Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa europea e nazionale, disciplina i contenuti dei percorsi formativi riguardanti l'esercizio delle attività della subacquea (norma UNI 11366/2010), negli ambiti definiti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regolamenta né limita l'accesso o l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
Art. 2
1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.
3. Rimane ferma l'applicazione delle norme nazionali ed europee in materia di professioni, di attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 114, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 2 abrogato da art. 114, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 7/2025
4Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 7/2025
Art. 3
(Competenze e percorsi formativi)
1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze).
1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 114, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 1 bis aggiunto da art. 114, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 7/2025
4Comma 2 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
5Comma 3 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
6Comma 4 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
7Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
8Comma 6 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
9Comma 7 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
10Comma 8 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
Art. 4
(Attività formative sul territorio regionale)
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati ai sensi degli
articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2.
Gli interventi di cui al comma 1 devono essere:
a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dall'International Diving Schools Association (IDSA);
3. Rimane salva la facoltà per gli Enti di formazione accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 4 abrogato da art. 114, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 7/2025
Art. 5
(Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro)
1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025
Art. 6
(Disposizioni attuative e finali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 2 sostituito da art. 114, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 7/2025
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.