LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/02/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
230.00 - TURISMO

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale in materia di azioni di sostegno ai settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia, detta ulteriori disposizioni per assicurare il ristoro dei danni economici ai settori produttivi, in continuità con le misure adottate a partire dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per fronteggiare la crisi economica.
Art. 2
 (Ulteriori contributi a favore degli operatori economici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 3/2020 .
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all' articolo 5, comma 1 ter, della legge regionale 3/2020 .
4. Le economie derivanti dall'utilizzo delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all' articolo 5, comma 1 ter, della legge regionale 3/2020 , possono essere utilizzate per il soddisfacimento delle ulteriori domande presentate a valere sulle linee contributive di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 5.1, comma 1, della medesima legge regionale, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Art. 3
 (Sostegno ai Consorzi turistici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all' articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 3/2020 , a fronte di specifica domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di turismo unitamente alla documentazione prevista dal comma 4.
3. In considerazione dell'attività svolta dai Consorzi e dalle reti d'impresa turistiche a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessità di garantire la continuità dei servizi anche in assenza di svolgimento dell'attività da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche, il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000 euro per i Consorzi e in 20.000 euro per le reti d'impresa turistiche, tenendo conto della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
4. Le domande di contributo dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo, da pubblicarsi sul sito internet istituzionale e, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato.
5. Al contributo di cui al comma 1 si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 13/2021
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 4
 (Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all' articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), previa istanza del beneficiario, e fissa il termine di ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto disposto dall' articolo 13 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ordine all'approvazione del relativo progetto definitivo esecutivo alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 5
 (Scorrimento della graduatoria Carta di qualificazione del conducente)
1. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui all'articolo 5, commi da 17 a 21, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.396.432,78 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell' articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.