Art. 34
(Norme transitorie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
3.
Le disposizioni di cui alla
legge regionale 11/2013
continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della
legge regionale 16/2014
, attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 35
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7.
Per le finalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 16/2014
, come modificato dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8.
Per le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014
, come modificato dall'articolo 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9.
Per le finalità di cui alla
lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014
, come inserita dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10.
Per le finalità di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014
, come sostituita dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11.
Per le finalità di cui al
comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016
, come inserito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12.
Per le finalità di cui al
comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021
, nonché dell'
articolo 4 bis della legge regionale 2/2016
, come inserito dall'articolo 22, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18.
Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della
legge regionale 16/2014
, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19.
Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della
legge regionale 16/2014
, è autorizzata la spesa complessiva di 4.710.000 euro, suddivisa in ragione di 2.355.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
23.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 22, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).