LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2023
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)
1.
Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:
<<7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.>>.