LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 5 bis aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l'autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 2
 (Sistema integrato delle politiche familiari)
1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
2. La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV bis del Titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
4 bis. Al fine di promuovere la costituzione di una "rete famiglia" di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno intrapreso a questo fine il percorso volontario di certificazione denominata "Comuni amici della famiglia", promossa in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.
4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che abbiano conseguito la certificazione ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5.
4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della presente legge.
2. Il Programma triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il Programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.
4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.
Art. 4
 (Tavolo regionale per le politiche familiari)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:
a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;
g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
j) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.
l) il Garante regionale dei diritti della persona.
1 bis. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.
2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.
3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 5
 (Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie)
1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (INFO-POINT Famiglia).
2. Il Centro di cui al comma 1 è un servizio finalizzato ad assicurare un migliore e più facile accesso delle famiglie alle informazioni sui servizi, le prestazioni, le opportunità offerte dalle politiche nazionali, regionali e dal territorio, utili alla vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi familiari, delle competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.
3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i Centri di cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali o potranno essere affidati a idonei soggetti del Terzo Settore e potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), o di altro personale dotata di adeguata preparazione per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere immigrate.
Art. 5 bis
 (Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)
1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:
a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito alle giovani coppie che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo massimo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.
2. Sono beneficiarie della misura le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio.
3. La misura prevista dal comma 1, lettere b) e c), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni; in tal caso il regolamento regionale di cui al comma 4 individua l’età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
5Parole sostituite al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
Capo II
 Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
Art. 6
 (Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
e) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell' articolo 27-ter del decreto legislativo 286/1998 .
3. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Carta famiglia e accedere alle agevolazioni collegate in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.
5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 44, L. R. 7/2024
Art. 7
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:
a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
c) servizi culturali;
d) servizi turistici;
e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
f) attività sportive.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
4 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Dote famiglia in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.
5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda e l’intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale.
6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 45, L. R. 7/2024
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 13/2018)
1. Alla legge regionale 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 21 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

c)
al comma 2 dell'articolo 52 quater dopo le parole << anche su base pluriennale >> sono aggiunte le seguenti: << , favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) >>;

d)
al comma 3 dell'articolo 52 quater dopo le parole << gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico >> sono aggiunte le seguenti: << , l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni >>.

Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.
1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di contributo in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.
2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall’anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati.
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.
5.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 7/2024
Art. 11
 (Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)
1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.
2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all' articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia con gestione fuori bilancio quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica, attraverso il quale garantisce le operazioni di microcredito fino a una percentuale massima dell’80 per cento della quota capitale del finanziamento erogato.
4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.
5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.
7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".
Art. 13
 (Progetti degli enti del Terzo settore)
1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017 , iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
2Parole soppresse al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
Art. 14
 (Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie)
1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:
a) culturale;
b) turistico;
c) sportivo;
d) trasporti;
e) edilizia residenziale;
f) attività produttive;
g) agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 15
 (Contrassegno promozionale Famiglia FVG)
1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.
3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno.
4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.
Capo III
 Interventi a favore dell'autonomia dei giovani
Art. 16
 (Progetti di vita dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea;
b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale;
c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali;
d) valorizza la creatività giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo;
e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonché la diffusione di informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilità e agli scambi internazionali.
Art. 17
 (Destinatari degli interventi)
1. I destinatari degli interventi del presente capo sono i giovani di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, residenti o presenti nel territorio regionale.
Art. 18
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
2. Ai fini della presente legge per "associazioni giovanili" si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;
b) nell'organo direttivo non sono presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.
Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
 (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>.

Art. 20
 (Interventi in ambito educativo e di promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.
3. Gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 13/2018 .
4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.
Art. 21
 (Tirocini e attività lavorativa estiva)
1. La Regione, in applicazione dell' articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005 , promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.
4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EURopean Employment Services).
Art. 22
 (Attiva giovani)
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.
2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;
b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;
c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;
d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.
5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.
6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.
Art. 23
  (Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l' articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Interventi a favore dei giovani)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.>>.

Art. 24
 (Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.
3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.
Art. 25
 (Centri di aggregazione giovanile)
1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attività senza fine di lucro integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani, attraverso le misure previste dall' articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
Art. 26
 (Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:
a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
b) opportunità di lavoro;
c) formazione professionale;
d) educazione permanente e formazione continua;
e) opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
f) avviamento di attività imprenditoriali;
g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
i) associazionismo e volontariato;
j) politiche per la casa;
k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
l) iniziative culturali e artistiche.
3. In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea. La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell’Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l’Europa come ambito di intervento.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell’Unione Europea - Eurodesk, che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte.
5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.
6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.
6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.
6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).
6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.
6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:
a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;
b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.
(8)
6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.
6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.
6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
7Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
8Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
9Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
10Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
11Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
Art. 27
 (Consulte comunali dei giovani)
1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.
2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni:
a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.
3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.
Art. 28
 (Portale regionale giovani)
1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali.
3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.
Capo IV
 Promozione della parità di genere e delle pari opportunità
Art. 29
 (Promozione delle pari opportunità)
1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;
b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;
c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;
d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;
f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.
Art. 30
 (Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
Capo V
 Politiche sociali e sociosanitarie integrate
Art. 31
 (Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 6/2006 , promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.
2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.
Art. 32
 (Percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum)
1. La Regione sostiene la maternità e la paternità responsabili assicurando percorsi prenatali, informazione e consulenza, nonché i necessari accertamenti sanitari.
2. La Regione assicura altresì la tutela e la presa in carico delle donne in tutte le fasi della gravidanza, nonché in quelle successive al parto, mediante assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto.
Art. 33
 (Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.
2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.
2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2 ter. Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione.
2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2 bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
2Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
3Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 34
 (Interventi a favore dei nuclei monoparentali)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse.
2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualità della coppia in fase di separazione.
Art. 35
 (Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:
a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;
b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall' articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 ;
c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.
2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione:
a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
b) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.
5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.
6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.
Art. 36
 (Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile , dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l' articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.
Art. 37
 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.
2. Per le finalità del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall' articolo 5 della legge regionale 6/2006 , dall'articolo 4, comma 7, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006):
a) riconosce il ruolo del caregiver familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;
b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;
c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi.
3. Ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori trova applicazione l' articolo 51 ter della legge regionale 18/2005 .
Capo VI
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Delega di funzioni amministrative)
1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 39
 (Cumulabilità dei benefici e controlli)
1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.
Art. 40
 (Spese dirette)
1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.
Art. 41
 (Monitoraggio delle politiche)
1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 6/2006 , anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.
Art. 42
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
b) la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
c) i commi 8, 8 bis e 11 dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
d) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28 (Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità));
f) i commi 41 e 42 dell' articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
g) il comma 31 e 32 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
h) i commi da 26 a 35 e i commi da 86 a 89 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
i) la legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3 (Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori);
j) i commi da 1 a 6 dell' articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici));
k) i commi 14 e 33 dell' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
l) i commi da 20 a 30 dell' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
m) gli articoli da 25 a 47 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
n) i commi 5, 7, 8, 9 e 10 dell' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
o) i commi da 1 a 6 dell' articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
q) i commi da 36 a 40 dell' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18 (Legge finanziaria 2012);
r) la legge regionale 5/2012 , a eccezione degli articoli 24 e 38;
s) gli articoli 284 e 316 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
v) l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
w) i commi da 5 a 7 e da 19 a 23 dell' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
y) i commi 33 dell'articolo 6, 32 dell'articolo 7 e 42 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
z) il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
aa) l' articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);
cc) i commi da 47 a 54 dell' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
dd) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ee)
l' articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

ff) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);
gg) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
hh) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza);
ii) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo);
jj) il comma 38 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
kk) i commi da 90 a 93 dell' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
ll) la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 (Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti);
mm) i commi da 15 a 17 dell' articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
nn) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
pp) il comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
qq) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
Art. 44
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 10 della legge regionale 11/2006 e il relativo regolamento attuativo.
2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.
3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 19 della legge regionale 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi.
6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell' articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l’articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 13 della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all’interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per la finalità di cui all'articolo 6, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per la finalità di cui all'articolo 7, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:
a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento:
a) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
c) della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per la finalità di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 3.360.000 euro, suddivisa in ragione di 1.360.000 euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per la finalità di cui all'articolo 13, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all' articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014 , come introdotto dall'articolo 19, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Agli oneri derivanti all' articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come introdotto dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per la finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all' articolo 11 bis della legge regionale 13/2004 , come introdotto dall'articolo 23, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per la finalità di cui all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per la finalità di cui all'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per la finalità di cui all'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Agli oneri derivanti dall'articolo 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Agli oneri derivanti dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per la finalità di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per la finalità di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Agli oneri derivanti dall'articolo 37, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
41. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 1, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 15 e 41, è autorizzata la spesa di 30.000 euro, per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità dell'articolo 44, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, in relazione a quanto disposto dall' articolo 63, comma 3 della legge regionale 18/2005 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 35 e 36, l'importo dei benefici erogati risulti inferiore rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la compensazione con i fondi assegnati per l'anno successivo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 8 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 46
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.