LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/2024
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/2013)
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>>.

Art. 2
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 le parole <<sino a 5.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.001 a 15.000 abitanti>>.

Art. 3
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2013 le parole <<la maggioranza assoluta dei voti validi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.>>.

Art. 4
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2013 le parole <<raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 43 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<ai portatori di handicap>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle persone con disabilità>>;

b)
ai commi 3 e 4 la parola <<ruote>> è sostituita dalle seguenti: <<rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2013 la parola <<ruote>> è sostituita dalle seguenti: <<rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 69 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<la maggioranza assoluta dei voti validi;>> sono sostituite dalle seguenti: <<il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;>>;

b)
al comma 2 le parole <<abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1,>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 19/2013 le parole <<cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune>>.

Art. 9
 (Modifiche all'articolo 106 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 106 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e la divulgazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<, la divulgazione e la pubblicazione>>;

b)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<, l'aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni>> e la lettera d) è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.>>;

c)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>.

Art. 11
 (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)
1.
Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole <<le buste di cui al comma 1, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<la busta di cui al comma 1, lettera b)>> e le parole <<delle buste di cui al comma 1, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<della busta di cui al comma 1, lettera c)>>.

Art. 12
 (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 28/2007)
1. All'articolo 86 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.>>.

Art. 13
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.