LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 marzo 2025, n. 4

Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell’ambito della subacquea lavorativa.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2025 al 04/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa europea e nazionale, disciplina i contenuti dei percorsi formativi riguardanti l'esercizio delle attività della subacquea industriale (norma UNI 11366/2010), come definite dall'articolo 2 della presente legge.
2. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regolamenta né limita l'accesso o l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore e offshore o interne.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.
3. Rimane ferma l'applicazione delle norme nazionali ed europee in materia di professioni, di attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi in aree sottomarine soggette ai poteri dello Stato, si applicano le norme di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).
Art. 3
 (Titoli e percorsi formativi)
1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano nelle classificazioni correlate alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali):
a) OTS I Livello
- Rif. ITA: ADA.11.02.21 e ADA 11.02.22, pari al livello EQF 3
- Rif. INT: Diver
b) OTS II Livello
- Rif. ITA: ADA.11.02.22 e ADA 11.02.21, pari al livello EQF 4
- Rif. INT: Top Up Diver
c) OTS III Livello
- Rif ITA: ADA.11.02.23, pari al livello EQF 4
- Rif. INT: Closed Bell Diver
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), OTS I Livello (Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino a una profondità massima di 50 metri.
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), OTS II Livello (Top up Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di 50 metri.
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), OTS III Livello (Closed Bell Diver), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai 50 metri.
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti a essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso, prima del conseguimento finale del titolo formativo.
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di:
a) una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo;
b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata;
c) in alternativa al punto b), presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 minuti.
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate. L'impianto deve essere certificato o in classe.
Art. 4
 (Attività formative sul territorio regionale)
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi ai sensi degli articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere:
a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dall'International Diving Schools Association (IDSA);
b) condotti nel rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e alla norma UNI 11366/2010.
3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.
4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Art. 5
 (Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro)
1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea industriale, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge sono equiparati alla qualifica n. 6216 nell'ambito del quadro europeo delle qualificazioni (EQF), in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88", qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers", e consentono l'iscrizione al Registro dei sommozzatori custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.
Art. 6
 (Disposizioni attuative e finali)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 4, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al "Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.