LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 marzo 2026, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2026
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
130.01 - Comuni e Province

Capo I
 Disposizioni per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025
Art. 1
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)
1. Per l'anno 2026 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329, assegnando risorse in via straordinaria secondo gli importi indicati nella tabella A.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio.
Art. 2
 (Esclusione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015)
1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applica ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 relativamente alle istanze da presentarsi nell'anno 2026.
Art. 3
 (Sostenibilità della spesa di personale per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2025 e individuati dal decreto della Protezione civile 16 dicembre 2025, n. 1329 possono indicare nel modello a rendiconto relativo agli anni 2025 e 2026 presentato ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 5, della medesima legge regionale 18/2015 la spesa di personale al netto degli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale impiegato per le esigenze conseguenti all'evento calamitoso.
Capo II
 Disposizioni in materia di elezioni
Art. 4
 (Disposizioni in materia di elezioni comunali 2026)
1. Le operazioni di votazione per le elezioni comunali dell'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione effettua lo scrutinio.
Art. 5
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 19/2013)
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2013 è aggiunta la seguente:
<<e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 19/2013)
1.
Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti di sezione sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione, anche mediante posta elettronica certificata.>>.

Art. 7
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2013)
1.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2013 è sostituita dalla seguente:
<<g) il contrassegno della lista su supporto digitale o in tre esemplari in forma cartacea.>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 76 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 19/2013 le parole: <<sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune>> sono soppresse.

Art. 9
 (Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 106 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;

b)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>.

Art. 11
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28/2007)
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è aggiunta la seguente:
<<e bis) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.>>.

Art. 12
 (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 28/2007)
1. All'articolo 86 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola <<divulgazione>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicazione>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.>>;

c)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.>>.

Capo III
 Disposizioni in materia di polizia locale
Art. 13
 (Finanziamento domande presentate alle Camere di Commercio nell'anno 2025)
1. Le risorse da assegnare per l'annualità 2026 alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia, per impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali, ai sensi dell'articolo 9, commi da 96 a 99, della regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono utilizzate, in via prioritaria, per il finanziamento delle domande già presentate alle Camere di Commercio della Regione nell'anno 2025 e non finanziate per esaurimento delle risorse alle stesse già concesse ed erogate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi da 118 a 121, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
Art. 14
 (Contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Comitato organizzatore del 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.
3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.
4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
Art. 15
 (Contributo straordinario all'Associazione Alpini per il 50° anniversario del terremoto del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026, in occasione del 50° anniversario del terremoto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative per la realizzazione del raduno di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.
3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.
4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
Capo IV
 Disposizioni in materia di funzione pubblica
Art. 16
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18/2016)
1. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) procedure selettive conformi ai principi dell'articolo 26, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, volte all'accertamento della professionalità posseduta, nei casi in cui è richiesto un requisito, anche di tipo formativo, professionale o di carriera, ulteriore rispetto alla scuola dell'obbligo, o avviamento dalle liste di collocamento solamente per le figure lavorative per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.>>;

b)
alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: <<Al fine di garantire almeno una progressione fra le categorie, le amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 15 possono prescindere dalla riserva.>>.

Art. 17
 (Attuazione articolo 11, comma 18, della legge regionale 7/2024)
1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 11, comma 18, della legge regionale 7/2024 determina un onere annuo di 350.000 euro, a partire dall'anno 2026, comprensivo delle tutele economiche previste dalla medesima disposizione.
Art. 18
 (Valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa)
1. Al buono pasto, anche elettronico, che gli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riconoscono ai propri dipendenti, quale modalità sostitutiva di erogazione del servizio di mensa, è attribuito un valore nominale di 10 euro.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica, per tutto il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo regionale di lavoro, del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativo alla tornata contrattuale 2022-2024.
3. L'attribuzione del buono pasto avviene, nel rispetto di quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro, secondo criteri e modalità definiti da ciascuna amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU.
4.
Con effetto dalla medesima data indicata al comma 2 sono abrogati i commi 20, 22, 23 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 19
 (Modifica alla legge regionale 18/1996)
1.
Dopo l'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:
<<Art. 47.1
 (Consigliere diplomatico)
1. Il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un consigliere diplomatico con compiti di diretta collaborazione, il quale lo assiste nell'ambito delle attività di competenza del Presidente medesimo in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a un dirigente della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
3. L'incarico di consigliere diplomatico è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha avanzato la proposta.>>.

Capo V
 Altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 20
 (Modifica alla tabella M allegata alla legge regionale 12/2025)
1.
L'intervento n. 80 della tabella M riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), e allegata alla medesima legge, avente ad oggetto: <<Riqualificazione del Centro sociale di Intissans>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione in lotti funzionali del Centro sociale di Intissans, del municipio e relativa pertinenza esterna>>.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Verzegnis il finanziamento già concesso per l'importo di 800.000 euro, per la riqualificazione del Centro sociale di Intissans, del municipio e della relativa pertinenza esterna.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Verzegnis inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
Art. 21
 (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 18/2015)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<4 bis. A decorrere dall'anno 2026 i Comuni fino a 10.000 abitanti calcolano la spesa di personale al netto della spesa per il segretario comunale.>>.

Capo VI
 Disposizione in materia di Enti di decentramento regionale
Art. 22
 (Modifica all'articolo 146 della legge regionale 7/2025)
1.
Al comma 1 dell'articolo 146 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), le parole <<31 luglio 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2026>>.

Capo VII
 Disposizione in materia di protezione civile
Art. 23
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 56 octies dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<del 1976>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale>>.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di sport
Art. 24
 (Modifica alla legge regionale 19/2025)
1. Al comma 166 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), dopo la parola <<Associazioni>> sono inserire le seguenti: <<e società>>.
Capo IX
 Disposizioni finali
Art. 25
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.490.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 118 a 121, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Per le finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all'articolo 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18 è autorizzata, per il personale regionale, l'ulteriore spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2026, 1.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.200.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Per le finalità di cui all'articolo 47.1 della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
12. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 56 octies, della legge regionale 16/2023, come modificato dall'articolo 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 166, della legge regionale 19/2025, come modificato dall'articolo 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
14. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
15. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 16.
16. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 26
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.