LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, promuove l'uso razionale dell'energia e la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici.
2. In linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, perseguendo il principio dello sviluppo sostenibile, la Regione favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto del patrimonio storico, architettonico e culturale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure di sostegno ai cittadini volte anche a fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dell'energia derivanti dall'attuale contesto di crisi internazionale.
Capo II
 Attuazione
Art. 2
 (Interventi finanziati)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per il sostegno ai seguenti interventi realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale:
a) acquisto e installazione di impianto fotovoltaico;
b) acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica;
c) acquisto e installazione di impianto solare termico.
Art. 3
 (Beneficiari)
1. I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.
2. Possono accedere all'incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento, formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili sui quali sono realizzati gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1.
2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.
3. Non possono accedere all'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 14/2023
Art. 4
 (Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa a essi relativa, previste dal bando, devono essere di data successiva al 31 ottobre 2022.
3. Ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, può presentare domanda per una sola unità immobiliare.
4. Per i condomìni la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3, commi 2 e 3, e delle disposizioni di attuazione previste dal bando.
5. Per ciascuna parrocchia o ente ecclesiastico di confessione religiosa cattolica o diversa da quella cattolica riconosciuta dallo Stato, la domanda è presentata dal legale rappresentante relativamente a una sola unità immobiliare a uso residenziale.
6. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando.
7. Il bando può riguardare uno o più interventi di cui all'articolo 2 e disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Il termine di presentazione delle domande e il termine di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse, stabiliti nel bando, possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
9. La concessione e l'erogazione degli incentivi è disposta, per gli importi massimi indicati nel bando, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta operata in deroga all' articolo 41 della legge regionale 7/2000 , con modalità semplificate.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
2Comma 6 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Art. 5
 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione dell'incentivo e di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento, a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
2. Agli incentivi di cui alla presente legge non si applica l' articolo 32 della legge regionale 7/2000 .
Art. 6
 (Cumulabilità e controlli)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 2 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2. Non è consentito l'accesso agli incentivi nel caso in cui la spesa relativa all'intervento sia stata oggetto di detrazione fiscale in base al cosiddetto "Superbonus 110 per cento", di cui all' articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
3. Non è consentito il cumulo con i contributi regionali di carattere straordinario concessi ai sensi dall' articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
4. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e degli incentivi erogati.
Capo III
 Disposizioni finali
Art.7
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.