LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 1
 (Principi)
1. La Regione promuove il settore del commercio nello spirito dei diciassette obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (SDGs) e in particolare del dodicesimo obiettivo, favorendo l'economia circolare e della condivisione, dell'alimentazione sana e sostenibile e del placemaking a beneficio dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente.
Art. 2
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge regionale dispone in ordine alle modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), quale intervento di manutenzione straordinaria della normativa organica della materia, che persegue lo scopo di adeguare la disciplina regionale di settore ai principi di liberalizzazione introdotti dalla disciplina statale e sovranazionale, di regolare l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, riducendone i tempi procedimentali e il numero degli adempimenti per l'accesso all'esercizio delle medesime, nonché di semplificare i regimi amministrativi autorizzatori, la trattazione da parte degli enti locali di procedimenti amministrativi di particolare complessità, di liberalizzare lo svolgimento delle attività commerciali sul territorio con particolare riguardo alla rivalutazione dei centri storici e delle zone urbane a marcata vocazione commerciale, valorizzando il pluralismo e la qualità del territorio e della sua vivibilità.
Art. 3
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) le parole: << e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici >> e le parole: << e i prodotti a questi similari >> sono soppresse;

b)
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
<<f bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);>>;

c)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
<<i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500;>>;

d)
alla lettera s) dopo le parole << (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) >> sono aggiunte le seguenti: << , nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e loro successive modifiche e integrazioni; >>;

e)
alla lettera w) le parole: << alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del capo V del titolo II, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a), e comma 13; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al capo I del titolo VI. >> sono soppresse.

Art. 4
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 3 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29/2005 le parole << livello base A1 >> sono sostituite dalle seguenti: << livello base A2 >> e la parola << delle >> è sostituita dalla seguente: << della >>.

Art. 5
  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 11 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << e la concentrazione >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole: << lettera s), >> e le parole: << e agli estremi del titolo abilitativo edilizio >> sono soppresse.

Art. 6
  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , l'ampliamento e la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << e l'ampliamento >>;

b)
al comma 2 le parole << , l'ampliamento e la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << e l'ampliamento >> e le parole: << al possesso del titolo abilitativo edilizio e >> sono soppresse;

c)
i numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 sono abrogati.

Art. 7
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 29/2005 le parole << , il trasferimento di sede e la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << e il trasferimento di sede >>.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29/2005 le parole << Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente capo va dichiarato il >> sono sostituite dalle seguenti: << La presentazione della Scia o il rilascio dell'autorizzazione sono effettuati nel >>.

Art. 9
  (Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 14 bis della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.>>;

b)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. L'aggiunta di settore merceologico, anche senza aumento di superficie di vendita, è soggetta a SCIA negli esercizi di cui agli articoli 11 e 12 e al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di grande distribuzione.>>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)
al comma 11 le parole: << , comma 7, lettera d), >> sono soppresse;

c)
il comma 12 è abrogato.

Art. 11
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 29/2005)
1.
Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attivazione dell'esercizio non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.

Art. 12
  (Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge regionale 29/2005)
1.
Dopo l' articolo 24 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 24 bis
 (Commercio elettronico)
1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.
3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).
Art. 24 ter
 (Forme speciali di vendita senza comunicazione)
1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.>>.

Art. 13
 (Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II)
1.
La rubrica del capo V del titolo II è sostituita dalla seguente: << Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie >>.

Art. 14
  (Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge regionale 29/2005)
1.
Dopo l' articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 32 bis
 (Pubblicità degli orari)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.>>.

Art. 15
  (Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 34 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi) >>;

b)
il comma 4 è abrogato.

Art. 16
  (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 35 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)
1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.>>.

Art. 17
  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 37 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 33, 34, 35 e 36 >> sono sostituite dalle seguenti: << 34 e 35 >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>;

c)
al comma 3 le parole: << 33, >> sono soppresse.

Art. 18
  (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 38 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Superato tale termine, l'operatore comunica preventivamente al Comune anche più di una volta la sospensione dell'attività per periodi non superiori a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni.>>;

b)
al comma 4 le parole << segnalazione certificata di inizio attività >> sono sostituite dalla seguente: << comunicazione >>;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al Comune competente, questi può dichiarare cessata l'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività effettuata dall'operatore cessante.>>.

Art. 19
  (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 39 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
 (Subingresso)
1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.>>.

Art. 20
  (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 29/2005)
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.>>.

Art. 21
  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;
3) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;
4) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.>>;

d)
al comma 3 le parole: << , in relazione alla quale va acquisito il DURC, >> sono soppresse.

Art. 22
  (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001 , possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il Comune può definire con proprio regolamento il limite temporale di sosta e la distanza minima di spostamento dell'impresa commerciale di cui al comma 4.>>.

Art. 23
  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << la soppressione >> sono inserite le seguenti: << , il riordino >>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.>>;

c)
il comma 5 è abrogato.

Art. 24
  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione, possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire con proprio regolamento specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.>>.

Art. 25
  (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 (Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.>>.

Art. 26
  (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 51 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 51
 (Orari)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni adeguano la durata temporale della sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.>>.

Art. 27
  (Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 29/2005)
1.
Dopo l' articolo 52 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 52 bis
 (Rinvio alla disciplina statale)
1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni statali in materia di commercio su aree pubbliche.>>.

Art. 28
  (Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 55 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 55
 (Rinvio alla disciplina statale)
1. L'ambito del commercio della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).>>.

Art. 29
  (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 65 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 65
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) somministrazione nel domicilio del consumatore:
1) home food: attività di produzione di alimenti e bevande destinati alla vendita al dettaglio in una cucina domestica o comunque locali adibiti principalmente ad abitazione privata;
2) home restaurant: attività caratterizzata dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
3) catering: attività che consiste nel preparare o distribuire pasti presso il domicilio del consumatore o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprende la preparazione dei tavoli e/o buffet e il servizio di somministrazione;
4) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione di eventi nei quali l'impresa può impegnarsi anche a preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, in aggiunta alla preparazione dei tavoli e/o buffet e del servizio di somministrazione;
f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.>>.

Art. 30
  (Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 68 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 68
 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.
2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
5. È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b);
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nel domicilio del consumatore;
d) nelle attività svolte in forma temporanea;
e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
f) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
6. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
7. Tutti gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare al domicilio dell'acquirente, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.
8. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.

Art. 31
  (Modifica all'articolo 69 della legge regionale 29/2005)
1.
Le lettere a) e b) al comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005 sono abrogate.

Art. 32
  (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 dopo la parola << urbanistiche, >> sono inserite le seguenti: << comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, >>.

Art. 33
  (Sostituzione dell'articolo 71 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 71 della legge regionale 29/2005 è sostituto dal seguente:
<<Art. 71
 (Attività temporanea)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall' articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l’attività praticata dall’esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell’attività è coincidente con la durata della manifestazione.>>.

Art. 34
  (Sostituzione dell'articolo 72 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 72 della legge regionale 29/2005 è sostituto dal seguente:
<<Art. 72
 (Subingresso)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l’esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, alla data del trasferimento dell’azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la comunicazione entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, il termine per la presentazione della comunicazione è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l’attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono anche trasferire in gestione l’azienda a un terzo soggetto.
6. Alla sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).>>.

Art. 35
  (Sostituzione dell’articolo 73 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 73 della legge regionale 29/2005 è sostituto dal seguente:
<<Art. 73
 (Disposizioni per i distributori automatici)
1. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l’esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.
2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo allocato nelle zone soggette a tutela ai sensi dell’articolo 69, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 70.
3. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi già autorizzati alla somministrazione o alla vendita di generi alimentari, o nelle loro immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all’articolo 21, comma 1, e di cui all’articolo 68, comma 5, lettere e) e f), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.>>.

Art. 36
  (Inserimento dell'articolo 77 bis nella legge regionale 29/2005)
1.
Dopo l' articolo 77 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 77 bis
 (Pubblicità degli orari)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.>>.

Art. 37
  (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 80
 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)
1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
5. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo 32 e 32 bis sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 34, 35, e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
7. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 12, comma 2, e articolo 13 sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
b) sospenda l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, superi il limite massimo di tre anni senza riattivazione dell'esercizio commerciale;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
8. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.
9. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 7, lettere c), d) ed e) del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 7, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
10. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.
12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.
13. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.>>.

Art. 38
  (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << da 500 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da 300 euro >>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.>>.

Art. 39
  (Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 29/2005)
1.
L' articolo 83 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 83
 (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)
1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 bis e 78, in materia di pubblicità dei prezzi e degli orari, è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
4. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.
5. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:
a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
c) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
d) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
8. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.>>.

Art. 40
  (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 29/2005)
Art. 41
  (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)
1.
La lettera b) del comma 5 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;>>.

Art. 42
  (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 2 è inserita la seguente:
<<g bis) formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;>>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).
2 quater. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).>>.

Art. 43
  (Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 87 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << le farmacie, >> sono aggiunte le seguenti: << nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), >>;

b)
al comma 1 bis, dopo le parole << esercizi commerciali >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , >>.

Art. 44
  (Modifica articolo 89 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 29/2005 le parole: << in favore dei titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, >> sono soppresse.

Art. 45
  (Modifiche all'articolo 100 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 100 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;>>;

b)
alla lettera g) del comma 1 le parole: << e macchine per la movimentazione merci >> sono soppresse;

c)
le lettere h) e i) del comma 1 sono abrogate;

d)
al comma 4 le parole << lettere i) e >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera >>;

e)
al comma 7 le parole: << , nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h) >> sono soppresse;

f)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 100 della legge regionale 29/2005 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025.
Art. 46
  (Modifica all'articolo 101 della legge regionale 29/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell' articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 47
  (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 29/2005)
Art. 48
  (Modifica dell'Allegato B bis della legge regionale 29/2005)
1.
La lettera c) del comma 1 del punto 1 dell'Allegato B bis della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<< c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 100 per cento della superficie di vendita;>>.

2.
La lettera d) del comma 1 del punto 1 dell'Allegato B bis della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita;>>.

Art. 49
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)
1.
Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole: << Non sono ammesse domande di aiuto per interventi riguardanti i compendi malghivi che sono già stati oggetto di contributo ai sensi dell' articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale). >> sono soppresse.

2. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 8, della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025.
Art. 50
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge, la dotazione di parcheggi di cui al punto 1 del comma 1, lettere c) e d), dell'Allegato B bis della legge regionale 29/2005 , come modificato dall'articolo 48, trovano immediata applicazione per il rilascio di autorizzazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le autorizzazioni alla vendita di generi non alimentari a basso impatto rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge soggiacciono alla disciplina previgente.
Art. 51
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 27, 33, 36, 56, 57, 74, 75, 76, 77 e 82 della legge regionale 29/2005 ;
b) l' articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio);
c) l' articolo 5 ter della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Art. 52
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.