Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
3. Ai sensi dell'
articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture competenti dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 12.448.964,06 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2025 a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A3 di cui al comma 4.
Art. 2
(Attività produttive)
1.
Alla fine della
lettera a) del comma 2 dell'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono aggiunte le seguenti parole: <<
è altresì consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra per il potenziamento di impianti preesistenti alle seguenti condizioni:
1) nella sede o unità locale in cui è localizzato l'intervento, l'impresa ha già saturato le coperture degli immobili con precedenti interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile;
2) il programma di investimento si sviluppa all'interno del comprensorio produttivo, in aree catastalmente riferibili alla sede o unità locale dell'impresa e urbanisticamente compatibili con la stessa;
3) il potenziamento è commisurato al fabbisogno energetico dell'impresa;>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 77 bis, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), nei limiti di cui al comma 5, per la realizzazione di un'infrastruttura locale nell'ambito del compendio denominato "ex Autoporto di Coccau" situato in Comune di Tarvisio.
4. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 3, il COSILT presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte del COSILT di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
8. In vista dell'attuazione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per finanziare uno studio di fattibilità riguardante la ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche non agroalimentari, che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio regionale.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata dal CATA al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive e turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI (Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
11.
Dopo il
capo VI del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Capo VI bis
Contributi per sostenere l'artigianato tipico
Art. 54 bis
(Contributi per l'artigianato tipico)
1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi in conto capitale nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.>>.
14. Per le finalità di cui all'
articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Per le finalità di cui alla
lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, come inserita dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
16. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile e fino ad un massimo di 10.000 euro, a favore delle micro e piccole imprese e dei liberi professionisti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, per l'introduzione nei processi aziendali di tecnologie e dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, nonché per interventi di formazione del personale sull'utilizzo della stessa.
17. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 16 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
18. I contributi di cui al comma 16 sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 38.
20. Al fine di promuovere l'attività sinergica delle associazioni Pro loco, mediante la realizzazione di un'immagine coordinata, simbolo di appartenenza, identità e orgoglio territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per la realizzazione di abbigliamento distintivo che evidenzi il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia".
21. La domanda di contributo deve essere inviata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il materiale oggetto di contributo deve essere realizzato in coordinamento con PromoTurismoFVG.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 78.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
23. Al fine di promuovere e valorizzare, anche in un'ottica di sviluppo turistico, la pesca sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a sostegno delle spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione dei relativi impianti a favore delle imprese che svolgono attività di pesca sportiva in acque interne e aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
25. Per l'ottenimento del contributo, le imprese di cui al comma 23 presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
29. Al fine di promuovere il turismo destagionalizzato e il cicloturismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna del Friuli Venezia Giulia per la definizione dei tracciati intercomunali di percorsi anulari cicloescursionistici, con relativa cartellonistica e segnaletica direzionale e tracciamento mediante georeferenziazione, utilizzando sentieri montani e/o collinari già esistenti o predisponendo nuovi percorsi anulari che interessano i territori dei Poli turistici montani di cui all'allegato A della
legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al
decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'
articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)).
30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 30.000 euro, con procedimento contributivo a sportello ai sensi dell'
articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per l'organizzazione del percorso "Go to Pordenone&friends" di valorizzazione del territorio regionale attraverso la promozione e la realizzazione degli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della Cultura 2027", come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.
33. Ai fini del trasferimento di cui al comma 32, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo domanda, corredata da una relazione illustrativa delle attività da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 9.650.0000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
36.
Alla legge regionale 14 luglio 2025, n. 10 (Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;
b)
dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le imprese beneficiarie devono essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali all'atto della concessione del contributo.>>;
c)
il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda riferita a spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la domanda stessa e riferita alternativamente:a) a una sola certificazione;
b) a una certificazione integrata o combinata considerata come un'unica certificazione;
c) a un'attestazione o a un accreditamento;
d) a un rinnovo o adeguamento delle certificazioni, attestazioni o accreditamenti già esistenti;
e) a una diagnosi energetica.>>;
d)
il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;
e)
il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<5. La domanda di cui al comma 2 è presentata unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.>>;
f)
l'alinea del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile fino all'importo massimo di seguito indicato:>>.
37. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 10/2025, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 36 è destinata la spesa di 690.000 euro, per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.
38. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
sul territorio regionale,>> sono inserite le seguenti: <<
nonché al Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente (CeFAP),>>;
b)
le parole <<
a istituto>> sono sostituite dalle seguenti: <<
a beneficiario>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Al fine di compensare le condizioni di svantaggio localizzativo delle famiglie che, in territorio montano, non sono raggiunte dalla distribuzione del gas naturale, anche nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionale in essere con ENI SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di sostenere i consumi degli utenti di gas di petrolio liquefatti (GPL) e di aria propanata riferiti all'anno 2025.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in misura pari al contributo riconosciuto per le spese 2025, per i consumi riferiti all'anno 2024 e finanziati ai sensi dell'
articolo 3, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2025 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
6. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del comune interessato.
7. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
8.
Al comma 95 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<
per i primi due esercizi finanziari,>> sono soppresse;
b)
la lettera b) è abrogata;
c)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna che si concretizzano alla fine dell'esercizio finanziario dell'annualità 2026 sono restituite all'Amministrazione regionale.>>.
9. Per le finalità di cui al
comma 92 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 95 del medesimo articolo 3, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Al fine di proseguire nell'attività di promozione e valorizzazione dei Presidi Slow Food Pitina e Pestith, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel 2026 per realizzare, nelle relative aree di produzione, due distinte manifestazioni ciascuna diretta alla promozione di uno dei due prodotti.
12. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro il 31 marzo 2026 dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia, corredata della relazione contenente la descrizione delle attività programmate per l'organizzazione di entrambe le manifestazioni, del preventivo delle spese previste e del cronoprogramma degli eventi.
14. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 11 può essere erogato in via anticipata, in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura non superiore all'85 per cento, senza presentazione di garanzie.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
16.
All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 43 è abrogata;
b)
alla lettera c) del comma 43 le parole <<
sulle coperture dei fabbricati e dei>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sui fabbricati e sui>>;
c)
il comma 44 è abrogato.
17. Per le finalità di cui al
comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 43 del medesimo articolo 3, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
18. Al fine di valorizzare e sostenere la filiera produttiva del "Montasio" DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio un contributo straordinario di 450.000 euro per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.
19. Il contributo di cui al comma 18 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento all'articolo 24 inerente agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative al personale del Consorzio.
20. La domanda di contributo di cui al comma 18 è presentata, entro il 31 marzo 2026 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti con relativo cronoprogramma e del preventivo dettagliato delle spese.
21. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla domanda nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
22. Qualora richiesto nella domanda di cui al comma 20, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il saldo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 315.0000 euro per l'anno 2026 e 135.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
24. Al fine di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro per le spese necessarie all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni anche tecnologiche della sede.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata, entro il 30 giugno 2026, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi programmati e di un preventivo dettagliato delle spese.
26. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla domanda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità per la rendicontazione. Il contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
28.
All'articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
<<c bis) redazione di PRFA di cui all'articolo 12 e direzione dei lavori di esecuzione degli interventi contenuti nei PRFA;>>;
b)
dopo la lettera a) del comma 5 è inserita la seguente:
<<a bis) proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati per gli interventi di cui al comma 4, lettera c bis);>>;
c)
al comma 14 le parole <<
sono definiti le modalità, i criteri e le>> sono sostituite dalle seguenti: <<
approvati dalla Giunta regionale sono definiti le procedure, le modalità, nonché eventuali criteri, requisiti differenziati e>>;
d)
dopo il comma 14 bis è aggiunto il seguente:
<<14 ter. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica l'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), ferma restando la valutazione della congruità della spesa.>>.
29. Per le finalità di cui alla
lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, e tenuto conto di quanto disposto dalla lettera a bis) del comma 5 del medesimo articolo 41 ter, come inserite dalle lettere a) e b) del comma 28, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
30. Al fine di favorire la creazione di servizi per l'approvvigionamento di beni essenziali nelle zone in condizioni di maggior svantaggio socio-economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a concedere contributi straordinari ai Comuni montani per la realizzazione di spazi in cui è garantita la possibilità di reperire tali prodotti ventiquattr'ore su ventiquattro (H24).
31.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 30 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nelle zone C di svantaggio socio-economico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, dei comuni con meno di 1.000 abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
b) gli interventi devono essere realizzati in immobili di proprietà comunale;
c) gli interventi possono prevedere la sola realizzazione di un'area attrezzata per l'acquisto H24 di almeno 20 metri quadri oppure la realizzazione di un'area di vendita in cui sono compresi anche spazi dedicati all'acquisto H24, la cui metratura, comunque, non è inferiore a 20 metri quadri o non è inferiore ad 1/3 dello spazio complessivamente destinato alla vendita;
d) in caso di realizzazione della sola area per l'acquisto H24, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 30.000 euro e il contributo massimo non può essere superiore a 100.000 euro;
e) in caso di realizzazione di un'area di vendita in cui sono compresi anche spazi dedicati all'acquisto H24, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 100.000 euro e il contributo massimo non può essere superiore a 350.000 euro;
f) il contributo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile;
g) i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000; l'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione;
h) ciascun comune può presentare un'unica domanda di contributo, salva la possibilità di rinunciare a quella già presentata;
i) il contributo è erogato in via anticipata fino al 70 per cento dell'importo concesso;
l) fatta salva l'applicazione del vincolo di destinazione di cui all'
articolo 32 della legge regionale 7/2000, il comune beneficiario assume l'obbligo di garantire il funzionamento dell'area per l'acquisto H24 per almeno tre anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione; qualora il comune non dimostri di essersi ripetutamente attivato per garantire il funzionamento dell'area H24, il contributo è revocato in proporzione al periodo di mancato funzionamento.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale e normativo dell'opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
35. Il contributo di cui al comma 33 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per il completamento del capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di Latisana.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
39. Il contributo di cui al comma 37 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
41.
Alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di valorizzare i prati con pendenza media superiore al 10 per cento, in deroga al comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di prati stabili, su domanda del proprietario e previa verifica della rispondenza alle tipologie di formazioni erbacee di cui all'articolo 2, dispone l'inclusione di tali superfici nell'inventario di cui all'articolo 6.>>;
2)
la lettera a) del comma 2 è abrogata;
b)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
(Prati rustici)
1. Al fine di riequilibrare la produzione di fieno naturale con l'allevamento bovino secondo i principi dell'economia circolare, la struttura regionale competente in materia di prati stabili su richiesta dei conduttori che svolgono attività zootecnica bovina può autorizzare la concimazione organica dei prati di tipo B1 di cui all'Allegato A esterni ai siti Natura 2000 con reflui zootecnici di origine bovina, incluso il letame, nei limiti della normativa di settore vigente, previa autorizzazione del proprietario.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione o nel corso del relativo procedimento, è emesso un verbale di accertamento per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), nonché le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda, è stata disposta e non completata la riduzione in pristino di cui all'articolo 11, comma 3.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, previo versamento di un importo che può essere destinato alla realizzazione, in via compensativa, di nuove superfici di prati stabili naturali a cura della struttura regionale competente. L'importo è stabilito in 2.000 euro ad ettaro; l'importo è pari a 3.000 euro qualora, anche nel corso del procedimento di cui al presente comma, sia elevato verbale di accertamento della sanzione riferita alla violazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a). Il versamento dell'importo esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.
4. Le superfici di cui al comma 1 costituiscono la categoria dei prati rustici, che sono iscritti in un apposito elenco e sono soggetti alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, ridotte della metà.
5. È sempre ammesso, su richiesta del proprietario, il reinserimento delle superfici di cui al comma 3 nell'inventario dei prati stabili previa riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Direttore del competente Servizio.
6. La struttura competente in materia di prati stabili può autorizzare la riduzione delle superfici di cui al comma 1, prevedendo l'obbligo di realizzare interventi compensativi almeno di uguale superficie.>>;
c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
(Disposizioni in materia di contributi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi forfettari annui ai proprietari o conduttori di prati stabili naturali di cui all'articolo 6 che ne garantiscono la conservazione mediante l'esecuzione di uno o più sfalci annuali con asporto della biomassa e il controllo delle infestanti perenni oppure, in alternativa, mediante l'attività di pascolo.
2. Il contributo è stabilito in:a) 400 euro per ettaro o frazioni inferiori all'ettaro per i prati stabili inseriti nell'inventario e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2;
b) 300 euro per ettaro o frazioni inferiori all'ettaro per le formazioni erbacee inserite nella banca dati.
3. Sono esclusi dai contributi:b) i prati stabili la cui conservazione è comunque garantita in ragione della particolare destinazione d'uso della superficie in cui sono inseriti come, a titolo esemplificativo, aree militari recintate o aeroporti.
4. I richiedenti presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno corredata di una dichiarazione di impegno alla gestione del prato secondo quanto previsto dal comma 1.
5. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina unionale in materia di aiuti "de minimis" e non sono cumulabili con altre sovvenzioni riferite alle medesime attività.
6. In caso di risorse insufficienti, le domande dei contributi per i prati stabili inseriti nell'inventario hanno la priorità sulle domande per le formazioni erbacee inserite nella banca dati e, in ogni caso, si osserva l'ordine cronologico di presentazione.
7. I contributi sono concessi entro il 31 luglio. La domanda di liquidazione è presentata entro il 30 settembre e i contributi sono liquidati entro il 30 novembre.
8. Il modello della domanda di contributo e della domanda di liquidazione sono adottati con decreto del Direttore del Servizio regionale competente.>>.
42. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 5 bis della legge regionale 9/2005, come inserito dalla lettera b), del comma 41, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
43. Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dalla lettera c) del comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
44. Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 5.000 euro per impresa, secondo le condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2014, serie n. L 190. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti.
46. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta, compreso il cordame necessario all'allestimento delle reti. Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di cogolli, bertovelli e nasse.
47. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata dall'1 al 28 febbraio 2026. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata del preventivo dettagliato di spesa.
48. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate alla conclusione dell'esercizio finanziario. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
49. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
50. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di sostanze chimiche attraverso la promozione dell'impiego di sistemi di sanificazione naturale con ozono nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole contributi per l'acquisto o la realizzazione di impianti, di macchinari o di attrezzature di generazione di ozono per la difesa fitosanitaria delle colture, per la sanificazione delle acque irrigue, nonché per la disinfezione di superfici e ambienti di lavorazione.
51.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 50 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
b) possono beneficiare dei contributi le imprese agricole singole o associate, con unità operativa in regione, attive nel settore vitivinicolo, orticolo o frutticolo, iscritte nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani;
c) il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro e la spesa massima ammissibile è pari a 100.000 euro.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
53.
All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera f) dopo la parola <<
rinnovabili>> sono aggiunte le seguenti: <<
e la valorizzazione dei crediti di carbonio>>;
2)
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<<g bis) la valorizzazione dell'offerta agrituristica regionale.>>;
b)
alla lettera b) del comma 3 le parole: <<
nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato,>> sono soppresse;
c)
al comma 4 le parole <<
con decreto del Direttore competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con deliberazione della Giunta regionale>>.
54. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2024, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, come modificato dalla lettera a) del comma 53, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
55. Al fine di favorire le attività svolte dai Distretti del Cibo riconosciuti ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), le cui imprese aderenti hanno tutte sede legale o operativa nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario triennale a sostegno delle spese necessarie per l'avvio delle attività dei Distretti medesimi.
57. La domanda è presentata entro sei mesi dal riconoscimento regionale, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa delle attività e delle iniziative previste e del preventivo delle spese. Sono considerate ammissibili le spese, sostenute successivamente al riconoscimento, relative a collaboratori, consulenti, personale dipendente impiegato esclusivamente nell'attività del Distretto, forme di collaborazione con soggetti pubblici, affitti e noleggi, promozione e pubblicità. Le spese generali sono riconosciute in misura forfettaria nel limite del 10 per cento della spesa ammessa.
58. Il contributo è concesso secondo la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dalla domanda. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione: con riferimento alla quota forfettaria del contributo, possono essere stabilite modalità semplificate in deroga a quanto previsto dall'
articolo 41 della legge regionale 7/2000.
59. Su richiesta del beneficiario il contributo può essere erogato in via anticipata in misura pari al 70 per cento dell'importo complessivamente concesso, nel rispetto di quanto previsto all'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il saldo del contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 88.
61.
All'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dell'articolo le parole <<
Misure urgenti>> sono sostituite dalla seguente: <<
Aiuti>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi aiuti, anche forfettari a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall'agente patogeno.>>;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I criteri e le modalità per la concessione degli aiuti ai beneficiari di cui al comma 1 sono stabiliti con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. Il bando stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti ai comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'
articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.>>.
62. Per le finalità di cui all'
articolo 1 bis.1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 61, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
63. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale per i quali è stata presentata domanda di contributo nell'anno 2025, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2026, a finanziare la relativa graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'
articolo 41 ter, comma 4, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge)).
65. Per le finalità di cui alla
lettera d) del comma 4 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, in considerazione di quanto disposto dal comma 63, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
66. Al fine di prevenire i danni arrecati dalla specie di interesse comunitario Lupo (Canis lupus) nei confronti dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a concedere contributi straordinari alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto di sistemi di prevenzione e protezione da mettere a disposizione dei soci.
67.
I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 66 sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi sono concessi con la procedura a graduatoria di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), individuando in particolare, quali parametri di selezione, la collocazione territoriale della riserva in zone a rischio di predazione e la tipologia di caccia praticata nella riserva;
b) i contributi sono concessi, senza la necessità di presentare preventivi di spesa, secondo gli importi standard individuati nel bando per ciascun sistema di prevenzione e protezione;
c) ogni riserva può presentare un'unica domanda per un numero massimo di sistemi di prevenzione e protezione stabilito nel bando in rapporto percentuale al numero dei soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta;
d) con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa, fermo restando l'obbligo di presentare idonea documentazione che giustifichi, per ciascun sistema di prevenzione e protezione, l'intero importo concesso.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario per il rifacimento dell'opera di presa dell'impianto ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) con sede a Maniago.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
71. Il contributo di cui al comma 69 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro dodici mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
72. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
73. Al fine di valorizzare l'attività delle imprese agricole finalizzata a creare occasioni di apprendimento e inclusione a favore delle persone fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende che intendono realizzare strutture quali aule polifunzionali e laboratori utili alla costituzione, all'avviamento o allo sviluppo di fattorie didattiche e sociali.
74. I beneficiari dei contributi di cui al comma 73 sono imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente e, fatto salvo quanto previsto dal comma 77, nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e che hanno in essere convenzioni con le Aziende sanitarie della regione per attività finalizzate all'inclusione sociale di persone svantaggiate o con disabilità attraverso l'orientamento o la formazione.
75. I contributi di cui al comma 73 sono concessi in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L del 15 dicembre 2023. Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione o l'adeguamento delle strutture, anche attraverso l'acquisto di prefabbricati, la realizzazione o l'adeguamento degli impianti, nonché l'acquisto di arredi e attrezzature anche tecnologiche. L'imposta sul valore aggiungo (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile. Non sono ammissibili le spese per le consulenze, i lavori in economia e l'acquisto di beni non durevoli o usati.
76.
Le domande di contributo sono presentate, sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito della Regione, dall'1 febbraio al 30 marzo 2026 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Le domande sono corredate della convenzione in essere con l'Azienda sanitaria di cui al comma 74, della relazione descrittiva degli interventi, dei preventivi di spesa intestati al richiedente, della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa alla concessione degli aiuti "de minimis". In caso di realizzazione o adeguamento delle strutture o degli impianti, vanno altresì allegati:
a) il progetto redatto da un tecnico abilitato, costituito da elaborati grafici e dalla relazione tecnica descrittiva delle opere con l'ubicazione catastale;
b) il computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici alla data di presentazione della domanda;
c) qualora il richiedente non sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sugli immobili oggetto della richiesta di contributo, copia del contratto di locazione o di affitto, la attestazione della relativa registrazione e l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento qualora non consentito dal contratto medesimo.
77. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria di ciascuna domanda è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e si conclude entro sessanta giorni. In caso di assenza di risorse, la domanda viene archiviata alla conclusione dell'esercizio finanziario. Previa richiesta, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura massima del 50 per cento, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Nel caso in cui il richiedente non è ancora iscritto nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA, l'erogazione del saldo è subordinata all'avvenuta iscrizione. Con il decreto di concessione sono determinati le modalità e i termini di rendicontazione. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura complessiva massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
78. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
79. Al fine di garantire la continuità del sostegno dei programmi annuali delle attività delle associazioni ornitologiche, in via straordinaria, le domande per i contributi di cui all'
articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), presentate oltre il termine, possono essere riproposte entro il 31 marzo 2026.
80. Le domande di cui al comma 79 sono corredate della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c), del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2003, n. 0159/Pres. (Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale), e del rendiconto delle spese sostenute dopo l'1 marzo 2025 in applicazione di quanto previsto dal regolamento medesimo. Il contributo è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla domanda sulla base dei criteri e dei massimali previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, commi da 1 a 3, del regolamento.
81. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
82. Al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti senza fini di lucro con sede operativa in regione, un contributo, anche a titolo di rimborso, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno settimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.
83. I contributi di cui al comma 82 sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 100.000 euro per ciascuna sede di svolgimento dell'attività e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023. Si intendono per spese ammissibili i costi, sostenuti dal richiedente il contributo, a decorrere dall'1 gennaio 2025, per l'affitto di locali, per le relative utenze e per la promozione dell'attività di vendita diretta.
84.
Le domande di contributo sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto senza fini di lucro, possono essere presentate dal 1 al 31 marzo 2026, corredate:
a) dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto richiedente;
b) della relazione descrittiva delle attività svolte nel 2025 e di quelle programmate per il 2026 nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 82;
c) del prospetto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2025 e del preventivo di spesa per ciascuna voce di costo delle attività programmate per l'anno 2026;
d) di adeguata documentazione comprovante che l'attività svolta nell'anno 2025 è stata organizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 82 per almeno dodici mesi antecedenti la domanda.
85. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate alla conclusione dell'esercizio finanziario. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta dal beneficiario. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
86. I contributi, su richiesta del beneficiario, possono essere erogati in via anticipata, per l'attività da svolgere nel 2026, nella misura del 30 per cento senza la presentazione di garanzie.
87. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 88.
88. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<2 ter. Il Servizio regionale competente approva l'elenco degli interventi di cui al comma 1 ammessi a finanziamento che conserva validità per i successivi tre anni dalla sua approvazione. Qualora siano rese disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente è autorizzato a scorrere l'elenco degli interventi non finanziati.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 11 della legge regionale 11/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) provvedere allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica rinnovabile (CER) regionale, nonché ad assicurare il supporto alla progettazione e gestione delle configurazioni afferenti alla medesima CER regionale;>>;
b)
dopo la lettera h), come sostituita dalla lettera a), è inserita la seguente:
<<h bis) curare l'istituzione e il funzionamento di uno sportello unico a servizio del territorio finalizzato a offrire consulenza a enti pubblici e privati interessati alla costituzione di CER e provvedere all'istituzione e alla tenuta di un registro ufficiale finalizzato al monitoraggio dei dati relativi alle CER presenti sul territorio regionale;>>.
4. Per le finalità di cui al
comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2022, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge regionale come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5.
All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 12 le parole <<
2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
3.000 euro>>;
b)
alla lettera b) del comma 12 le parole <<
1.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
2.000 euro>>.
6. Per le finalità di cui
comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4 come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 490.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
7.
Dopo il
comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono inseriti i seguenti:
<<21 bis. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI (CONI FVG) è delegato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 19 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventi FVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.
21 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al CONI FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate sono determinati i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi. Con le direttive sono stabiliti i criteri per la quantificazione e il trasferimento delle risorse al CONI FVG e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Al CONI FVG è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
21 quater. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.>>.
8. Per le finalità di cui al
comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 21 bis del medesimo articolo come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 750.000 euro per l'anno 2027 e di 1.250.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
9. Per le finalità di cui al
comma 21 ter dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
12. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di bando emanato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione. Nel bando sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di concessione ed erogazione del contributo, l'intensità del contributo, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al
comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 10, e di cui al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
15. Per le finalità di cui al
comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, in considerazione di quanto disposto dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 8 a 12, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2025, n. 082/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico).
17. Per le finalità di cui al
comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022, in considerazione di quanto disposto dal comma 16, è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ammissibili a contributo e presentate negli anni 2024 e 2025 a seguito degli Avvisi di cui ai decreti del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 7 marzo 2024, n. 10691/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 marzo 2024, n. 12 e 6 agosto 2025, n. 40907/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 agosto 2025, n. 34.
19. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2023, in considerazione di quanto disposto dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 15 a 18, della legge regionale 13/2024, ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2025, n. 079/Pres. (Regolamento ai sensi dell'
articolo 4, commi da 15 a 18, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), concernente la concessione di contributi a favore dei comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle università statali, per l'efficientamento energetico degli edifici).
21. Per le finalità di cui al
comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, commi da 19 a 22, della legge regionale 13/2024, ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2025, n. 068/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 22, della
legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), a favore dei comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi).
23. Per le finalità di cui al
comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 22, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
24. Per l'avvio del progetto pilota di cui al
comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Duino Aurisina, Muggia e Trieste un contributo per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti in mare e per lo smaltimento dei rifiuti.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 100.000 euro al Comune di Trieste e di 50.000 euro ciascuno ai Comuni di Duino Aurisina e Muggia.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno dal 2026 al 2028, alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente tramite posta elettronica certificata. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività annuali a cura dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e dei risultati ottenuti. Il contributo di cui al comma 24 può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore all'85 per cento, su richiesta del beneficiario.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
28. Per le finalità di cui al comma 24, il Comune di Duino Aurisina presenta la domanda di concessione del contributo di cui all'
articolo 4, comma 25, della legge regionale 12/2025 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità di cui al
comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 28, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società CAFC S.p.A, quale stazione appaltante nelle procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali minimi "Udine 1 - Nord" e "Udine 3 - Sud", una somma corrispondente agli importi versati dai gestori uscenti all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'
articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222), quale precedente stazione appaltante per le medesime procedure di gara.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
32. L'Amministrazione regionale, in deroga all'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 11/2015, è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento di servizi per la redazione di documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), di progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e di progetti esecutivi ai sensi del
decreto legislativo 36/2023, per interventi di messa in sicurezza del territorio regionale.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči ai fini della progettazione necessaria per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla macinazione di autoveicoli (car fluff) e dell'amianto e per la riqualificazione dell'area situata in località Malnišče n. 12, al fine di metterla a disposizione della collettività.
35. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
36. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
37. Al fine di garantire il prosieguo e la sostenibilità finanziaria del complesso degli interventi di cui all'Accordo di programma quadro del 7 agosto 2015 <<Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS) di cui all'Accordo di programma ex
articolo 252 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: Programma degli interventi di messa in sicurezza dell'area, da realizzare con finanziamento pubblico>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Commissario straordinario le risorse necessarie a sostegno dei maggiori oneri e delle spese impreviste.
38. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 37, le eventuali entrate derivanti dall'erogazione di fondi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Commissario riferite all'Accordo di programma di cui al comma 37 affluiscono al bilancio regionale.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
40. Al fine di agevolare le verifiche di compatibilità idraulica (VCI) richieste dal Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese per la redazione del modello idraulico del Tagliamento e dei suoi affluenti.
41. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 40, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la redazione del modello idraulico, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato laddove applicabile, sino al 40 per cento della spesa ammissibile e sino a un massimo di 1 milione di euro, a favore di Comuni, enti pubblici e società concessionarie proprietari di impianti con potenza nominale inferiore ai 3 MW, per interventi di ammodernamento tecnologico delle centraline idroelettriche al fine di migliorarne l'efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e la durata.
44. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la tipologia di interventi finanziabili, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
46. Al fine di garantire l'illuminazione pubblica e la riduzione dei consumi energetici, anche in zone non attualmente raggiunte dalla rete elettrica e a servizio di beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori territoriali di cui al
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), un contributo straordinario per la sostituzione e l'installazione di lampioni fotovoltaici autoalimentati o collegati a reti elettriche intelligenti (smart grid) alimentate da sistemi fotovoltaici e di accumulo, corrispondenti alle caratteristiche indicate ai
commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici).
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per la redazione di progetti di riconversione degli impianti di depurazione delle acque reflue dismessi dagli enti gestori del servizio idrico integrato, in funzione di ricostruzione di habitat naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici.
51. La relazione annuale di cui all'
articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati ai sensi del comma 49.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
53. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della transizione energetica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un finanziamento per la realizzazione di uno studio di fattibilità su un progetto pilota collegato al sistema di approvvigionamento energetico attraverso l'utilizzo del vettore GNL.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
56. Al fine di promuovere l'efficace gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la realizzazione di impianti di trattamento di tali rifiuti.
57. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari e degli interventi finanziabili, l'intensità della contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché di rendicontazione della spesa. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente. I contributi di cui al comma 56 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
59. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico provocato dallo scoppio dei fuochi d'artificio e l'inquinamento atmosferico causato dal rilascio di polveri sottili nell'atmosfera e nel mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 100.000 euro a favore di ciascuno dei quattro Comuni capoluogo per la sostituzione di spettacoli pirotecnici previsti in eventi pubblici con spettacoli di luci, da realizzarsi entro la fine dell'anno di concessione del contributo.
60. Con il decreto del Direttore del Servizio competente in materia di prevenzione dell'inquinamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale, sono fissati i termini per la presentazione delle domande.
61.
La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, tramite posta elettronica certificata, sulla base del modello pubblicato sul sito istituzionale corredata della relazione illustrativa dell'evento e del relativo preventivo di spesa, e indica:
a) l'importo richiesto, che deve riguardare le sole spese strettamente correlate allo spettacolo di luci e non le eventuali ulteriori spese collaterali all'evento, specificando se l'IVA è o meno a carico del Comune;
b) la data in cui si intende realizzare l'evento;
c) la dichiarazione se per lo stesso evento il Comune percepisce o meno altri contributi.
62. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59 sono fissati i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 69.
64. FVG Energia S.p.A. è delegata dall'Amministrazione regionale a stipulare un protocollo d'intesa con il Comune di Trieste e con eventuali altri soggetti interessati per l'individuazione e la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire l'efficientamento energetico del PalaTrieste.
65. Con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alla disciplina sugli aiuti di stato laddove applicabile, e sono indicati i criteri per l'individuazione degli interventi di cui al comma 64.
66. Successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a FVG Energia S.p.A. le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 64.
67. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 69.
68. Per le finalità di cui al comma 64, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVG Energia S.p.A., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
69. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Contributi per la manutenzione straordinaria delle sedi di Pro Loco, parrocchie, Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro con sede legale o locale nel territorio della Regione, per l'acquisto, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti, anche mediante interventi di ampliamento di immobili e impianti:a) pubblici o privati di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, destinati a sede legale o locale dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;
b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione.
2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario a effettuare i lavori indicati nella stessa.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'
articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidano sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 non sono tra loro cumulabili. A valere sullo stesso bando, è ammessa una sola domanda di contributo in capo al medesimo istante e per uno stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile l'ultima trasmessa in ordine temporale. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, di una descrizione degli interventi e delle relative spese, che costituisce elaborato tecnico-progettuale di adeguato approfondimento ai fini della concessione del contributo, ai sensi dell'
articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La graduatoria conserva validità massima di tre anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.
7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'
articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata, si applica il vincolo di destinazione per tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.
8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 7/2019, come sostituito dal comma 1, è destinata l'ulteriore spesa di 710.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
3.
Alla
legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
(Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dei Gruppi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo nelle sedi delle Sezioni e dei Gruppi di competenza. Il contributo è ammesso per interventi di nuova costruzione esclusivamente nei casi in cui la sede originaria del Gruppo di competenza sia inclusa in zona classificata a pericolosità idraulica o rischio dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Le sedi devono essere in locali di proprietà delle Sezioni regionali o dei Gruppi di competenza oppure in affidamento o locazione da parte delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o enti ecclesiastici, o in convenzione, da parte di enti del terzo settore o di altri enti pubblici.
2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, dall'1 settembre all'1 ottobre, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana sul modello predisposto, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e della spesa prevista. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda e, comunque, successive alla data dell'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.
3. Sono consentite modifiche non sostanziali degli interventi anche qualora comportino una diversa qualificazione degli stessi, purché ammissibili ai sensi del comma 1, o che comportino una modifica nel numero in diminuzione degli interventi realizzati. In fase di rendicontazione il contributo può essere rideterminato, solo in diminuzione, nel caso di modifica degli interventi.
4. Ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 7/2000 il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.
5. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno dalla data della domanda di contributo devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.>>.
6. Per le finalità di cui all'
articolo 6 ter della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 3, è destinata la spesa di 195.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
8.
Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2023, la Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere le seguenti ulteriori risorse:
a) per le finalità di cui al comma 56 quater, 200.000 euro per l'anno 2026;
b) per le finalità di cui al comma 56 quinquies, 50.000 euro per l'anno 2026;
c) per le finalità di cui al comma 56 septies, 51.500 euro per l'anno 2026;
e) alla Fondazione per la Sussidiarietà di Milano 50.000 euro per l'anno 2026 per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'
articolo 5, comma 55, della legge regionale 16/2023.
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8 è destinata la spesa di 3.505.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
10.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, nell'ambito dell'attuazione del Piano energetico regionale, a concedere contributi per interventi di allacciamento delle utenze residenziali a reti di teleriscaldamento esistenti, realizzati a servizio di unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale.>>.
11. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 8/2025, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
12. Al fine di promuovere politiche di governo del territorio che abbiano come obiettivo la sostenibilità economica e sociale dei servizi e delle infrastrutture per l'istruzione, sopperendo al contempo alla chiusura definitiva di un plesso scolastico paritario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo straordinario pari a 390.000 euro per l'intervento di ampliamento della scuola dell'infanzia.
13. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico, del cronoprogramma e del Codice Unico di Progetto (CUP), a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
14. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
16. Nel contesto dell'iniziativa "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e valorizzare l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) anche attraverso il sistema sperimentale Mobility as a Service (MaaS) di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 16/2023.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per il 2026 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 83.
18. Le domande presentate ai sensi dell'
articolo 5, comma 181, della legge regionale 7/2024, non soddisfatte per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2024, conservano validità fino al 30 giugno 2026 e sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2026.
19. Per le finalità di cui al
comma 181 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 18, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
20.
Il
comma 186 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024 è sostituito dal seguente:
<<186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cittadini, aziende, istituzioni sociali private e ogni altro soggetto privato avente residenza, sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri e ogni altro intervento sul territorio regionale soggetto alle predette prescrizioni.>>.
21. Per le finalità di cui al
comma 186 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, come sostituito dal comma 20, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
22. Al fine di garantire maggiore sicurezza agli operatori del servizio taxi e noleggio con conducente (NCC), prevenendo episodi di aggressione e minaccia e assicurando un tempestivo intervento delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di NCC, rilasciate dai Comuni del territorio regionale ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'installazione di pulsanti antipanico destinati alla richiesta di aiuto in caso di emergenza.
23. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 22.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
25. Ai fini di tutelare l'incolumità pubblica e garantire il recupero di un patrimonio immobiliare dal notevole valore immateriale per la collettività territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle parrocchie per interventi urgenti di manutenzione straordinaria su edifici di culto vincolati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e colpiti da ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell'
articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
26. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. È ammessa la presentazione di una sola domanda per parrocchia.
27. I contributi sono concessi con la procedura di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione. È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa ammissibile. Il contributo è determinato in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di 100.000 euro.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Michele Arcangelo e Zenone Vescovo di Chiopris-Viscone un contributo straordinario di 300.000 euro per l'intervento di ristrutturazione di un edificio storico pericolante in cui realizzare un centro di aggregazione giovanile.
30. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
31. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 32.
32. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 115.000 euro alla Parrocchia di San Giacomo Apostolo e San Nicola Vescovo di Brugnera per l'intervento urgente di manutenzione della copertura del tetto della chiesa parrocchiale.
35. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
36. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 37.
37. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
38. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 321.000 euro alla Parrocchia di San Floriano di Tolmezzo per l'intervento urgente di demolizione e ricostruzione della cuspide e del tamburo con contestuale consolidamento delle pareti interne della cella campanaria, nonché di manutenzione delle facciate del campanile e della chiesa di San Paolo di Illegio.
40. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
41. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 42.
42. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Arcipretale di Sant'Eufemia di Grado un contributo straordinario di 100.000 euro per finanziare parzialmente l'intervento urgente di manutenzione della copertura del campanile della basilica patriarcale.
44. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
45. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica alla
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 46.
46. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e di fine lavori e di rendicontazione.
47. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 321.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo di 200.000 euro alla Parrocchia dei Santi Nicolò Vescovo e Giorgio Martire di Colloredo di Prato per il completamento di un intervento di recupero di un edificio rustico da destinare a biblioteca e archivio storico, parzialmente finanziato ai sensi dell'
articolo 5, commi da 161 a 166, della legge regionale 7/2024.
50. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
51. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 quinquies.
52. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo integrativo di 300.000 euro per la realizzazione di opere di completamento del parcheggio multipiano in via Manzoni, già finanziato con decreti 29 novembre 2021, n. 5115/TERINF e 25 novembre 2022, n. 25681/GRFVG. A tal fine è confermata l'assegnazione a favore del Comune, già assegnatario di tale somma come da decreto 8 agosto 2007, n. ALP4/1386/E/53/122, a valere sui fondi della
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), per le medesime necessità e finalità previste dall'
articolo 6, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse con le modalità previste dall'articolo 6, commi 26 e 27, secondo periodo, della
legge regionale 26/2020, su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3, di cui all'articolo 1.
57. Al fine di prevenire e mitigare il rischio sismico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni già beneficiari di finanziamenti per la redazione di studi di microzonazione sismica di livello 2/3 o 3, finalizzati alla realizzazione di indagini geofisiche e geognostiche aggiuntive in presenza di faglie o fenomeni di liquefazione che interessano il territorio comunale.
58.
Ciascuno dei Comuni di cui al comma 57 può presentare una sola domanda di contributo, per ciascun livello di microzonazione sismica finanziato, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica risulta affidato;
c) la Commissione tecnica regionale di cui alla lettera b) ritiene necessarie indagini aggiuntive rispetto al Piano di indagini suddetto.
59. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa contenente la descrizione delle indagini da eseguire, del preventivo di spesa, del quadro economico e del cronoprogramma di esecuzione delle indagini.
60. Il contributo è determinato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo concedibile di 10.000 euro per domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione delle indagini, le modalità e i termini di rendicontazione della spesa ed è disposta, su istanza di parte, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata in deroga a quanto stabilito dall'
articolo 57 della legge regionale 14/2002.
62. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
63. In previsione del cinquantennale del terremoto del 1976, il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed espropriativi dei lavori di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dal sisma, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito in via straordinaria al 31 dicembre 2027.
64. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 63, la validità dei piani particolareggiati approvati ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), è mantenuta valida in via straordinaria fino al 31 dicembre 2027.
65. Al fine di garantire l'accelerazione dei tempi procedimentali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per il completamento delle procedure di cui al comma 63.
66. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti requisiti, parametri, modalità di concessione ed erogazione, termini e ogni altra condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 65. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Servizio competente in materia di edilizia tecnica sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con il procedimento a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
67. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3, di cui all'articolo 1.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), a titolo oneroso, sedimi e pertinenze della località di servizio denominata "Cervignano Smistamento", non più funzionali all'esercizio ferroviario dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di una loro valorizzazione nell'ambito di iniziative di sviluppo della piattaforma logistica regionale.
69. Per le finalità di cui al comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di specifici accordi con RFI.
70. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
71.
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti ulteriori risorse per spese correnti, sulle seguenti annualità:
a)
per l'anno 2026:
1) 2.320.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
b)
per l'anno 2027:
1) 2.990.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c)
per l'anno 2028:
1) 9.290.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 13 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.980.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
72. Per le finalità di cui al comma 71 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
73.
Per le medesime finalità richiamate al comma 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale, le seguenti ulteriori risorse per spese in conto capitale:
a)
per l'anno 2026:
1) 6 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 6.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 158.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b)
per l'anno 2027:
1) 10.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 18 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.392.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c)
per l'anno 2028:
1) 14.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 22.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 3 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste.
74. Per le finalità di cui al comma 73 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (cap. 15421/S)
75. L'Amministrazione regionale sostiene azioni atte a prevenire il rischio idrogeologico del territorio e assicurare la messa in sicurezza e la conservazione del patrimonio immobiliare privato che sia stato oggetto di un'ordinanza del sindaco di messa in sicurezza, anche a seguito di eventi calamitosi.
76. La Giunta regionale è autorizzata a emanare apposito bando che definisca i criteri di priorità per concedere, ai proprietari dei fondi oggetto di ordinanza, contributi a sostegno delle spese per la progettazione e per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza.
77. L'importo massimo deve prevedere una ripartizione della richiesta di contributo nel limite massimo di 10.000 euro per la progettazione e nel limite massimo di 60.000 euro per le spese di esecuzione dei lavori.
78. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
79. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici e privati proprietari di immobili contenenti plessi scolastici paritari, riconosciuti ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), contributi per la progettazione di interventi sui medesimi immobili.
81. I contributi sono concessi con il procedimento a sportello, di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in base ai requisiti, alle modalità e ai criteri stabiliti dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale che definisce, altresì, le modalità di erogazione anticipata. È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuno dei soggetti di cui al comma 80 e per un unico plesso scolastico.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.
83. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Nell'ambito di un'iniziativa condivisa di sviluppo e valorizzazione dello sport in tutte le sue forme sul territorio regionale e di promozione dei principi e dei valori connessi alla pratica sportiva, l'Amministrazione regionale sostiene il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI per la realizzazione di specifici progetti correlati all'attività istituzionale e di interventi di sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche regionali, definendo con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, le misure di intervento strategiche.
2. In attuazione del comma 1, il Comitato Friuli Venezia Giulia del CONI, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta la proposta di programma annuale di interventi suddiviso per singola misura di intervento, unitamente a ciascun preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa che includa anche le modalità di attuazione degli interventi medesimi.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di programma di cui al comma 2, approva il programma annuale degli interventi assegnando le relative risorse finanziarie. Il programma può essere integrato o rimodulato, anche mediante ulteriori stanziamenti, nel corso dell'anno di approvazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dall'approvazione del programma, il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, presenta istanza di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di sport.
5. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport sono concesse le risorse e sono stabilite le modalità di erogazione, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 1, in sede di prima applicazione per l'anno 2026, le misure di intervento strategiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2026 e la proposta di programma di interventi di cui al comma 2 è presentata dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI entro il 28 febbraio 2026.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
8. L'Amministrazione regionale, per gli anni 2026 e 2027, è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027" e a stipulare convenzioni, con i soggetti di cui al comma 9, per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.
9.
Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 8 i progetti sportivi realizzati dai seguenti soggetti:
a) Comitato regionale del CONI FVG;
b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;
c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
d) Comitati regionali delle Federazioni sportive paralimpiche e nazionali paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.
10. Ai fini della stipula delle convenzioni, i progetti di cui al comma 8 sono presentati al Servizio competente in materia di sport entro il 31 ottobre di ogni anno del biennio di riferimento.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Federazione Italiana Giuoco Handball per l'organizzazione sul territorio regionale dell'evento internazionale di pallamano Italia-Romania.
13. Il soggetto di cui al comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 12 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile.
14.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
i) spese per coperture assicurative.
15. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute nel 2025.
16. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
17. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
20. Le risorse stanziate per l'anno 2026 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 19 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
21. Per le finalità di cui al comma 19 gli enti gestori dei musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2026 e di un prospetto delle relative spese.
22. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
23. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo concesso.
24.
Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2026 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle spese indicate alle lettere da a) a i).
25. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
26. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni singoli o associati e ad associazioni senza fini di lucro proprietarie o che abbiano la disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, dei terreni interessati incentivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per la realizzazione o l'integrazione, anche tramite concessionari, di investimenti finalizzati alla promozione turistico-culturale dei territori consistenti nell'allestimento all'aperto di parchi culturali contenenti la riproduzione, anche miniaturizzata, di strutture storiche e preistoriche.
28. Gli incentivi di cui al comma 27 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 27, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
29. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione degli incentivi concessi.
30. Le domande di incentivo sono presentate al Servizio competente in materia di beni culturali in seguito a un bando, adottato ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione.
31. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
33. L'Amministrazione regionale sostiene, valorizza, rende accessibili alla fruizione pubblica e promuove gli "studi d'artista", situati sul territorio del Friuli Venezia Giulia, intesi come immobili di proprietà pubblica o privata che sono stati trasformati o intendono trasformarsi in museo o luogo di interesse culturale, e che conservano l'atmosfera, gli arredi, gli oggetti, nonché le collezioni, i documenti e gli archivi, di artisti di riconosciuto valore, che ivi hanno operato.
34. Per le finalità di cui al comma 33 la Regione è autorizzata a concedere contributi per interventi di investimento sugli immobili di cui al comma 33, nonché per la gestione degli spazi e l'organizzazione di iniziative culturali finalizzate alla loro valorizzazione, fruizione pubblica e promozione, selezionati con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa predeterminazione con deliberazione della Giunta regionale dei requisiti specifici per l'ammissione al finanziamento, nonché dei casi di esclusione, dei criteri di valutazione delle proposte progettuali e di determinazione dell'entità del contributo concedibile, della composizione e delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione, delle spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché dei termini del procedimento.
35. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, nel rispetto della deliberazione di cui al comma 34, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
36. I contributi di cui al comma 34 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata, per gli interventi di investimento di cui al comma 34, la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), e per gli eventi e manifestazioni culturali di valorizzazione, fruizione e promozione di cui al comma 34, la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2026 del centenario della fondazione del settimanale diocesano "La Vita Cattolica".
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
40. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della
legge regionale 16/2014, emanato con il
decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
42.
Il
comma 195 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), è sostituito dal seguente:
<<195. Per le finalità di cui al comma 194 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni ai sensi dell'
articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi e a trasferire all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC le risorse per la realizzazione di progetti culturali. Alle procedure di concessione dei finanziamenti previsti dalle convenzioni si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.>>.
43. Per le finalità previste dal
comma 195 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche di cui al comma 42, è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
45. Per le finalità di cui al comma 44 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato organizzatore locale World Series Italia per l'organizzazione sul territorio regionale di una tappa World Series del World Para Swimming per il triennio 2026-2028.
47. Il soggetto di cui al comma 46, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2028, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 46 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.
48.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
i) spese per coperture assicurative.
49. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
50. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
52. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Vito al Tagliamento per lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione sull'impianto sportivo comunale destinato alla disciplina sportiva della ginnastica.
53. Per le finalità di cui al comma 52 il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
55. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'
articolo 1, comma 2, della legge 23 ottobre 2024, n. 165 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), è autorizzata a partecipare, in qualità di soggetto fondatore, alla Fondazione "Museo del Ricordo", ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
56. La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 55 mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale.
57. La Regione partecipa parimenti al fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie, nei limiti annualmente stabiliti con legge.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
61. Per le finalità di cui al
comma 3 dell'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, in relazione alle modifiche previste dal comma 60, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
63. Per le finalità di cui al
comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche previste dal comma 62, è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
64.
All'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile alle Biblioteche civiche e universitarie della Regione per interventi di catalogazione e scarto, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio bibliotecario, e alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, per interventi di catalogazione e scarto, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio bibliotecario della biblioteca civica stessa.>>;
b)
al comma 53 le parole <<
i beneficiari>> sono sostituite dalle seguenti: <<
gli enti gestori delle biblioteche>>.
65. Per le finalità di cui al
comma 50 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche previste dal comma 64, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di costruzione, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia di immobili da utilizzare per finalità culturali.
67. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 66, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
68. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata, ai sensi del
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
69. Per l'ottenimento del finanziamento gli enti di cui al comma 66, in seguito a un bando adottato con deliberazione della Giunta regionale che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
70. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
71. L'Amministrazione regionale, anche al fine di valorizzare il compendio regionale di Villa Manin, sostiene la rigenerazione culturale, sociale ed economica della frazione di Passariano, nel Comune di Codroipo, mediante il finanziamento di interventi finalizzati al recupero del patrimonio storico, alla riqualificazione degli spazi pubblici aperti, alla creazione di servizi culturali anche a fini turistici, nonché alla realizzazione di attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare l'economia locale valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.
72. Per le finalità di cui al comma 71 la Regione è autorizzata a concedere contributi attraverso una procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa predeterminazione con deliberazione della Giunta regionale dei requisiti specifici per l'ammissione al finanziamento, nonché dei casi di esclusione, dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, della composizione e delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione, delle spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché dei termini del procedimento.
73. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, nel rispetto della deliberazione di cui al comma 72, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
74. I contributi di cui al comma 72 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
75. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata, per gli interventi di investimento di cui al comma 71, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), e per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, di cui al comma 71, la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
76.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro, che hanno tra i propri scopi statutari l'attività bandistica musicale e aventi sede in Friuli Venezia Giulia, contributi, anche cumulabili fra loro:
a) fino al limite massimo di 10.000 euro a beneficiario, per l'acquisto di divise in favore delle rispettive bande musicali;
b) fino al limite massimo di 4.000 euro a beneficiario, per l'acquisto di strumenti in favore delle rispettive bande musicali.
77. I contributi di cui al comma 76 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese previste dal comma 76. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
78. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di determinazione dell'entità del contributo, nonché i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. I contributi di cui al comma 76 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
79. Per le finalità di cui al comma 76, lettera a), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
80. Per le finalità di cui al comma 76, lettera b), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
82. Per le finalità di cui al
comma 1 bis dell'articolo 13 bis della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 81, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
84. Per le finalità di cui al
comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2018, in relazione alle modifiche previste dal comma 83, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
85.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può emanare, anche più volte nel corso dell'anno, avvisi pubblici volti al finanziamento, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e dei soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, di specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e di eventi e manifestazioni culturali di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2 ter. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 bis, adottati dalla Giunta regionale, stabiliscono gli specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e gli specifici eventi e manifestazioni culturali, oggetto di finanziamento, i criteri di determinazione dell'entità del contributo, fino al limite massimo di 150.000 euro, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.
86. Per le finalità di cui al
comma 2 bis dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 85, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
87. Al fine di valorizzare le testimonianze storiche relative alla vita quotidiana nei quartieri e villaggi edificati in seguito all'esodo giuliano-dalmata sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università degli Studi di Trieste e di Udine e alle associazioni culturali con sede in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di ricerche e pubblicazioni di carattere storico e divulgativo volte a rappresentare la memoria dell'esodo giuliano-dalmata e a mettere in luce la realtà dei cosiddetti "villaggi degli esuli", il vissuto quotidiano e la loro accoglienza sul territorio regionale, anche al fine di avviare un percorso di riconoscimento dei quartieri e villaggi stessi.
88. I contributi di cui al comma 87 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i requisiti specifici richiesti ai soggetti richiedenti per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto e l'intensità dei contributi, la composizione, compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli. I contributi di cui al comma 87 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'
articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, e l'acquisizione e la produzione di materiali, inerenti al centotrentesimo anniversario della nascita di Tina Modotti.
92. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i requisiti specifici richiesti ai soggetti richiedenti per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto e l'intensità dei contributi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli. I contributi di cui al comma 90 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
93. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un importo non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 7.000 euro, destinati all'acquisto di strumentazione audio/video e sistemi di illuminazione teatrale e per palcoscenico, a favore di soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, privi di finalità di lucro e con sede in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Possono accedere al contributo le associazioni con sede in Friuli Venezia Giulia che svolgono la propria attività presso le parrocchie e che, tra le finalità statutarie, prevedono la promozione di percorsi educativi ed esperienziali mediante il teatro, la musica, le arti performative e la realizzazione di spettacoli.
95. I contributi di cui al comma 94 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente in materia di cultura svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese previste dal comma 94. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
96. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di determinazione dell'entità del contributo, i casi di esclusione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. I contributi di cui al comma 94 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
97. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
98. Al fine di tutelare, conservare e valorizzare le iscrizioni, insegne e segnaletiche stradali storiche risalenti a oltre settanta anni fa presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quali testimonianze materiali di epoche, eventi, linguaggi e tradizioni locali e quali elementi identitari del paesaggio urbano e rurale del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile e nella misura massima di 7.000 euro per singolo intervento, agli enti pubblici e ai soggetti privati proprietari o detentori in base a idoneo titolo giuridico dei predetti beni o degli immobili sui quali gli stessi sono collocati, per lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, pulitura, consolidamento, protezione e conservazione, nonché per gli interventi volti alla prevenzione del degrado e alla salvaguardia della leggibilità e integrità delle stesse, nonché all'installazione di pannelli o didascalie che ne contestualizzino l'origine e descrivano i fatti a cui si riferiscono.
99. I contributi di cui al comma 98 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 98, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
100. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 98 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata del soggetto richiedente all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
101. La domanda di contributo è inviata nel periodo tra il 2 marzo 2026 e il 31 marzo 2026 ed è corredata, a pena di inammissibilità, di una relazione illustrativa dei lavori che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
102. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in un'unica soluzione, su richiesta del beneficiario.
103. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 98 è rendicontata, ai sensi del
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato per un importo non inferiore al contributo concesso.
104. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per un importo non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di pubblicazioni, ristampe o prodotti multimediali che riguardino la storia del territorio comunale.
106. I contributi di cui al comma 105 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente in materia di cultura svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese previste dal comma 105. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
107. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di determinazione dell'entità del contributo, le spese ammissibili, nell'ambito di quelle previste dal comma 105, e inammissibili, nonché i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. I contributi di cui al comma 105 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della
legge regionale 16/2014.
108. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
109. Al fine di valorizzare la memoria storica e le tradizioni paesane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed entro il limite massimo di 20.000 euro ai Comuni ex capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione, la riqualificazione e il ripristino di lavatoi, intesi come impianti per la lavatura a mano della biancheria costituiti generalmente da una vasca e un piano inclinato, antichi e/o storici in pietra.
110. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
111. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 109, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
112. Sono ammissibili le sole spese univocamente imputabili agli interventi di cui al comma 109, rientranti tra quelle indicate all'
articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
113. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
114. Al fine di commemorare gli ottanta anni della tragedia di Vergarolla, preservarne la memoria storica e rendere omaggio alle vittime civili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore delle associazioni culturali per l'organizzazione di iniziative culturali legate alla commemorazione dell'ottantennale della strage di Vergarolla.
116. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
117. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del
titolo IV, capo I, della legge regionale 16/2014.
118. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 114.
119. Per le finalità di cui al comma 114 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
120.
All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: <<
, anche mediante l'acquisto e il conseguente impiego di beni mobili registrati,>> sono soppresse;
b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. La Regione è autorizzata altresì a concedere, ai soggetti che abbiano la gestione, in forza di idoneo titolo giuridico, di musei con sede nel territorio del comune di cui all'articolo 4, comma 2, contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione, anche mediante l'acquisto e il conseguente impiego di beni mobili iscritti in pubblici registri, di interventi di manutenzione e fruizione dei sentieri di cui al comma 1.
4 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 bis, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4 quater. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 4 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione dello stesso.>>.
121. Per le finalità di cui al
comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22/2016, come aggiunto dal comma 120, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca negli ambiti di competenza della Direzione centrale cultura e sport.
123. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
125. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2026 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2027.
126. Per le finalità di cui all'
articolo 30 della legge regionale 23/2015, in relazione a quanto disposto dal comma 124, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
127.
All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 54 le parole <<
ai musei civici aventi sede in Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
agli enti gestori dei musei civici aventi sede in Regione, nonché agli enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale>>;
b)
al comma 60 le parole <<
dell'articolo 42>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del titolo II, capo III>>.
128. Per le finalità di cui al
comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 127, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale della Federazione Italiana Rugby al fine di sostenere il progetto "Residenzialità Nazionale Seven" per il triennio 2026-2028.
130. Il soggetto di cui al comma 129, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2028, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 129 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.
131.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
i) spese per coperture assicurative.
132. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
133. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
134. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa complessiva di 465.000 euro, suddivisa in ragione di 155.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Hockey per l'organizzazione sul territorio regionale della fase finale del campionato mondiale di floorball 2026.
136. Il soggetto di cui al comma 135, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 135 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.
137.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
i) spese per coperture assicurative.
138. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
139. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
140. Per le finalità di cui al comma 135 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento denominato 19^ edizione estiva dello European Youth Olympic Festival (EYOF) - Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF 2027 edizione estiva) un contributo per l'acquisizione di beni strumentali e acquisto di attrezzature sportive necessarie all'organizzazione e svolgimento dell'evento.
142. Per le finalità di cui al comma 141 il Comitato organizzatore dell'evento presenta alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2027, domanda di contributo unitamente a un preventivo delle spese.
143. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
144. Per le finalità di cui al comma 141 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna della Carnia per interventi su impianti sportivi comunali che insistono sui territori della Comunità di montagna della Carnia, della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità di montagna del Gemonese, sede di competizioni del Campionato Carnico di calcio, finalizzati alla realizzazione di manti erbosi sintetici.
146. La Comunità di montagna della Carnia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo di ogni anno, istanza corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi, di un cronoprogramma di attuazione, nonché del titolo autorizzatorio per l'esecuzione degli interventi medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
147. Per le finalità di cui al comma 145 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
148.
All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 150 le parole <<
nei campionati femminili di serie A e B>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nei campionati femminili di serie A, B e C>>;
b)
al comma 151 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Il contributo massimo concedibile alle associazioni e società sportive con una squadra femminile iscritta nei campionati di serie C è pari a 10.000 euro.>>.
149. Per le finalità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 16/2023, come modificato dal 148, si provvede a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
152. Per le finalità di cui all'
articolo 169 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 150, è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna della Carnia quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale Alto Friuli per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo del movimento calcistico denominato "Campionato Carnico di Calcio".
154. Per le finalità previste dal comma 153 la Comunità di montagna della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività da svolgere, a un elenco degli eventuali ulteriori soggetti partecipanti al progetto di sviluppo territoriale e a un elenco analitico delle spese da sostenere.
155.
Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento (in strutture ricettive non di lusso) per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, cronometristi, giudici di gara e collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori (ammesse solo buste paga, note di pagamento, parcelle);
c) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio attrezzature;
d) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
e) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
f) spesa per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
g) spese per coperture assicurative, spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.
156. Con decreto del Direttore competente in materia di sport è concesso il contributo nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
157. Per le finalità di cui al comma 153 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
158. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 70.000 euro al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della sedicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike e un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Maniago per l'organizzazione degli UEC Paracycling European Championships, entrambe da svolgersi nel 2026.
159. Il Comune di Monfalcone e il Comune di Maniago presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo 2026, la domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
160. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
161. Per le finalità di cui al comma 158 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana giuoco calcio - Lega nazionale dilettanti mediante la stipula di una convenzione annuale, approvata con deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere e sviluppare il movimento calcistico regionale.
163. La convenzione di cui al comma 162 disciplina, in particolare, le modalità e l'intensità del finanziamento, le tipologie di spese ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione.
165. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.
166. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima di 50.000 euro, alle Associazioni sportive dilettantistiche con sede legale e operativa nel Friuli Venezia Giulia, finalizzati al sostegno delle spese per i costi di gestione di impianti sportivi al chiuso di proprietà pubblica all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo interregionale, nazionale o internazionale.
167. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 166, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
168. I soggetti di cui al comma 166 devono disporre di idoneo titolo di disponibilità dell'impianto sportivo al momento della presentazione della domanda.
169. I soggetti di cui al comma 166, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con il quale vengono determinati termini e modalità di presentazione della domanda, tipologia delle spese ammissibili e termini per la rendicontazione delle spese, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dal bando medesimo. I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario.
170. Per le finalità di cui al comma 166 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.
171. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Dopo l'articolo 56 bis del
capo V del titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:
<<Art. 56 ter
(Sostegno alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori edili)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 2026, un contributo annuale alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e di secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta entro il 28 febbraio alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo procede alla concessione del contributo, nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile dell'anno di presentazione della domanda al 31 marzo dell'anno successivo.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 56 ter della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascun anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
3.
Dopo l'
articolo 48 del capo III del titolo III della legge regionale 18/2005 è aggiunto il seguente:
<<Art. 48 bis
(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà)
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto di trasferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continua il rapporto di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al trasferimento del rapporto di lavoro ovvero, anche successivamente allo stesso, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale sia interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è inoltre concesso un incentivo nella misura di 2.500 euro, per ciascuna assunzione effettuata, a decorrere dall'1 gennaio 2026, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione, qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l'assunzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7, non sia ancora intervenuto a favore dell'azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell'azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
9. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della presente legge.>>.
4. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 48 bis della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 3, è destinata la spesa complessiva di 1.450.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
5.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 10 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<2 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2026 la domanda di contributo può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE, qualora lo studente per il quale viene richiesto sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della
legge 104/1992.>>.
6. Per le finalità di cui al
comma 2 ter dell'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui al
comma 4 bis.1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale alla Fondazione Luigi Bon ETS di Tavagnacco per l'ideazione, il coordinamento e la promozione di un progetto finalizzato alla realizzazione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di attività di formazione avanzata e di perfezionamento nell'ambito musicale.
10. La domanda di contributo per il progetto pluriennale di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro l'1 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.
11. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.
12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
13. Al fine sostenere i giovani laureati nel percorso di ingresso nel mondo delle professioni, riducendo i costi iniziali a loro carico, nonché di incentivare l'attività professionale sul territorio regionale, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2026 non è più dovuta sul territorio regionale la tassa per l'abilitazione professionale di cui all'
articolo 190, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), destinata a favore della Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), da parte di coloro che, avendo conseguito il titolo accademico in uno degli enti del sistema regionale universitario e dell'alta formazione, richiedono il rilascio del certificato di abilitazione dopo la data del 31 dicembre 2025.
14. Al fine di neutralizzare gli effetti conseguenti all'applicazione della misura agevolativa di cui al comma 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore della Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), le risorse aggiuntive atte a compensare il mancato gettito, da destinarsi alle attività e ai servizi a sostegno degli studenti universitari e del diritto allo studio stesso.
15.
Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
b)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 le parole: <<
e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale>> sono soppresse.
16. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
18. Per la gestione della misura di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale rinnova la convenzione stipulata con INPS ai sensi dell'
articolo 7, comma 61, della legge regionale 7/2024, con la quale sono determinate le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
21. Al fine di non disperdere il patrimonio storico, scientifico, materiale e immateriale esistente all'interno delle istituzioni scolastiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'allestimento di spazi espositivi tendenti alla valorizzazione della storia dello sviluppo culturale, tecnologico e scientifico dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
22.
Sono beneficiarie del contributo le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in possesso dei seguenti requisiti:
a) scuola di interesse storico con almeno 70 anni di attività continuativa;
b) presenza nell'istituto scolastico di idonei spazi già disponibili da destinare a spazi espositivi da aprire anche alla cittadinanza;
c) presenza di un patrimonio materiale di rilevanza storica, culturale, artigianale, industriale o tecnologica;
d) progetto didattico che prevede il coinvolgimento diretto degli studenti nel recupero, allestimento, descrizione e presentazione dei contenuti dello spazio espositivo.
23. La domanda è presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro il 30 aprile di ogni anno.
24.
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) oneri relativi all'allestimento degli spazi espositivi quali acquisto materiali, attrezzature e arredi;
b) oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria;
c) spese per il personale interno;
d) spese per esperti esterni;
e) noleggio di materiali e attrezzature;
f) acquisto di materiale di facile consumo.
25. L'importo massimo annuo concedibile a ciascuna istituzione scolastica ammonta a 25.000 euro di cui 12.500 euro per le spese di cui al comma 24, lettera a), e 12.500 euro per le spese di cui al comma 24, lettere b), c), d), e), f).
26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
27. La Regione sostiene la realizzazione di programmi innovativi di alta formazione finalizzati alla preparazione di professionisti e ricercatori d'interesse del settore industriale nell'ambito di tecnologie chiave, come definite dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa (STEP).
28.
Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo:
a) a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per la realizzazione di un master in Data Management and Curation (MDMC) da realizzarsi in collaborazione con Area Science Park;
b) a favore dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di un master in Intelligence and Emerging Technologies in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa di Roma (CASD).
29. Il contributo di cui al comma 28 è finalizzato a sostenere i costi di professionisti e docenti esterni di elevato profilo, a rafforzare la collaborazione con i partner strategici, al cofinanziamento delle spese di gestione ai fini dell'abbattimento delle rette di iscrizione.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, a valere per l'anno accademico che prende avvio nell'annualità di riferimento, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Il contributo è suddiviso in parti uguali ai due beneficiari. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
32. Per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione coerenti con la Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare il bando transnazionale congiunto per il sostegno di progetti di ricerca denominato "Offshore Freshened Groundwater" nell'ambito dell'iniziativa Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans), una piattaforma paneuropea istituita nel 2011 aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ai paesi associati che investono nella ricerca marina e marittima, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e l'impatto della ricerca e dell'innovazione per mari e oceani sani e produttivi in modo sostenibile, supportando la ricerca scientifica e l'innovazione e affrontare sfide transnazionali come il cambiamento climatico, l'inquinamento marino, la biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse marine.
33. Per le finalità previste dal comma 32 la Regione concorre al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione a favore di beneficiari costituiti da università, organismi di ricerca e imprese, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, in linea con la disciplina di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, selezionati nel bando di cui al comma 32.
34. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore competente in materia di ricerca.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione culturale èStoria di Gorizia, per la realizzazione di percorsi formativi a favore delle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale volti allo studio e alla conoscenza della storia e della cinematografia di carattere storico, nonché alla partecipazione attiva degli studenti nell'ambito del "èStoria Film Festival".
37. La domanda di contributo per le iniziative di cui al comma 36 è presentata alla Direzione competente in materia di istruzione entro l'1 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.
38. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.
39.
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari per prestazioni di servizi direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;
c) compensi e rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, studenti e docenti per attività connesse alla realizzazione del progetto;
d) affitto di locali, noleggio di strumenti, attrezzature e materiali, acquisto di materiale di facile consumo, spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico, spese per il pagamento dei diritti d'autore.
40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione ITS Academy Udine, accreditata ad operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire alla Fondazione medesima di partecipare ai processi di internazionalizzazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore promossi dal Piano Mattei e sostenuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione tecnologica superiore.
43. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Se richiesto dal beneficiario, il contributo è liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
44. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
45.
Il
comma 79 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:
<<79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese delle seguenti tipologie, direttamente riconducibili alla realizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento:a) compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori didattici;
b) redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
c) acquisto di materiale di facile consumo;
d) acquisto di beni strumentali non ammortizzabili fino all'ammontare dell'importo di 500 euro;
e) spese per personale impiegato nell'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale, nel limite del 15 per cento del contributo concesso. La spesa per il personale dipendente è quantificata sulla base del costo orario lordo e delle ore di impegno, desumibili da un timesheet, quella per i collaboratori sulla base dell'attività complessivamente prestata nel lasso temporale di riferimento;
f) assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività didattiche istituzionali, nel limite del 10 per cento del contributo concesso;
g) spese di carattere generale non ricomprese nelle voci precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso, comprese le spese per consulenza fiscale e amministrazione del personale ed escluse le spese di manutenzione dei locali.>>.
46. Per le finalità di cui al
comma 79 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016, come sostituito dal comma 45, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
47.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), dopo le parole <<
partecipazione a career day presso fiere o università>> sono aggiunte le seguenti: <<
, anche al di fuori del territorio regionale>>.
48. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2021, come modificato dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
50. Per le finalità di cui al
comma 2 bis dell'articolo 27 della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 49, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
51. L'Amministrazione regionale, in considerazione della ricorrenza, nel 2026, dei 150 anni dalla fondazione del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, è autorizzata a concedere al Convitto nazionale Paolo Diacono un contributo straordinario finalizzato a supportare l'organizzazione di eventi celebrativi, tra i quali una competizione internazionale estesa alle scuole della regione.
52. Per le finalità di cui al comma 51, il Convitto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste e di un preventivo di spesa. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 9 mila euro a favore di ciascuna delle quattro istituzioni scolastiche individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia quali Centri Territoriali di Supporto (CTS) per l'avvio di un progetto educativo finalizzato all'inclusione e al successo formativo per la gestione delle crisi degli alunni con disabilità complessa e dei disturbi del comportamento non associati alla disabilità intellettiva.
55. La domanda di contributo di cui al comma 54 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
56. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spesa correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
58. Al fine di sostenere gli istituti scolastici che si occupano della valorizzazione della cultura e delle arti musicali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo "Cecilia Deganutti" di Latisana, per l'acquisto e il restauro di strumenti musicali utilizzati a fini didattici dalla scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.
59. La domanda di contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione competente in materia di istruzione entro l'1 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.
60. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione dell'istanza, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.
61. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo.
62. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
63. Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole dell'infanzia paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne del Friuli Venezia Giulia un contributo di 60.000 euro, finalizzato all'organizzazione di percorsi formativi dedicati agli aspetti gestionali, amministrativi e contabili delle istituzioni scolastiche ed educative associate.
64. Il contributo è concesso su domanda della FISM Friuli Venezia Giulia, da presentare alla struttura competente in materia di politiche per la famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del documento progettuale e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione Prescolastica) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
66.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 6 bis
(Misura di accompagnamento della maternità)
1. Al fine di sostenere la maternità e incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata a concedere un sussidio economico, a titolo assistenziale, a favore delle madri per i primi dodici mesi di vita di ogni figlia o figlio, o, in caso di adozione di uno o più minori, per i primi dodici mesi dalla adozione di ciascuno di essi.
2. Per accedere al contributo la madre deve possedere i seguenti requisiti:a) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione e impegnarsi a mantenere la residenza nei dodici mesi di spettanza del contributo;
b) essere titolare di Carta Famiglia in corso di validità dal momento della presentazione della domanda;
c) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000 euro, fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis;
d) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero, essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata, aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio.
3. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio.
4. L'importo della misura di accompagnamento è pari a 250 euro mensili, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di nascita o adozione. La misura è cumulabile con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità.
5. Nel caso in cui la madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di cui al comma 1, la madre decade dal beneficio a partire dal mese successivo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
Art. 6 ter
(Misure a favore delle giovani madri)
2. Ai fini della presente legge per giovani madri si intendono le madri di età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o dell'adozione di una figlia o di un figlio minore d'età, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 bis.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, il limite di età delle giovani madri è elevato:a) per gli anni 2026 e 2027 a 30 anni non compiuti;
b) per gli anni 2028 e 2029 a 29 anni non compiuti.
4. Alle giovani madri la misura di accompagnamento di cui all'articolo 6 bis è riconosciuta in misura pari a 500 euro mensili. Il regolamento regionale di cui all'articolo 6 bis definisce i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.>>.
67. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 bis e dell'articolo 6 ter della
legge regionale 22/2021, come inseriti dal comma 66, è destinata la spesa complessiva di 57 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11.500.000 euro per il 2026, di 23 milioni di euro per il 2027 e di 22.500.000 euro per il 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
68.
Dopo l'
articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<Art. 10.1
(Sostegno all'autonomia abitativa delle giovani madri)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 ter, la Regione riconosce alle giovani madri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 ter, un contributo a fondo perduto per l'acquisto della prima casa di abitazione, ad esse intestata o cointestata.
2. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto della prima casa e comunque fino a un massimo di 40.000 euro. Il prezzo di acquisto dell'abitazione non può essere superiore a 200.000 euro.
3. In caso di immobile cointestato la misura del contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre.
4. Sono ammesse a contributo le spese di cui al comma 1 sostenute dalla madre durante i nove mesi antecedenti la nascita o l'adozione e fino alla data di presentazione della domanda.
5. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data della nascita o dell'adozione della figlia o del figlio.
6. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta e non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla
legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per il medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.
7. La giovane madre beneficiaria del contributo e la figlia o il figlio devono mantenere la residenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data della nascita o dell'adozione.
8. Nel caso in cui la giovane madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo viene rideterminato, in riduzione, nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto del vincolo previsto dal comma 7.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
10. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.>>.
69. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 10.1 della legge regionale 22/2021, come inserito dal comma 68, è destinata la spesa complessiva di 82 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20.500.000 euro per il 2026, di 32.500.000 euro per il 2027 e di 29 milioni di euro per il 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.
71. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 5 bis della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 70, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
72. Per favorire l'attuazione della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere alle Fondazioni ITS Academy, aventi la sede legale e sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui finanziamenti ad esse assegnati dallo Stato per il "Potenziamento dell'offerta formativa ITS", relative alla seconda quota di anticipo prevista dai contratti di finanziamento tra l'unità di missione PNRR del MIM e le singole Fondazioni ITS Academy.
73. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 72 sono concesse proporzionalmente al costo complessivo delle prime annualità dei percorsi ITS finanziati da risorse provenienti dal PNRR, approvati nell'ambito della programmazione regionale e avviati nel biennio 2025/2027. La domanda, presentata al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corredata di una relazione illustrativa dei percorsi approvati e avviati, con il dettaglio dei costi previsti per le prime annualità del biennio 2025/2027, sulla base dei prospetti finanziari già approvati dal Servizio regionale competente.
74. Le Fondazioni ITS Academy sono tenute a restituire le anticipazioni ricevute dalla Regione entro il 31 dicembre 2026.
75. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro il termine stabilito dal comma 74, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'
articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
77. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.
78. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 74, previste in 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
79. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella G.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 68 del presente articolo le parole ''Art. 10 bis'' sono rettificate in ''Art. 10.1''.
Al comma 69 del presente articolo le parole ''articolo 10 bis della legge regionale 22/2021'' sono rettificate in ''articolo 10.1 della legge regionale 22/2021''.
Art. 8
(Salute e politiche sociali)
1. In considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di promuovere la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di favorire la permanenza sul territorio di tali professionalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) risorse destinate a integrare le borse di studio previste dall'articolo 17 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale) in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che non vi rinuncino espressamente. Per effetto dell'integrazione, l'ammontare complessivo della singola borsa di studio è fissato in 25.000 euro annui omnicomprensivi, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
2.
I medici iscritti, a decorrere dall'ammissione al triennio 2026-2029 al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per mantenere il diritto a percepire l'integrazione regionale di cui al comma 1:
a) conseguono il relativo diploma di formazione specifica, nei termini fissati dalla regolamentazione vigente;
b) si iscrivono alla graduatoria regionale annuale dei medici da incaricare per la medicina generale;
c) partecipano alle procedure per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato come medico del ruolo unico di assistenza primaria nel Servizio sanitario regionale. Tale obbligo permane per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.
3.
L'integrazione regionale di cui al comma 1 è revocata in caso di:
a) esclusione dal corso di formazione per giudizio negativo di idoneità secondo quanto previsto dalla regolamentazione del corso;
b) mancato conseguimento del titolo nei termini previsti dal
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);
c) interruzione o sospensione della formazione, a esclusione degli impedimenti temporanei per gravidanza e malattia, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 368/1999;
4. In caso di revoca del premio di studio ai sensi del comma 3, il medico assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito a titolo di integrazione regionale durante tutto il periodo di frequenza, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
5. Nel caso di trasferimento ad altro corso di specialità o ad altra scuola fuori regione prima del conseguimento del diploma di formazione specifica, il medico che ha beneficiato della borsa di studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale ai sensi del comma 1 durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
6. Il medico che ha beneficiato della borsa di studio integrata con fondi regionali e cui viene conferito incarico, a tempo indeterminato, da parte delle Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è soggetto all'obbligo di mantenimento dell'incarico nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.
7. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 6 dipendente dalla condotta del beneficiario, il medico assegnatario della borsa di studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale ai sensi del comma 1 durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
8. I medici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia possono richiedere di beneficiare dell'integrazione regionale di cui al comma 1, a partire dal primo mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge e per tutta la rimanente durata di frequenza del corso.
9. Nei casi previsti dal comma 8, si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. Le risorse stanziate a bilancio regionale sono trasferite ad ARCS in proporzione al numero di borse di studio previste per ciascun anno accademico.
11. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 10, entro novanta giorni dalla fine dell'anno accademico di riferimento, ARCS trasmette alla Direzione centrale competente in materia di salute la dichiarazione prevista dall'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente all'attestazione di assegnazione delle integrazioni di cui al comma 1.
12. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
13. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 4, 5 e 7 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
14.
Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
(Misura dell'indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), e alla
legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'
articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è determinata, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, della legge 221/1968, sulla base dei criteri e dei parametri indicatori di disagio individuati dall'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vigente.
2. La misura di riferimento dell'indennità di residenza è fissata in 13.000 euro per singolo beneficiario ed è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT.
3. La quota di indennità di residenza spettante viene proporzionalmente determinata in base al valore del punteggio attribuito alle farmacie di cui al comma 1 secondo i criteri, i parametri e le modalità previsti dall'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 vigente.
4. Ferme le ipotesi di farmacie di nuova istituzione previste dall'articolo 17, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto carico agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, il fatturato da considerare ai fini dell'indennità di residenza è quello complessivo dell'anno di riferimento ma la quantificazione dell'indennità è proporzionata all'effettivo periodo di esercizio da parte dell'avente diritto.
5. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende sanitarie regionali entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.>>;
b)
dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
(Fondo regionale e indennità di solidarietà)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, è istituito il Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini IVA, inferiore a 300.000 euro.
2. Le Aziende sanitarie regionali destinano al Fondo di cui al comma 1 gli importi previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025. Il versamento a favore della Regione di tali importi accantonati viene effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è disciplinato dall'accordo integrativo regionale, che definisce, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione dell'indennità di solidarietà inversamente proporzionali al predetto fatturato.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi spettanti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 3, forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.>>.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al
comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 59/1981, come inserito dal comma 14, previste in complessivi 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1.
16. Per le finalità di cui al
comma 4 dell'articolo 10 bis della legge regionale 59/1981, come inserito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
17.
Al fine di sostenere le farmacie a basso fatturato, nelle more dell'adozione dell'accordo integrativo regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, l'Amministrazione regionale, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, in via sperimentale, è autorizzata a erogare alle farmacie beneficiarie di cui all'articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 59/1981 l'indennità di solidarietà sperimentale determinata nel seguente modo:
a) 10.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA fino a 150.000 euro;
b) 8.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da 150.001 euro a 200.000 euro;
c) 5.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da 200.001 euro a 250.000 euro;
d) 2.000 euro per le farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA da 250.001 euro a 299.999 euro.
18. Le Aziende sanitarie regionali versano alla Regione gli importi accantonati, previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
19. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi spettanti calcolati secondo i criteri di cui al comma 17 forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà sperimentale alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
20. Le eventuali risorse eccedenti rispetto ai criteri di assegnazione di cui al comma 17 sono distribuite in maniera proporzionale tra le farmacie aventi diritto. Qualora le risorse risultassero insufficienti per attribuire l'indennità di solidarietà sperimentale a tutte le farmacie aventi diritto, gli importi di cui al comma 17 sono rideterminati in maniera proporzionale tra le farmacie beneficiarie.
21. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 18, previste in 85.000 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
23. Per le finalità di cui all'
articolo 10 della legge regionale 59/1981, come sostituito dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
24. Al fine di garantire la presa in carico integrata dei minori e rispondere alle loro esigenze di salute, nelle more della definizione della regolamentazione e del conseguente rilascio alle strutture sanitarie e sociosanitarie destinate all'accoglienza di minori, dell'autorizzazione e dell'accreditamento secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della
legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), le strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e accreditate ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ", emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres., possono erogare prestazioni infermieristiche ai minori ivi accolti, qualora previste nel progetto personalizzato di presa in carico del minore e concordate con il Servizio sanitario competente.
25. La vigilanza sull'erogazione delle prestazioni infermieristiche di cui al comma 24 e gli oneri finanziari delle medesime prestazioni sono a carico delle Aziende sanitarie regionali.
26. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
27. Per favorire la permanenza e la presenza del personale dipendente del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello dirigenziale, tenuto conto anche delle criticità di impiego del personale degli ultimi anni e dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), una quota non superiore all'1,25 per cento delle risorse finanziarie regionali stanziate negli anni compresi nel triennio 2026-2028 a titolo di finanziamento per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale di ciascun anno può essere utilizzata, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica, per la valorizzazione delle professionalità impiegate nei servizi definiti dalle linee di indirizzo e dagli accordi regionali.
28. L'importo annuale da destinare per le finalità di cui al comma 27 è determinato con deliberazione della Giunta regionale, adottata per ciascun anno. L'utilizzo delle risorse è sottoposto alle procedure di confronto regionale e contrattazione collettiva decentrata integrativa delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di settore.
29. Con deliberazione della Giunta regionale, che approva gli esiti del confronto regionale con le organizzazioni sindacali, è stabilito il riparto delle risorse riconosciute a ciascun ente del Servizio sanitario regionale, nonché i meccanismi di monitoraggio sull'impiego delle risorse rispetto agli obiettivi aziendali e regionali strategici prefissati e agli impatti sul sistema.
30. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
31. La Regione, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nell'ambito del Servizio sanitario regionale e, in particolare, di personale infermieristico, promuove iniziative e interventi di sostegno finalizzati alla condivisione di conoscenze e competenze professionali con enti formativi di altri Paesi, anche in collaborazione con il sistema universitario regionale.
32. Le iniziative e gli interventi di cui al comma 31 includono, fra l'altro, programmi di scambio tra enti formatori, di conoscenze e competenze nel settore sanitario di personale qualificato con particolare riguardo alla formazione specialistica, nell'ottica di agevolare, nel rispetto della disciplina vigente in materia di assunzioni, l'inserimento di personale sanitario straniero nelle strutture del Sistema sanitario regionale.
33. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 31, la Regione, anche per valorizzare i rapporti con i Paesi storicamente interessati dal fenomeno migratorio dal Friuli Venezia Giulia, può avvalersi della collaborazione di enti, associazioni e istituzioni, con funzione di interesse regionale in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui all'
articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
34. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli strumenti e le modalità attuative per la promozione e l'avvio delle iniziative e degli interventi di cui al comma 31.
35. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2026 e di 150.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
36. Per il perseguimento delle finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 22/2019, per la rimodulazione dell'offerta del Servizio sanitario regionale disciplinato dalla
legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), nonché per adeguare la funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui al
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2014, n. 81, al quadro dei mutati bisogni e riorganizzare l'offerta complessiva degli interventi, la Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, adotta un modello organizzativo strutturato in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) unica a livello regionale con capienza di dieci posti letto, integrata nella rete regionale dei servizi per la salute mentale.
37. Per la realizzazione del modello di cui al comma 36, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), con la collaborazione delle Aziende sanitarie regionali e sentite le altre Amministrazioni interessate, redige un documento di analisi avente a oggetto la ricognizione delle strutture esistenti e disponibili sul territorio regionale, anche da ristrutturare o ampliare, ovvero di spazi per nuova edificazione da adibire a REMS unica e formula una proposta di realizzazione corredata di una descrizione di massima degli interventi da realizzare, anche con riguardo agli aspetti della sicurezza, al quadro economico e al relativo cronoprogramma, in linea con le indicazioni contenute nell'allegato A del decreto del Ministro della salute 1 ottobre 2012 (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia).
38. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore del Servizio competente, sono trasferite ad ARCS le risorse per la redazione del documento di cui al comma 37 e fissati i termini e le modalità di rendicontazione del trasferimento.
39. Il documento di cui al comma 37 è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di salute entro dodici mesi dal trasferimento delle risorse di cui al comma 38.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
41.
Al fine di dare continuità alle progettualità già avviate ai sensi dell'articolo 8, comma 47, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), nell'ambito della salute e del benessere, per lo sviluppo e l'impiego di soluzioni innovative digitali e la valorizzazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e nazionale per la protezione dei dati personali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la prosecuzione:
a) del progetto, con il supporto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, mediante l'acquisto, per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale da impiegare presso la Struttura di chirurgia vertebro midollare e unità spinale di ASUFC, che consenta di migliorare l'organizzazione nella gestione degli utenti del Servizio sanitario regionale con ricadute positive sulle liste di attesa;
b) del progetto a valenza regionale con il supporto del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per la diagnosi precoce del tumore ovarico mediante l'acquisto, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale al fine di migliorare i servizi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura del Sistema sanitario regionale.
42. In attuazione di quanto previsto dal comma 41, entro il 31 marzo 2026, Insiel SpA presenta al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di salute i progetti di cui al comma 41 unitamente al cronoprogramma e al preventivo di spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 317.385 euro, suddivisa in ragione di 257.055 euro per l'anno 2026 e di 60.330 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
44. Per le finalità di cui al comma 41, lettera b), è destinata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
45. Al fine di attivare un progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sanitari territoriali e al rafforzamento della continuità assistenziale nelle attività di riabilitazione, con particolare riferimento al recupero dei pazienti, residenti nel territorio regionale, che ricorrono a strutture sanitarie di altre regioni per interventi riabilitativi in ambito ortopedico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), al fine di sviluppare e realizzare modelli innovativi e sperimentali di riabilitazione ospedaliera erogati sul territorio regionale.
46. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il progetto innovativo e sperimentale di cui al comma 45. A tal fine, ASUGI presenta tale progetto, con evidenza dell'impatto atteso e degli indicatori al riguardo, comprensivo di cronoprogramma e di piano finanziario, entro il 31 luglio 2026, alla Direzione centrale competente in materia di salute.
47. Per la realizzazione della sperimentazione di cui al comma 45, nel rispetto degli obiettivi sanitari regionali e limitatamente al solo periodo di durata del progetto sperimentale, è consentito ad ASUGI il ricorso a soggetti privati accreditati per l'erogazione delle prestazioni riabilitative, anche in deroga agli accordi vigenti.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
49. Ferme restando le ordinarie forme di erogazione dei trattamenti e di accreditamento delle strutture sanitarie, al fine di sostenere il diritto alla salute delle persone con disabilità ad alta complessità e con bisogni assistenziali e comportamentali elevati, l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) è autorizzata ad avviare un percorso sperimentale e innovativo, in collaborazione con la Fondazione bambini e autismo ONLUS di Pordenone, per l'erogazione di prestazioni e trattamenti sanitari a favore delle medesime persone. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ASFO un contributo straordinario.
50.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione del percorso sperimentale di cui al comma 49, nonché le modalità di valutazione ai fini dell'eventuale messa a regime;
b) la durata;
c) le prestazioni e i trattamenti sanitari ambulatoriali rientranti nella sperimentazione di cui al comma 49 e le relative modalità di rimborso;
d) i criteri di identificazione degli utenti e di accesso alla sperimentazione di cui al comma 49;
e) le modalità e i criteri di monitoraggio.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
52. Al fine di identificare precocemente difficoltà di sviluppo delle funzioni cognitive dei nati gravemente pretermine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo per la prosecuzione del progetto pilota di estensione del follow up dei nati pretermine già avviato ai sensi dell'
articolo 8, commi 6 e 7, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).
53. In attuazione di quanto previsto dal comma 52, il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 aprile 2026. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 100.000 euro al fine di sostenere i costi per il progetto sperimentale triennale di supporto psicologico alle donne che hanno subito aborti spontanei, avvalendosi di collaborazioni territoriali.
56. Il contributo di cui al comma 55 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
58. L'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di Spilimbergo è autorizzata a estendere il progetto pilota per il servizio di telemedicina di cui all'articolo 8, commi 32 e seguenti, della
legge regionale 12/2025 anche alle persone anziane accolte in altre residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio regionale. A tal fine, l'ASP di Spilimbergo stipula, nei limiti delle risorse disponibili, con le residenze pubbliche per persone anziane non autosufficienti del territorio regionale, apposite convenzioni per disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sperimentali inerenti al progetto pilota di telemedicina.
59. In attuazione di quanto previsto dal comma 58, l'ASP di Spilimbergo presenta, entro il 30 giugno 2026, alla Direzione centrale competente in materia di salute, apposita domanda di integrazione del progetto pilota già avviato, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione nonché quelli di monitoraggio della sperimentazione.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa complessiva di 810.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2026 e di 330.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Italiana Fegato un contributo straordinario per il rinnovo e l'implementazione della strumentazione destinata alle attività di ricerca e istituzionali.
62. La domanda relativa al contribuito di cui al comma 61 è presentata, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e del preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2026. Con il decreto di concessione sono stabilite modalità e termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione è disposta in via anticipata nella misura del 70 per cento senza prestazione di garanzie, anche in deroga a quanto disposto dalla
legge regionale 7/2000.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di promozione sociale (APS) proprietarie di defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE) installati sul territorio regionale un contributo straordinario, per l'anno 2026, a copertura delle spese sostenute per la manutenzione dei dispositivi, anche se non collegati al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza.
65. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sono definite le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, le tipologie di spese ammissibili a rendiconto, le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, compresa la documentazione comprovante la spesa effettuata da produrre, anche in deroga a quanto previsto dall'
articolo 43 della legge regionale 7/2000. La procedura valutativa è svolta secondo la modalità a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 e si conclude entro il termine di centottanta giorni dal termine di presentazione della domanda. Ogni associazione può presentare un'unica domanda.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI un contributo straordinario per la revisione periodica dei defibrillatori collocati presso le associazioni e società sportive che ne facciano richiesta.
68. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 67 è presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
70.
All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole <<
e in occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga che si celebra annualmente il 26 marzo>> sono soppresse;
b)
al comma 2 quinquies le parole <<
, sostenute anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sostenute nei dodici mesi antecedenti la scadenza del termine di proposizione della domanda stessa>>.
71. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 8/2011, come modificato dal comma 70, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 10.000 euro a favore delle Aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione e/o all'inserimento del microchip ai gatti domestici.
73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi per la dotazione di microchip fino a tre felini per nucleo familiare e/o per la sterilizzazione fino a tre felini per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro.
74. I contributi di cui al comma 72 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.
75. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
76. La Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per l'attuazione di campagne e interventi sperimentali finalizzati al contenimento e alla gestione della popolazione di piccioni e colombi presenti nei centri urbani.
77.
I contributi di cui al comma 76 sono destinati a finanziare:
a) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul corretto rapporto con la fauna urbana e sul divieto di alimentazione dei piccioni e dei colombi;
b) interventi per la limitazione della presenza dei piccioni e dei colombi mediante metodi ecologici e non cruenti, inclusi l'installazione di dissuasori fisici, la gestione delle fonti alimentari e l'utilizzo di sistemi di controllo della fertilità;
c) attività di monitoraggio delle popolazioni urbane di piccioni e colombi;
d) interventi di pulizia straordinaria e sanificazione delle aree pubbliche maggiormente interessate dal fenomeno.
78. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sono definite le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, le tipologie di spese ammissibili a rendiconto, le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, compreso l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 42 della legge regionale 7/2000. La procedura valutativa è svolta secondo la modalità a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 e si conclude entro il termine di centottanta giorni dal termine di presentazione della domanda. Ogni Comune può presentare un'unica domanda.
79. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
81. Per le finalità di cui al
comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 39 del medesimo articolo, come modificato dal comma 80, è destinata la spesa complessiva di 78.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
83. Per le finalità di cui al
comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2024, in considerazione di quanto disposto dal comma 42 del medesimo articolo, come modificato dal comma 82, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
84.
Dopo il
comma 9 ter dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente:
<<9 quater. Ai fini perequativi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare una quota del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis, fino a un massimo del 30 per cento dell'importo stanziato, da ripartire tra le Aziende sanitarie regionali, secondo criteri e modalità individuati con la medesima deliberazione.>>.
85. Per le finalità di cui al
comma 9 quater dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022, come inserito dal comma 84, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
87. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
88. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
89. Al fine di promuovere l'integrazione e agevolare la comunicazione delle persone con disabilità uditiva della Regione Friuli Venezia Giulia che utilizzano la lingua dei segni italiana (LIS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche per l'anno 2026, le progettualità già avviate ai sensi dell'
articolo 8, commi 53, 54 e 55, della legge regionale 13/2024.
90. In attuazione di quanto previsto dal comma 89, le sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS (ENS) già beneficiarie del contributo di cui all'
articolo 8, commi 53, 54 e 55, della legge regionale 13/2024, presentano, entro il 30 aprile 2026, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Sono ammesse a contributo le spese di personale, con particolare riferimento alla figura dei mediatori linguistici.
91. Il contributo è concesso, in via anticipata, in un'unica soluzione, senza prestazione di garanzie, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente, ove sono stabilite anche le modalità e i termini di rendicontazione.
92. Al fine di assicurare l'uniformità nei diversi territori regionali, l'ammontare massimo del contributo concedibile ai beneficiari di cui al comma 90 è parametrato, nei limiti delle spese ammissibili e delle risorse stanziate, sulla base della popolazione residente nei territori provinciali, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.
93. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Progettoautismo FVG ONLUS di Tavagnacco un contributo straordinario per la prosecuzione della realizzazione, in comune di Tavagnacco, di una struttura destinata a cohousing abitativo per persone con autismo e loro famiglie, già finanziata ai sensi dell'
articolo 8, comma 70, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
95. La domanda di contributo è presentata entro il 30 giugno 2026 alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
97. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e sociali a favore delle persone con disabilità divenute anziane e accolte nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste e nelle more del completo riordino di quanto previsto dalla
legge regionale 16/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario, per l'anno 2026, al fine di assicurare la prosecuzione, nel "Centro Diurno S. Maffei" di Trieste, dei trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
98. In attuazione del comma 97, il contributo straordinario è trasferito, in via anticipata, al Comune di Trieste. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali sono stabilite le modalità di rendicontazione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
101. Per le finalità di cui al
comma 97 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 100, è destinata la spesa complessiva di 4.528.095,13 euro, suddivisa in ragione di 1.278.095,13 euro per l'anno 2026 e di 1.625.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
102. Al fine di assicurare la continuità e l'adeguatezza dell'assistenza a favore degli ospiti della residenza per anziani non autosufficienti "Nobili De Pilosio" di Tricesimo, garantendone la sistemazione temporanea presso altra idonea collocazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario, a integrazione di quello concesso ai sensi dell'
articolo 8, comma 100, della legge regionale 12/2025, per far fronte ai maggiori costi determinati dall'incremento dell'importo del canone di locazione e per far fronte ai relativi costi di tutto l'anno 2026, presso altra idonea struttura residenziale.
103. In attuazione di quanto previsto dal comma 102, il Comune di Tricesimo presenta alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo dei costi indicati al comma 102. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione ed è disposta la liquidazione del contributo in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie.
104. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
105.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona "
Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro Matteo Brunetti" risorse aggiuntive straordinarie per l'adeguamento, tramite interventi edilizi e impiantistici, del comprensorio sito nel Comune di Paluzza.
106. La domanda di contributo è presentata, entro il 31 marzo 2026, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
107. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
108. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2026 e di 420.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
109.
Per l'anno 2026, le quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), sono determinate come segue:
a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6 e 9 della
legge regionale 12/2021;
b) una quota pari al 13 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 10 della
legge regionale 12/2021;
c) una quota pari al 7 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 7 e 8 della
legge regionale 12/2021.
110. Per le finalità di cui all'
articolo 21 della legge regionale 12/2021, tenuto conto di quanto disposto dal comma 109, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
111. Al fine di promuovere la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa in attuazione dell'
articolo 59 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della
legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo, da erogarsi in via anticipata e in un'unica soluzione, per sviluppare interventi di giustizia riparativa, attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento della qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.
112. Per l'attuazione del comma 111, l'Università degli Studi di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del programma formativo dettagliato con l'indicazione dei contenuti didattici, delle modalità di svolgimento e dei costi previsti per il conseguimento della qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa. Con il decreto di concessione sono individuati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
113. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
115. Per le finalità di cui al
comma 120 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014, in considerazione di quanto disposto dal comma 121 del medesimo articolo, come modificato dal comma 114, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
116.
Per l'anno 2026 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 11 milioni di euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2 milioni di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9 milioni di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150.
117. Le risorse di cui al comma 116, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
118. Le risorse di cui al comma 116, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al
decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'
articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in relazione al numero di nuclei familiari beneficiari di Assegno di Inclusione con domande fino al 30 settembre 2025 sulla base del dato aggiornato al 20 ottobre 2025 estratto dalla Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
119. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'
articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2026 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2023, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
120. Per le finalità di cui al comma 116 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
122. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina previgente.
123. Al fine di sostenere e valorizzare il ruolo degli enti del Terzo settore operanti nel territorio regionale in quanto espressione del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e aventi sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia, che svolgono nel territorio regionale le attività di interesse generale di cui all'
articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
124. Sono ammissibili a contributo le spese relative al funzionamento degli enti del Terzo settore di cui al comma 123, sostenute nell'anno solare precedente a quello di presentazione delle domande.
125. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi e i criteri generali per la concessione dei contributi di cui al comma 123.
126. Con bando, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di politiche del Terzo settore, nel rispetto della deliberazione di cui al comma 125, sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e della rendicontazione, i limiti minimi e massimi del contributo e le tipologie di spese ammissibili.
127. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 135.
129. Al fine di diffondere e favorire la cultura e il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS) di Pordenone, per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del Congresso Nazionale dei Donatori FIDAS e della sfilata nazionale dei Donatori FIDAS che si terrà a Pordenone nel 2026.
130. La domanda relativa al contribuito di cui al comma 129 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2026. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026.
131. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione per sostenere l'acquisto di attrezzature e arredi, oltre all'attivazione di un sistema LETIsmart, per adeguare gli spazi dove avviare e allestire percorsi di formazione volti all'inclusione socio lavorativa delle persone disabili, specificatamente non vedenti o ipovedenti.
133. Per le finalità di cui al comma 132, la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 135.
135. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. La quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata nella misura di complessivi 1.608.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 535 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 538 milioni di euro per l'anno 2028.
2.
A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.845.915.262,63 euro a favore dei medesimi per il triennio 2026-2028 ammontano a:
a) 647.349.813,95 euro per l'anno 2026;
b) 617.623.645,68 euro per l'anno 2027;
c) 580.941.803 euro per l'anno 2028.
3. Gli enti locali concorrono al contributo alla finanza pubblica del sistema integrato Regione-enti locali di cui all'
articolo 4 bis del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 2 quater, della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per un importo complessivo pari a 133.072.712,97 euro nel triennio 2026-2028, di cui 44.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4.
Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 237.915.262,63 euro per il triennio 2026-2028, di cui 112.349.813,95 euro per l'anno 2026, 82.623.645,68 euro per l'anno 2027 e 42.941.803 euro per l'anno 2028.
5.
Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella M avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6;
b) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 20;
c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 23;
f) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 36;
g) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 49;
h) del fondo di cui al comma 51;
i) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 52;
j) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali di cui al comma 55;
k) dell'assegnazione di cui al comma 59;
l) dell'assegnazione di cui al comma 62;
m) dell'assegnazione di cui al comma 63;
n) dell'assegnazione di cui al comma 65, per l'importo pari a 300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
o) dell'assegnazione di cui al comma 70 per l'importo pari a 16.560.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 5.520.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
p) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 11.850.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 3.950.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
q) dell'assegnazione di cui al comma 76 per l'importo pari a 9.300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
r) dell'assegnazione di cui al comma 82;
s) dell'assegnazione di cui al comma 85, per l'importo pari a 10.800.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
t) dell'assegnazione di cui al comma 86;
u) dell'assegnazione di cui al comma 87 per l'importo pari a 5.417.062,96 euro per il triennio 2026-2028, di cui 1.672.354,32 euro per l'anno 2026, 372.354,32 euro per l'anno 2027 e 3.372.354,32 euro per l'anno 2028.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.481.407.639,23 euro per il triennio 2026-2028, di cui 493.802.546,41 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
7.
Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 483.361.797,63 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) quota di solidarietà pari a 10.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
8. Per l'anno 2026 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita, per l'importo di 463.361.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 di cui all'
articolo 9, comma 9, della legge regionale 16/2023 e, per l'importo di 20 milioni di euro, secondo quanto previsto all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
9. Per gli anni 2027 e 2028 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2026 effettuata ai sensi del comma 8.
10. Per l'anno 2026 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita, per l'importo di 8.440.748,78 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 di cui all'
articolo 9, comma 11, della legge regionale 13/2024 e, per l'importo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni fino a 15.000 abitanti, distinti in fasce demografiche, in proporzione all'importo necessario a equiparare il valore pro-capite del fondo unico comunale al valore del pro-capite della fascia demografica di appartenenza di ciascun Comune.
11.
Ai fini del riparto dell'importo di 2 milioni di euro di cui al comma 10 si prende a riferimento il fondo unico comunale determinato per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 9, commi 9 e 11, della legge regionale 13/2024 e i Comuni sono raggruppati nelle seguenti fasce demografiche sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2023:
a) Comuni fino a 1.000 abitanti;
b) Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
c) Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
d) Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
e) Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti.
12. Per ciascuno degli anni 2027 e 2028 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2026 ai sensi dei commi 10 e 11.
13. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
14. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.481.407.639,23 euro, suddivisa in ragione di 493.802.546,41 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
15. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, in misura pari agli importi individuati nella Tabella N.
16. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 15 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 15, previste in complessivi 133.072.712,97 euro, suddivisi in ragione di 44.357.570,99 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
18. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della
legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2026-2028 risorse pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, ripartite per ciascun Comune in misura corrispondente agli importi di cui all'allegata Tabella O.
19. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 18, previste in complessivi 276 milioni di euro, suddivisi in ragione di 92 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 37.762.116,87 euro per il triennio 2026-2028, di cui 12.587.372,29 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
21.
Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 le risorse di cui al comma 20 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.705.695,44 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.309.057,76 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale;
c) 1.367.567,87 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.635.250,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.716.114,45 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.930.341,57 euro a favore della Comunità di montagna del Natisone e Torre;
g) 923.344,49 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 37.762.116,87 euro, suddivisa in ragione di 12.587.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
23.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare annualmente risorse alle Comunità di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2019 e alla Comunità collinare del Friuli:
a) per l'esercizio di funzioni e servizi comunali gestiti a far data dall'1 gennaio 2025;
b) per il potenziamento, a decorrere dall'1 gennaio 2025, mediante il conferimento da parte di ulteriori Comuni di funzioni e servizi comunali già gestiti;
c) per il rinnovo del conferimento di funzioni e servizi a decorrere dall'1 gennaio 2026.
24.
Le risorse di cui al comma 23 sono concesse previa presentazione di domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 settembre di ogni anno, nella quale la Comunità attesta per ciascuna funzione o servizio comunale e per ciascun Comune partecipante alla Comunità:
a) la data di avvio del conferimento o del rinnovo del conferimento della funzione o servizio;
b) l'ammontare del trasferimento previsto a favore della Comunità per l'esercizio della funzione o servizio comunale.
25. Le risorse sono concesse a ciascuna Comunità nella misura pari al 50 per cento del valore complessivo dei trasferimenti previsti a carico dei Comuni nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. In caso di insufficienza le risorse spettanti a ciascuna Comunità sono ridotte proporzionalmente.
26. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di concessione ciascuna Comunità presenta una dichiarazione attestante l'avvenuto incasso delle risorse dovute dai Comuni. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata in misura pari al 50 per cento dell'importo incassato nei limiti dell'importo concesso.
27. Ciascun Comune si impegna a mantenere il conferimento di ciascuna funzione o servizio di cui al comma 23 in capo alla Comunità per la durata minima di dieci anni, pena il recupero delle risorse erogate alla Comunità in relazione alla funzione o servizio e per la quota afferente al Comune che ha revocato il conferimento.
28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 3.600.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per il concorso agli oneri relativi al funzionamento definiti con deliberazione della Giunta regionale.
31. L'assegnazione di cui al comma 30, pari a massimo 300.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità.
34. L'assegnazione di cui al comma 33 è erogata a favore di ciascuna Comunità, in misura pari a 100.000 euro, entro trenta giorni dalla domanda, da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella quale l'ente locale dichiara il sussistere dei requisiti di cui al comma 33 a far data dall'1 gennaio di ciascun anno.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
36. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti, di cui all'
articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.889.442,39 euro per il triennio 2026-2028, di cui 629.814,13 euro per l'anno 2026 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
37.
Il fondo di cui al comma 36 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 400.000 euro per l'anno 2026 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'
articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 229.814,13 euro per l'anno 2026 e 329.814,13 euro per gli anni 2027 e 2028.
38. La quota di cui al comma 37, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
39. Il contributo per il concorso agli oneri di cui al comma 38 è assegnato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda.
40.
La domanda per accedere al contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo;
b) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
c) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata del debito con rimborso all'istituto erogatore entro l'anno solare di presentazione dell'istanza di contributo.
41. Il contributo di cui al comma 38 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
42. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 40, sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 40, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
43. Il Comune beneficiario del contributo può chiedere l'integrazione delle risorse concesse ai sensi del comma 41 e dell'
articolo 9, comma 34, della legge regionale 13/2024, se l'ammontare definitivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito risulta superiore all'importo indicato nell'istanza originaria.
44. Per le finalità di cui al comma 43 il Comune presenta la domanda, corredata della documentazione attestante i maggiori oneri richiesti dall'ente mutuante, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
45. Il contributo integrativo di cui al comma 43 è concesso entro il 30 novembre di ciascun anno nella misura del 95 per cento dell'ammontare richiesto. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
46. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione, della documentazione attestante l'avvenuta riduzione o estinzione anticipata del debito, nella misura del 95 per cento dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per le penalità.
48. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 2.889.442,39 euro, suddivisa in ragione di 629.814,13 euro per l'anno 2026 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
49. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'
articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 700.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
50. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
51. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 153 a 157, della
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti ) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
53. Le risorse di cui al comma 52 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.
56. Le risorse di cui al comma 55 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
57.
L'assegnazione spettante per gli anni 2026, 2027 e 2028 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
59.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di consorzi o enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2026-2028, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) al Comune di Gorizia complessivi 450.000 euro per il triennio 2026-2028, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 450.000 euro per il triennio 2026-2028, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
60. Le risorse di cui al comma 59 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano rendicontazione.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 1.320.000 euro, suddivisa in ragione di 440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
62. Per le finalità di cui all'
articolo 9, comma 4, della legge regionale 7/2024 è destinata la spesa complessiva di 83.738,55 euro, suddivisa in ragione di 27.912,85 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
63. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
64. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
65. Al fine di sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) a supporto dei Comuni del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'ANCI FVG risorse pari a complessivi 310.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
66. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa complessiva di 310.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 141.440.983 euro per il triennio 2026-2028, di cui 47.727.209 euro per l'anno 2026, 46.906.887 euro per l'anno 2027 e 46.806.887 euro per l'anno 2028.
68.
Le risorse di cui al comma 67 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali secondo il seguente riparto:
a) 6.460.000 euro per l'anno 2026, 6.300.000 euro per l'anno 2027 e 6.200.000 euro per l'anno 2028 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 12.955.209 euro per l'anno 2026, 13.314.887 euro per l'anno 2027 e 13.314.887 euro per l'anno 2028 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 9.410.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 18.902.000 euro per l'anno 2026 e 17.882.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 141.440.983 euro, suddivisa in ragione di 47.727.209 euro per l'anno 2026, 46.906.887 euro per l'anno 2027 e 46.806.887 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
70. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2023 sono integrate, a decorrere dal 2026, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
71. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 70 sono a carico dell'Amministrazione regionale e sono erogati sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 17.100.000 euro, suddivisa in ragione di 5.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
73. L'assegnazione di cui all'
articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.850.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 3.950.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 645.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 215.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
74. In relazione a quanto previsto dal comma 73, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
75. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 12.495.000 euro, suddivisa in ragione di 4.165.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
76. L'assegnazione prevista dall'
articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022 a favore degli enti locali è pari a complessivi 9.300.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e a favore degli altri enti del Comparto è pari a complessivi 390.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 130.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa complessiva di 9.690.000 euro, suddivisa in ragione di 3.230.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
78. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2025-2027 per il personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi, è determinato in 6.400.000 euro per l'anno 2026 e in 9.600.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri sono al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'
articolo 11, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).
79. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 78, relativamente al personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi e dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'
articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2024, per l'anno 2025 è determinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro.
80. Per le finalità di cui ai commi 78 e 79 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
81. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui ai commi 78 e 79 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In sede di emanazione delle direttive di cui all'
articolo 32, comma 5, della legge regionale 18/2016, si provvede alla determinazione delle relative risorse, attenendosi alle quantificazioni di cui ai commi 78 e 79 per il personale dell'Amministrazione regionale e sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del
titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
82. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della
legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 1.950.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 650.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
83. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
84. Per le finalità di cui all'
articolo 34 ter della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è destinata la spesa complessiva di 7.390.000 euro, di cui 2.678.000 euro per l'anno 2026 e 2.356.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
85. Per le finalità di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della
legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 11.870.000 euro, suddivisa in ragione di 4.670.000 euro per l'anno 2026 e 3.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
86. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della
legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
87. Per le finalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 16 milioni di euro, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro, suddivisi in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
89. Il contributo di cui al comma 88 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
90. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro, suddivisi in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
92. Il contributo di cui al comma 91 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'
articolo 6 della legge regionale 5/2021, risorse agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di iniziative di educazione e di prevenzione in ambito di sicurezza stradale.
95. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa complessiva di 1.342.345 euro, suddivisa in ragione di 542.345 euro per l'anno 2026 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia risorse, da ripartire in egual misura tra loro, per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute nell'anno di assegnazione delle risorse, finalizzate all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.
97. Le Camere di Commercio, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano la domanda di assegnazione delle risorse di cui al comma 96 al Servizio competente in materia di sicurezza.
98. Le risorse di cui al comma 96 sono concesse ed erogate in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di attestazione dell'utilizzo delle risorse.
99. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia risorse, da ripartire in egual misura tra loro, per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui al comma 96.
101. Le risorse di cui al comma 100 sono concesse d'ufficio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 97 con decreto che dispone la contestuale liquidazione.
102. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Confcommercio locali e alle altre associazioni di categoria locali, per i territori dei Comuni di Pordenone, Udine e Trieste, per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, anche presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.
104. Le risorse per i contributi di cui al comma 103 sono suddivise, per ciascuna annualità, in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del Comune di Trieste.
105. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 103.
106. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
107. In conformità con quanto previsto all'
articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della
legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e all'articolo 3, comma 1, della Convenzione quadro sottoscritta in data 19 dicembre 2023 tra l'Amministrazione regionale e il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, la Regione è autorizzata ad assegnare risorse a Informest per la realizzazione di progetti finanziati con fondi europei e statali in capo al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
108. La copertura dei costi e le modalità amministrative, finanziarie e gestionali delle attività progettuali saranno regolamentate con uno specifico piano operativo come previsto all'articolo 5 della Convenzione quadro.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è destinata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 165.600 euro per l'anno 2026, 149.600 euro per l'anno 2027 e 144.800 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
110.
In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per l'anno 2026, pari a 1.455.000 euro, è ripartito come segue:
b) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della
legge regionale 7/2002;
c) 200.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
d) 25.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
e) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
111.
Per le finalità di cui al comma 106, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2026, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 410.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 190.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 165.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 90.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 78.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 108.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
112. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 111 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres.
113. Le domande di concessione di contributo per le iniziative di cui al comma 110, lettere c), d) ed e), sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
114. Per le finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa di 1.455.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
115. Al fine di sostenere e di promuovere l'uso della lingua slovena mediante l'attività sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 25.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia/Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) per lo sviluppo di nuove attività sportive nella Val Canale.
116. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 115, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, risorse ai Comuni per la concessione di contributi alle associazioni e ai circoli nautici senza scopo di lucro e con finalità ricreative, non esercenti attività d'impresa, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute nell'anno di assegnazione delle risorse, finalizzate all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili, infrastrutture e aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili, in gestione ai medesimi soggetti.
119. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 118 ai Comuni.
120. Le risorse di cui al comma 118 sono concesse ed erogate in un'unica soluzione.
121. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
122. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
123. La domanda per la concessione anche su spese già sostenute nell'anno di concessione del contributo e per l'anticipo, pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 122, è presentata alla struttura competente in materia di immigrazione entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, della rendicontazione e degli obblighi del beneficiario, si applicano gli articoli dal 5 al 10 del capo III, dal 20 al 23 del capo VI e dal 24 al 26 del capo VII del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della
legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres.
124. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione il contributo di cui al comma 122 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile, entro il 30 novembre di ogni anno, previo assenso sulla fattibilità del progetto come valutata nell'ambito di un tavolo composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia e dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, alla presenza del Presidente dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste un contributo a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività istituzionali.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata, entro il 30 aprile di ogni anno, al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
128. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il contributo di cui al comma 126 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.
129. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione dei Serbi in Italia - Савез Срба у Италији un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività istituzionali.
131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
132. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il contributo di cui al comma 130 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.
133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
134.
L'
articolo 25 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
(Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei fabbisogni individuati dagli enti locali e previo accordo con gli enti stessi. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.
2. L'accesso al ruolo di agente avviene mediante corso-concorso, comprensivo di prove e accertamenti volti a verificare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a). Il corso-concorso può essere preceduto da una prova preselettiva.
3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, sono esonerati dall'eventuale prova preselettiva e accedono direttamente al corso-concorso di cui al comma 1.
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione disciplina con regolamento:a) le procedure per l'attivazione del corso-concorso;
b) i requisiti per l'ammissione al corso-concorso e per l'accesso al ruolo;
c) i criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso e dell'eventuale prova preselettiva.>>.
135. Per le finalità di cui all'
articolo 25 della legge regionale 5/2021, come sostituito dal comma 134, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
136. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di uniformare e omogenizzare gli istituti contrattuali afferenti al rapporto di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale le risorse atte a finanziare le misure di welfare integrativo che saranno disciplinate nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al triennio contrattuale 2022-2024.
137. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per la quantificazione dell'assegnazione annuale spettante agli enti di cui al comma 136.
138. Per le finalità di cui al comma 136 è destinata la spesa complessiva di 22.500.000 euro, suddivisa in ragione di 7.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
139. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a concedere un contributo pari a complessivi 90.960 euro a favore del Comune di Pasian di Prato quale capofila della convenzione di polizia locale tra i Comuni di Pasian di Prato e di Martignacco per la realizzazione di interventi a sostegno dell'operatività del Corpo di polizia locale, con le modalità indicate nella sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2025.
140. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 139 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
141. Il contributo di cui al comma 139 è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 140.
142. Per le finalità di cui al comma 139 è destinata la spesa di 58.320 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
143. Per le finalità di cui al comma 139 è destinata la spesa di 32.640 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
144. Ai sensi dell'articolo 18 ante della
legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella P con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2026 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della
legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
145. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 8, 9 e 10, della
legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella Q in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2026. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis e 8, della
legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
146. Le percentuali di cui alle Tabelle P e Q si applicano fino a un importo massimo di 10 milioni di euro. Nel caso in cui le risorse statali per l'esercizio 2026 siano superiori a 10 milioni di euro, l'importo eccedente è assegnato alla quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della
legge regionale 26/2007.
148. Ai fini dell'articolo 18, commi 9 e 10, della
legge regionale 26/2007, per l'anno 2026 gli enti e le organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena possono presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora un ente presenti più domande di finanziamento, si considera quella presentata per ultima.
149. Per l'anno 2026 le risorse eccedenti le domande finanziate di una delle graduatorie di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della
legge regionale 26/2007, possono essere impiegate per lo scorrimento dell'altra graduatoria.
150.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti in favore della minoranza linguistica slovena per l'anno 2026:
a) 400.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2026 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena da suddividere in parti eguali, in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della
legge regionale 26/2007;
b) 250.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein per l'acquisto di mobili e di attrezzature, nonché per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento della futura sede di Trieste;
e) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
f) 6.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste per i lavori di adeguamento per l'accesso alla sede di Trieste;
g) 30.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 30.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski Dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
151. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 150, corredate di una relazione illustrativa delle attività ovvero del progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti previsti dal comma 150, dalla lettere a) alla lettera f), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 150, lettera g), con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui al comma 150, lettere a), d) ed e), sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2026. Per i finanziamenti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 150, sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda. Per i finanziamenti di cui al comma 150, lettera g), si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'
articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 0246/2015.
152. Per le finalità di cui al comma 150, lettere a), d), e) e g), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e in relazione alla Tabella P riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della
legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 630.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
153. Per le finalità previste dal comma 150, lettera c), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e in relazione alla Tabella P riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della
legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
154. Per le finalità di cui al comma 150, lettere b) e f), è destinata la spesa di 256.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella P per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
156. Per le finalità di cui al comma 155, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 1.040.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
157. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella P, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
158. Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Regione 0246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2026.
160. Per le finalità di cui al comma 158, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e in relazione alla Tabella P riferita alla quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
161. Al fine di promuovere lo scambio culturale tra le minoranze linguistiche europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione temporanea di scopo "Europeada 2028" per le attività propedeutiche e funzionali all'organizzazione e alla gestione della prossima edizione della competizione calcistica riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee denominata "Europeada".
162. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 161, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ciascuna annualità del finanziamento è liquidata annualmente in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del soggetto beneficiario.
163. Per le finalità di cui al comma 161 è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
164.
Alla
legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:
<<Art. 6 quater
(Divise per cori e bande alpini)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia volto all'acquisto di divise per i rispettivi cori e bande alpini, finalizzato al rinnovo delle stesse per assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per l'acquisto delle divise dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
2. Le Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia di cui al comma 1 presentano la domanda di contributo al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata di un elenco dei beni da acquistare e del preventivo di spesa.
4. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.>>.
165. Per le finalità di cui all'
articolo 6 quater della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 164, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
166. Al fine di sostenere le diverse varianti linguistiche parlate nel territorio regionale, proseguendo nel percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonàl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) un contributo straordinario volto a sostenere le spese necessarie per la redazione, la stampa, distribuzione e divulgazione della Costituzione italiana in variante linguistica venetofona.
167. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 166 sono trasferite d'ufficio all'ARLeF dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
168. Per le finalità di cui al comma 166 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
169. Al fine di promuovere e valorizzare l'uso della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di massa e di garantire un'informazione accessibile e di qualità per i cittadini friulanofoni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità previste dall'
articolo 29 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), a trasferire risorse all'ARLeF da destinate alla stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, operanti sul territorio regionale, per la realizzazione e la diffusione di telegiornali e programmi di informazione in lingua friulana.
170. Gli schemi delle convenzioni di cui al comma 169 sono previamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lingue minoritarie.
171. Ai fini del comma 169 le risorse sono trasferite d'ufficio all'ARLeF.
172. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
173. Al fine di consolidare le strutture logistiche dedicate alla prevenzione degli incendi in aree strategiche della zona montana anche valorizzando l'impiego del personale volontario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cimolais per i lavori di adeguamento di edifici di proprietà da destinare a un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari.
174. La domanda per il contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it entro il 30 giugno 2026. La domanda è corredata dell'assenso del Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente, della bozza di convenzione fra Comune e Comando per l'utilizzo degli edifici, della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
175. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
177. Per le finalità di cui al comma 173 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 950.000 euro per l'anno 2026 e 750.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 236.
178. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per sostenere gli oneri dei Comuni che deliberano l'attivazione di un percorso finalizzato alla fusione.
179. Gli enti interessati al percorso di fusione presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, tramite il Comune più popoloso, entro il 30 giugno 2026.
180. Nella domanda, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, sono indicate le proposte di utilizzo delle risorse che riguardano attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
181. Le risorse sono concesse ed erogate con decreto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per l'importo massimo di 200.000 euro. Il decreto determina la tempistica e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
182. Per le finalità di cui al comma 178 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
183. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Friuli nel Mondo di Udine per le spese di funzionamento, di gestione e d'implementazione dell'Archivio storico dell'emigrazione friulana presso la sede di Udine, nonché per le spese di recupero dei materiali storici custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.
184. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 183, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata del 90 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
185. Per le finalità di cui al comma 183 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Giuliani nel Mondo per le spese sostenute e da sostenere per il potenziamento dell'iniziativa denominata "Mostra: Arte triestina al femminile nel '900 d'avanguardia italiano ed europeo - L. Fini, M. Lupieri, M. Melan, A. Pittoni e M. Reina".
187. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 186, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e sulle spese sostenute e da sostenere, è presentata alla struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammesse le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di finanziamento.
188. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
189. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione Plodar di Sappada per l'acquisto della proprietà e per la manutenzione straordinaria dell'immobile Schpanglar Haus, sito a Sappada, Borgata Cima, catastalmente censita al foglio 31 mappale 175, sub 2, al fine di adibire l'immobile a nuova sede dell'associazione, a museo e a luogo in cui svolgere le attività promosse dall'associazione stessa.
190. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 189, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisto e del relativo preventivo di spesa, nonché la descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria unitamente alla relativa documentazione tecnica, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
191. Per le finalità di cui al comma 189 è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
192. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
193. Le risorse di cui al comma 192 sono concesse ed erogate d'ufficio.
194. Per le finalità di cui al comma 192 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
195. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'anno 2026 in via straordinaria al Comune di Enemonzo, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
196. Per le finalità di cui al comma 195 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
197. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'anno 2026 in via straordinaria al Comune di Forni Avoltri, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
198. Per le finalità di cui al comma 197 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
199. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), con sede operativa in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di iniziative per il cinquantennale del terremoto del 1976.
200. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo 2026, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 199.
201. Il contributo di cui al comma 199 è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, anche a copertura delle spese già sostenute nel 2026.
202. Per le finalità di cui al comma 199 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
204. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 203 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e la modalità per la rendicontazione.
205. Per le finalità di cui al comma 203 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
206. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse alla "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG" per interventi di supporto nella gestione delle pratiche di ristoro a favore dei Comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 16 novembre 2025, individuati con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile 27 novembre 2025, n. 1260.
207. Con il provvedimento di affidamento è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione delle risorse assegnate e sono fissati i termini e la modalità per la rendicontazione delle spese, anche già sostenute.
208. Per le finalità di cui al comma 206 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
209.
All'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie,>> sono inserite le seguenti: <<
che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia,>>;
b)
alla lettera d) del comma 1 le parole: <<
, ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari>> sono soppresse;
c)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>>.
d)
al comma 2 dopo le parole <<
Per le finalità di cui al comma 1,>> sono inserite le seguenti: <<
lettere a), b), c) e d),>>;
e)
al comma 2 le parole <<
3.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
4.000 euro>>;
f)
al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: <<
In aggiunta, per le finalità di cui al comma 1, lettera d bis), la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un ulteriore contributo annuo fino a un importo massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili a finanziamento le spese per il miglioramento dell'accessibilità, anche temporanea, ai luoghi dell'evento, la fruibilità delle informazioni e l'allestimento inclusivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di alimenti confezionati destinati a persone con intolleranze alimentari.>>;
g)
al comma 2, dopo le parole <<
Il riconoscimento>>, sono inserite le seguenti: <<
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e d bis),>>.
210.
All'articolo 5 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
della Regione Friuli Venezia Giulia, singoli o in rete,>>;
b)
al comma 2 la parola <<
dieci>> è sostituita dalla seguente: <<
otto>>.
211.
All'articolo 6 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3 e 5 sono abrogati;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:a) dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 gennaio al 28 febbraio;
c) dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 marzo al 30 aprile;
d) dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 maggio al 30 giugno;
e) dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 luglio al 31 agosto.>>.
213. Per le finalità di cui all'
articolo 4 della legge regionale 7/2019, in relazione alle modifiche previste dal comma 209, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
214. Al fine di migliorare la sicurezza e la tutela del patrimonio comunale, nonché di prevenire atti vandalici e furti presso i cimiteri, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ex capoluogo di provincia per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di impianti di videosorveglianza all'interno dei cimiteri comunali e loro parcheggi.
215. Le risorse per i contributi di cui al comma 214 sono suddivise in ragione di 120.000 euro per il Comune di Trieste, 65.000 euro per il Comune di Udine, 40.000 euro per il Comune di Pordenone e 25.000 euro per il Comune di Gorizia.
216. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 214 è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza, entro il 30 aprile 2026 corredata della descrizione illustrativa dell'intervento da realizzare e del preventivo delle spese.
217. Il contributo di cui al comma 214 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
218. Per le finalità di cui al comma 214 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
219. Al fine di promuovere la sicurezza dei territori e delle attività produttive insediate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale al fine di sostenere l'installazione di impianti di videosorveglianza per il monitoraggio e la prevenzione di atti vandalici o delinquenziali nelle aree pubbliche gestite dai Consorzi stessi.
220. Per le finalità previste dal comma 219 i Consorzi di sviluppo economico locale presentano alla struttura regionale competente in materia di sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa del progetto e a un preventivo delle spese da sostenere.
221. Con decreto del Direttore competente in materia di sicurezza è concesso il contributo nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, il quale viene erogato in un'unica soluzione ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è ridotto proporzionalmente per tutti i Consorzi di sviluppo economico locale che hanno presentato la domanda di cui al comma 220, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili.
222. Per le finalità di cui al comma 219 è destinata la spesa di 820.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
223. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, un contributo al Comune di Grado per l'acquisto e l'installazione di prefabbricati modulari e relativi allestimenti da destinare a sede del distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
224. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 223 è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 31 marzo 2026, corredata di una descrizione illustrativa dell'intervento.
225. Il contributo di cui al comma 223 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione e in via anticipata. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
226. Per le finalità di cui al comma 223 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
227. Al fine di promuovere iniziative a tutela della legalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a un'associazione attiva nel sostegno della cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere, per la realizzazione di un progetto di rilievo regionale di sensibilizzazione sul tema, rivolto agli studenti della Regione.
228. Il progetto di cui al comma 227, recante l'intesa con la Prefettura del capoluogo di Regione, deve avere valenza unitaria, essere replicabile in ciascuna area provinciale, e consistere nella realizzazione di una rappresentazione teatralizzata e nell'organizzazione di laboratori educativi presso le scuole.
229. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2026, sono disciplinati i requisiti, i criteri e le modalità per l'individuazione del beneficiario del contributo di cui al comma 227, e per la concessione dello stesso.
230. Il contributo di cui al comma 227 è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.
231. Per le finalità di cui al comma 227 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
232. L'Amministrazione regionale, in via sperimentale, è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per la realizzazione di attività informative in materia di sicurezza stradale rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché agli Istituti comprensivi del medesimo grado, del territorio regionale.
233.
I contributi di cui al comma 232 sono finalizzati allo svolgimento di attività quali:
a) interventi formativi e didattici sulla sicurezza stradale, la guida responsabile e la prevenzione degli incidenti;
b) iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti;
c) produzione e distribuzione di materiali informativi e educativi.
234.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con apposita deliberazione:
a) i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e la concessione dei contributi alle ODV;
b) criteri di ripartizione dello stanziamento per fasce di Comuni, sulla base del numero di Istituti presenti;
c) i requisiti dei soggetti beneficiari e dei formatori impiegati;
d) la premialità e la sua intensità per i progetti qualora partecipino anche Associazioni di promozione sociale (APS) e Associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
e) le modalità di collaborazione con le istituzioni scolastiche;
f) i criteri di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte.
235. Per le finalità di cui al comma 232 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 236.
236. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella I.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 164 del presente articolo le parole ''Art. 6 ter'' sono rettificate in ''Art. 6 quater''.
Al comma 165 del presente articolo le parole "articolo 6 ter della legge regionale 6/2022" sono rettificate in "articolo 6 quater della legge regionale 6/2022".
Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera f) le parole <<
iniziative di riuso del software>> sono sostituite dalle seguenti: <<
il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e l'uso del software libero o a codice sorgente aperto>>;
2)
dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
<<h bis) promuove un approccio integrato alla sicurezza digitale sostenendo l'adozione di misure tecniche e organizzative coerenti con le politiche regionali di innovazione e gli standard internazionali di riferimento e contribuendo al rafforzamento complessivo della resilienza cibernetica del territorio regionale;
h ter) promuove la creazione di un ecosistema pubblico dell'intelligenza artificiale aperto alla collaborazione con enti, università, centri di ricerca e imprese, favorendo la diffusione di competenze, l'innovazione sostenibile e la crescita digitale del sistema regionale.>>;
b)
al comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte infine le parole: <<
Nell'ambito del SIIR è consentito solamente il riutilizzo di software sviluppato per conto della Pubblica Amministrazione ovvero software libero ovvero a codice sorgente aperto, fatto salvo il caso in cui la Regione, ai sensi della vigente disciplina in materia, non autorizzi il ricorso alla sottoscrizione di nuove licenze d'uso di tipo proprietario o al rinnovo di quelle esistenti.>>;
c)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
<<1 ter. Insiel SpA supporta la Regione nell'attuazione delle politiche regionali in materia di cibersicurezza contribuendo alla definizione, all'implementazione e al coordinamento delle misure necessarie a garantire la protezione e la resilienza del SIIR. Insiel SpA assicura la coerenza tecnologica e organizzativa delle azioni di prevenzione, protezione e risposta agli incidenti informatici e collabora con i referenti regionali nell'elaborazione di strategie e piani volti a garantire la piena conformità alla normativa e alle linee guida nazionali ed europee, con particolare riferimento alla
direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) e agli indirizzi dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Presso Insiel SpA sono costituiti il Security Operation Center (SOC) e il Computer Security Incident Responde Team (CSIRT) della Regione che operano in raccordo con le competenti autorità e CSIRT nazionali.
1 quater. Insiel SpA supporta la Regione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche regionali volte a favorire l'adozione, lo sviluppo e l'utilizzo responsabile di tecnologie basate su intelligenza artificiale in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente, ivi incluso il
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n. 300/2008,
(UE) n. 167/2013,
(UE) n. 168/2013,
(UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e
(UE) 2019/2144 e le
direttive 2014/90/UE,
(UE) 2016/797 e
(UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e con le linee guida emanate dalle competenti autorità. Insiel SpA assicura il supporto tecnico e metodologico necessario per l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale conformi ai principi di sicurezza, trasparenza, eticità e tutela dei diritti fondamentali, favorendone l'integrazione nei processi e nei servizi digitali del SIIR.
1 quinquies. Nello svolgimento delle proprie funzioni, Insiel SpA provvede secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.>>;
d)
dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis è inserito il seguente:
<<3 bis. Le applicazioni informatiche sviluppate da Insiel SpA, direttamente o tramite terzi, nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa, a valere sulle risorse trasferite ai sensi del presente articolo o comunque di derivazione regionale, statale o comunitaria, sono rilasciate rendendo disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione, in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito alla Regione e alle altre pubbliche amministrazioni che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.>>.
2. Per le finalità di cui alla
legge regionale 9/2011 e per gli effetti previsti dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. I Comuni e i Consorzi di Comuni, d'intesa con le Aziende sanitarie e la Regione ed entro il 31 dicembre 2026, provvedono al trasferimento degli immobili previsti dal comma 3 all'Amministrazione regionale, a norma degli articoli 5 e 9 bis 1 della
legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).
5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di dare attuazione al Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, nello specifico al progetto di Assistenza Tecnica denominato "TA4-FVG", l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dagli articoli 63 e seguenti del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui fondi europei. È autorizzata, altresì, a sostenere le spese conformi ai principi e alle regole di bilancio stabiliti dagli articoli 7, 15 e seguenti del
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sul regolamento finanziario dell'Unione, nonché altre spese necessarie per il personale in somministrazione a supporto delle attività previste dal progetto "TA4-FVG".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 340.000 euro suddivisa in 14.000 euro per l'anno 2026, 115.000 euro per l'anno 2027, 116.000 euro per l'anno 2028 e 95.000 euro per l'anno 2029, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 9.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di funzionamento e di gestione delle attività istituzionali del Comitato organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione del progetto "ART FOR 17 SUSTAINABLE GOALS", di cui all'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
4. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione generale entro il 31 marzo di ogni anno corredata della relazione illustrativa e della previsione di fabbisogno approvato per l'anno di riferimento.
5. Con decreto del Direttore generale il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 882.824 euro, suddivisa in ragione di 359.086 euro per l'anno 2026, di 261.869 euro per l'anno 2027 e di 261.869 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 9.
7.
All'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21 dopo la parola <<
INPS>> sono aggiunte le seguenti: <<
per aver raggiunto il requisito anagrafico, ovvero quello contributivo se antecedente, previsto dalla normativa nel tempo vigente>>;
b)
al comma 22 le parole <<
, senza addebito di ritardi in capo all'Amministrazione regionale>> sono soppresse e dopo le parole <<
commi 18 e 19>> sono inserite le seguenti: <<
, comprensive degli interessi legali, ovvero della rivalutazione monetaria se di importo superiore, maturati a decorrere dalla data del precedente pagamento dell'integrazione regionale,>>.
8. Per le finalità di cui ai
commi 21 e 22 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2025, come modificati dal comma 7, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 9.
9. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2026