Art. 3
(Beneficiari)
1. I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.
2. Possono accedere all'incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento, formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili sui quali sono realizzati gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1.
2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.
3. Non possono accedere all'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 14/2023
Art. 4
(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)
1.
Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa a essi relativa, previste dal bando, devono essere di data successiva al 31 ottobre 2022.
3. Ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, può presentare domanda per una sola unità immobiliare.
4. Per i condomìni la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3, commi 2 e 3, e delle disposizioni di attuazione previste dal bando.
5. Per ciascuna parrocchia o ente ecclesiastico di confessione religiosa cattolica o diversa da quella cattolica riconosciuta dallo Stato, la domanda è presentata dal legale rappresentante relativamente a una sola unità immobiliare a uso residenziale.
6. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando.
7.
Il bando può riguardare uno o più interventi di cui all'articolo 2 e disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel
capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Il termine di presentazione delle domande e il termine di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse, stabiliti nel bando, possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
9.
La concessione e l'erogazione degli incentivi è disposta, per gli importi massimi indicati nel bando, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta operata in deroga all'
articolo 41 della legge regionale 7/2000
, con modalità semplificate.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
2Comma 6 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Art. 6
(Cumulabilità e controlli)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 2 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2.
Non è consentito l'accesso agli incentivi nel caso in cui la spesa relativa all'intervento sia stata oggetto di detrazione fiscale in base al cosiddetto "Superbonus 110 per cento", di cui all'
articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77
.
4.
L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'
articolo 44 della legge regionale 7/2000
ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e degli incentivi erogati.