LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2025, n. 10

Misure per la competitività delle imprese attraverso l’ottenimento e il mantenimento di certificazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Finalità)
1. Nell'ambito delle misure per la competitività delle micro, piccole e medie imprese regionali, di seguito PMI, volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Regione con la presente legge sostiene iniziative per l'ottenimento o il mantenimento da parte delle PMI di certificazioni dei sistemi di organizzazione e di gestione, di certificazioni di sicurezza, di certificazioni di prodotti o servizi o processi produttivi, di certificazioni di figure professionali utilizzate all'interno dell'impresa, di certificazioni sulla sostenibilità sociale e ambientale, nonché di diagnosi energetiche, anche ai fini della promozione della responsabilità sociale, della sicurezza sul lavoro, della parità di genere, dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica.
Art. 2
 (Definizioni di PMI)
1. Ai fini della presente legge, le definizioni di PMI sono individuate dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
Art. 3
 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, con procedura a sportello, alle PMI che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al registro delle imprese;
b) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;
c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
d)   ( ABROGATA )
(1)
1 bis. Le imprese beneficiarie devono essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali all'atto della concessione del contributo.
2. Ulteriori requisiti potranno essere individuati dalla Regione nel bando annuale, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 36, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 36, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 4
 (Interventi e spese ammissibili a contributo)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi, per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali.
2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda riferita a spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la domanda stessa e riferita alternativamente:
a) a una sola certificazione;
b) a una certificazione integrata o combinata considerata come un'unica certificazione;
c) a un'attestazione o a un accreditamento;
d) a un rinnovo o adeguamento delle certificazioni, attestazioni o accreditamenti già esistenti;
e) a una diagnosi energetica.
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo stesso.
5. La domanda di cui al comma 2 è presentata unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.
6. Per le imprese già in possesso delle certificazioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può stabilire nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a PMI, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 36, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 36, lettera d), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Comma 5 sostituito da art. 2, comma 36, lettera e), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 5
 (Spese inammissibili a contributo)
1. Sono considerate spese inammissibili a contributo quelle riconducibili ai normali costi di funzionamento dell'impresa e quelle di consulenza per la predisposizione e la presentazione telematica della domanda.
Art. 6
 (Misura del contributo)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile fino all’importo massimo di seguito indicato:
a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;
b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;
c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;
d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.
(1)
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda, è inoltre riconosciuta una premialità di 250 euro, comunque nei limiti del massimale "de minimis" disponibile al momento della concessione.
3. Per le microimprese l'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è maggiorato del 10 per cento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 36, lettera f), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 7
 (Cumulo)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Ai commi 68 e 69 del presente articolo le parole << articolo 10 bis >> sono state sostituite dalle seguenti: << articolo 1o.1>>.
Ai commi 68 e 69 del presente articolo le parole << articolo 10 bis >> sono state sostituite dalle seguenti: << articolo 10.1>>.
Art. 8
 (Normativa europea di riferimento)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Art. 9
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di 637.500 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo, per l'anno 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.