LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.
2. La presente legge favorisce la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, così come previsto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).
3. La Regione tutela i bisogni del caregiver familiare in termini di salute, sostegno psicologico, informazione e orientamento, formazione, conciliazione delle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di studio.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Il caregiver familiare è la persona definita dall' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il caregiver familiare è altresì la persona che, nel momento in cui sussistano condizioni di non autosufficienza, incapacità di prendersi cura di sé, bisogni di assistenza globale e continua, anche di lunga durata, a causa di malattia anche cronica o degenerativa, infermità, presenza di menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, assiste e si prende cura responsabilmente, in modo non professionale e senza ricevere compenso, nel suo contesto di vita anche:
a) di un parente o di un affine entro il terzo grado, anche non convivente;
b) di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile.
3. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.
4. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, oltre che ricoprire il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.
5. L'attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti.
6. Il ruolo di caregiver familiare può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché venga individuato il caregiver principale.
7. Nello svolgimento delle attività di cura il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
Art. 3
 (Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari)
1. Il riconoscimento della figura del caregiver familiare avviene, nel corso del processo di presa in carico integrata della persona assistita, in conformità con l' articolo 7 della legge regionale 22/2019 , da parte dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie con il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
2. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, acconsente espressamente al riconoscimento del caregiver attraverso la sottoscrizione del progetto personalizzato.
3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE , dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
4. Il caregiver familiare esprime liberamente e consapevolmente la disponibilità a svolgere le attività di assistenza e cura ed è coinvolto nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita, di cui all' articolo 8 della legge regionale 22/2019 .
5. Il ruolo e le attività del caregiver familiare sono definiti in apposita sezione del progetto personalizzato, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento ai figli minori di età.
6. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare è compatibile anche con i procedimenti derivanti dalle discipline attuative facenti capo ai fondi nazionali e regionali a sostegno della domiciliarità.
Art. 4
 (Compiti della Regione)
1. La Regione, al fine di valorizzare la figura del caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività:
a) promuove e facilita, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e ne riconosce il concorso nella definizione dei Piani di zona di cui all' articolo 24 della legge regionale 6/2006 ;
b) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare, che opera nell'ambito del progetto assistenziale individualizzato, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
c) sensibilizza, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, le istituzioni scolastiche e i diversi dipartimenti universitari ad adottare tutti gli interventi didattici necessari per garantire agli studenti caregiver familiari, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore, la possibilità di raggiungere, al pari degli altri studenti, il successo scolastico;
d) promuove iniziative di informazione e orientamento al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, anche con il supporto di guide informative, in collaborazione con gli Enti locali, i Servizi sociali dei Comuni, le Aziende sanitarie e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore; a tale scopo istituisce il "Caregiver day" da celebrare ogni anno il 6 ottobre, giornata europea dedicata ai caregiver, anche in collaborazione con le associazioni delle persone non autosufficienti e dei loro familiari, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali;
e) documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari;
f) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali tesi a monitorare consistenza e necessità dei caregiver lavoratori, a mitigare l'impatto negativo che la condizione di caregiver può comportare sul luogo di lavoro in termini di prestazioni e possibili discriminazioni, nonché a favorire una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, anche promuovendo lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del lavoro agile;
g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori e il caregiver familiare.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 80, L. R. 13/2023
Art. 5
 (Interventi di valorizzazione e sostegno del caregiver familiare)
1. I Servizi sociali dei Comuni e le Aziende sanitarie, nell'ambito della propria attività istituzionale, assicurano ai caregiver familiari:
a) informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
b) consulenza e supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psicofisico durante e al termine dell'attività di assistenza;
c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori sociosanitari o socioassistenziali, ai quali devono essere garantiti momenti formativi sui temi del caregiver familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;
d) interventi di sostegno e sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate;
e) supporto di reti solidali e di gruppi di auto mutuo aiuto a integrazione dei servizi garantiti dalle reti di sostegno istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di favorire confronto e scambio di esperienze;
f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche dell'assistito nei casi di difficoltà di spostamento, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente o di concerto e con il concorso degli enti del Terzo settore, anche attraverso progetti specifici volti ad accompagnare e sostenere il caregiver familiare nel suo impegno di cura e assistenza.
Art. 6
 (Formazione e riconoscimento delle competenze)
1. La Regione valorizza l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività ai sensi dell' articolo 36, comma 7, della legge regionale 6/2006 .
2. Il caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può accedere ai corsi di misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario (OSS). La valutazione delle misure compensative necessarie per il conseguimento della qualifica di OSS viene effettuata sulla base delle competenze acquisite dal caregiver familiare, laddove documentate nel progetto personalizzato di cui all'articolo 3 o in altra documentazione resa disponibile dai Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie che hanno in carico la persona assistita.
Art. 7
 (Piano triennale regionale degli interventi per la valorizzazione del caregiver familiare)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.
2. Il piano di cui al comma 1 è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:
a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5 e 6;
b) stabilisce le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate;
c) definisce le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.
Art. 8
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, trasmette una relazione illustrativa sullo stato di attuazione della presente legge al Consiglio regionale, che ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno del caregiver familiare.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e g), è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.