LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 3 bis aggiunto da art. 9, comma 144, L. R. 7/2024
Capo I
 Principi e finalità
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976.
2. La Regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di:
a) promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;
b) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
c) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.
2. La Regione riconosce il ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il Club alpino italiano (CAI), di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del Corpo degli Alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.
3. Ai fini della presente legge, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia in materia di valorizzazione e conservazione a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.
Capo II
 Azioni di promozione e interventi di sostegno
Art. 3
 (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. La Regione istituisce la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini", da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 227, L. R. 7/2024
Art. 3 bis
 (Centenari delle Sezioni ANA FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del servizio competente entro i trenta giorni antecedenti la data delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dei rispettivi preventivi di spesa.
3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 144, L. R. 7/2024
Art. 4
 (Divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni)
1. La Regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni, nonché tutte le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, finalizzate al sostegno delle fasce sociali più fragili e a favore della comunità.
2. Ai fini del comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sulle seguenti tematiche:
a) principi fondamentali della Repubblica;
b) cultura e valorizzazione del territorio montano;
c) storia della Grande guerra, del terremoto del 1976 e gesta del corpo regionale degli Alpini;
d) attività di volontariato e cultura della solidarietà.
3. Ai fini del presente articolo, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e l'ANA attraverso Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 13/2018 .
Art. 5
 (Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)
1. La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia e per tali finalità incentiva:
a) l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento;
b) l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio;
c) nonché le opere di volontariato a favore della collettività di cui all' articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della partecipazione a tali attività.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
 (Diffusione delle tradizioni legate agli Alpini)
1. La Regione incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi culturali legati agli Alpini e l'organizzazione di seminari informativi culturali aperti alla collettività.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'ANA.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 2 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Art. 7
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale stabilendo contributi per:
a) raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli Venezia Giulia, delle nostre forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonché della storia della Patria;
c) cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.
Art. 8
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.