LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2025, n. 1

Norme urgenti in materia di autonomie locali. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027).

TESTO VIGENTE dal 18/02/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/02/2025
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2024)
1.
Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027), le parole <<le operazioni di votazione, nel primo e nel secondo turno, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio.>> sono sostituite dalle seguenti: <<le operazioni di votazione si svolgono, nel primo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e, nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. In occasione del primo turno, il presidente, effettuate le operazioni di riscontro dei votanti, rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del martedì. In occasione del secondo turno, terminate la votazione e le operazioni di riscontro dei votanti, il presidente dà inizio allo scrutinio.>>.

Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.