<Scirè>> quale sacrario militare subacqueo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche chirurgiche e della salute - Gruppo di ricerca in Biologia molecolare forense dell'Università degli Studi di Trieste, per lo studio dei resti umani rinvenuti mediante analisi genetiche.
135. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 134 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
137. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura teatrale e l'accessibilità alle attività di spettacolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e che tra le finalità statutarie prevedono attività di spettacolo dal vivo, contributi per la realizzazione di produzioni di spettacolo dal vivo che prevedano il coinvolgimento attivo di persone con disabilità.
138. I contributi di cui al comma 137 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i requisiti specifici richiesti ai soggetti richiedenti per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto e l'intensità dei contributi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli. I contributi di cui al comma 137 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014.
139. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 204.
140. Al fine di favorire la più ampia fruizione pubblica del patrimonio librario e documentario conservato nel territorio regionale e di promuovere l'integrazione di raccolte librarie di rilevante consistenza nei cataloghi in rete ad accesso pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, istituti culturali e altri enti privati senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale e regolarmente costituiti da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda di contributo, che gestiscano un importante patrimonio librario e documentale, non facciano parte della Rete bibliotecaria regionale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e non siano gestori di Poli del Sistema bibliotecario nazionale, per la realizzazione di progetti finalizzati alla catalogazione, all'ordinamento, all'allestimento funzionale e all'inserimento del patrimonio librario nel Sistema bibliotecario regionale, nei cataloghi OPAC di riferimento o nel Servizio bibliotecario nazionale.
141. Ai fini del comma 140 sono ammissibili esclusivamente i soggetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) detengano, in forza di idoneo titolo giuridico, un patrimonio librario composto da almeno quattromila volumi;
b) conservino stabilmente il patrimonio librario nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in locali dedicati e idonei alla conservazione e alla consultazione;
c) rendano il patrimonio librario accessibile al pubblico in modo stabile o periodico, secondo modalità dichiarate nella domanda di contributo e verificabili in sede di rendicontazione;
d) abbiano un patrimonio librario costituito, per almeno il 70 per cento della sua consistenza, da opere di saggistica, ricerca, consultazione, documentazione, storia, scienze sociali, diritto, filosofia, arte, cultura, territorio o discipline affini, con esclusione delle raccolte aventi prevalente carattere di narrativa di consumo;
e) non risultino già titolari di un patrimonio librario integralmente o parzialmente catalogato e consultabile attraverso il portale regionale BibliotecheFVG, un OPAC di Sistema bibliotecario regionale o il Servizio bibliotecario nazionale.
142. La domanda di contributo è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di:
a) relazione illustrativa del patrimonio librario e del progetto di catalogazione, ordinamento, e inserimento nei cataloghi bibliotecari corredata di un dettagliato preventivo di spesa;
b) relazione illustrativa degli allestimenti e delle attrezzature da acquistare, corredata del preventivo dettagliato della spesa;
c) dichiarazione attestante la consistenza minima del patrimonio librario, pari ad almeno quattromila volumi, che dovrà essere comprovabile mediante la consegna di inventario e/o catalogazione in caso di controllo successivo;
d) dichiarazione attestante la prevalente composizione saggistica e documentaria del patrimonio librario;
e) relazione sulle modalità di consultazione e fruizione del patrimonio librario e sulla frequenza di apertura al pubblico della struttura ove il patrimonio librario è conservato;
f) dichiarazione relativa alla mancata integrale o parziale catalogazione del patrimonio librario nel portale regionale BibliotecheFVG, in un OPAC di Sistema bibliotecario regionale o nel Servizio bibliotecario nazionale;
g) dichiarazione di impegno all'inserimento del patrimonio librario nei cataloghi bibliotecari regionali, negli OPAC di riferimento o nel Servizio bibliotecario nazionale, secondo le modalità tecniche indicate dal Servizio competente e dai soggetti gestori dei cataloghi di destinazione.
143. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Ai fini dell'accertamento dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fanno fede data, ora, minuto e secondo della ricezione della domanda nella casella PEC dell'Amministrazione regionale, come risultanti dai dati di certificazione della posta elettronica certificata o dal sistema di protocollazione regionale. In caso di parità cronologica, si tiene conto dell'ordine di protocollazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
144. Sono ammissibili a contributo le spese univocamente riferibili al progetto illustrato nella domanda e sostenute successivamente alla presentazione della domanda medesima. I contributi sono concessi a ciascun beneficiario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:
a) entro il limite massimo di 25.000 euro relativamente alle seguenti voci:
1) attività professionali di catalogazione, inventariazione, ordinamento, classificazione, soggettazione, normalizzazione dei dati bibliografici, recupero del pregresso e inserimento dei dati nei cataloghi bibliotecari;
2) attività di digitalizzazione strettamente funzionali alla catalogazione e all'identificazione bibliografica dei volumi;
3) acquisto di materiali di consumo necessari alla catalogazione, collocazione e identificazione dei volumi, inclusi etichette, codici a barre, cartellini, copertine protettive;
4) noleggio licenza, configurazione, personalizzazione, migrazione dati, assistenza tecnica e canoni iniziali relativi a software gestionali bibliotecari, OPAC, moduli di catalogazione, moduli di prestito, strumenti di interoperabilità e altri applicativi necessari all'inserimento del patrimonio librario nei cataloghi bibliotecari regionali o nazionali;
b) entro il limite massimo di 25.000 euro relativamente alle seguenti voci:
1) acquisto di hardware e attrezzature informatiche strettamente necessari alla catalogazione e alla gestione bibliotecaria, quali postazioni informatiche, scanner, lettori di codici a barre, stampanti per etichette, dispositivi RFID, server, sistemi di archiviazione e periferiche dedicate, materiali per il condizionamento e strumenti per la movimentazione;
2) acquisto di scaffalature, librerie, armadi, contenitori, espositori, tavoli di consultazione, sedute, postazioni per utenti, segnaletica interna e altri arredi o strutture necessari all'ordinamento, alla conservazione, alla consultazione e alla fruizione pubblica del patrimonio librario.
145. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta del beneficiario. La spesa sostenuta per la realizzazione del progetto è rendicontata, a pena di rideterminazione del contributo, per un importo almeno pari al contributo concesso.
146. Per le finalità di cui al comma 140 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
147. Per le finalità di cui al comma 140 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di uno studio di approfondimento degli strumenti e dei modelli gestionali, in particolare di quello della fondazione di partecipazione, finalizzati a garantire una gestione efficiente e funzionale del sito UNESCO di Cividale del Friuli.
149. Per le finalità di cui al comma 148 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
150. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e senza finalità di lucro, che hanno tra i propri scopi statutari l'attività corale, un contributo fino al limite massimo di 10.000 euro a beneficiario, per l'acquisto di divise in favore dei rispettivi cori.
151. I contributi di cui al comma 150 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese previste dal comma 150. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
152. Con bando sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, nonché i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. I contributi di cui al comma 150 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
153. I soggetti privati di cui al comma 150 che hanno già beneficiato del contributo previsto dall'articolo 6, commi da 218 a 221, della legge regionale 12/2025, sono esclusi dal bando di cui al comma 152.
154. Per le finalità di cui al comma 150 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
155.
Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), dopo le parole <<31 marzo>> sono inserite le seguenti: <<e tra l'1 e il 30 settembre>>.

156. Per le finalità di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 155, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
157.
Dopo la lettera j) del comma 34 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è aggiunta la seguente:
<<j bis) i servizi per il pubblico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).>>.

158. Per le finalità di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024, tenuto conto di quando disposto dalla lettera j bis) del comma 34 del medesimo articolo, come aggiunta dal comma 157, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
159. Al fine di sostenere il mantenimento della memoria storica radicata nei territori montani di confine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo massimo di 7.000 euro per ciascuna Comunità per l'anno 2026 per il finanziamento di sessioni formative indirizzate alla diffusione della storia e della cultura del Corpo degli Alpini nel contesto scolastico e sociale, e realizzate da organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, statutariamente impegnate nell'educazione, istruzione e formazione professionale.
160. Per le finalità di cui al comma 159 le Comunità di montagna presentano apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma formativo oggetto di finanziamento e del relativo preventivo di spesa. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.
161. Per le finalità di cui al comma 159 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di 30.000 euro per l'anno 2026 alle Università del Friuli Venezia Giulia attive in corsi di laurea umanistica, suddiviso in parti uguali di 15.000 euro ciascuna a favore dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine, per sostenere la co-progettazione e la realizzazione dell'iniziativa di divulgazione culturale e scientifica denominata "Storia in città 2026".
163. Il contributo di cui al comma 162 è destinato alla copertura delle spese di organizzazione e logistica degli incontri, alle attività di promozione e comunicazione istituzionale a livello regionale, nonché ai compensi, rimborsi spese e costi di traduzione per i relatori e gli studiosi di rilievo nazionale e internazionale coinvolti nel programma.
164. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione dell'iniziativa, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
165. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
166. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di uno studio di fattibilità per un intervento integrato finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, del paesaggio rurale e delle tradizioni locali presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle tipologie di edifici e manufatti devoti, capitelli ed edicole votive (santelle), affreschi votivi e all'architettura minore, proponendo un catalogo ragionato che comprenda censimento, georeferenziazione, stato di conservazione, rilievo fotografico e analisi storico-artistica degli elementi oggetto dello studio, nonché percorsi devozionali.
167. La domanda di contributo di cui al comma 166 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di cultura e sport, corredata del progetto di studio e del relativo preventivo di spesa.
168. Per le finalità di cui al comma 166 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
169. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed entro il limite massimo di 40.000 euro alle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra le finalità statutarie la promozione e lo sviluppo di attività attinenti al mantenimento della memoria e delle tradizioni legate alle origini degli esuli istriano-giuliano-dalmati, al fine della realizzazione e manutenzione straordinaria di monumenti dedicati alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dei quali siano proprietarie, concessionarie o per le quali ottengano mandato a intervenire dal soggetto proprietario.
170. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 169 è presentata, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato, a domanda del beneficiario, in via anticipata e in un'unica soluzione.
171. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 169, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
172. Sono ammissibili le sole spese univocamente imputabili agli interventi di cui al comma 169, rientranti tra quelle indicate all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
173. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
174. Al fine di sostenere le discipline sportive motoristiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di 25.000 euro alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, per l'organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale competente, che si svolgono in Friuli Venezia Giulia dall'1 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, non già oggetto di finanziamento per l'anno 2026 da parte del Servizio regionale per lo sport.
175. Per le finalità di cui al comma 174 i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa:
a) essere costituiti da almeno due anni;
b) avere sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia;
c) essere affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI;
d) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 39/2021.
176. Sono ammissibili a contributo le spese, direttamente riconducibili alle iniziative di cui al comma 174, oggetto della domanda di contributo, che rispettano i seguenti principi:
a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente all'iniziativa ammessa a finanziamento;
b) sono sostenute dal beneficiario del contributo;
c) sono emesse e pagate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026.
177. Sono ammissibili a incentivo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi a oggetto:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), riconosciuti per tali finalità ai volontari;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento della manifestazione;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione della manifestazione di cui al comma 174;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione della manifestazione;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti la manifestazione;
i) spese per coperture assicurative e spese per tasse agli organismi sportivi e alle organizzazioni sportive direttamente connesse alla manifestazione.
178. Le domande di contributo sono trasmesse a mezzo PEC al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 15 settembre 2026 su apposito modello, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico.
179. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
180. Per le finalità di cui al comma 179 i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati nel limite dell'80 per cento all'atto della concessione e il 20 per cento a seguito di approvazione della rendicontazione.
181. Per le finalità di cui al comma 174 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
182. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Associazione sportiva dilettantistica Tarcentina a valere sul "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive senza fini di lucro o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025", approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2025, n. 1350, per un diverso intervento sul campo sportivo denominato polisportivo comunale Gino Toffoletti, di proprietà del Comune di Tarcento.
183. Per le finalità previste al comma 182 l'Associazione sportiva dilettantistica Tarcentina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5, del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1350/2025.
184. Ai sensi del comma 182 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di realizzazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo, in coerenza con le disposizioni di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1350/2025.
185. Al fine di incentivare e sostenere le formazioni che militano nei campionati dilettantistici di pallacanestro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, per l'anno 2026, alle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che militano, per la stagione sportiva 2026/2027, nei campionati maschili di serie B di pallacanestro.
186. Il contributo di cui al comma 185 è concesso in misura equiripartita per ogni associazione e società sportiva, sulla base dello stanziamento di cui al comma 189, e in coerenza con il fabbisogno manifestato per le spese connesse alla partecipazione ai campionati di cui al comma 185.
187. Per le finalità di cui al comma 185 i soggetti aventi diritto presentano, entro il 31 ottobre 2026, apposita domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia sport, corredata della documentazione attestante l'iscrizione al campionato di cui al comma 185 e di un preventivo delle spese connesse alla partecipazione ai rispettivi campionati.
188. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
189. Per le finalità di cui al comma 185 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
190. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile nella misura minima di 20.000 euro e massima di 100.000 euro, in favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, per interventi finalizzati al completamento di campi da basket, pallavolo e calcetto all'aperto già finanziati ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1482 e ultimati alla data di presentazione della domanda.
191. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui al comma 190 presentano a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, dall'1 ottobre al 19 ottobre 2026, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 unitamente alla documentazione dimostrante l'ultimazione dell'intervento finanziato ai sensi del bando di cui al comma 190.
192. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino a esaurimento dei fondi disponibili. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 190, nonché l'ammissibilità delle spese.
193. Per le finalità di cui al comma 190 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comitati regionali Friuli Venezia Giulia delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale del CONI degli sport di squadra del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del rugby, al fine di sostenere l'attività arbitrale nei settori giovanili e in quelli dilettantistici per il reclutamento, la formazione tecnica, atletica e di aggiornamento degli arbitri, nonché per la promozione di iniziative di sensibilizzazione al rispetto delle figure arbitrali e delle regole sportive.
195. Per le finalità di cui al comma 194 i Comitati regionali Friuli Venezia Giulia delle Federazioni sportive nazionali presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata della relazione illustrativa delle iniziative previste dal comma 194, unitamente al preventivo delle spese. Le domande sono presentate dal 15 al 30 settembre 2026.
196. I contributi, nella misura massima di 60.000 euro a Federazione, sono concessi con procedimento a sportello. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità della spesa in coerenza con le finalità di cui al comma 194. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
197. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport sono concesse ed erogate le risorse di cui al comma 194 in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento del contributo concesso e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
198. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
199. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo integrativo per le finalità di cui all'articolo 6, comma 153, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026). La domanda per la concessione del contributo integrativo, unitamente a una relazione illustrativa delle ulteriori attività da svolgere, è presentata al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Per le finalità di cui al comma 199 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
201. Al fine di promuovere tra i bambini della scuola primaria la pratica motoria, l'educazione al gioco di squadra e lo sviluppo di competenze relazionali fondate sul rispetto, sulla collaborazione e sull'inclusione, nonché di contrastare la sedentarietà infantile e favorire il benessere psicofisico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo destinato alle istituzioni scolastiche comunali per l'avviamento alla disciplina del rugby, mediante progetti didattico-sportivi e attività dimostrative anche in collaborazione con società sportive del territorio riconosciute per la loro esperienza nel settore.
202. La domanda è presentata da parte dei Comuni di cui al comma 201 alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrativa, del numero di iscritti complessivo alle istituzioni scolastiche comunali, nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio, il riparto delle risorse viene definito in proporzione al numero di iscritti di ogni singolo comune. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.
203. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.
204. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), dopo le parole <<diploma di laurea>> sono inserite le seguenti: <<triennale ovvero>>.

2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021, all'articolo 2 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
4. All'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di Treviso>> sono sostituite dalle seguenti: <<di Rovigo>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<di Bolzano>> sono inserite le seguenti: <<, il Centro di Giustizia Minorile di Venezia, l'Istituto Penale Minorile di Rovigo>>;

c) al comma 3:
1)
le parole <<al comma 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal protocollo d'intesa>>;

2)
le parole: <<del protocollo d'intesa>> sono soppresse.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2013, come modificati dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Al fine di consentire l'istituzione di percorsi di istruzione tecnologica superiore funzionali ai fabbisogni delle aziende del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione delle risorse già disponibili nell'ambito dell'avviso pubblico emanato per il finanziamento dei percorsi ITS, un ulteriore contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate in Friuli Venezia Giulia, per l'attivazione di percorsi che presentino i seguenti requisiti:
a) avere un numero di allievi previsto compreso tra i 12 e i 19;
b) essere avviati, alternativamente:
1) presso sedi operative ITS già esistenti, localizzate in territori caratterizzati da condizioni strutturali di marginalità geografica o aree montane, o aree interne;
2) presso sedi situate in territori comunali in cui non siano già presenti delle sedi operative ITS.
7. Le Fondazioni ITS Academy presentano le progettualità relative ai percorsi di cui al comma 6 che intendono realizzare nell'ambito dell'avviso pubblico annuale.
8. Qualora, a seguito dell'approvazione della progettualità, all'avvio dei percorsi il numero di allievi effettivo non consenta il finanziamento degli stessi con risorse ordinarie previste dall'avviso pubblico, le Fondazioni ITS Academy presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 6 al Servizio competente in materia di istruzione.
9. L'Amministrazione regionale provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e, contestualmente, liquida un anticipo pari all'85 per cento dell'importo concesso, subordinatamente alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari a quella dell'anticipo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 87.
11. L'Amministrazione regionale, in coerenza con la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e al fine di favorire l'accesso e la frequenza ai percorsi di istruzione terziaria di alta specializzazione tecnologica, sostiene l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy accreditati e operanti nel territorio regionale.
12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale si avvale dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), quale soggetto gestore degli interventi per il diritto allo studio.
13. ARDIS provvede all'attuazione degli interventi mediante la pubblicazione di un avviso annuale, nel rispetto delle Linee guida per il diritto allo studio universitario e del Programma triennale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 della legge regionale 21/2014.
14. ARDIS provvede alla gestione amministrativa e contabile degli interventi, nonché alla liquidazione delle borse di studio ai beneficiari finali.
15. Con decreto del Direttore competente in materia di istruzione è disposto annualmente il trasferimento ad ARDIS delle risorse necessarie a garantire le borse di studio per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy.
16. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.113.555,01 euro, suddivisa in ragione di 1.113.555,01 euro per l'anno 2026 e di 1.500.000 euro per ciascun anno 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 87.
17. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione e un corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti all'ambito organizzativo e alla progettualità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
18. Il protocollo di intesa di cui al comma 17 è diretto a finanziare interventi afferenti all'ambito organizzativo e alla progettualità delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2026-2027, con oneri a carico della Regione.
19. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 17. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista e dalla Tabella G di cui al comma 87.
21.
Dopo il numero 8) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente:
<<8 bis) servizi di promozione attiva del benessere e di prevenzione del disagio tramite interventi di supporto alla performance scolastica ed accademica, azioni di sviluppo personale e delle competenze trasversali, promozione dell'integrazione sociale e prevenzione degli abbandoni formativi, interventi di supporto psicologico mirato di breve durata;>>.

22. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 21/2014, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 22 della suddetta legge, come modificato dal comma 21, è destinata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries, organismo a vocazione internazionale con sede a Trieste e operante sotto l'egida dell'UNESCO, un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di visite annuali di ricerca da avviare nel corso del 2026 presso gli Istituti aderenti al Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), nell'ambito del programma internazionale denominato "TWAS-SISSA-Lincei Cooperation Visits Programme", avviato in attuazione dell'accordo per la valorizzazione del SIS FVG sottoscritto tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
24. La domanda di finanziamento è presentata dalla TWAS alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività da realizzare.
25. Con decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sono stabilite le modalità di erogazione e liquidazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Su richiesta del beneficiario il decreto può prevedere l'erogazione di un anticipo fino al 70 per cento dell'importo del contributo concesso.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma integrativo rispetto a quello stipulato in data 29 settembre 2025 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.c.p.A., finalizzato al completamento degli interventi di ristrutturazione e all'acquisto degli arredi necessari a rendere operativo il terzo piano dell'immobile di proprietà del Comune di Trieste sito in Corso Cavour e denominato "Urban Center delle Imprese". Lo spazio è destinato allo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione territoriale, nonché all'insediamento di postazioni per start up innovative, di eventuali sedi degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di ulteriori imprese innovative.
28. L'accordo di programma integrativo di cui al comma 27 è stipulato ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'accordo definisce la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi posti a carico delle parti, i termini e le condizioni per la concessione, l'erogazione e la liquidazione del finanziamento, la durata dell'accordo, nonché ogni ulteriore elemento necessario all'attuazione dell'intervento. Con particolare riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce:
a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, un finanziamento massimo pari a 250.000 euro a concorso delle spese necessarie al completamento dell'intervento;
b) le modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo, nonché l'eventuale erogazione anticipata delle risorse finanziarie al Comune di Trieste in un'unica soluzione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
30. Al fine di favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle Scienze della Vita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Partenariato europeo denominato "European Partnership for Personalised Medicine" - EP PerMed, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione "Horizon Europe" con l'obiettivo di migliorare la salute nell'ambito di sistemi sanitari sostenibili attraverso la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e l'implementazione di approcci di medicina personalizzata a beneficio dei pazienti, dei cittadini e della società.
31. Per le finalità previste dal comma 30, la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB) al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione transnazionali selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali.
32. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore competente in materia di ricerca.
33. Per finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 87.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario in conto capitale a favore dell'International Centre for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell'immobile denominato "Adriatico Guesthouse", sito nel Comune di Trieste e di proprietà della Fondazione Compagnia di San Paolo, destinato allo svolgimento di attività scientifiche, formative e di ospitalità internazionale di ricercatori, studiosi e giovani talenti nell'ambito delle iniziative collegate allo Science Hub UNESCO di Trieste.
35. L'intervento di cui al comma 34 è finalizzato a rafforzare il ruolo di Trieste quale polo internazionale della ricerca, dell'alta formazione e della diplomazia scientifica e a sostenere l'attrazione internazionale di ricercatori, studiosi e giovani talenti provenienti da reti scientifiche internazionali, nonché a promuovere lo sviluppo del sistema scientifico e dell'innovazione regionale nel contesto delle reti scientifiche internazionali collegate al sistema delle Nazioni Unite.
36. La domanda di finanziamento è presentata dall'ICTP alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi previsti, del relativo quadro economico, del cronoprogramma attuativo dell'intervento oggetto di finanziamento e della documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'immobile ai sensi del comma 38.
37. Con decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sono stabilite le modalità di erogazione e liquidazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Su richiesta del beneficiario il decreto può prevedere l'erogazione di un anticipo fino al 70 per cento dell'importo del contributo concesso.
38. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte dell'ICTP di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dell'immobile di cui al comma 34 mediante concessione o altro contratto d'uso stipulato con la Fondazione Compagnia di San Paolo per una durata non inferiore a venti anni decorrenti dalla data di concessione del contributo regionale.
39. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 4.250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT), di seguito Fondazione, con sede a Trieste, per promuovere la memoria storica e valorizzare le origini del sistema scientifico di Trieste e del Friuli Venezia Giulia attraverso la realizzazione di interventi di digitalizzazione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archivistico e documentale della Fondazione.
41. La domanda di finanziamento è presentata dalla Fondazione alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e del relativo quadro finanziario.
42. Con decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sono stabilite le modalità di erogazione e liquidazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Su richiesta del beneficiario il decreto può prevedere l'erogazione di un anticipo fino al 70 per cento dell'importo del contributo concesso.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Elettra-Sincrotrone Trieste SCpA, Società d'interesse nazionale senza fini di lucro di proprietà pubblica partecipata dalla Regione, un contributo finalizzato al sostegno del programma di realizzazione di linee di luce di rilevanza strategica nell'ambito della nuova infrastruttura di ricerca denominata Elettra 2.0, la sorgente di luce di sincrotrone di interesse nazionale.
45. La domanda di finanziamento è presentata dalla Società alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, entro il 31 ottobre, corredata di una relazione illustrativa delle attività da realizzare.
46. Con decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sono stabilite le modalità di erogazione e liquidazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Il decreto può prevedere l'erogazione di un'anticipazione fino al 70 per cento dell'importo concesso su richiesta del beneficiario.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 51, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984), un contributo straordinario per l'anno 2026, nella misura fissata al comma 52, al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ETS di Duino Aurisina.
49. Il contributo di cui al comma 48 è finalizzato a fronteggiare le minori entrate provenienti dai contributi concessi al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ETS dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa).
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
51. Il contributo di cui al comma 48 è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione è stabilita la liquidazione anticipata del contributo, previa richiesta del beneficiario, non subordinata alla prestazione di garanzie. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
52. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 43, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), a favore dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.
54. La domanda per la concessione del contributo integrativo di cui al comma 53 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di diritto allo studio, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.
55. Il contributo integrativo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione.
56. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di diritto allo studio sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione del comma 53.
57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
58. All'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi, l'attuazione di eventi da realizzare all'estero, anche in specifici ambiti geografici individuati in base alle tradizioni lavorative e al tessuto produttivo dei territori interessati, finalizzati a rappresentare le opportunità occupazionali e formative offerte dal sistema regionale.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Attuano gli interventi di cui al comma 1, d'intesa con i servizi regionali per l'impiego, le associazioni di corregionali all'estero, le università, gli enti di formazione, le associazioni datoriali e sindacali. I soggetti attuatori possono agire singolarmente o in forma aggregata individuando, in tal caso, un capofila.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'importo massimo del contributo agli attuatori per ciascun intervento ammonta a 10.000 euro, incrementabile nel limite di ulteriori 10.000 euro, nel caso di istanze presentate da soggetti aggregati.>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi definendo le modalità di raccordo operativo con i servizi regionali per l'impiego e valorizzando l'indicazione di orientamenti programmatici e manifestazioni d'intento flessibili relativi alle prospettive di inserimento professionale e di accoglienza.>>.

59. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 14/2025, come modificato dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
60.
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:
<<3 bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità il supporto tecnico e le risorse finanziarie necessarie all'adempimento dei compiti e allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, ivi compresi i compensi e la copertura delle spese relativi alle azioni in giudizio. A tal fine è istituito il Fondo di funzionamento per le funzioni della Consigliera regionale di parità. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità determina in piena autonomia le priorità di intervento, i programmi di azione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie allocate nel Fondo di funzionamento. L'adozione dei provvedimenti di spesa è in capo al dirigente responsabile della struttura di appartenenza del personale di supporto di cui al comma 3, che vi provvede in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità e nel rispetto della legislazione vigente.>>.

61. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 17 della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 60, è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 87.
62.
Dopo il comma 62 bis dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), è inserito il seguente:
<<62 ter. Per gli anni 2027 e 2028 il sussidio di cui al comma 59 è riconosciuto anche ai titolari dei seguenti trattamenti previdenziali e assistenziali erogati da INPS, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 59:
a) assegno mensile e assegno sociale sostitutivo di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 19 della legge 118/1987;
b) pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, il cui importo mensile sia superiore al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 463/1983 convertito, con modificazioni, dalla legge 638/1983, e inferiore o pari a 1.000 euro.>>.

63. Per le finalità di cui al comma 62 ter dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024, come inserito dal comma 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
64. Per l'anno educativo 2025/2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo per il contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro il termine previsto dall'articolo 7 del regolamento medesimo.
65. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 64 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2026/2027, nella misura massima di 2 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2025, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2025/2026, ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti dai Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2025/2026.
66. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 64, presentano domanda esclusivamente con modalità on-line alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
67. Per la concessione del contributo di cui al comma 64 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. con le seguenti eccezioni:
a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;
b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui all'articolo 6, comma 2 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2025 e al 31 gennaio 2026;
d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.
68. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 64 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2026.
69. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 64, come determinato ai sensi del comma 67, non può in ogni caso superare il 50 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2025/2026 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2025/2026. In tal caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2025/2026 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo per il contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura ed in ogni caso è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.
70. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del servizio competente entro il termine del 30 novembre 2026.
71. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
72. In via straordinaria per l'anno educativo 2026/2027 l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare fino ad un massimo del 150 per cento la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, da trasferire a ciascun servizio sociale comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
73. L'importo incrementale è ripartito e assegnato contestualmente agli enti gestori del servizio sociale comunale nel limite delle rispettive quote di riparto delle risorse regionali del Fondo per l'abbattimento delle rette, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres., ed è liquidato in un'unica soluzione in via anticipata.
74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
75. L'obbligo di fornire l'evidenza della verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici esistenti, come previsto dal regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres., è differito all'1 gennaio 2028.
76. Al fine di favorire il pieno utilizzo dei fondi assegnati alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantire l'efficacia del volano economico e sociale da essi attivato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive a favore del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), per il finanziamento, totale o parziale, di interventi dei quali si prevede la rendicontazione nell'ambito del medesimo Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei lavoratori (GOL) e di interventi, approvati nell'ambito del Programma, non rendicontabili nell'ambito dello stesso a causa del mancato raggiungimento del numero minimo dei beneficiari riconducibili alle finalità di GOL.
77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
78.
Al comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), la parola <<quindicesimo>> è sostituita dalla seguente: <<diciottesimo>>.

79. Al fine di promuovere una strategia educativa di lungo periodo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Pordenone per lo sviluppo del progetto "Pordenone Città Educante". Il contributo è destinato alla realizzazione di percorsi formativi integrati volti a dotare la comunità adulta (educatori, personale scolastico e famiglie), di strumenti pedagogici, relazionali e di psicologia dello sviluppo idonei ad accompagnare i giovani nel percorso di crescita e a valorizzarne le potenzialità.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa delle attività previste. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
81. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
82. Al fine di sostenere gli strumenti valutativi degli effetti degli atti amministrativi o di indirizzo politico sulle giovani generazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Pordenone per sostenere il progetto di Valutazione di Impatto Generazionale (VIG).
83. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 82 è presentata al Servizio competente in materia di politiche giovanili entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un computo di spesa delle attività previste. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
85. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica, in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), concessi per l'anno scolastico 2025/2026 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne e/o nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio 2026.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa di 176.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
87. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di aumentare l'offerta di salute in ambito infantile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale per la realizzazione di campagne di screening pediatrico mirate alla diagnosi precoce di malattie croniche quali la celiachia e il diabete di tipo 1, rivolte ai minori residenti in regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le caratteristiche delle campagne di screening, la popolazione target e i piani di esecuzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
4. In attuazione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale garantisce l'esenzione dalla partecipazione al costo, per le donne in stato di gravidanza, dello screening neonatale metabolico esteso per individuare tempestivamente la leucodistrofia metacromatica (MLD).
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
6. Al fine di implementare il sistema regionale di risposte ai bisogni di salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via sperimentale, gli enti del Servizio sanitario regionale per la riduzione o l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei percorsi di cura della patologia dell'endometriosi, rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza, in favore delle persone residenti nel territorio regionale.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i requisiti di accesso delle beneficiarie della misura, tenuto conto della diagnosi istologica di endometriosi, formulata secondo criteri clinici validati;
b) le prestazioni sanitarie erogabili;
c) l'ammontare massimo destinabile annualmente a ciascuna beneficiaria, differenziato in ragione dello stadio clinico;
d) i criteri di riparto delle risorse agli enti del Servizio sanitario regionale;
e) i criteri e le modalità di monitoraggio della misura sperimentale.
8. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 è assicurata dagli enti del Servizio sanitario regionale nel limite delle risorse disponibili.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
10. Al fine di implementare il sistema regionale di risposte ai bisogni di salute, con particolare riferimento agli interventi volti alla preservazione della fertilità femminile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via sperimentale, le Aziende sanitarie regionali affinché possano garantire la crioconservazione degli ovociti alle donne di età non superiore a quaranta anni, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, affette da endometriosi severa.
11. In attuazione di quanto previsto dal comma 10, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i requisiti di accesso delle beneficiarie della misura, tenuto conto della diagnosi istologica di endometriosi, formulata secondo criteri clinici validati;
b) le prestazioni sanitarie e i farmaci erogabili;
c) l'ammontare massimo destinabile a ciascuna beneficiaria;
d) i criteri di riparto delle risorse alle Aziende sanitarie regionali;
e) i criteri e le modalità di monitoraggio della misura sperimentale.
12. L'erogazione degli interventi di cui al comma 10 è assicurata dalle Aziende sanitarie regionali nel limite delle risorse disponibili. Gli ovociti crioconservati sono mantenuti gratuitamente fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età della donna.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
14. Al fine di implementare il sistema regionale di risposte ai bisogni di salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via sperimentale, le Aziende sanitarie regionali per la riduzione o l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei percorsi di cura della sindrome fibromialgica, rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza, in favore delle persone residenti nel territorio regionale.
15. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i requisiti di accesso dei beneficiari della misura, tenuto conto:
1) della diagnosi di sindrome fibromialgica, formulata secondo criteri clinici validati;
2) del punteggio del Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised (FIQR), quale strumento di misurazione della gravità clinica individuale, graduando il beneficio in base alla severità rilevata;
b) le prestazioni sanitarie erogabili;
c) l'ammontare massimo destinabile annualmente a ciascun beneficiario, differenziato in ragione della gravità clinica rilevata attraverso il FIQR;
d) i criteri di riparto delle risorse alle Aziende sanitarie regionali;
e) i criteri e le modalità di monitoraggio della misura sperimentale.
16. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 14 è assicurata dalle Aziende sanitarie regionali nel limite delle risorse disponibili.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
18. Al fine di assicurare alle persone in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale l'accesso alle cure odontoiatriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) un contributo per l'esecuzione dei necessari interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché per la relativa dotazione tecnologica, gli arredi e gli allestimenti degli ambulatori destinati all'erogazione delle prestazioni di cui al programma regionale di odontoiatria pubblica.
19. Il contributo è trasferito in un'unica soluzione in via anticipata.
20. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo per l'acquisto di dispositivi utili per implementare le cure e l'assistenza domiciliare specialistica pediatrica in tutto il territorio regionale, al fine di contenere i ricoveri inappropriati e garantire un ambiente di cura più confortevole.
23. In attuazione di quanto previsto dal comma 22, l'IRCCS "Burlo Garofolo" presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di salute domanda corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento e dell'indicazione del costo complessivo stimato. Il contributo è trasferito in un'unica soluzione in via anticipata.
24. Con il decreto di concessione del Direttore competente sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 9, della legge regionale 26/2015.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
26. Al fine di incrementare le attività di prevenzione delle malattie oncologiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto pilota di screening, realizzato dagli enti del Servizio sanitario regionale, per la prevenzione del tumore al polmone nei soggetti fumatori in quanto ad alto rischio, con particolare riferimento ai fumatori lavoratori ex-esposti ad amianto in continuità con il progetto SINtesi (Siti contaminati di Interesse Nazionale, Territorio, Equità, Sorveglianza, Intervento), parte del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al PNRR.
27. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il progetto in cui sono definiti le caratteristiche della campagna di screening, la relativa popolazione target e i piani di esecuzione.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), di 1.200.000 euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
29. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione e la ricerca in ambito sanitario e sociosanitario, di favorire la qualità, l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza dei servizi, la valorizzazione e l'utilizzo dei dati a supporto della programmazione e della valutazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi e il trasferimento dell'innovazione nei percorsi assistenziali del Servizio sanitario regionale, anche attraverso la realizzazione di specifiche progettualità nelle materie sanitarie, sociosanitarie e sociali di competenza della Direzione centrale competente in materia di salute, è autorizzata a:
a) avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche con le modalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale);
b) promuovere forme di collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con enti scientifici di ricerca, con enti pubblici e privati e con altri organismi nazionali e internazionali;
c) acquisire da operatori economici beni e servizi, anche di natura specialistica, necessari alla realizzazione delle finalità e delle progettualità di cui al presente comma, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
30. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le linee di indirizzo e le modalità organizzative per le attività di cui al comma 29.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
32. Al fine di sviluppare una rete di interventi e servizi regionali volta ad assicurare ai cittadini il diritto di godere del miglior stato di salute possibile da intendersi, in un'ottica olistica, quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non solo limitato all'assenza di malattie o infermità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile, quale ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), un contributo straordinario per la realizzazione, anche in collaborazione con enti del Servizio sanitario regionale o con enti del Terzo settore, di un progetto sperimentale volto a implementare forme innovative di risposta ai bisogni dei cittadini, valorizzando le risorse non cliniche presenti nella comunità in grado di incidere sul benessere psicofisico, sulle relazioni, sull'autonomia e sugli stili di vita.
33. In attuazione di quanto previsto dal comma 32, il Comune di Sacile presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del Direttore competente sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
35. Al fine di implementare, sul territorio regionale, l'introduzione in via sperimentale di servizi di telemedicina per persone anziane accolte in struttura residenziale volti ad assicurare il monitoraggio continuo delle loro condizioni di salute, nonché a verificare le ricadute in termini di miglioramento della presa in carico integrata, tra tutti i soggetti coinvolti, e della gestione condivisa dei pazienti tra i professionisti e i caregiver, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) ITIS di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto per un servizio di telemedicina interno alla struttura residenziale dedicato alle persone anziane ivi accolte, nonché per l'acquisto delle necessarie attrezzature.
36. Il progetto di cui al comma 35 può essere esteso alle persone anziane accolte in altre residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio della provincia di Trieste. A tal fine, l'ASP ITIS stipula, nei limiti delle risorse disponibili, con le residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio della provincia di Trieste, apposite convenzioni per disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sperimentali inerenti al progetto di telemedicina.
37. In attuazione di quanto previsto al comma 35, l'ASP ITIS presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
38. Con decreto di concessione del Direttore competente è disposta l'erogazione del contributo, in un'unica soluzione in via anticipata, senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché quelli di monitoraggio del progetto.
39. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 35 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 37.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
41. Al fine di proseguire con il progetto pilota di estensione del follow up dei nati pretermine avviato dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), e ai sensi dell'articolo 8, commi 52, 53 e 54, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste per l'attività di identificazione precoce delle difficoltà di sviluppo delle funzioni cognitive.
42. La domanda relativa al contributo di cui al comma 41 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2026, purché connesse con le attività di cui al comma 41, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità. Con decreto del Direttore competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione di un convegno sull'implementazione e l'armonizzazione delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da patologie potenzialmente inguaribili o limitanti l'aspettativa di vita, da realizzare a Trieste nel 2026.
45. In attuazione di quanto previsto dal comma 44, l'IRCCS "Burlo Garofolo" presenta, entro il 31 agosto 2026, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
46. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
48. Al fine di garantire la piena accessibilità all'edificio, attraverso la realizzazione di una seconda entrata dedicata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Roveredo in Piano per l'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, nonché per la realizzazione di un collegamento verticale meccanizzato, presso l'immobile destinato al Centro riabilitativo per i disturbi alimentari sito nel territorio comunale.
49. La domanda di contributo di cui al comma 48 è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
50. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
51. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 48 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 49.
52. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
53. Al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa e l'interesse pubblico alla realizzazione di interventi riguardanti l'ambito assistenziale e sociosanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli interventi previsti sulla struttura indicata nel progetto presentato dal Comune di Roveredo in Piano finanziata ai sensi dell'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), e a concedere il contributo nella misura ammessa a finanziamento.
54. Per le finalità di cui al comma 53, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza di conferma e contestualmente rinuncia al contributo già concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021 con decreto n. 2555/SPS del 5 ottobre 2021.
55. Con il decreto di conferma dell'intervento sulla struttura e concessione del contributo, adottato dal Direttore competente, sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
56. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 53 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 54.
57. Sono ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla proposizione della domanda di cui al comma 54 relative al progetto presentato ai sensi dell' articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021 e al contributo concesso con decreto n. 2555/SPS del 5 ottobre 2021.
58. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
59. Al fine di implementare le iniziative di raccolta del dono del sangue e delle sue componenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Friulana Donatori di Sangue AFDS ODV di Udine per l'acquisto di un'autoemoteca.
60. In attuazione di quanto previsto dal comma 59, la domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
61. Con decreto del Direttore competente è concesso il contributo, che viene erogato in un'unica soluzione in via anticipata senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.
62. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 59 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 60.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
64. Al fine di favorire la riabilitazione pediatrica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) per la realizzazione e l'allestimento di una stanza multisensoriale a valenza terapeutica e riabilitativa pediatrica, destinata ad attività di supporto ai percorsi assistenziali e di cura.
65. Per le finalità di cui al comma 64, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, AS FO presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma.
66. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
67. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
68. Al fine di implementare il sistema di risposte ai bisogni di salute dei cittadini, considerato il valore co-terapeutico e riabilitativo che lo sviluppo del legame tra l'uomo e l'animale ha in relazione al recupero del benessere psicofisico della persona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per lo sviluppo, anche in collaborazione con enti del Terzo settore, di un progetto volto a implementare gli interventi di terapia assistita e di attività assistita con gli animali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), nonché a prevedere la partecipazione dei discenti dei percorsi di formazione professionale in interventi assistiti con gli animali (IAA), erogati nel territorio regionale da enti di formazione accreditati dalla Regione, alle attività pratiche connesse ai percorsi di formazione, garantendo loro i contesti operativi all'uopo necessari.
69. In attuazione di quanto previsto dal comma 68, ASU FC presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del Direttore competente sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
70. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Centri specializzati con sede legale in Regione, in possesso di idoneo nulla osta e registrati nel portale ministeriale "Digital Pet", che erogano interventi assistiti con gli animali mediante l'impiego di equidi nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" e della legge regionale 8/2012, al fine di sostenere i costi relativi alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria degli spazi e degli ambienti a servizio dell'attività svolta a favore degli utenti.
72. Possono presentare domanda ai sensi del comma 73, i soggetti di cui al comma 71 che garantiscono ai discenti dei percorsi di formazione professionale in interventi assistiti con gli animali (IAA), erogati nel territorio regionale da enti di formazione accreditati dalla Regione o dalla Regione stessa, lo svolgimento delle attività pratiche connesse ai percorsi di formazione professionale presso le loro sedi, assicurando a tali discenti l'accesso ai contesti operativi all'uopo necessari.
73. La domanda di contributo di cui al comma 71 è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento e del quadro economico della spesa.
74. I contributi di cui al comma 71 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
75. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
76. Il procedimento relativo ai contributi di cui al comma 71 è concluso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 73.
77. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
78. La funzione di liquidazione delle indennità spettanti agli allevatori nei casi di abbattimento di animali, dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), è delegata alle Aziende sanitarie regionali competenti per il territorio in cui si trova l'allevamento interessato dall'abbattimento.
79. Nelle more dell'assegnazione della quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 218/1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le risorse necessarie all'Azienda sanitaria regionale obbligata alla liquidazione ai sensi del comma 78.
80. Per ottenere il finanziamento di cui al comma 79, l'Azienda sanitaria regionale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute idonea documentazione comprovante la quantificazione della liquidazione dovuta ai sensi del comma 78.
81. L'Azienda sanitaria regionale, che riceve il finanziamento di cui al comma 79, è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto fino a concorrenza con la corrispondente quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnata.
82. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
83. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 81 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario per l'attivazione di un triennio di formazione specialistica in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.
85. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 84 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute anche anticipatamente alla presentazione della domanda.
86. Per le finalità di cui al comma 84 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per la progettazione relativa alla realizzazione del parcheggio a servizio del nuovo Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.
88. Per le finalità di cui al comma 87, il Comune di Pordenone presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, corredata dell'indicazione della spesa preventivata per la progettazione.
89. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
90. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 87 è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 88.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di un infermiere o dalla presenza dell'ambulanza. Il finanziamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia, nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa, interviene anche mediante sollievo degli oneri delle stesse da parte della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.
93. Il finanziamento di cui al comma 92 è riferito:
a) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati 2026- 2027 di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e tutti i campionati di Calcio a cinque comprese le fasi finali (Play off e Play out);
b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2026-2027 delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15;
c) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte alla Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Calcio a cinque, Coppa Regione di Prima Categoria;
d) alle squadre regionali partecipanti al campionato 2026-2027 di Serie D comprese le fasi finali (Play off e Play out) e le gare di Coppa Italia;
e) alle squadre Juniores Nazionali delle squadre regionali partecipanti al campionato 2026-2027 di Serie D.
94. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 15 novembre 2026, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 92 interessate dal finanziamento regionale.
95. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2026-2027.
96. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
97.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2025 dopo le parole <<diploma di formazione specifica>> sono aggiunte le seguenti: <<e viene assolto con l'iscrizione nell'elenco di scelta per gli assistiti ai sensi dell'articolo 33, comma 8, dell'Accordo Collettivo Nazionale>>.

98. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità di accesso e appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario regionale, promuove interventi diretti a prevenire e contrastare il fenomeno della rinuncia alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare riguardo alle persone anziane, ai soggetti affetti da patologie croniche, alle persone con disabilità, ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica o sociale e, più in generale, alle persone a rischio di marginalità o fragilità.
99. Ai fini del comma 98, per rinuncia alle cure si intende la mancata fruizione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie appropriate, prescritte o raccomandate, determinata da ostacoli di natura economica, organizzativa, territoriale, sociale, culturale o personale che ne impediscono o ne ritardano l'effettivo accesso.
100. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 98, la Regione si avvale del progetto obiettivo di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), denominato "Progetto obiettivo regionale per il contrasto alla rinuncia alle cure", volto a promuovere interventi integrati tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali finalizzati a garantire l'effettiva accessibilità alle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.
101. Il progetto obiettivo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) monitorare il fenomeno della rinuncia alle cure nel territorio regionale, anche mediante specifici indicatori epidemiologici, organizzativi e sociali;
b) individuare precocemente le persone maggiormente esposte al rischio di rinuncia alle cure;
c) favorire la presa in carico multidisciplinare delle persone fragili, assicurando la continuità dei percorsi assistenziali;
d) promuovere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli economici, organizzativi, logistici, territoriali e sociali che limitano l'accesso alle prestazioni;
e) ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, con particolare attenzione alle categorie maggiormente vulnerabili;
f) promuovere l'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali nella prevenzione della rinuncia alle cure.
102. La Giunta regionale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 22/2019, approva il progetto obiettivo disciplinandone almeno:
a) i criteri e gli strumenti per il monitoraggio della rinuncia alle cure;
b) le modalità di individuazione e presa in carico delle persone a rischio di rinuncia alle cure;
c) gli interventi di richiamo attivo, accompagnamento ai percorsi assistenziali e supporto alla continuità delle cure, anche mediante sistemi di recall, telemedicina, attività di case management e ogni altro strumento idoneo a favorire l'adesione ai percorsi di cura;
d) le misure finalizzate a favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da parte delle persone in condizioni di fragilità economica, sociale o territoriale;
e) le modalità di coinvolgimento delle aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del Servizio sociale dei Comuni, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie convenzionate, degli enti del Terzo settore e degli altri soggetti pubblici e privati accreditati interessati;
f) gli indicatori per il monitoraggio dei risultati conseguiti, le modalità di verifica periodica dell'efficacia degli interventi e gli eventuali interventi correttivi.
103. Il progetto obiettivo opera in raccordo con gli altri strumenti regionali di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e assicura il coordinamento con gli interventi regionali concernenti il governo delle liste di attesa, la gestione della cronicità, la non autosufficienza, la prevenzione, la medicina territoriale e ogni altro programma regionale avente finalità complementari, al fine di evitare duplicazioni, favorire l'integrazione degli interventi e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.
104. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione del progetto obiettivo, contenente almeno:
a) l'andamento del fenomeno della rinuncia alle cure nel territorio regionale;
b) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del progetto;
c) gli indicatori di efficacia adottati e la relativa valutazione;
d) le principali criticità emerse e gli interventi correttivi programmati.
105. Al fine di implementare il sistema regionale di risposte ai bisogni sociali e di integrazione sociale per minori, con particolare riferimento ai minori con problemi familiari, sociali e assistenziali e con bisogni di accoglienza ed educazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Villa Russiz" di Capriva del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sull'immobile della casa famiglia "Casa Elvine".
106. Per le finalità di cui al comma 105, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione "Villa Russiz" presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
107. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
108. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 105 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 106.
109. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
110. La Regione, al fine di tutelare il benessere psicofisico e lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori, prevenire i rischi derivanti dall'esposizione precoce e prolungata ai dispositivi digitali e sostenere la genitorialità di fronte alle sfide dell'iperconnessione, promuove e sostiene la diffusione dei "Patti digitali di comunità" sul territorio regionale.
111. Ai fini del comma 110, per "Patti digitali di comunità" si intendono gli accordi di corresponsabilità educativa sottoscritti dalle famiglie in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, i pediatri di libera scelta, i servizi sociosanitari e le realtà associative e del Terzo settore del territorio, finalizzati a definire regole, buone pratiche e impegni condivisi volti a regolamentare i tempi, i luoghi e i contenuti di utilizzo dei dispositivi elettronici, nonché a favorire l'introduzione graduale dei minori all'uso degli smartphone e all'accesso ai social media.
112. Per le finalità di cui al comma 110, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 per l'avvio, l'attuazione e il supporto di progetti locali di "Patti digitali di comunità". I contributi sono destinati al finanziamento delle seguenti attività:
a) iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a famiglie, docenti ed educatori sui rischi dell'uso precoce delle tecnologie e sulle buone pratiche di benessere digitale, anche avvalendosi della collaborazione di università, centri di ricerca specializzati e associazioni con comprovata esperienza nel settore;
b) promozione di modelli educativi comunitari volti alla gradualità nell'accesso dei minori agli smartphone e ai social media, e alla definizione di regole condivise sui tempi e i luoghi di utilizzo dei dispositivi;
c) coordinamento e supporto organizzativo delle reti locali per la stipula dei patti di comunità.
113. Con bando, approvato con decreto del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di salute, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. I contributi di cui al comma 112 sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il termine di conclusione del procedimento relativo ai contributi di cui al comma 112 è fissato in novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
114. Per le finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
115. Al fine di favorire la partecipazione alla vita sociale e l'autonomia personale delle persone mutilate e invalide del lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per il tramite degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, contributi per prestazioni e interventi in considerazione della condizione di fragilità sociale ed economica derivante dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa.
116. Con regolamento sono individuati le prestazioni e gli interventi di cui al comma 115, gli importi massimi concedibili, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di concessione, nonché le modalità di rendicontazione del contributo.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
118. Al fine di favorire l'inclusione sociale e scolastica delle persone con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere agli studenti sordi, per il tramite degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, contributi per interventi e progetti diretti a compensare le difficoltà di comunicazione e di accesso ai contenuti didattici sia in ambito scolastico sia in ambito domiciliare.
119. Con regolamento sono individuati gli interventi e i progetti di cui al comma 118, gli importi massimi concedibili, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di concessione, nonché le modalità di rendicontazione del contributo.
120. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
121.
I commi 22, 23 e 24 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati. I procedimenti relativi alle domande presentate o da presentare nel corso dell'anno 2026 rimangono regolati dalla previgente disciplina in materia.

122. Ai fini di assicurare l'inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità e prevenire forme di emarginazione sociale in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) ETS APS del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di un percorso culturale e sociale dedicato alla storia del Vajont, rivolto a persone sorde e strutturato in modo da garantirne l'accessibilità comunicativa.
123. In attuazione del comma 122, l'ENS del Friuli Venezia Giulia presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2026, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 122.
124. Con il decreto di concessione del Direttore competente sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata, senza prestazione di garanzie.
125. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 122 è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 123.
126. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2026 all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) APS ETS sede provinciale di Udine, a copertura delle spese per la realizzazione di attività di sostegno e assistenza a favore delle persone con disabilità.
128. In attuazione di quanto previsto al comma 127, ANMIC di Udine presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità domanda corredata della relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa.
129. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, senza prestazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute nell'anno solare 2026.
130. Per le finalità di cui al comma 127 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia ODV un contributo straordinario per l'anno 2026 a copertura delle spese di funzionamento, nonché per l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale dei propri associati.
132. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa sulle attività dell'associazione. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione, senza prestazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute o da sostenere nell'anno solare 2026.
133. Per le finalità di cui al comma 131 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
134. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, inclusione sociale e sostegno alle persone con disabilità, è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Palmanova per l'avvio di un progetto pilota sperimentale, in collaborazione con soggetti pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, ed enti del Terzo settore del territorio regionale, finalizzato alla realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione, autonomia e accompagnamento alla vita adulta degli adolescenti con disabilità grave, con particolare riferimento ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da condizioni di elevata complessità assistenziale.
135. Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire la continuità educativa, sociale e assistenziale nella fase di transizione dall'età scolastica all'età adulta;
b) promuovere lo sviluppo delle autonomie personali, relazionali e sociali delle persone con disabilità;
c) sostenere le famiglie nella definizione e attuazione del progetto di vita individuale della persona con disabilità;
d) rafforzare l'integrazione tra sistema scolastico, servizi sanitari, servizi sociali, enti locali e soggetti del Terzo settore;
e) prevenire situazioni di isolamento sociale e favorire la piena partecipazione alla vita della comunità.
136. In attuazione di quanto previsto dal comma 134, il Comune di Palmanova presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto di concessione del Direttore competente il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e di monitoraggio del progetto pilota sperimentale.
137. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
138. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione over 65 residente in Comuni che soffrono della crescente carenza di servizi di prossimità, di un trasporto pubblico locale poco capillare specie verso le frazioni e i Comuni periferici e della difficoltà di accesso ai servizi sportivi e sanitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti del Terzo settore aventi sede legale o operativa nel territorio regionale un contributo per la realizzazione di un progetto benessere rivolto alle persone ultrasessantacinquenni che risiedono nei Comuni del territorio montano della regione, dotati di piscine, che ha l'obiettivo di garantire l'accesso a un'offerta strutturata di attività motoria in acqua e in palestra, attraverso l'attivazione di un servizio di trasporto dedicato e di una politica tariffaria calmierata.
139. I progetti di cui al comma 138 prevedono:
a) l'individuazione dei destinatari, costituiti prioritariamente da persone di età pari o superiore a sessantacinque anni residenti nei Comuni del territorio montano della regione;
b) un programma di attività motoria in acqua, svolta sotto la supervisione di personale qualificato e finalizzata alla promozione dell'invecchiamento attivo, al mantenimento dell'autonomia funzionale e alla prevenzione della fragilità;
c) un servizio di trasporto dedicato, organizzato in funzione delle esigenze dei partecipanti, volto a garantire l'effettiva accessibilità alle attività;
d) iniziative finalizzate a favorire la socializzazione, la partecipazione attiva e il contrasto all'isolamento sociale delle persone anziane;
e) modalità di coinvolgimento degli enti locali, dei servizi sociali territoriali o delle associazioni del Terzo settore operanti nel territorio, ai fini della promozione dell'iniziativa e dell'individuazione dei beneficiari;
f) un sistema di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento alla partecipazione, alla continuità della frequenza e agli effetti sul benessere e sull'inclusione sociale dei partecipanti.
140. I contributi di cui al comma 138 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
141. In attuazione di quanto previsto dal comma 138, con bando adottato con decreto del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sono stabiliti i requisiti soggettivi del richiedente, le modalità e i termini per la presentazione della domanda, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi e gli importi massimi concedibili, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
142. Per le finalità di cui al comma 138 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
143. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e sociali a favore delle persone con disabilità divenute anziane e accolte nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste e nelle more del completo riordino di quanto previsto dalla legge regionale 16/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario, per l'anno 2026, al fine di assicurare la prosecuzione, nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste, dei trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e consentire la copertura di servizi e altre attività proprie della struttura.
144. In attuazione del comma 143, il contributo straordinario è trasferito, in via anticipata, al Comune di Trieste. Con il decreto di concessione del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali sono stabilite le modalità di rendicontazione.
145. Per le finalità di cui al comma 143 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
146. Al fine di potenziare l'offerta di servizi per le persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario per l'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, per l'efficientamento energetico, nonché per l'allestimento, gli arredi e le attrezzature sull'immobile della Casa di riposo "Nobili De Pilosio" di Tricesimo.
147. Per le finalità di cui al comma 146, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tricesimo presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario e, contestualmente, rinuncia al contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della legge regionale 13/2021 e dell'articolo 5, comma 92, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), con decreto n. 2089/TERINF del 19 maggio 2022.
148. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
149. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 146 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 147.
150. Sono ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla proposizione della domanda di cui al comma 147, purché di competenza dell'anno 2026.
151. Per le finalità di cui al comma 146 è destinata la spesa di 870.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
152. Al fine di implementare il sistema regionale di risposte ai bisogni delle persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Valvasone Arzene per la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sull'immobile della "Casa Albergo Colledani Bulian".
153. In attuazione di quanto previsto al comma 152, il Comune di Valvasone Arzene, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
154. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
155. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 152 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 153.
156. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
157. Al fine di potenziare l'offerta di servizi per le persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Stati Uniti d'America" di Villa Santina un contributo integrativo del contributo già concesso per la realizzazione del Centro anziani di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
158. In attuazione di quanto previsto dal comma 157, la domanda di integrazione è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico aggiornato della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
159. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, possono essere riconosciute anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 158, purché effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento e per le finalità del contributo di cui al comma 157.
160. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 157 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 158.
161. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
162. Al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa e l'interesse pubblico alla realizzazione di interventi riguardanti l'ambito assistenziale e sociosanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli interventi previsti nei progetti numero MIC 31041, numero MIC 31042 e numero MIC 31043, finanziati dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 527, Linea d'intervento 3.1.b.2 dell'Asse 3 del POR FESR FVG 2014-2020, non transitati nella programmazione POR FESR 2021-2027 in quanto di importo unitario inferiore al milione di euro, soglia minima prevista quale condizione di ammissibilità per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata di cui all'articolo 118 bis del regolamento (UE) 1060/2021, e concedere i rispettivi contributi nella misura ammessa a finanziamento per ciascuno.
163. Per le finalità di cui al comma 162, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari dei contributi dei progetti di cui al comma 162 presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza di conferma e contestualmente rinunciano al contributo già concesso sul bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 527, Linea d'intervento 3.1.b.2 dell'Asse 3 del POR FESR FVG 2014-2020, i cui acconti, già liquidati per 430.383,69 euro a titolo di anticipazione, affluiscono al bilancio regionale.
164. Con il decreto di conferma dell'intervento e concessione del contributo, adottato dal Direttore competente, sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002. I contributi sono erogati in via anticipata, senza prestazione di garanzie, in misura almeno pari agli acconti già liquidati a favore dei medesimi beneficiari per i progetti numero MIC 31041, numero MIC 31042 e numero MIC 31043 finanziati dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 527, Linea d'intervento 3.1.b.2 dell'Asse 3 del POR FESR FVG 2014-2020.
165. Le risorse già concesse nel Programma POR FESR FVG 2014-2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), e non erogate per i progetti di cui al comma 162, pari a 684.697,01 euro, affluiscono al bilancio regionale.
166. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 163 e 165, pari a 1.115.080,70 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 dell'articolo 1.
167. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 1.115.080,70 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
168. Al fine di potenziare gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione mediante l'attuazione di interventi volti al raggiungimento di maggiori livelli di autonomia e autodeterminazione delle persone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti del Terzo settore contributi per la gestione e il funzionamento di iniziative, sul territorio regionale, dedicate alla distribuzione di beni alimentari e non alimentari, in particolare oggetto di raccolta e recupero, attuata attraverso modalità che ne permettano il reperimento in modo autonomo e secondo le specifiche esigenze individuali da parte delle persone in situazione di fragilità, di povertà o a rischio di emarginazione sociale, nonché contributi per l'acquisto di assorbenti per il ciclo mestruale e beni succedanei, da distribuire gratuitamente alle donne beneficiarie delle predette iniziative.
169. I contributi di cui al comma 168 sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il contributo è erogato in via anticipata, senza prestazione di garanzie, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo concesso; l'importo spettante a titolo di saldo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese di competenza dell'anno 2026.
170. Il termine di conclusione del procedimento relativo ai contributi di cui al comma 168 è fissato in sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
171. In attuazione di quanto previsto dal comma 168, con bando adottato con decreto del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali sono stabiliti i requisiti soggettivi del richiedente, le modalità e i termini per la presentazione della domanda, le tipologie di spese ammissibili, l'importo massimo concedibile nel limite di 50.000 euro per singolo ente richiedente, nonché le modalità e i termini di rendicontazione.
172. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 168 possono richiedere, contestualmente alla domanda di contributo presentata secondo i termini e le modalità di cui al comma 171, un contributo aggiuntivo per l'acquisto di assorbenti per il ciclo mestruale e beni succedanei.
173. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 172 è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata, senza prestazione di garanzie, nella misura di ulteriori 2.000 euro per ciascun ente istante. Le modalità e i termini di rendicontazione sono stabiliti con l'avviso di cui al comma 171.
174. Per le finalità di cui al comma 168 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
175. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2026, contributi straordinari agli enti del Terzo settore che svolgono attività di supporto e assistenza nell'ambito dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, dell'obesità e del connesso disagio giovanile e che operano presso i centri autorizzati del territorio regionale, finalizzati all'acquisto di arredi e attrezzature per i locali destinati allo svolgimento delle attività e all'accoglienza degli utenti.
176. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del comma 175 gli enti del Terzo settore in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
a) essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
b) avere sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
c) avere titolo per operare presso i centri autorizzati nell'ambito dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, dell'obesità e del connesso disagio giovanile del territorio regionale.
177. I contributi sono concessi secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
178. Con bando approvato con decreto del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e pubblicato sul sito istituzionale della Regione sono definiti i requisiti soggettivi del richiedente, i termini e le modalità di presentazione della domanda, l'intensità del contributo e i relativi limiti minimi e massimi, le tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo.
179. Il termine del procedimento di cui al comma 175 è stabilito in novanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande fissato con l'avviso di cui al comma 178.
180. Per le finalità di cui al comma 175 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
181. Al fine di sostenere l'offerta di servizi territoriali, prevenendo forme di esclusione o emarginazione sociale che rendono più difficile l'accesso ai diritti da parte dei cittadini del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, nonché per attrezzature e arredi, su immobili funzionali all'erogazione di servizi di utilità sociale, ai seguenti Comuni:
a) 1 milione di euro al Comune di San Giovanni al Natisone, per la realizzazione di un polo per l'accesso ai servizi territoriali e socioassistenziali;
b) 1.500.000 euro al Comune di Lestizza, per la realizzazione di un polo per l'accesso ai servizi territoriali e socioassistenziali di competenza del Servizio sociale dei Comuni;
c) 400.000 euro al Comune di Sappada, per la realizzazione di un polo per l'accesso ai servizi territoriali e socioassistenziali;
d) 800.000 euro al Comune di Magnano in Riviera, per la realizzazione di un polo per l'accesso ai servizi territoriali e socioassistenziali.
182. In attuazione di quanto previsto dal comma 181, la domanda di contributo è presentata da ciascun istante entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
183. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002.
184. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 181 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 182.
185. Per le finalità di cui al comma 181 è destinata la spesa di 3.700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
186. Al fine di sostenere l'offerta di servizi territoriali, prevenendo forme di esclusione o emarginazione sociale che rendono più difficile l'accesso ai diritti da parte dei cittadini del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comune di Camino al Tagliamento del contributo già concesso per la realizzazione del centro per l'integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 8, comma 79, lettera h), della legge regionale 7/2024.
187. In attuazione di quanto previsto dal comma 186, la domanda di integrazione è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico aggiornato della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
188. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della legge regionale 14/2002 ed è confermato il contributo già concesso con decreto n. 62621/GRFVG del 9 dicembre 2024.
189. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 186 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 187.
190. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo" di Trieste un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui alla legge regionale 19/2009, delle strutture immobiliari di proprietà, destinate all'attività di assistenza abitativa e sociale come da finalità statutarie.
192. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario. Con decreto del Direttore competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
193. Per le finalità di cui al comma 191 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
194. Al fine di promuovere la partecipazione delle persone detenute ai corsi formativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo e di assicurare condizioni di maggiore equità tra i destinatari degli interventi formativi realizzati in ambito penitenziario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un'indennità di frequenza per i partecipanti ai corsi formativi da realizzare nell'ambito del progetto "AMA DE FVG", finanziato a valere sull'Azione 2 (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti) del Piano del Ministero della giustizia "Una giustizia più inclusiva - Attuazione di modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES)" entro il Programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027.
195. L'ammontare, i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione dell'indennità di cui al comma 194 sono definiti con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di formazione nel provvedimento aggiuntivo al Programma specifico 40/23-INTEGRA, in analogia con gli interventi dedicati alle persone in esecuzione penale previsti dal programma medesimo.
196. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa complessiva di 103.600 euro, suddivisa in ragione di 33.600 euro per l'anno 2026, di 56.000 euro per l'anno 2027 e di 14.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
197. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno, in fase di avvio, di nuove sperimentazioni autorizzate di abitare inclusivo di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), e all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 16/2022.
198. In attuazione di quanto disposto dal comma 197, con regolamento regionale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di concessione dei contributi, la durata e l'ammontare del contributo massimo concedibile, nonché le modalità di erogazione, le spese ammissibili e le modalità e i termini di rendicontazione.
199. Per le finalità di cui al comma 197 è destinata la spesa complessiva di 470.000 euro, suddivisa in ragione di 190.000 euro per l'anno 2027 e 280.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
200.
I commi 60, 61, 62, 63 e 64 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono abrogati. I procedimenti relativi alle domande presentate o da presentare nel corso dell'anno 2026 rimangono regolati dalla previgente disciplina in materia.

201.
Dopo il comma 3 quater dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:
<<3 quinquies. La deliberazione della Giunta regionale che dispone il commissariamento dell'Azienda individua i poteri attribuiti al Commissario in sostituzione del Consiglio di amministrazione e del Presidente componente dello stesso. Il Commissario si avvale del Direttore generale previsto dall'articolo 8 a cui spetta la gestione dell'Azienda e l'esercizio dell'attività amministrativa. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione di un piano di risanamento aziendale da parte del Commissario.>>.

202.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2003 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Commissario delle Aziende nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, che dichiari di trovarsi nelle condizioni economiche di grave dissesto, può presentare alla Regione, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio e previo parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, un piano di risanamento da cui emergano concrete prospettive di ripristino della sostenibilità economico-finanziaria e di continuità aziendale. Qualora emerga l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario o la continuità aziendale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2 ter. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 9, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di espletamento degli adempimenti del Commissario con riferimento alle attività di cui al comma 2 bis.>>.

203. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 13 della legge regionale 19/2003, come aggiunti dal comma 202, si applicano anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla data di entrata in vigore della presente legge già commissariate, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 19/2003.
204. In via di prima applicazione, il termine di cui al comma 2 bis dell'articolo 13 della legge regionale 19/2003, come aggiunto dal comma 202, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
205. Al fine di sviluppare politiche di contrasto al rischio di emarginazione ed esclusione sociale cui sono esposti i giovani caregiver e per sviluppare strategie regionali dedicate, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo straordinario per realizzare uno studio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, nonché con enti del Terzo settore, volto a individuare le potenziali ricadute che lo svolgimento dell'attività di cura continua e protratta nel tempo causa sui giovani caregiver, con particolare riferimento al benessere psicologico, all'inclusione sociale e, in generale, ai possibili riflessi sulla qualità della vita nei suoi vari ambiti, nonché a costruire, nel rispetto della normativa europea e nazionale per la protezione dei dati personali, una base informativa regionale sui giovani caregiver.
206. In attuazione di quanto previsto dal comma 205, l'Università degli Studi di Trieste presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con decreto del Direttore competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione in via anticipata, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché quelle di monitoraggio dello studio.
207. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
208. Al fine di implementare un sistema di welfare regionale e locale volto a favorire l'inclusione sociale delle persone più esposte alla povertà e alla grave marginalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo straordinario per realizzare uno studio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, nonché con enti del Terzo settore, volto ad analizzare, nel territorio regionale, le caratteristiche della povertà nella sua dimensione multidimensionale, per supportare l'attività di programmazione e pianificazione regionale in materia di servizi e interventi per il contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave marginalità, anche in attuazione di quanto previsto dai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).
209. In attuazione di quanto previsto dal comma 208, l'Università degli Studi di Trieste presenta, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con decreto del Direttore competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione in via anticipata, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché quelle di monitoraggio dello studio.
210. Per le finalità di cui al comma 208 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
211. Al fine di rafforzare la capacità operativa dei Servizi sociali dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai rispettivi enti gestori dei SSC contributi straordinari per l'acquisto, il rinnovo e l'allestimento di autoveicoli destinati allo svolgimento dei servizi e degli interventi territoriali e domiciliari.
212. Con bando approvato con decreto del Direttore competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione della domanda, le tipologie di spese ammissibili, l'importo massimo concedibile nel limite di 40.000 euro per singolo ente richiedente, nonché le modalità e i termini di rendicontazione.
213. I contributi di cui al comma 211 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
214. Sono ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di competenza dell'anno 2026.
215. Il termine di conclusione del procedimento relativo ai contributi di cui al comma 211 è fissato in novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
216. Per le finalità di cui al comma 211 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
217. Al fine di garantire condizioni ambientali adeguate tutelando il benessere degli ospiti nei mesi più caldi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle strutture residenziali per persone anziane e per persone con disabilità del territorio regionale per l'installazione di impianti di climatizzazione, impianti fotovoltaici e batterie di accumulo, negli edifici adibiti all'alloggio degli ospiti. La misura del contributo è pari massimo al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 10.000 euro.
218. La domanda è presentata dalle strutture residenziali di cui al comma 217 alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione descrittiva degli interventi, del numero complessivo di ospiti residenti, nonché del preventivo di spesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio, il riparto delle risorse viene definito in proporzione al numero di ospiti residenti. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.
219. Per le finalità di cui al comma 217 è destinata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
220. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di uno studio per l'attivazione di una misura detta "social bonus", concessa a fronte di erogazioni liberali da parte di soggetti privati in favore di iniziative progettuali a carattere sociale realizzate da amministrazioni pubbliche e da enti del Terzo settore. Lo studio analizza la fattibilità della misura da attivare per promuovere e incentivare la partecipazione della comunità allo sviluppo sociale del territorio regionale.
221. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 220, la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è autorizzata ad avvalersi di ComPA FVG, al fine di valutare la fattibilità tecnica e la possibile attivazione della misura "social bonus", con lo scopo di sviluppare un'azione congiunta tra pubblico e privato a sostegno delle attività a carattere sociale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dall'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
222. Per le finalità di cui al comma 220 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 233.
223. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Coordinamento regionale Associazioni Diabetici - CRAD, per sostenere le iniziative divulgative, informative, di prevenzione e sportive come l'evento "Diabete a Ruota Libera 2026".
224. La domanda di contributo per l'evento di cui al comma 223 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica comprovante la spesa da sostenere. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
225. Per le finalità di cui al comma 223 è destinata la spesa di 37.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
226.
Al comma 166 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), le parole <<entro il 31 ottobre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 ottobre 2026>>.

227. Per le finalità di cui al comma 165 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 166 del medesimo articolo, come modificato dal comma 226, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
228. Al fine di promuovere lo sviluppo di politiche giovanili volte a sostenere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Amici delle Iniziative Scout (AMIS) ODV di Trieste un contributo straordinario per assicurare all'associazione un'idonea sede, la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009, l'allestimento, le attrezzature e gli arredi.
229. In attuazione di quanto previsto dal comma 228, la domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore completa della relazione tecnica descrittiva della sede e dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma.
230. Con decreto del Direttore competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
231. Il termine per l'adozione dell'atto di concessione del contributo di cui al comma 228 è stabilito in novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 229.
232. Per le finalità di cui al comma 228 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 233.
233. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. Per le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), è autorizzata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2026.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive per l'anno 2026, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
4. Nell'ambito delle risorse del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, sono destinati 85.000 euro per l'anno 2026 per le finalità di cui alla lettera f) del comma 110 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2025.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
6. A sostegno del progetto di sperimentazione per l'innovazione metodologico-didattica concernente l'istituzione di scuole bilingui italiano-tedesco per l'anno scolastico 2026/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto comprensivo "Jacopo Linussio - Angelo Matiz" di Paluzza, all'Istituto comprensivo "Michele Gortani" di Comeglians e all'Istituto comprensivo "Val Tagliamento" di Ampezzo.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi nella misura di 10.000 euro a favore di ciascuna istituzione scolastica.
8. Le domande di contributo di cui al comma 6, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali risorse per il finanziamento delle domande presentate da privati nell'anno 2025 e non finanziate per esaurimento delle risorse concesse nel medesimo anno relative agli interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).
11. L'Amministrazione regionale concede ed eroga d'ufficio le risorse di cui al comma 10 sulla base delle dichiarazioni fornite dagli enti locali beneficiari in sede di rendicontazione delle risorse concesse nell'anno 2025, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa relativa alle domande non finanziate. In caso di insufficienza delle risorse le assegnazioni sono ridotte proporzionalmente.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata, di cui all'articolo 6 della legge regionale 5/2021, risorse alla TPL FVG S.c.a.r.l., per la prevenzione di situazioni di criticità ed elementi di rischio per la sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
15. A integrazione delle risorse previste all'articolo 9, comma 68, lettere a) e d), della legge regionale 19/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia e dell'Ente di decentramento regionale di Udine per l'anno 2026 risorse pari a complessivi 1.793.000 euro, di cui 950.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia e 843.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.793.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF-Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) un finanziamento di 55.000 euro per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.
18. La domanda per il finanziamento previsto dal comma 17 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini per l'attestazione delle modalità di utilizzo delle risorse.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
20. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 300.000 euro all'ARLeF-Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) a sostegno dei costi per lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana per l'anno 2027.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
23. Il termine di rendicontazione delle spese relative alle risorse concesse agli enti locali per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), è fissato al 31 dicembre 2027.
24. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 133, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo al Comune di Sagrado per il completamento dei lavori di installazione di apposita illuminazione e per il completamento della realizzazione di un impianto di videosorveglianza destinato a monitorare il monumento ai caduti della strage di Peteano.
25. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sagrado presenta domanda al Servizio competente in materia di sicurezza. Con il decreto di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
27.
Nel capo VI del titolo II della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 26 bis
 (Assemblee di comunità linguistica)
1. Le Assemblee di comunità linguistica sono organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2, o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.
5. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze, come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
6. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 5 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 26 ter
 (Organizzazione e funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica)
1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.
Art. 26 quater
 (Associazione di comunità linguistica)
1. Per lo svolgimento delle funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica, i Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 482/1999 possono costituire un'associazione di diritto privato ai sensi della normativa vigente.
2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di comunità linguistica.>>.

28.
Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono abrogati.

29. Sono fatte salve le Assemblee di comunità linguistica costituite ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 26/2014, alle quali si applica la disciplina di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 21/2019, come inseriti dal comma 27.
30. Al fine di dare attuazione all'articolo 26 quater della legge regionale 21/2019, come inserito dal comma 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 10.000 euro, ai Comuni incaricati delle segreterie delle Assemblee di comunità linguistica per sostenere le spese necessarie alla costituzione di associazioni di diritto privato ai sensi della normativa vigente, da parte dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 482/1999.
31. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie dal Comune incaricato della segreteria dell'Assemblea di comunità linguistica entro il 30 settembre 2026. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
33. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al 950° anniversario della nascita della Patria del Friuli del 1077. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di minoranze linguistiche, con funzioni di Presidente, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, dall'Assessore regionale competente in materia di finanze, da un rappresentante dell'ARLeF-Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana), da un rappresentante dell'Assemblea della Comunità linguistica friulana e da un rappresentante dell'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean".
34. Il Comitato di cui al comma 33 definisce il programma delle iniziative e degli eventi collegati al 950° anniversario della nascita della Patria del Friuli del 1077, promuove il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella loro realizzazione, individua gli indirizzi per la valorizzazione del significato storico, culturale e identitario della ricorrenza, nonché il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati alla promozione della ricorrenza.
35. La partecipazione al Comitato di cui al comma 33 è svolta a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
36.
L'articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Tecnologie digitali)
1. La Regione promuove la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie digitali.
2. La Regione sostiene gli enti pubblici e privati nella ricerca, produzione, diffusione e uso di strumenti tecnologici digitali in lingua friulana, o funzionali all'uso e allo sviluppo della lingua friulana.
3. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, secondo i criteri fissati dall'ARLeF nel Piano generale di politica linguistica.>>.

37. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
38.
Dopo la lettera f septies) del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:
<<f octies) promuovere, coordinare e sostenere le tecnologie digitali in lingua friulana, anche mediante collaborazioni, accordi e partenariati con soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale, nazionale e internazionale.>>.

39. Per le finalità di cui al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
40. Al fine di tutelare il pluralismo e l'innovazione dell'informazione giornalistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle testate giornalistiche online con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che dimostrino una pubblicazione continuativa a cadenza quotidiana con distribuzione gratuita da almeno trentasei mesi e che siano iscritte presso il Registro degli Operatori di comunicazione, o presso la cancelleria del Tribunale competente.
41. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di 1.000 euro. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
42. I contributi sono concessi con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 40, nonché l'ammissibilità delle spese.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
44. Al fine di favorire l'accesso diffuso e gratuito dei cittadini alle notizie di interesse locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore delle imprese editrici che svolgono attività di pubblicazione e distribuzione gratuita di quotidiani e/o periodici cartacei nel territorio regionale.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi alle imprese con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte presso il Registro degli Operatori di comunicazione, o presso la cancelleria del Tribunale competente, che dimostrino una pubblicazione continuativa con distribuzione gratuita da almeno trentasei mesi.
46. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di 1.000 euro. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
47. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 44, nonché l'ammissibilità delle spese.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti in favore della minoranza linguistica slovena:
a) 94.300 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) e 94.300 euro all'Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ), per la prosecuzione, nel 2026, del programma di attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena);
b) 50.000 euro all'Editoriale Stampa Triestina Srl - Založništvo tržaškega tiska d.o.o. (ZTT) e 40.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. con unico socio - DZP - Družba za založniške pobude d.o.o. z enim družbenikom per la realizzazione di iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007;
c) 30.000 euro alla S.C.A.R.L. Mladika per le attività e per l'acquisto di attrezzature correlate al 70° anniversario della fondazione della rivista;
d) 50.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) ETS e 45.000 euro all'Associazione - Združenje Kinoatelje ETS di Gorizia per le attività di produzione e di offerta di servizi nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007;
e) 30.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 30.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
f) 30.000 euro all'Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) e 20.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) per la realizzazione di attività di promozione, sostegno e aggregazione, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007;
g) 30.000 euro al Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel per la gestione di attività di educazione e di formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007;
h) 15.500 euro al Circolo di attività culturali, sportive dilettantistiche ed assistenziali - Krožek za kulturo, športno in podporno udejstvovanje KRUT APS per la gestione di attività sociali, educative e ricreative di cui all'articolo 18, comma 6 bis, della legge regionale 26/2007;
i) 33.000 euro all'Associazione Kulturni center Lojze Bratuž per l'organizzazione di laboratori teatrali, musicali e linguistici destinati agli alunni che frequentano gli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena nella provincia di Gorizia;
j) 7.500 euro al Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta a sostegno di un programma di attività extrascolastiche;
k) 20.000 euro alla Società cooperativa - Zadruga Maja per l'acquisto di un pulmino per le attività della società stessa;
l) 100.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno društvo Zarja per i lavori di manutenzione straordinaria del Centro sportivo sito a Basovizza al civico n. 269.
50. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 49, corredate di una relazione illustrativa dei progetti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 49 sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2026. Per i finanziamenti di cui al comma 49, lettere b), d), f), g) e h), sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026 al 31 marzo 2027. Per i finanziamenti di cui al comma 49, lettere c), e), i), j) e k), sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026. Per le finalità di cui al comma 49, lettere a), b), d), f), g), h) e k), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per le finalità di cui al comma 49, lettere c), e), i) e j), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 49, lettere b), d), f), g) e h), si applica l'articolo 6, commi da 2 a 6, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. Per i finanziamenti di cui al comma 49, lettere i) e j), si applica l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Regione 0246/2015. Per i finanziamenti di cui al comma 49, lettera e), si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Regione 0246/2015.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 49, lettera l), corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un computo metrico estimativo dell'intervento, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026.
52. Nell'ambito della quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, per le finalità di cui al comma 49, dalla lettera a) alla lettera k), è destinata la spesa di 599.600 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 151.
53. Per le finalità di cui al comma 49, lettera l), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
54. In attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 100.500 euro alla Comunità di montagna del Natisone e Torre e 168.500 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi già pubblicati, nonché per i bandi da pubblicare, destinati al sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori nel rispetto delle regole europee del "de minimis", ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine;
b) 60.000 euro alla Comunità di montagna del Natisone e Torre per i costi di avvio del costituendo Gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT;
c) 15.000 euro al Centro culturale sloveno Stella Alpina - Slovensko kulturno središče Planika e 15.000 euro all'Associazione Združenje Don Mario Cernet per l'attività istituzionale;
d) 8.000 euro all'Associazione - Združenje Don Eugenio Blanchini per l'organizzazione di corsi di lingua slovena nelle scuole;
e) 69.500 euro alla Comunità di montagna del Natisone e Torre per la manutenzione straordinaria e per l'acquisto degli arredi interni del Museo etnografico e centro culturale di San Pietro al Natisone;
f) 61.500 euro all'Istituto per la cultura slovena - Inštitut za slovensko kulturo (ISK) di San Pietro al Natisone per l'adeguamento di locali per la creazione di un centro di aggregazione giovanile;
g) 60.000 euro al Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste per i lavori di adeguamento dei locali della nuova sede di San Pietro al Natisone;
h) 51.850 euro all'Unione regionale economica slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ - URES) e 51.850 euro all'Associazione agricoltori - Kmečka zveza per i lavori di adeguamento dei locali e l'allestimento della nuova sede sita a Cividale del Friuli;
i) 25.000 euro al Centro ricerche culturali Lusevera - Center za kulturne raziskave Bardo per l'acquisto di un immobile da adibire a sede;
j) 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) per l'acquisto di un immobile sito a Tarvisio da adibire a sede.
55. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 54, lettere a), b), c) e d), corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
56. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 54, lettere e), f), g) e h), corredate di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un computo metrico estimativo dell'intervento, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026.
57. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 54, lettere i) e j), corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
58. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), è destinata la spesa di 269.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
59. Per le finalità di cui al comma 54, lettera b), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
60. Per le finalità di cui al comma 54, lettere c) e d), è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
61. Per le finalità di cui al comma 54, lettere e), f), g), h), i) e j), è destinata la spesa di 344.700 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
62. Al fine di favorire la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e delle organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007.
63. Per le finalità di cui al comma 62, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, è adottato il bando, con il quale sono disciplinati i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di interventi, le spese ammissibili, le modalità per la presentazione delle domande, la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
64. Nell'ambito della quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
65.
Al comma 143 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), la parola <<adeguamento>> è sostituita dalla seguente: <<miglioramento>>.

66. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Chions il finanziamento già concesso per l'importo di 1.100.000 euro.
67. Per le finalità di cui al comma 66, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Chions inoltra alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
68.
L'intervento n. 91 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), avente a oggetto <<Lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico con efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a sede della scuola secondaria di primo grado in adiacenza al sedime esistente del plesso scolastico ospitante anche la scuola primaria>>.

69. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 68 l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sedegliano il finanziamento già concesso per l'importo di 1.900.000 euro.
70. Per le finalità di cui al comma 69, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sedegliano inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
71.
In attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 2026, n. 7 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019), le risorse pari a 107.792.628,31 euro per l'anno 2027 e 106.555.339,69 euro per l'anno 2028, sono ripartite come segue:

a) 14.493.998,29 euro per l'anno 2027 e 13.979.145,07 euro per l'anno 2028 a favore della Provincia di Gorizia;
b) 31.779.177,43 euro per l'anno 2027 e 32.026.652,94 euro per l'anno 2028 a favore della Provincia di Pordenone;
c) 16.109.530,46 euro per l'anno 2027 e 16.310.752,34 euro per l'anno 2028 a favore della Provincia di Trieste;
d) 45.409.922,13 euro per l'anno 2027 e 44.238.789,34 euro per l'anno 2028 a favore della Provincia di Udine.
72. Per le finalità di cui al comma 71 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
73. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute, negli anni 2025 e 2026, dai Comuni, in forma singola e associata, e dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e dei soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo, loro affidati presso strutture site fuori dal territorio regionale.
74. Per le finalità di cui al comma 73 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario alle Sezioni territoriali di Pordenone e di Palmanova dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, da ripartire in parti uguali tra loro, per il sostegno e la realizzazione di progetti, nell'estate 2026, relativi ai campi scuola, rivolti alla popolazione giovanile, atteso il loro valore sociale, formativo ed educativo.
76. Per accedere al contributo di cui al comma 75 le Sezioni ANA interessate presentano al Servizio polizia locale e sicurezza, entro il 30 settembre 2026, la domanda corredata del progetto di campo scuola, recante le modalità, la tempistica di svolgimento e l'indicazione delle voci di spesa relative all'organizzazione, alla logistica, alla formazione, al trasporto, al soggiorno, alle dotazioni e piccole attrezzature da fornire ai partecipanti.
77. Il contributo di cui al comma 75 è concesso e contestualmente erogato, in via anticipata e in un'unica soluzione, anche a rimborso di spese già sostenute nell'anno 2026. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
78. Il contributo di cui al comma 75 è cumulabile con altri contributi o incentivi ricevuti per le medesime finalità. Il contributo concedibile non può, in nessun caso, essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
79. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione territoriale di Trieste dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire le attività di progettazione, promozione, programmazione e realizzazione, ivi comprese le attività logistiche e di mobilità, propedeutiche alla candidatura di Trieste alla centesima Adunata nazionale degli alpini dell'anno 2029, in occasione del 75° anniversario dell'annessione di Trieste all'Italia.
81. La domanda di contributo di cui al comma 80 è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza entro il 30 ottobre 2026, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese.
82. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili alle attività di cui al comma 80, quali, in particolare, le spese per l'acquisto di strumentazioni e altri beni durevoli, per l'organizzazione di eventi e attività promozionali del territorio, anche al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, per il materiale celebrativo e pubblicitario.
83. Il contributo di cui al comma 80 è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
84. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
85. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
86. Il termine di rendicontazione della spesa di investimento per i contributi concessi nell'anno 2025, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), è fissato al 31 dicembre 2027.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'anno 2026 a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
88. Il contributo di cui al comma 87 è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'anno 2026, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
91. Il contributo di cui al comma 90 è concesso e contestualmente erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'anno 2026 in via straordinaria al Comune di Cercivento, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
94. Per le finalità di cui al comma 93 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
95. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita quantificata nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/2025, è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
96.
L'Ente di decentramento regionale di Udine, anche per conto degli Enti di decentramento regionale di Trieste, Gorizia e Pordenone, è autorizzato ad avvalersi della Fondazione Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG per lo svolgimento delle attività di supporto specialistico, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato, finalizzate a garantire la corretta migrazione, nei documenti contabili degli enti di nuova istituzione di cui alla legge regionale 7/2026, delle risultanze contabili degli enti oggetto di soppressione, con particolare riferimento ai quadri economici delle opere pubbliche.

97. Per le finalità di cui al comma 96 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse all'Ente di decentramento regionale di Udine. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
98. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 226.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
99.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato <<Rafforzamento domiciliarità per anziani: rafforzare l'offerta semiresidenziale per anziani non autosufficienti>> è sostituito dal seguente: <<Rafforzamento servizi sociali e sociosanitari: rafforzamento attività di consulenza, orientamento e presa in carico degli anziani e delle loro famiglie presso gli uffici delle Unità Anziani UOT1 e UOT2>>.

100.
All'intervento n. 93 della Tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), nella descrizione dell'oggetto le parole <<Realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura presso il Centro Anziani Ettore Tolazzi di Moggio Udinese; Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio adibito a scuola media statale a Moggio Udinese>> sono sostituite dalle seguenti: <<Intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura su un edificio di proprietà del Comune di Moggio Udinese destinato all'alimentazione elettrica del fabbricato adibito a Centro Anziani Ettore Tolazzi e del fabbricato sede dell'Istituto Comprensivo entrambi siti nel territorio comunale di Moggio Udinese>>.

101. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 100 l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale il finanziamento già concesso per l'importo di 4.082.190,53 euro.
102. Per le finalità di cui al comma 101, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
103. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse pari a 80.028.741,77 euro per l'anno 2026 sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - triennio 2026-2028", allegata alla presente legge.
104. Le risorse di cui al comma 103 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un cronoprogramma di attuazione. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata nel decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione.
105. Il decreto di concessione determina, in relazione a ciascun intervento, l'ammontare spettante a ciascun beneficiario nel limite dell'importo indicato nella Tabella N.
106. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 80.028.741,77 euro per l'anno 2026, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028 individuate nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - triennio 2026-2028", con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 151.
107. Per sostenere l'economia regionale promuovendo la realizzazione da parte dei Comuni di investimenti e opere che rivestono un ruolo rilevante nel rilancio del territorio in ambito locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per l'anno 2026, i Comuni indicati nella Tabella O "Investimenti per il rilancio del territorio in ambito locale - anno 2026", allegata alla presente legge, per complessivi 116.416.708,23 euro.
108. Le risorse di cui al comma 107 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 116.066.708,23 euro per l'anno 2026, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028 individuate nella Tabella O "Investimenti per il rilancio del territorio in ambito locale - anno 2026", con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 151.
110. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028 individuate nella Tabella O "Investimenti per il rilancio del territorio in ambito locale - anno 2026", con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 151.
111. L'Amministrazione regionale trasferisce risorse agli enti di cui ai commi 112, 114 e 116 per il finanziamento di operazioni economiche di partenariato pubblico - privato finalizzate alla realizzazione degli interventi strategici di cui ai medesimi commi.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per l'ampliamento del centro congressi Generali Trieste Convention Center GTCC Porto Vecchio - Porto Vivo. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico - privato.
113. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
114. A integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 9, commi 107 e 108, della legge regionale 12/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse pari a 6.800.000 euro. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura regionale competente in materia di transizione energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico - privato.
115. Per le finalità di cui al comma 114 è destinata la spesa di 6.800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tricesimo per la realizzazione del "Tricesimo Sporting HUB". Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico - privato.
117. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
118. Per le assegnazioni di cui ai commi da 112 a 117, l'ente attesta, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del decreto di impegno e liquidazione, prorogabile con deliberazione della Giunta regionale su richiesta motivata, l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca del trasferimento con recupero al bilancio regionale delle risorse.
119. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale dirigente è determinato, al lordo degli oneri riflessi, in 560.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
120. La spesa complessiva per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 119, relativamente al personale dirigente dell'Amministrazione regionale, per il periodo 2022-2025 è determinata, al lordo degli oneri riflessi, in 1.430.000 euro.
121. Gli importi di cui ai commi 119 e 120 comprendono l'indennità di vacanza contrattuale, laddove prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, per il triennio contrattuale 2022-2024.
122. Per le finalità di cui ai commi 119 e 120 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
123. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri derivanti dai commi 119 e 120, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
124.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Per le categorie il cui ordinamento professionale non è stato oggetto di revisione in sede di definizione del contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024, le previsioni di cui al comma 2 bis si intendono riferite al contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2025-2027.>>.

125.
Il comma 34 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), è sostituito dal seguente:
<<34. L'Amministrazione regionale celebra la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà" in uno dei giorni feriali di sospensione dell'attività scolastica.>>.

126.
Dopo il comma 10 dell'articolo 36 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è inserito il seguente:
<<10 bis. Fino all'adozione, in sede di contratto collettivo regionale di lavoro, del nuovo sistema di classificazione del personale della polizia locale, le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 25 che si riferiscono al corso-concorso per l'accesso al ruolo di agente si intendono riferite all'accesso alla categoria PLA.>>.

127.
Al comma 206 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), dopo le parole <<assegnare risorse>> sono inserite le seguenti: <<, quale incremento del contributo di cui all'articolo 34 ter della legge regionale 21/2019,>>.

128.
Al comma 207 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2025 le parole <<provvedimento di affidamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<provvedimento di assegnazione>>.

129. Per le finalità di cui al comma 206 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2025, come modificato dal comma 127, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a concedere un contributo di 40.000 euro a favore del Comune di Prata di Pordenone per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, o l'implementazione di quelli già esistenti, volti ad assicurare il controllo e la sicurezza dei luoghi limitrofi alle comunità socio-educative con le caratteristiche di centri MSNA.
131. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 130 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione illustrativa dell'intervento da realizzare e del preventivo delle spese.
132. Il contributo di cui al comma 130 è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 131. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 40.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti contributi per la realizzazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza lungo i percorsi ciclopedonali, gli itinerari naturalistici, le aree verdi e i parchi pubblici, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminosi e di degrado, nonché al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici.
135. I criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 134 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ex capoluogo di provincia per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di impianti di videosorveglianza nei pressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di migliorare la sicurezza nei luoghi adiacenti agli stessi.
138. Le risorse per i contributi di cui al comma 137 sono suddivise in ragione di 96.000 euro per il Comune di Trieste, 52.000 euro per il Comune di Udine, 32.000 euro per il Comune di Pordenone e 20.000 euro per il Comune di Gorizia.
139. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 137 è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza, entro il 10 ottobre 2026, corredata della descrizione illustrativa dell'intervento da realizzare e del preventivo delle spese.
140. Il contributo di cui al comma 137 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
141. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
142. Per l'anno 2026 le domande degli enti locali di assegnazione delle risorse per la concessione di contributi per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5/2021, sono presentate dall'1 al 21 settembre 2026.
143. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2021, in considerazione di quanto disposto dal comma 142, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
144. Al fine di valorizzare l'attività formativa e sviluppare una professionalità che favorisca l'accesso al sistema formativo e al mercato del lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia da parte degli studenti di due istituzioni educative argentine che costituiscono la testimonianza storica della comunità di immigrati friulani nella provincia di Buenos Aires, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo di Udine un finanziamento straordinario complessivo di 100.000 euro per l'anno 2026 per il "Progetto di rafforzamento istituzionale e di modernizzazione tecnologica delle scuole in Argentina".
145. Al fine di valorizzare le attività di scambio bilaterale Italia-Argentina che favoriscano lo svolgimento di cicli di lezioni, laboratori e workshop del Centro Friulano de Avellaneda nell'ambito del "Progetto Lazos", programma di scambio culturale ed educativo con la comunità di immigrati friulani nella provincia di Santa Fe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo di Udine un contributo straordinario complessivo di 20.000 euro per l'anno 2026.
146. Il finanziamento di cui al comma 144 è suddiviso in 53.000 euro per il Centro de Formación Profesional n° 402 "Ntra. Sra. De Castelmonte" e in 47.000 euro per l'Istituto de Enseñanza Privada FRIULI di Florencio Varela.
147. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 144, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata del 90 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026, nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per l'attività di monitoraggio e di verifica delle dotazioni tecnologiche acquistate nei limiti del 5 per cento del finanziamento concesso.
148. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 145, corredata di una relazione illustrativa del "Progetto Lazos" e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata del 90 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026, nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie alla realizzazione degli scambi culturali ed educativi.
149. Per le finalità di cui al comma 144 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
150. Per le finalità di cui al comma 145 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 151.
151. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole: <<per finalità di pubblico interesse>> sono soppresse.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2009, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 21.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 13.
3.
Al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 le parole <<dall'articolo 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 5, 6 bis e 6 bis 1>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole <<a favore di Enti strumentali della Regione,>> sono inserite le seguenti: <<società in house della Regione,>>.

5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale acquisisce in proprietà dal Consorzio Isontino dei Servizi Integrati (CISI) il complesso immobiliare costituito dall'immobile sito in Gradisca d'Isonzo via Zorutti n. 35, dall'immobile sito in San Canzian d'Isonzo via Puccini 4, dagli immobili siti in Gorizia via Vittorio Veneto n. 72 e via Palladio n. 30.>>.

6. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 19/2025, come inserito dal comma 5, in relazione all'acquisto degli immobili, è destinata la spesa di 2.650.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.
7. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 19/2025, come inserito dal comma 5, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.
8. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 19/2025, come inserito dal comma 5, in relazione agli oneri discendenti dalla gestione degli immobili, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di un terreno edificabile da individuarsi nel Comune di Polcenigo o limitrofi per realizzare la nuova sede della stazione forestale di zona.
10. Per la finalità di cui al comma 9, in relazione all'acquisto del terreno edificabile, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.
11. Per la finalità di cui al comma 9, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 13.
12. La scadenza per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi a favore di persone fisiche a copertura dei premi assicurativi aventi a oggetto le unità immobiliari a uso residenziale - Anno 2025, di cui al bando approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi 27 novembre 2025, n. 662026/GRFVG, così come modificato dal decreto 3 febbraio 2026, n. 4724/GRFVG, è spostata al 30 settembre 2026 per i richiedenti che presentano domanda sul bando 2026, approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi 4 luglio 2026, n. 36288/GRFVG.
13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella J.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, dopo le parole "comma 4 bis" sono state inserite le parole "dell'articolo 10".
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di sostenere la terza edizione della competizione "Students4Cooperation", ideata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado situate nell'area del Programma medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali pari a 23.000 euro per sostenere i costi dei premi messi in palio per le squadre di studenti partecipanti e per le attività di organizzazione e promozione dell'iniziativa.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
3. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate a Progetti specifici finanziati che prevedono anche ristori all'Amministrazione regionale per l'utilizzo di proprie risorse umane a supporto dei progetti medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a farsi carico delle spese relative ad adeguamenti contrattuali, premialità e altre spese non erogabili entro la conclusione dei termini per la rendicontazione dei progetti o che dovessero essere sostenute dopo il termine medesimo.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per il 2026 e di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 23.
5.
Al comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), le parole <<sempre che le stesse siano ancora esigibili>> sono sostituite dalle seguenti: <<considerata al solo fine dell'esigibilità la data di entrata in vigore della presente legge>>.

6. Per le finalità di cui al comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa complessiva di 6.932.000 euro, suddivisa in ragione di 3.300.000 euro per il 2026 e di 3.632.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 23.
7.
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è sostituito dal seguente:
<<8. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane, che adottano la contabilità finanziaria, applicano la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).>>.

8. Al fine di supportare un'iniziativa di alto profilo internazionale, capace di valorizzare il territorio come piattaforma strategica per la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la cooperazione internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a supportare l'istituzione, in Trieste, del Centro di Eccellenza IOM delle Nazioni Unite per la Sostenibilità Ambientale (IOM UN Centre of Exellence for Enviromental Sustainability).
9. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a mettere a disposizione del Centro di cui al comma 8 idonei spazi in uso gratuito.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
11. Al fine di realizzare interventi di rafforzamento nelle società partecipate strategiche indirette di Interporto di Trieste SpA e Finest SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale di Friulia SpA, nel limite massimo di 7 milioni di euro, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
12. Le operazioni di cui al comma 11 possono essere disposte, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con gli Assessori competenti per materia, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di intervento che evidenzi le iniziative che la società intende attuare e le relative risorse necessarie.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
14. È istituita l'onorificenza regionale denominata "Onorificenza regionale al merito civile e valore sociale", volta a premiare cittadini, associazioni ed enti e dare pubblico rilievo all'impegno, all'operosità, alla creatività e all'ingegno di soggetti che abbiano contribuito significativamente allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità regionale. Una sezione speciale dell'Onorificenza è espressamente dedicata al "Valore Civile e Sociale", volta a premiare cittadini autori di atti di coraggio, eccezionale altruismo o salvataggio a tutela dei diritti altrui e della sicurezza comune sul territorio regionale.
15. L'Onorificenza può essere conferita a cittadini italiani o stranieri nati sul territorio regionale o che comunque abbiano operato a beneficio della comunità regionale. Il riconoscimento può essere assegnato anche ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche o private e imprese aventi sede o operanti nel territorio della Regione. L'Onorificenza può essere conferita anche alla memoria.
16. L'Onorificenza ordinaria è assegnata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute. Ciascun Consigliere regionale può presentare motivata segnalazione per i candidati secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 17.
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, approva il regolamento volto a definire i criteri e le modalità di assegnazione.
18. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
19.
Al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), le parole <<La disposizione prevista al comma 1 non si applica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), non si applicano>>.

20. All'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole: <<dell'80 per cento>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Per tutte le società controllate dalla Regione, la misura del trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo per l'intero organo amministrativo, fermo il limite massimo individuale previsto dalla normativa nazionale, può essere incrementata fino ad un massimo del 30 per cento a fronte di dimostrate vicende modificative sopravvenute di oggetto sociale o di governance o di struttura da tradursi in un effettivo ampliamento sostanziale dell'attività societaria o comunque in una maggiore complessità della società.>>.

21. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole <<1.737.900 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.887.900 euro>>;

b)
al comma 11 le parole <<1.657.900 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.657.900 euro>>;

c)
al comma 12 le parole <<80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<230.000 euro>>;

d)
alla lettera a) del comma 15 le parole <<1.550.800 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.350.800 euro>>;

e)
alla lettera b) del comma 15 le parole <<30.600 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<80.600 euro>>;

f)
alla lettera c) del comma 15 le parole <<76.500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<226.500 euro>>.

22. Per le finalità di cui ai commi 10, 11, 12 e 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificati dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 3.450.000 euro, suddivisa in 1.150.000 euro per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2028, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 23.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella P.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge che non risultino corredate dalla relativa espressa disposizione finanziaria, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
 (Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011)
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato Q.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.