LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 1
 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA))
1. Ai sensi dell' articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
2. L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, si applica nei comuni della regione.
Art. 2
 (Presupposto dell'imposta)
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.
Art. 3
 (Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo)
1. Ai fini dell'imposta si intende per:
a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) fabbricato strumentale all'attività economica: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
d) terreno agricolo: il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Art. 4
 (Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale)
1. Ai fini dell'imposta si intende per:
a) abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
b) fabbricato assimilato all'abitazione principale:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Art. 5
 (Soggetto attivo)
1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.
Art. 6
 (Soggetto passivo)
1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell'imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.
2. Sono soggetti passivi dell'imposta:
a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Art. 7
 (Base imponibile)
1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto e classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell' articolo 7, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A decorrere dall'1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 i Comuni determinano, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine o a un albo professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre dieci anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 51, della legge 662/1996 , un moltiplicatore pari a 135.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Riduzione della base imponibile)
1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Art. 9
 (Aliquote)
1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Art. 10
 (Riduzione dell'imposta)
1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento.
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.
Art. 11
 (Esenzioni dall'imposta)
1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ;
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Art. 12
 (Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli)
1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.
Art. 13
 (Dichiarazione)
1. Ai fini dell'imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Nella dichiarazione è individuato il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applichino aliquote diverse ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3. In assenza di detta individuazione il Comune applica a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2.
5. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.
Art. 14
 (Obbligo di pubblicazione)
1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .
2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Note:
1Per l'anno 2023, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite rispettivamente al 15 dicembre 2023 e al 29 dicembre 2023, come disposto dall'art. 9, c. 12, L.R. 15/2023.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Art. 15
 (Potestà regolamentare dei Comuni)
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), i Comuni possono con regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
e) stabilire l'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;
f) assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Art. 16
 (Interoperabilità delle banche dati)
1. Nell'ottica di un efficace monitoraggio e coordinamento dei dati afferenti all'imposta, la Regione promuove l'interoperabilità delle banche dati in uso ai Comuni, al fine di garantire lo scambio di informazioni.
Art. 17
 (Banca dati regionale)
1. La Regione, con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), disciplina i contenuti della banca dati regionale, comprendente anche dati personali. Nel caso in cui la banca dati riguardi categorie particolari di dati personali, il regolamento è adottato in conformità all' articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
a) A/10;
b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3;
c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11;
d) C/1, C/3, C/5;
e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4.
2. Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14.
4. Per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote dell'imposta di cui all'articolo 9.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 11, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Art. 19
 (Norme di rinvio)
1. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.
Art. 20
 (Norme di natura finanziaria)
1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale provvede:
a) alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 7. I criteri per la copertura di tale minor gettito sono fissati annualmente in legge di stabilità;
b) concorre, nella misura del 70 per cento, alla perdita di gettito derivante dalla riduzione, dallo 0,96 per cento fino allo 0,86 per cento, dell'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 9, comma 7. I criteri per la determinazione del concorso regionale sono fissati annualmente in legge di stabilità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 12, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 21
 (Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie)
1. In attuazione del principio di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. L'ammontare del recupero di cui al comma 1, con riferimento a ciascun Comune, è definito annualmente nella legge di stabilità.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 92 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.
4. Nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale, la Regione corrisponde allo Stato gli importi necessari ad assicurare la neutralità finanziaria di cui all' articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica).
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa annuale di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.
7. Nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale, è autorizzato l'accantonamento della somma di 602.161,73 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, è autorizzato l'accantonamento della somma complessiva di 24 milioni di euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 22
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e si applica dall'1 gennaio 2023.