LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 marzo 2025, n. 4

Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell’ambito della subacquea lavorativa.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa europea e nazionale, disciplina i contenuti dei percorsi formativi riguardanti l'esercizio delle attività della subacquea (norma UNI 11366/2010), negli ambiti definiti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regolamenta né limita l'accesso o l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
Art. 2
 (Ambiti di applicazione)
1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Rimane ferma l'applicazione delle norme nazionali ed europee in materia di professioni, di attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 114, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 2 abrogato da art. 114, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 7/2025
4Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 7/2025
Art. 3
 (Competenze e percorsi formativi)
1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze).
1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4.  
( ABROGATO )
(6)
5.  
( ABROGATO )
(7)
6.  
( ABROGATO )
(8)
7.  
( ABROGATO )
(9)
8.  
( ABROGATO )
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 114, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 1 bis aggiunto da art. 114, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 7/2025
4Comma 2 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
5Comma 3 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
6Comma 4 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
7Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
8Comma 6 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
9Comma 7 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
10Comma 8 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 7/2025
Art. 4
 (Attività formative sul territorio regionale)
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati ai sensi degli articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere:
a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dall'International Diving Schools Association (IDSA);
b) condotti nel rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e alla norma UNI 11366/2010.
3. Rimane salva la facoltà per gli Enti di formazione accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 114, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 7/2025
2Parole sostituite al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 7/2025
3Comma 4 abrogato da art. 114, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 7/2025
Art. 5
 (Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro)
1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025
Art. 6
 (Disposizioni attuative e finali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 114, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 7/2025
2Comma 2 sostituito da art. 114, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 7/2025
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.