LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 2024, n. 4

Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/2024
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
 (Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede:
a) alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
b) al supporto operativo agli enti locali ai fini dell'attuazione delle riforme promosse dalla Regione e dallo Stato;
c) all'innovazione amministrativa e digitale quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
d) allo sviluppo di nuove modalità di selezione del personale;
e) alla realizzazione di azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione, secondo le modalità dell'in house providing, la quale assume la denominazione di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, di seguito denominata Fondazione.
3. La Regione può avvalersi della Fondazione per:
a) erogare servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo alla diffusione di modalità operative uniformi negli enti locali del Comparto medesimo;
b) organizzare percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, anche al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale;
c) realizzare le attività di formazione, aggiornamento professionale permanente e reclutamento degli operatori della polizia locale secondo le direttive impartite dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);
d) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
e) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;
f) assistere, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le amministrazioni del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assicurandone l'omogeneità a livello regionale;
g) fornire supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio;
h) fornire assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;
i) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi;
j) realizzare iniziative formative e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico.>>.

Art. 2
 (Inserimento degli articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater, 34 quinquies e 34 sexies nella legge regionale 21/2019)
1.
Dopo l'articolo 34 della legge regionale 21/2019 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 34 bis
 (Formazione correlata al ruolo internazionale della Regione)
1. La Regione può avvalersi della Fondazione per promuovere o partecipare a progetti di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni di Paesi obiettivo delle azioni legate al ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo ai Paesi in via di adesione all'Unione Europea.
Art. 34 ter
 (Convenzione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della Fondazione, i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari della Regione e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività.
Art. 34 quater
 (Organi della Fondazione)
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Organo di revisione economico-finanziaria;
d) il Direttore generale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque componenti, di cui due designati da ANCI FVG. Uno dei tre componenti di nomina regionale assume le funzioni di Presidente.
Art. 34 quinquies
 (Controllo analogo sulla Fondazione)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing.
2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 34 quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Fondazione e definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo.
3. La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici che costituiscono per la stessa linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. La Regione può, inoltre, impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.
4. La Regione esercita il controllo, in particolare, sui seguenti atti:
a) bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
b) programma annuale di attività, con proiezione pluriennale;
c) atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;
d) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
e) atti relativi alla dotazione organica;
f) contratti di consulenza;
g) modifiche dello statuto;
h) scioglimento della Fondazione.
5. La Fondazione trasmette annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti dalla Regione. La Regione può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione in qualsiasi momento.
6. In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
7. Per l'acquisizione di forniture e servizi la Fondazione applica la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Regione.
8. Per il reclutamento del personale la Fondazione attiva selezioni pubbliche nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Art. 34 sexies
 (Cabina di regia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di autonomie locali opera una Cabina di regia con funzioni di supporto in ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e al monitoraggio sui risultati rispetto agli obiettivi di qualità e d'efficacia della formazione.
2. La Cabina di regia è composta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali o suo delegato, che la convoca e presiede, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di formazione del personale regionale o suo delegato, dal Direttore generale della Fondazione, dal segretario di ANCI FVG e da tre componenti esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti fra segretari comunali e altro personale del Comparto unico esperto in materia di gestione delle risorse umane.
3. La composizione della Cabina di regia può essere integrata, di volta in volta, dai Direttori centrali dell'Amministrazione regionale competenti nelle specifiche materie all'ordine del giorno o loro delegati.
4. La Cabina di regia svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>.

Art. 3
 (Relazione annuale e programmazione triennale)
1. La Fondazione presenta alla competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività dell'anno precedente e la programmazione triennale con particolare riferimento al primo anno.
2. In via transitoria per il 2024 la programmazione triennale di cui al comma 1 è inviata alla competente Commissione consiliare entro quindici giorni dalla trasmissione alla Direzione centrale competente.
Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. In via di prima applicazione, la convenzione di cui all'articolo 34 ter della legge regionale 21/2019, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, decorre dall'1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione è adeguato alle disposizioni della presente legge.
3. Alle assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 64, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), continua ad applicarsi l'articolo 34 della legge regionale 21/2019 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 34 ter della legge regionale 21/2019, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 3.912.000 euro, suddivisa in ragione di 1.956.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.