LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2024, n. 5

Incentivi per l’aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/2024
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge, al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle società in house affidatarie dei servizi, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in attuazione dei principi di unicità e di adeguatezza della gestione di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale.
Art. 2
 (Incentivi per le operazioni societarie di fusione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, qualora previsto, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolgano esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica.
1 bis. Per ciascuna delle operazioni societarie di cui al comma 1, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda sono ammissibili all'incentivo di cui alla presente legge regionale solo ove esse complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 18, L. R. 8/2024
Art. 3
 (Concessione degli incentivi)
1. I Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda interessata dall'operazione societaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una domanda di concessione dell'incentivo, nella quale sono indicati l'entità dell'importo richiesto e la quota di partecipazione di ciascun Comune al capitale della società incorporante, corredata della seguente documentazione:
a) la lettera di intenti che illustra il progetto di fusione, sottoscritta dalla società incorporante e dalla società incorporanda ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5/2016; il progetto di fusione prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori della società incorporata e l'applicazione dei contratti collettivi di settore nazionali, territoriali e aziendali, in conformità all'articolo 2112 del codice civile, nonché la tutela della stabilità occupazionale nei contratti di appalto per i servizi accessori o secondari mediante l'applicazione delle clausole sociali, in base alla normativa di settore in materia di contratti pubblici;
b) lo schema della relazione di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile;
c) l'impegno dei Comuni richiedenti l’incentivo a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio.
2. All'esito dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono individuate le operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere per le finalità di cui all'articolo 1 e i Comuni destinatari dell'incentivo.
3. Con il decreto di concessione del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono stabiliti le modalità di erogazione dell'incentivo e il termine di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 19, lettera a), L. R. 8/2024
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 19, lettera b), L. R. 8/2024
Art. 4
 (Rendicontazione dell'incentivo)
1. Entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, i Comuni beneficiari dell'incentivo presentano congiuntamente alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione relativa all'incentivo corredata dell'atto di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2504 del codice civile.
Art. 5
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con regolamento regionale sono disciplinati i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 2, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalità di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3 e il termine per la conclusione del procedimento.
Art. 6
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle operazioni societarie di cui all'articolo 2, condotte a termine e in corso, nel periodo considerato.
Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.