LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole: <<, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa>> sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 12 e 16 sono soppressi;

b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), da realizzare nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, di edilizia e ambientale, al fine di creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale nelle aree regionali interessate e promuovere l'incremento del livello qualitativo della ricettività alberghiera.>>;

c)
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
<<13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le aree regionali sede degli insediamenti turistico alberghieri che possono beneficiare dei contributi di cui al comma 13.>>.

3. Le modifiche di cui al comma 2 hanno efficacia dall'1 gennaio 2025.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, commi da 12 a 16, della legge regionale 13/2022, come modificati dai commi 2 e 3, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti per gli anni 2025 e 2026 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. All'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<l'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<, anche per il tramite di FVG Plus SpA,>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti: <<, nonché la disciplina relativa alle funzioni di gestione delle attività procedimentali nel caso di attribuzione delle stesse a FVG PLUS SpA>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 15.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del CLUB ALPINO ITALIANO - Friuli Venezia Giulia (ora Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia), i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con i decreti del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 902/PROTUR del 20 maggio 2022, n. 29694/GRFVG del 13 dicembre 2022 e n. 23345/GRFVG del 19 maggio 2023, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2022 e 2023 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 15 novembre 2024, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.
8.
Alla fine del comma 92 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono aggiunte le seguenti parole: <<I contributi sono concessi in deroga al requisito, previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dell'assenza, nei locali in cui si esercitano tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.>>.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire nel Comune di Staranzano per la realizzazione della strada "Schiavetti - Brancolo".
11. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 10, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
12. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 10, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
13. L'assegnazione di cui al comma 10 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 15.
15. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale (GAL) selezionati con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2657 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale, approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), contributi straordinari per le spese di personale che riguardano le attività di gestione e animazione della sottomisura 19.4 del PSR 2014-2022 e che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria della strategia accertata prima della data di entrata in vigore della presente legge, superano il limite rendicontabile di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i costi sostenuti nel periodo di ammissibilità della spesa della sottomisura 19.4 anche anteriormente alla presentazione della domanda. I contributi sono concessi fino a 60.000 euro per GAL nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Ciascun GAL può presentare un'unica domanda di contributo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della descrizione e della quantificazione delle spese sostenute o da sostenere.
4. I contributi sono concessi entro trenta giorni con decreto del Direttore del Servizio competente; in caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
6.
Al comma 3 quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

7.
Al comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

8.
Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

9.
Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

10.
Al comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

11.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la struttura regionale competente in materia di foreste>>.

12.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

13.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<Corpo forestale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

14.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

15.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

16.
Al comma 112 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le parole <<Il Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio competente in materia di foreste>>.

17.
Al comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

18.
Al comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Servizio competente in materia di funghi>>.

19.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

20. Al fine di riconoscere integralmente l'attività svolta nell'ambito delle misure dirette ad evitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in occasione della campagna di macellazione 2023-2024 per consumo domestico, gli stabilimenti che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 112, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), relativo alle macellazioni di suini effettuate dall'1 gennaio 2024, possono in via straordinaria presentare richiesta di rimborso per gli interventi di smaltimento relativi alle macellazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023 e per i quali le richieste di liquidazione, presentate ai sensi del predetto articolo 3, comma 114, sono state ritenute inammissibili in quanto non rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma.
21. Le domande di rimborso sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate degli estremi identificati delle fatture erroneamente presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge regionale 16/2023 e della dichiarazione che le stesse non sono state ancora saldate. Sono rimborsate esclusivamente le fatture aventi i requisiti di cui al predetto articolo 3, comma 114.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
23. Al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione nel 2024 di una manifestazione finalizzata alla valorizzazione della Pitina, in quanto prodotto tutelato con l'indicazione di produzione geografica protetta (IGP) e riconosciuto quale Presidio Slow Food.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle attività programmate e del preventivo di spesa.
25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso nel limite massimo di 20.000 euro in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
26. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 23 può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in misura non superiore al 70 per cento, senza presentazione di garanzia.
27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
28. Nelle zone di protezione speciale (ZPS), individuate con la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 109, i divieti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j) e k), della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano a decorrere dall'annata venatoria 2025-2026.
29.
Al comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), le parole <<20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 milioni di euro>>.

30. Al fine di dotare il territorio montano della Carnia di una struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti che praticano le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana sport Invernali (F.I.S.I.), anche a livello agonistico presso il Centro Federale Carnia Arena Biathlon, che sia dotata di quanto necessario al supporto ed alla preparazione alle competizioni di vario livello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un contributo per la realizzazione degli interventi di acquisto, di manutenzione straordinaria e di recupero di un immobile da destinare a foresteria, nonché per la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie.
31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'immobile e degli interventi in esso previsti, comprensiva dell'indicazione di massima degli arredi e delle attrezzature, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine integrative necessarie al prosieguo della gestione post-operativa, della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, nonché a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per il 2024 e di 215.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 195.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.
5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 19 le parole <<del periodo di esecuzione dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al medesimo articolo 27, comma 3>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 27 le parole <<intervento di cui al comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: <<intervento di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.>>.

6.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), le parole: <<con PromoTurismo FVG>> sono soppresse.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall'articolo 9 dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, come modificato dal decreto n. 5066/AMB del 5 ottobre 2022, sono fissati, rispettivamente, in ventiquattro e in quarantotto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
9.
Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 30>>.

10.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:
<<c bis) partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 4/2023, come inserita dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 52 le parole <<sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<di sistemi di ricircolo dell'acqua sulle fontane di proprietà comunale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego>>;

b)
al comma 54 le parole: <<, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa,>> sono soppresse.

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 52, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 12, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
14.
Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole <<sono approvati ai sensi>> sono inserite le seguenti: <<dell'articolo 205, comma 3-quater, per quanto concerne la lettera a), e>>.

15. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di messa in sicurezza idraulica del Rugo Emiliano.
16. Per le finalità di cui al comma 15, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.
18.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per ciascuna delle operazioni societarie di cui al comma 1, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda sono ammissibili all'incentivo di cui alla presente legge regionale solo ove esse complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda.>>.

19. All'articolo 3 della legge regionale 5/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis,>>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<Comuni partecipanti alla società incorporanda>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comuni richiedenti l'incentivo>>.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Alla lettera g ter) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<nell'attività di emergenza>> sono inserite le seguenti: <<, nelle operazioni di ricerca di persone disperse>>;

b)
dopo le parole <<in conformità alla normativa statale>> sono aggiunte le seguenti: <<e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
3. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 161 dopo la parola <<ristrutturazione,>> sono inserite le seguenti: <<il restauro e il risanamento conservativo,>>;

b)
al comma 162 dopo le parole <<alle annualità>> sono inserite le seguenti: <<di bilancio>>, dopo le parole <<l'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<, nella deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 163,>> e le parole <<a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile a>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad attribuire una specifica premialità agli interventi da realizzarsi a cura di>>;

c)
al comma 163 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale della Regione, che ne assume il ruolo di Presidente. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti.>>, e le parole: <<che redige una unica graduatoria, pur mantenendo la suddivisione nelle fattispecie di cui ai commi 161 e 162,>> sono soppresse;

d)
il comma 164 è sostituito dal seguente:
<<164. Il decreto del Direttore generale della Regione che approva la graduatoria individua gli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 161 e 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. L'Ente di decentramento regionale dispone la concessione sulla base della documentazione di cui al comma 163 richiesta in fase di domanda e del cronoprogramma dei lavori da eseguire. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione, in via anticipata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), senza obbligo di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.>>;

e)
il comma 165 è abrogato.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 161, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5.
Al comma 171 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024 le parole <<all'articolo 9, comma 26, della legge regionale 15/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 170>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 171, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7.
Al comma 184 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024 dopo le parole <<Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<, che è erogato in via anticipata e in unica soluzione, su richiesta del beneficiario, in deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> e il terzo periodo è soppresso.

8.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<ovvero, per l'azione>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 16, per l'azione>>.

9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 1/2016, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1 milione di euro al Comune di San Daniele del Friuli per il completamento della ciclovia FVG 6 "del Tagliamento".
11. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di interventi per la ciclabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.
13. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 2 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Udine.
14. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro al Comune di Pordenone per il completamento delle opere di viabilità connesse all'accesso all'Ospedale Santa Maria degli Angeli.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.
18.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola <<preliminare>> è sostituita dalle parole: <<di fattibilità tecnico economica>>.

19. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 26 la parola <<prevedere>> è sostituita dalle seguenti: <<trasferire risorse finanziarie ai Comuni capoluogo delle ex Province della Regione per la concessione di>>;

b)
il comma 29 è sostituito dal seguente:
<<29. Per le finalità di cui al comma 26, i Comuni interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 15 novembre.>>;

c)
il comma 30 è soppresso;

d)
dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:
<<30 bis. L'importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze rilasciate sul territorio di riferimento dei Comuni che abbiano presentato domanda di trasferimento ai sensi del comma 29.
30 ter. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.>>.

20. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 26, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 19, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<ivi compresi gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo>> sono soppresse.

22. Al comma 103 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<ai Comuni,>> sono inserite le seguenti: <<ai soggetti pubblici,>>;

b)
dopo le parole <<(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),>> sono inserite le seguenti: <<o ai gestori degli stessi,>>;

c)
è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.>>.

23. Per le finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
24. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 176 è sostituito dal seguente:
<<176. Al fine di fronteggiare la diffusione del fenomeno della morosità, determinato dall'incremento dei costi dei servizi, delle spese e delle utenze condominiali, nonché di quelle relative alle utenze, e preservare, al tempo stesso, l'equilibrio del bilancio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e del loro patrimonio, per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alle Ater per compensare le minori entrate nelle mensilità non pagate dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata che risultano nelle condizioni di cui al comma 177.>>;

b)
il comma 177 è sostituito dal seguente:
<<177. Il trasferimento di cui al comma 176 è destinato a compensare le posizioni debitorie degli assegnatari che:
a) risultano morosi nel periodo di cui al comma 176;
b) hanno pagato nel periodo di cui al comma 176 almeno sei mensilità del canone di locazione dell'alloggio di cui sono assegnatari;
c) in sede di censimento 2023 erano in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, ovvero entro il 30 giugno 2024 hanno presentato alle Ater un ISEE ordinario o corrente 2024 non superiore a 15.000 euro.>>;

c)
il comma 179 è sostituito dal seguente:
<<179. Le Ater operano la compensazione di cui al comma 176 in misura proporzionale all'importo dovuto da ogni assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al comma 177, in rapporto ai fondi ricevuti e comunque per un importo non superiore a 6.000 euro ciascuno.>>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi ai Comuni montani per consentire la copertura del quadro economico dei progetti relativi a interventi urgenti di messa in sicurezza di ponti e viadotti, connessi al superamento di criticità derivanti da situazioni di dissesto idrogeologico, che necessitano di ulteriori risorse per la realizzazione di opere provvisionali di viabilità alternativa.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.
28.
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale dell'importo pari ad annui 195.650 euro concesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con decreto del Direttore del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza n. 2934 di data 11 dicembre 2009, a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, in relazione al nuovo quadro economico, adeguato in base alle nuove esigenze rappresentate dagli enti coinvolti, riconoscendo anche le spese già sostenute per la medesima finalità.
30. Nel limite dell'importo complessivo del contributo già concesso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli eventuali oneri di natura finanziaria per l'ammortamento di mutui già contratti dal beneficiario per la medesima finalità.
31. Per le finalità di cui al comma 29, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Manzano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio una relazione dei lavori da realizzare, corredata del quadro economico comprensivo anche delle spese già sostenute e del cronoprogramma di attuazione.
32. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore a quello concesso, l'Amministrazione regionale ridetermina il valore del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate in eccesso.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 72.719,80 euro, per complessivi 1.454.396 euro, già concesso e parzialmente erogato con decreto n. 218 del 24 marzo 2010 al Comune di Mereto di Tomba ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a copertura dei costi per la riqualificazione di piazza della Vittoria, comprensivi degli oneri derivanti dal mutuo contratto per il finanziamento dell'opera.
34. Per le finalità previste dal comma 33, il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché il contratto di mutuo con il rispettivo piano di ammortamento. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 33.
35. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore a quello concesso, l'Amministrazione regionale ridetermina il valore del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate in eccesso.
36.
Dopo l'articolo 3 quinquies della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 3 sexies
 (Cabina di regia dei trasporti e della logistica)
1. La Cabina di regia dei trasporti e della logistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) a richiesta dell'Amministrazione regionale, esprime pareri non vincolanti, propone valutazioni e modalità per mettere in pratica le azioni e formula proposte di indirizzo strategico in materia di portualità, di interportualità, dei trasporti, della logistica e delle connesse infrastrutture di rete;
b) coadiuva l'Amministrazione regionale nelle scelte strategiche, di pianificazione e di elencazione delle criticità di natura infrastrutturale e organizzativa e di programmazione negli ambiti di cui alla lettera a), anche come strumento di conoscenza specialistica e di proposta;
c) favorisce attività di accrescimento professionale e dei servizi logistici e di trasporto negli ambiti di cui alla lettera a), connesse all'implementazione della Piattaforma logistica regionale.
2. La Cabina di regia è costituita con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione.
3. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali e di eventuali esperti individuati dalla Regione. La Cabina di regia adotta un regolamento interno, che specifica la composizione e le competenze della stessa e disciplina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza.
4. Il funzionamento della Cabina di regia non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.>>.

37. Al fine di migliorare la sicurezza stradale e mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni della Regione interessati dalla presenza di un Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR).
38. I finanziamenti di cui al comma 37 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di viabilità a seguito di deliberazione della Giunta regionale di determinazione dei criteri di riparto dei finanziamenti medesimi.
39. Per le finalità di cui al comma 37 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
40. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 854.000 euro al Comune di Gorizia per interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma stradale del tratto autostradale Villesse-Gorizia, che si sviluppa dall'attuale progressiva km 16+993, in corrispondenza della Rotatoria di Sant'Andrea (ex innesto con la S.S. n. 55) sino al Confine di Stato, intestato al Comune di Gorizia.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 854.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.
43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 del presente articolo le parole «della legge regionale 7/2014» devono leggersi correttamente come «della legge regionale 7/2024» e le parole «legge regionale 15/2024» devono leggersi correttamente come «legge regionale 15/2014».
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 sexies della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole: <<, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali,>> sono soppresse.

2. Al fine di valorizzare e diffondere il teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli:
a) un contributo straordinario di 200.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature e per l'allestimento del "Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie <<Maria Signorelli>>";
b) un contributo straordinario di 400.000 euro per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'allestimento, comprensivo di un palco dotato di ponte di manovra permanente per le marionette, del "Teatro delle Orsoline".
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, lettera a), è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, lettera b), è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
5. Il contributo di cui al comma 2, lettera a), è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
6. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres..
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
9.
I commi da 119 a 127 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono abrogati.

10. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione su impianti sportivi comunali, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco indicati:
a) Comune di Lignano Sabbiadoro: 2 milioni di euro per interventi sul polisportivo comunale "G. Teghil";
b) Comune di San Giorgio di Nogaro: 200.000 euro per interventi sull'impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio.
11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste a copertura dei costi per l'organizzazione nel 2025 di un evento espositivo presso il Salone degli Incanti, fino a un importo massimo di 500.000 euro.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres..
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
16. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), la Società filologica friulana è autorizzata ad assegnare un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione dei progetti finanziati, fino al 31 dicembre 2024.
17. I soggetti beneficiari presentano alla Società filologica friulana istanza di assegnazione di un nuovo termine di rendicontazione, ai sensi del comma 16, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. All'articolo 6 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 219 dopo le parole <<campionato di Serie D,>> sono inserite le seguenti: <<nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di Finale dei campionati 2024-2025 e delle categorie di Calcio a 5,>>;

b)
al comma 221 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025.>>.

19. Per le finalità di cui ai commi 219 e 221 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche apportate dal comma 18, è destinata l'ulteriore spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
20.
Dopo il comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024 è inserito il seguente:
<<33 bis. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione su richiesta del beneficiario.>>.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)
1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 44 è inserito il seguente:
<<44 bis. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta annualmente, in misura corrispondente all'importo impegnato, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'annualità 2024 la liquidazione è contestuale alla concessione ed all'impegno del contributo.>>;

b)
il comma 45 è sostituito dal seguente:
<<45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.>>.

2. All'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale le acquisizioni in proprietà e le alienazioni di beni immobili nonché le locazioni ultranovennali.>>.

3.
All'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:
a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;
b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.>>.

4.
L'articolo 6 bis della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 bis
 (Formazione professionale)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale. L'attività formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Allo scopo di assicurare il completamento degli interventi di riqualificazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Trieste, realizzati a cura del Comune di Trieste nell'area di "Porto Vecchio", la Regione è autorizzata a contribuire, a integrazione delle risorse già previste nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune, alle spese necessarie all'adeguamento infrastrutturale dell'immobile individuato.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
8. L'Amministrazione regionale, al fine di accrescere la competitività del territorio, sostiene la creazione di un ecosistema dell'innovazione anche attraverso la partecipazione come partner associato al progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH" già finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", INVESTIMENTO 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finalizzato ad offrire servizi specializzati per accompagnare la trasformazione verde e digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e a favorire le collaborazioni internazionali consentendo l'accesso a servizi e infrastrutture della rete europea dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH).
9. Al fine di garantire continuità alle attività realizzate nell'ambito del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai partner progettuali un'anticipazione di cassa, con vincolo di restituzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.
10. Il piano di riparto contenente le quote richieste da ciascun partner interessato e il periodo di utilizzo dell'anticipazione di cassa, corredato delle domande di ciascun partner, è presentato da Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, in qualità di capofila del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le anticipazioni di cassa non sono subordinate alla prestazione di garanzie patrimoniali e sono concesse in un'unica soluzione a ciascun partner progettuale richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, secondo quanto indicato nel piano di riparto.
12. Ciascun partner progettuale è tenuto a restituire le somme ricevute alla Regione entro la data indicata nel piano di riparto e comunque entro il 31 dicembre 2026 unitamente all'eventuale documentazione indicata nel decreto di concessione.
13. Qualora l'anticipazione non sia restituita entro i termini stabiliti dal comma 12 la somma viene maggiorata degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
14. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
16. Nelle more della piena attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), l'accreditamento concesso agli enti formativi per lo svolgimento di attività formativa sino a 2.500 ore all'anno, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, si intende concesso dal 16 marzo 2023 per lo svolgimento di attività formativa sino a 5.000 ore/anno, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera b), del citato decreto del Presidente della Regione 7/2005 e fermo restando che tali enti non sono tenuti a dimostrare requisiti diversi e superiori rispetto a quelli richiesti dal decreto del Presidente della Regione 7/2005 per lo scaglione di 2.500 ore all'anno di volume di attività.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare le borse di studio agli studenti iscritti al secondo anno del biennio 2023-2025 e al primo anno del biennio 2024-2026 dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, e aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata dell'indicazione del numero degli studenti idonei e del relativo importo totale.
19. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.
21.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.>>.

22. Per l'anno 2025, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2024/2025, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:
a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025;
b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2025 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2025;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;
d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;
e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21;
f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, sono improcedibili e vengono archiviate.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), per l'anno educativo 2025/2026 i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili limitatamente a favore degli utenti beneficiari dell'abbattimento rette nella misura prevista dal comma 22, lettera a), con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025.
24. In via straordinaria per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare fino ad un massimo del 100 per cento la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, trasferita a ciascun Servizio Sociale Comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres..
25. L'importo incrementale è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio Sociale Comunale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Servizio competente in materia di politiche per la famiglia.
26. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. In via straordinaria per l'anno 2024, per una migliore attuazione dei Piani operativi per il recupero dei tempi di attesa, non sono computate ai fini del contenimento delle spese del personale e dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive del personale per l'anno 2024 le spese per prestazioni aggiuntive del personale effettuate a valere sulle risorse regionali già vincolate per l'anno 2024 al recupero dei tempi di attesa nell'ammontare massimo dello 0,4 per cento del finanziamento indistinto del Fondo sanitario regionale dell'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario.
2. In via straordinaria per l'anno 2024, al fine di fare fronte alla carenza di personale sanitario e garantire il recupero delle liste d'attesa, in linea con quanto previsto dai commi 218, 219 e 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), le risorse finanziarie regionali già stanziate per l'esercizio 2024 a titolo di finanziamento indistinto del Fondo sanitario regionale dell'anno 2024 possono essere utilizzate, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e invarianza finanziaria, a copertura delle spese per le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale. Con deliberazione della Giunta regionale sono programmati gli importi utilizzabili a tali fini da ciascun ente del Servizio sanitario regionale.
3. Al fine di disporre di strumenti di conoscenza volti a migliorare l'attività di programmazione e pianificazione del Servizio sanitario regionale, anche in considerazione dell'evoluzione della spesa sanitaria in relazione all'andamento demografico, alle rilevanti innovazioni terapeutiche e tecnologiche e alle aspettative di valorizzazione economica e professionale del personale sanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo per lo sviluppo, anche in collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, di uno studio volto a rendere disponibili modelli di finanziamento e di controllo di gestione specifici per le Aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'Università degli studi di Trieste presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione illustrativa dello studio e del preventivo di spesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
6. Al fine di identificare precocemente difficoltà di sviluppo delle funzioni cognitive dei nati gravemente pretermine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo per la realizzazione di un progetto pilota di estensione del follow up dei nati pretermine.
7. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 17.750 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
9. Al fine di disporre di strumenti di conoscenza volti a individuare soluzioni e strumenti in grado di migliorare l'accessibilità e incentivare la qualità e l'uniformità dell'offerta sul territorio regionale del sistema di risposte ai bisogni sociosanitari delle persone anziane non autosufficienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo per lo sviluppo di uno studio volto a supportare la revisione e l'innovazione del sistema regionale di finanziamento dei servizi e degli interventi, residenziali e semiresidenziali, anche innovativi, per persone anziane non autosufficienti.
10. L'Università degli studi di Udine presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dello studio e del preventivo di spesa, entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
12. Al fine di promuovere lo sviluppo del dialogo istituzionale sul tema dell'umanizzazione delle cure e del benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli studi di Udine a sostegno del progetto "Stati generali per l'Umanizzazione delle Cure" del Dipartimento di Area Medica.
13. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
15.
Al sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: <<con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e>> sono soppresse.

16. Alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 17 le parole <<ulteriori dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2025>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
<<2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.>>.

17. Per il 2025, al fine di assicurare, in maniera uniforme, su tutti i territori interessati dal graduale processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui all'articolo 17 della legge regionale 16/2022, la continuità dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, l'atto di intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16/2022 è sottoscritto tra le Aziende sanitarie regionali e le Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
18.
Al comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 15 novembre>>.

19. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 70, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 71, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
20. All'articolo 8 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 73 le parole <<e ai trust che si occupano del dopo di noi>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 77 sono inseriti i seguenti:
<<77 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Trust Dopo di Noi, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), in favore di persone con autismo residenti in regione, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo e alle loro famiglie, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni individuali o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza in linea con le prescrizioni della legge sul Dopo di Noi.
77 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 77 bis è presentata entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 77 bis.
77 quater. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 77 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.
77 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.>>.

21. Per le finalità di cui al comma 77 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7/2024, come inserito dal comma 20, lettera b), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 656.250 euro, concesso con decreto 26908/GRFVG del 29.11.2022 a favore del Comune di Maniago ai sensi dell'articolo 8, commi da 36 a 38, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei centri diurni per persone con disabilità di proprietà comunale, da effettuarsi sull'edificio che ospita il Centro Diurno di via Campagna n. 52, anche per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), diversi e ulteriori rispetto alla manutenzione straordinaria e necessari per garantire la migliore funzionalità del centro diurno.
23. Per le finalità previste dal comma 22, il Comune di Maniago presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva degli ulteriori interventi edilizi con il relativo quadro economico e il cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma del contributo sono determinati i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 22.
24. Al fine di sostenere l'offerta di servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie e di attività di natura sociale a beneficio della comunità locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tavagnacco un contributo straordinario per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di immobili siti nel territorio comunale da destinare a funzioni sociosanitarie e sociali.
25. Il beneficiario presenta la domanda di contributo entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
27. In ragione della grave situazione economico patrimoniale, organizzativa, gestionale e assistenziale, oggetto di accertamento e relazioni da parte del Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2024, n. 1330, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi" di Trieste, un'anticipazione finanziaria di 500.000 euro finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria per proseguire nelle azioni intraprese di riorganizzazione, risanamento e di assolvimento degli obblighi di cura e custodia, evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore degli utenti fragili accolti e da accogliersi presso la struttura.
28. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione su situazione e fabbisogni finanziari dell'ente.
29. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 27 non è subordinata alla presentazione di garanzie patrimoniali.
30. L'anticipazione concessa è recuperata per la parte capitale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2025 e per la parte di interessi, calcolati al tasso legale, a partire dal 2026 per le restanti annualità.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
32. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30, relative al recupero della quota capitale, previste in complessivi 500.000 euro, suddivisi in ragione di 16.666,66 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, e di 16.666,86 euro per l'anno 2054, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30, relative al recupero degli interessi legali, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
34. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) per l'effettuazione sul territorio regionale di almeno due tappe da tre giorni del Truck Tour "Banca del Cuore".
35. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di volontariato entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
37. Al fine di sensibilizzare sulla problematica del glioblastoma e dei tumori cerebrali di alto grado e sostenere i pazienti e le famiglie colpiti da tali patologie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Organizzazione di Volontariato Glioblastoma.IT ODV, con sede a Duino-Aurisina, per la realizzazione del progetto "Speranza e Coraggio" per fornire un supporto psicologico specializzato e a distanza ai pazienti di glioblastoma e per l'organizzazione di un evento di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sulla tematica.
38. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di volontariato entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
40. Al fine di promuovere la conoscenza del tumore alla mammella in tutti gli ambiti, dalla prevenzione primaria e secondaria, e di sostenere percorsi di supporto e sostegno alle donne, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno con sede operante nel territorio regionale.
41. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 29.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.
43.
Al comma 112 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2024 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b)>>.

44. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole <<necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.>>.

2.
Al comma 46 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<Forze di Polizia>> sono aggiunte le seguenti: <<, d'intesa con i rispettivi presidi territoriali>>.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464, 3 luglio 2020, n. 1006 e 26 febbraio 2021, n. 289 sono prorogati al 31 ottobre 2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Circolo ricreativo sportivo della Polizia locale "Roberto Tommasi" di Trieste per la realizzazione dei Campionati nazionali delle Polizie locali (ASPLI) di pallacanestro e corsa campestre che si terranno nel mese di novembre 2024 a Trieste.
5. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e di un preventivo delle spese, deve essere presentata entro il 30 novembre al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza.
6. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
8. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 si interpreta nel senso che la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso.
9.
I commi 127, 128 e 129 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono abrogati.

10. All'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 51 il numero <<70.000>> è sostituito dal seguente: <<86.000>>;

b)
alla lettera b) del comma 51 il numero <<33.000>> è sostituito dal seguente: <<49.000>>;

c)
alla lettera c) del comma 51 il numero <<28.000>> è sostituito dal seguente: <<44.000>>;

d)
alla lettera d) del comma 51 il numero <<20.000>> è sostituito dal seguente: <<40.000>>;

e)
alla lettera e) del comma 51 il numero <<12.000>> è sostituito dal seguente: <<28.000>>;

f)
alla lettera f) del comma 51 il numero <<18.000>> è sostituito dal seguente: <<34.000>>;

g)
al comma 52 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

11. Per le finalità previste dal comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 10, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
12. I progetti di attività correlati ai finanziamenti di cui al comma 101 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e al comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 possono essere realizzati e rendicontati entro il 31 agosto 2025.
13.
Al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole: <<gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché>> sono soppresse.

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica anche alle dichiarazioni presentate dai Comuni nell'anno 2024.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Lusevera, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente, risorse pari a 67.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo straordinario concesso ai sensi dell'articolo 9, commi 71, 72 e 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone per il proseguimento dell'attività avviata con i gestori della TPL per continuare ad assicurare la presenza di operatori della sicurezza privata sui mezzi di traporto impegnati su percorsi nel territorio di competenza e su percorsi che attraversino altri territori comunali purché con arrivo o partenza dal comune assegnatario del contributo.
18. Entro il 20 novembre 2024 le risorse sono concesse d'ufficio agli enti locali beneficiari di cui al comma 17 in misura proporzionale al contributo già assegnato con il decreto di riparto di cui all'articolo 7 dell'avviso allegato alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1518.
19. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di liquidazione e rendicontazione delle spese.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro siti di importanza comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" e nella Zona Speciale di Conservazione (ZPS) "Magredi di Pordenone" rientrano nell'esercizio dell'attività agricola.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo non oneroso con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG per svolgere, attraverso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio, il ruolo di stazione appaltante degli interventi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di proprietà dell'Agenzia stessa.
3. L'accordo definisce quanto necessario ad individuare i tempi, le modalità e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di ARPA FVG.
4. Con l'accordo ARPA FVG conferisce la funzione di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
5. L'Amministrazione regionale darà attuazione all'accordo di cui al comma 4 mediante successive disposizioni normative e nei limiti delle risorse disponibili.
6.
Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole <<anche tramite società in house>> sono inserite le seguenti: <<o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale),>>.

7. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 22/2006 e in relazione alle "aree infrastrutturate", così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2006, i Comuni sono autorizzati a rilasciare le concessioni per una durata sino ai venti anni.
8. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2006, i termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole: <<L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.>> sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole <<per il triennio 2024-2026>> sono soppresse e le parole <<per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>>;

b)
al comma 11 le parole <<312.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<382.500 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>> e le parole <<rispettivamente nell'anno 2023 (annualità 2022), nell'anno 2024 (annualità 2023) e nell'anno 2025 (annualità 2024)>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno precedente>>;

c)
al comma 12 le parole <<150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<80.000 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>>;

3. Per le finalità di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificati dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spere correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. All'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>;

b)
al comma 1 ter le parole <<dal comma 1 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 1 bis>>.

5.
Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola <<annui>> sono aggiunte le seguenti: <<, con esclusione degli oneri di cui al comma 2>>.

6. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, come risultante dal combinato disposto con il comma 6 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP si applica nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono ritenuti incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.